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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/11/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 309/2024 rgl
Svolgimento del processo.
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1
Castelnuovo Berardenga (SI), via Rosso degli Aldobrandeschi 2, C.F.: C.F._1
(difesa dagli avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola) a mezzo ricorso depositato il 18/3/2024
contro in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore;
, in persona del Controparte_2
IRente pro tempore;
, in persona del Controparte_3
IR (rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Via degli Arazzieri, 4, 50129 Firenze e dai funzionari delegati dott. Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 12, letterali):
“1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, Prof.ssa , C.F. al recupero Parte_1 C.F._1 dell'assu ndeter ecreto Legge n. 73/2021, art. 59 commi 4 e ss. - per la classe di concorso AB24 (Lingue e Culture RE negli istituti di istruzione di II grado, Inglese), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, come previsto dalla normativa di riferimento;
1 2) Ordinare ai resistenti - , Controparte_1
Controparte_4
- di procedere alla stipula del contratto
[...] finalizzato all'immissione in ruolo della ricorrente, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 11):
“Preliminarmente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell e dell , da CP_5 CP_6 riconoscere in capo unicamente al Controparte_1
, nonché disporre l'integrazione del contraddittorio;
nel
[...] merito, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili ed infondate, sempre con vittoria di spese di lite”.
*
All'udienza 16/10/2024 nella causa n. 309/2024 rgl sono comparsi: da remoto, per la docente ricorrente, , l'avv. Parte_1
Aldo Esposito;
in presenza non virtuale, per il convenuto il CP_1 funzionario delegato Francesco Ginanneschi.
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 4/7/2025, ore 12:20 con termine per note al 24/6.
All'udienza 4/7/2025 nella causa n. 309/2024 rgl sono comparsi:
2 da remoto ex art. 127 bis cpc, la docente ricorrente, Parte_1
, difesa dall'avv. Aldo Esposito;
[...] in presenza non virtuale, per il resistente il funzionario CP_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: rilevato che, pur nella diversità della fattispecie decisa da Cass. SL 2019/n. 30425, anche nella attuale vicenda sostanziale il riconoscimento del diritto della docente ricorrente incide sulla posizione di altri docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. I fascia riservata agli abilitati) del personale docente, ai sensi del d.m. n. 51 del 03/03/2021, art. 1 comma 1 (allegato 8 ric.), ai quali non poteva e non può essere negato il diritto di partecipare al giudizio instaurato dalla ricorrente, che dovranno necessariamente partecipare al processo in quanto la pronuncia domandata ha effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Nel caso concreto, la docente non contesta la sua Pt_1 posizione in graduatoria, né il punt attribuitole e la sua domanda non mira a modificare l'ordine della graduatoria, ma ad accertare il proprio diritto soggettivo all'assunzione, che sarebbe sorto in conseguenza di tre elementi fattuali e giuridici:
1. La sua utile e pacifica collocazione in graduatoria.
2. La decisione dell'Amministrazione di coprire, per l'a.s. 2021/22, specifici posti vacanti attingendo da quella graduatoria tramite la procedura straordinaria ex art. 59 del d.l. 2021/n. 73.
3 3. La comprovata esistenza di tali posti, come da atti ufficiali della stessa amministrazione. Non può negarsi, pertanto, anche in questo caso la configurabilità di un rapporto sostanziale plurisoggettivo, comportando l'accoglimento della domanda la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti diversi, individuati negli altri docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. I fascia riservata agli abilitati) del personale docente, ai sensi del d.m. n. 51 del 03/03/2021, art. 1 comma, poiché per effetto della attribuzione rivendicata dalla ricorrente, al pari di un riposizionamento più favorevole nella posizione in graduatoria, potrebbero essere superati e pregiudicati da quest' ultima;
visto l'art. 102 cpc;
ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze pregiudicati dall'accoglimento della domanda giudiziale nel termine perentorio del rispetto del termine a difesa, ad onere della ricorrente, pena l'estinzione del processo ex art. 307 co. 3 cpc.
Fissa nuova udienza di comparizione delle parti al 8/9/2025 ore 9:30, con facoltà di aula virtuale.
All'udienza 8/9/2025 nella causa n. 309/2024 rgl sono comparsi: da remoto ex art. 127 bis cpc, per la docente ricorrente,
– personalmente presente in modalità non virtuale - Parte_1 sito;
per il resistente la funzionaria in CP_1 CP_7 sostituzione del funzionario delegato Ernesto Nieri.
L'avv. Esposito per la ricorrente rappresenta di avere ottemperato all'onere di integrazione del contraddittorio come in atti documentato.
L'avv. Esposito si richiama ulteriormente all'ord. Cass. SL 2022/n. 37430; sent. 2023/n. 8935; ord. 2024/n. 9954.
4 Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 15/9/2025, ore 9:20, con facoltà di udienza da remoto in aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 15/9/2025 nella causa n. 309/2024 rgl sono comparsi: da remoto ex art. 127 bis cpc, per la docente ricorrente,
, l'avv. Aldo Esposito;
Parte_1 per il resistente il funzionario delegato Francesco CP_1
Ginannesch
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa la causa il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente, alle ore (telematicamente attestate), in pubblica udienza, assenti concordemente le parti, pronuncia ordinanza: invita parte diligente alla produzione dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, co. 1, d.lgs. 2007/n. 206 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Spagna da (arg. ex doc. 5 ric. decreto di Parte_1 riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero il 26/3/2021 fatto valere dalla docente ricorrente quale titolo di accesso alla graduatoria interessata).
Concesso termine entro il 30/9/2025, aggiorna nuovamente la discussione al 17/10/2025, ore 11:15, con facoltà di udienza in aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 17/10/2025 nella causa n. 309/2024 rgl sono comparsi:
5 da remoto ex art. 127 bis cpc, per la docente ricorrente,
, l'avv. Aldo Esposito e per il resistente il Parte_1 CP_1 funzionario delegato Francesco Ginanneschi;
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice invita parte diligente a chiarire l'esito della prima domanda di riconoscimento titolo abilitante estero che risulta proposta al il 24/6/2021, domanda n. 9527, e la ragione CP_1 della successiva proposizione del 24/6/2023, domanda n. 30897, chiarendo il rapporto tra le due domande.
Autorizzata nota scritta entro il 31/10, il giudice aggiorna la discussione all'udienza del 7/11/2025 ore 13:45.
All'udienza di rinvio del 14/11/2025 nella causa n. 309/2024 rgl sono comparsi, con la partecipazione della funzionaria CP_8
:
[...] da remoto ex art. 127 bis cpc, per la docente ricorrente, , l'avv. Ciro Parte_1
Santonicola; per il resistente il funzionario delegato Francesco CP_1
Ginanneschi.
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa la causa il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente, alle ore (telematicamente attestate), in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
6 Motivi della decisione.
§ 1. Il fondamento del diritto nella prospettazione della lavoratrice.
1.1 La prof.ssa , ricorrente, ha chiesto Parte_1
l'accertamento del diritto al recupero dell'assunzione a tempo indeterminato, ai sensi del d.l. 2021/n. 73, art. 59 co. 4 e ss., per la classe di concorso AB24 (Lingue e Culture RE negli istituti di istruzione di II grado, Inglese), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021.
1.2 In quanto abilitata all'insegnamento, ha potuto presentare la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. I fascia riservata agli abilitati) del personale docente, ai sensi del d.m. n. 51 del 03/03/2021, art. 1 comma 1 (allegato 8 ric.):
“1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
1.3 In particolare, l'istanza di inserimento (recante m_pi. AGGIUNTIVI.REGISTRO Controparte_9
UFFICIALE.I.5961645.22-07-2021, con data di presentazione 22/07/2021), indirizzata all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Siena, conteneva una dettagliata descrizione delle graduatorie di interesse (doc. 9 ric.), nonché dell'abilitazione conseguita all'estero - presso l'Universidad Cardenal Herrera - CEU, con un Master Universitario en Formacion del Profesorado de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formacion
7 Profesional y Ensenanza de Idiomas en la Specialidad de Ingles (v. spec. pagina 2) - valida per l'accesso alla classe di concorso AB24 - Lingue e Culture RE negli Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese).
1.4 Il apriva le funzioni Controparte_1 telematiche per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia del personale docente, potendo presentare la domanda di inclusione gli aspiranti che, come la docente ricorrente, avessero conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31/7/2021 (sul punto, v. nota dirigenziale, doc. 10 ric., anche confermata dalla nota del Direttore Generale ministeriale, doc. 11 ric.).
1.5 Il d.l. 25 maggio 2021, n. 73 - convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 - all'art. 59 co. 4, rubricato “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente” è espressivo della volontà del legislatore di prevedere in via straordinaria, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, che sui posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili dopo le precedenti immissioni in ruolo fosse prevista l'assegnazione dell'incarico a beneficio dei docenti, come la docente ricorrente, iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (sia per i posti comuni che di sostegno), ivi compresi gli insegnanti collocati negli appositi elenchi aggiuntivi, anche con riserva di accertamento del titolo.
D.l. 25 maggio 2021, n. 73 (“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021), d.l. convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106: art. 59 (“Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”):
“4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che
8 residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del nn. Controparte_1
498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all', per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
Prosegue la disposizione:
“5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
9 8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
9. Con decreto del , con riferimento alla Controparte_10 procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate”.
1.6 La docente ricorrente, ai sensi del d.l. 2021/n. 73, art. 59 co. 4, cit. presentava domanda all' Controparte_3
“finalizzata al ruolo”, in virtù della collocazione in I Fascia
[...]
G.P.S., con istanza così protocollata: m_pi. .REGISTRO CP_11
UFFICIALE.I.6439685.20-08-2021 (doc. 13 ric.).
1.7 Ha poi prodotto in giudizio il decreto recante n. 659 del 14 agosto 2021, emesso dalla Controparte_12
, sotto la firma del Direttore Generale
[...]
(doc. 14 ric.) concernente l'assegnazione dei posti Controparte_13 vacanti e disponibili ai fini del ruolo, per l'Anno Scolastico 2021/22, nelle scuole toscane e nella provincia di . Dall'allegata tabella CP_3
(doc. 15 ric.), riferita allo stesso decreto, sarebbe possibile evincere la disponibilità dei posti vacanti “ergo finalizzati al ruolo” per
10 l'insegnamento di Lingue e Culture RE (Inglese) negli istituti di istruzione di II grado, codice AB24, nelle varie province della
. CP_2
1.8 Per la ricorrente, in base ad un prospetto organico, relativo alle disponibilità delle cattedre vacanti presso la provincia di CP_3
"successive all'espletamento delle procedure di mobilità" (doc. 16 ric.), per l'anno scolastico 2021/22, si potrebbero individuare i posti vacanti e disponibili per l'insegnamento AB24 (Lingue e Culture RE negli istituti di istruzione di II grado - Inglese).
*
§ 2. La negazione del diritto da parte del .
2.1 Il convenuto sostiene che la ricorrente non vanti CP_1 alcun diritto soggettivo all'assunzione.
2.2 Al momento della presentazione delle domande per l'a.a. 2021/2022 la stessa non sarebbe risultata abilitata né in procinto di ottenere l'abilitazione entro il 31/7/2021.
2.3 La docente, infatti, in possesso di titolo abilitativo spagnolo avrebbe in ogni caso dovuto chiedere il riconoscimento del titolo abilitativo ai sensi della direttiva UE 2013/n. 55 come previsto dal d.lgs. 2016/n. 15, procedimento che prevede l'accertamento dell'equivalenza della procedura abilitativa spagnola a quella italiana.
2.4 La ricorrente al momento della presentazione delle domande era in possesso di abilitazione spagnola all'insegnamento unitamente a dichiarazione di valore del 10/5/2021 (doc. 2 ric.) rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Barcellona, documentazione non idonea ai fini del riconoscimento del titolo.
2.5 Sostiene infine il resistente che le scelte sul CP_1 reclutamento dei dipendenti a tempo determinato o a tempo indeterminato rientrino nella propria discrezionalità amministrativa, in questo caso senza lesione alcuna del principio di buona fede e trasparenza.
2.6 In conclusione, la docente non sarebbe stata in possesso di alcuna abilitazione valida in Italia nel 2021, avendo ottenuto il
11 riconoscimento dell'equivalenza del titolo solo nell'anno 2023 e dovendo riconoscersi natura costitutiva al provvedimento di riconoscimento.
*
§ 3. Il riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato da altro Stato Membro.
3.1 La normativa e la giurisprudenza europea. DIRETTIVA 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali: (11) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato «il regime generale», gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede. Tuttavia, tale regime generale di riconoscimento non impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano, ad esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali, comprese quelle deontologiche, le norme di controllo e di responsabilità. Infine, la presente direttiva non ha l'obiettivo di interferire nell'interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.
12 “Articolo 3
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;
in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2”;
“Articolo 11 Livelli di qualifica
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati:
a) un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:
i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;
b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
13 i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
c) un diploma che attesta il compimento di i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
ii) o, nel caso di professione regolamentata, una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni. L'elenco nell'allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per prendere in considerazione la formazione che soddisfi i requisiti previsti nella frase precedente;
d)un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una
14 durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post- secondari”.
Per quanto di interesse, cfr. Corte Giustizia UE 6 ottobre 2015, C-298-14: “L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che, da un lato, esso si applica a una situazione, quale quella in questione nel procedimento principale, in cui il cittadino di uno Stato membro, residente e occupato in detto Stato membro, è titolare di un diploma ottenuto presso un altro Stato membro, di cui si avvale per chiedere la sua iscrizione a un concorso per l'assunzione di referendari presso la Cour de cassation del primo Stato membro e, dall'altro, che una siffatta situazione non rientra nell'ambito dell'articolo 45, paragrafo 4, TFUE.
La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dev'essere interpretata nel senso che la funzione di referendario presso la Cour de cassation non è una «professione regolamentata», ai sensi di tale direttiva.
L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la commissione giudicatrice di un concorso per l'assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa”.
15 *
3.2 La normativa e la giurisprudenza nazionale.
D.lgs. 2007/n. 206:
Art.
2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.
1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.
1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:
a) ai cittadini italiani titolari di una qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;
b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in più di uno Stato membro, tra cui l'Italia;
c) ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.
16 Art.
3. Effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano”.
“Art. 19 1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 22, comma 8-bis, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli: […] e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.
Art. 20. Titoli di formazione assimilati
1. E' assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro, che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.
2. È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo
17 Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative;
in tale caso, detta formazione precedente è considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione”.
Cassazione, SL, ordinanza 2022/n. 37430: “7. in ogni caso, anche rispetto alla valutazione resa dall'amministrazione in sede concorsuale, assume valore dirimente la sopravvenuta dichiarazione di equivalenza del titolo nel gennaio 2007 da parte dell Parte_2
ed il riconoscimento intervenuto nel luglio 2007 con decreto
[...] del , oggetto del terzo motivo di ricorso, che è fondato nella CP_14 parte in cui prospetta l'efficacia ex tunc della dichiarazione di equipollenza (D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 38, comma 3, nella versione applicabile ratione temporis, richiamato nel D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189, art. 2, comma 1, che ha dato attuazione alla L. 11 luglio 2002, n. 148, art. 5 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona, sul riconoscimento dei titoli di studio d'insegnamento superiore nella Regione Europea) siccome affermata dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato 13 aprile 2017, n. 1764: "il procedimento di "riconoscimento" dei titoli mira ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l'equipollenza; pertanto, l'effetto giuridico di quest'ultima è non già di creare ex novo e, perciò, ex nunc, come pare intendere il TAR citando una risalente giurisprudenza, il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all'interno dell'ordinamento italiano, bensì d'imporne alla P.A. procedente di considerare la perfetta equivalenza nell'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l'enunciato, la titolarità ed il dies a quo del conseguimento;
(...) non è fondata la tesi dell'accertamento costitutivo, cui la Dott. (omissis) si riferisce per dedurre la necessità d'un riconoscimento del titolo straniero previo rispetto a qualunque vicenda e, in particolare, al concorso de quo, posto che in realtà il riconoscimento stesso, che avviene sulla scorta di tutti i documenti prodotti dall'interessato al riguardo, non è una valutazione discrezionale e, pur quando si possa appalesare complessa, è svolta 18 al più alto livello delle istituzioni universitarie dello Stato (su conforme parere del CUN), le quali, di regola, dialogano con le omologhe istituzioni straniere e non giudicano senza avere una perfetta cognizione sull'oggetto da esaminare"). Ne consegue che, dovendosi comunque riconoscere efficacia meramente dichiarativa e non già costitutiva all'intervenuto riconoscimento del titolo conseguito presso l'Università di (Omissis) dall'odierna ricorrente, risulta superato il rilievo sulla posterità del valore legale rispetto all'epoca di partecipazione al concorso”.
Ulteriormente, seguendo la suggestione collaborativa della stessa docente ricorrente, Cass. SL sent. 2023/8935:
“Questa Corte si è pronunciata in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, nella quale veniva in rilievo la legittimità del provvedimento di decadenza dal ruolo dirigenziale di altro partecipante al medesimo concorso indetto il 14 dicembre 2005, che, come la ricorrente, aveva fatto valere ai fini dell'ammissione il diploma di laurea rilasciato dalla Link Campus University di Malta, solo successivamente dichiarato equipollente al titolo rilasciato da università italiana.
Cass. 21 dicembre 2022 n. 37430 ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 45 TFUE e della direttiva 2005/36/CE ed ha evidenziato che il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale che consenta alla commissione giudicatrice di un concorso pubblico di escludere il candidato, in possesso di diploma o titolo di studio rilasciato da altro Stato membro, per il solo fatto che sia mancata una pronuncia di equipollenza secondo la disciplina prevista dal diritto interno, perché, seppure è consentito affidare ad un'apposita commissione la valutazione sull'equipollenza stessa, tuttavia la mancanza o l'esito negativo di detta valutazione non esonera la commissione giudicatrice dall'obbligo di esprimere il giudizio comparativo, che deve tenere conto, oltre che delle conoscenze e delle qualifiche attestate dal diploma, eventualmente, in caso di corrispondenza solo parziale, anche delle esperienze pratiche acquisite, se idonee a compensare le conoscenze mancanti nella comparazione astratta fra i titoli (Corte di Giustizia 6.10.2015 in causa C-298/14, , Per_1 secondo cui : «L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso
19 che esso osta a che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la commissione giudicatrice di un concorso per l'assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.»).
5.1. E' stato, poi, precisato, e ritenuto in quel caso assorbente rispetto ad ogni altra questione, che l'equipollenza del titolo, nella specie pacificamente intervenuta seppure in epoca successiva all'espletamento delle operazioni concorsuali, spiega efficacia ex tunc in quanto «il procedimento di “riconoscimento” dei titoli mira ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l'equipollenza…..; pertanto, l'effetto giuridico di quest'ultima è non già di creare ex novo e, perciò, ex nunc, … il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all'interno dell'ordinamento italiano, bensì d'imporne alla P.A. procedente di considerare la perfetta equivalenza nell'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l'enunciato, la titolarità ed il dies a quo del conseguimento» (così la richiamata Cass. n. 37430/2022, che fa proprio l'orientamento espresso da C.d.S. 13 aprile 2017 n. 1764).
5.2. I principi enunciati, ai quali va data continuità perché condivisi dal Collegio, rilevano anche nella fattispecie.
Sebbene, infatti, in quel caso si discuteva del provvedimento di decadenza emesso ex art. 127 del d.P.R. n. 3/1957 mentre in questa sede è posta in discussione la legittimità del licenziamento intimato ex art. 55 quater lett. d) d.lgs. n. 165/2001 (quanto al discrimine fra le due diverse ipotesi di risoluzione del rapporto di impiego si rinvia a Cass. n. 18699/2019), risulta evidente che quel principio necessariamente incide sulla stessa possibilità di ravvisare
20 la falsità della dichiarazione, in ragione della ritenuta natura dichiarativa e non costitutiva del riconoscimento di equipollenza, seppure tardivamente intervenuto (…)”.
Infine, anche l'ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione, 2024/n. 9954, ulteriormente indicata dalla docente ricorrente, ribadisce il principio interpretativo esposto:
“il dispositivo della decisione impugnata, infatti, risulta conforme a diritto, pur dovendosi procedere ad una parziale correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Necessita di correzione, in particolare, l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui il riconoscimento in Italia del titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia dell'insegnamento avrebbe efficacia costitutiva, dovendosi invece ribadire nella presente sede il principio per cui detto riconoscimento ha efficacia meramente dichiarativa, mirando ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l'equipollenza, con l'effetto giuridico, non già di creare ex novo, e quindi ex nunc, il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all'interno dell'ordinamento italiano, bensì d'imporre alla P.A. procedente di considerarne la perfetta equivalenza nell'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l'enunciato, la titolarità ed il dies a quo del conseguimento (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 37430 del 21/12/2022).
Operata tale puntualizzazione, il dispositivo della decisione impugnata risulta tuttavia conforme a diritto, in quanto nell'iter decisionale della Corte territoriale è stata contemporaneamente valorizzata l'ulteriore circostanza – già evidenziata - costituita dal fatto che anche la domanda di inserimento nelle graduatorie era stata presentata quando le graduatorie medesime erano state ormai
“chiuse”, con la conseguenza che la preesistenza – in virtù del principio testé richiamato – del titolo abilitativo rispetto alla chiusura delle graduatorie non poteva in ogni giovare all'inserimento della ricorrente in queste ultime, una volta constatato che la domanda di inserimento risultava comunque successiva alla chiusura stessa”.
La fattispecie al nostro esame decisorio non incorre in questo sbarramento, poiché tempestivamente la docente ricorrente ha
21 presentato istanza di inserimento (recante m_pi. CP_11
ELENCHI AGGIUNTIVI.REGISTRO UFFICIALE.I.5961645.22-07- 2021, con data di presentazione 22/07/2021), indirizzata all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Siena, contenente una dettagliata descrizione delle graduatorie di interesse (doc. 9 ric.), nonché dell'abilitazione conseguita all'estero - presso l'Universidad Cardenal Herrera - CEU, con un Master Universitario en Formacion del Profesorado de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formacion Profesional y Ensenanza de Idiomas en la Specialidad de Ingles (v. spec. pagina 2) - valida per l'accesso alla classe di concorso AB24 - Lingue e Culture RE negli Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese).
*
§ 4. Soluzione decisoria ricognitiva del diritto.
4.1 La docente, in possesso di titolo abilitativo spagnolo ha chiesto il riconoscimento del titolo abilitativo ai sensi della direttiva UE 2013/n. 55 come previsto dal d.lgs. 2016/n. 15, procedimento che prevede l'accertamento dell'equivalenza della procedura abilitativa spagnola a quella italiana.
4.2 Ad esito di approfondimento acquisitivo documentale suscitato d'ufficio si è potuto appurare che la sua domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale – abilitazione conseguita all'estero il 26/3/2021 presso l'Universidad Cardenal Herrera - CEU, con un Master Universitario en Formacion del Profesorado de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formacion Profesional y Ensenanza de Idiomas en la Specialidad de e Controparte_1
Culture RE negli Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese) - è stata proposta al il 24/6/2021, domanda n. 9527, e solo CP_1 riproposta il 24/6/2023, domanda n. 30897. Agli atti del processo non consta che la prima domanda, in ipotesi, sia stata rigettata né parte diligente lo ha documentato. La “seconda” domanda appare allo stato degli atti mera reiterazione della precedente, accompagnata da una integrazione documentale richiesta dal , presumibilmente con grave CP_1 ritardo. La difesa della lavoratrice ha dichiarato al riguardo, che solo
“dopo due anni di vana attesa, il ha ritenuto necessario CP_1 farle integrare la documentazione attraverso l'“accreditation”
22 spagnola - mai pretesa inizialmente - con richiesta di ulteriori traduzioni (oltre alle traduzioni giurate già presentate nella prima istanza) e del certificato di servizio, al fine di verificare se il periodo in cui veniva svolto il “practicum” (tirocinio pratico previsto dal Master in Spagna) coincidesse o si sovrapponesse con un'attività lavorativa svolta dal candidato nello stesso periodo” (p. 2 note integrative). L'Amministrazione non ha contestato data e contenuto della richiesta.
4.3 Successivamente il , vista l'istanza presentata ai CP_1 sensi dell'art. 16, co. 1, d.lgs. 2007/n. 206, accertata la sussistenza dei presupposti, decretava ai fini abilitanti il riconoscimento del titolo di formazione professionale, composto oltre che dal diploma di laurea magistrale conseguita in Italia nel 2009, dal titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Spagna nel 2020.
4.4 Deve essere richiamata la normativa sopra riportata sub § 1.2 e 1.5, e in particolare la previsione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 - convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 - art. 59 co. 4, in riferimento al passo che contempla l'assegnazione dell'incarico finalizzato a beneficio dei docenti, come la docente ricorrente, iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (sia per i posti comuni che di sostegno), ivi compresi gli insegnanti collocati negli appositi elenchi aggiuntivi, anche con riserva di accertamento del titolo.
4.5 Parimenti richiamate le coordinate interpretative sopra disegnate sub § 3, Il riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato da altro Stato Membro, 3.1 La normativa e la giurisprudenza europea, 3.2 La normativa e la giurisprudenza nazionale, in punto di efficacia dichiarativa, ex tunc, del riconoscimento, il diritto della docente ricorrente ne discende accertato.
4.6 Accertamento, che in ogni caso procederebbe anche in base ad es. a Cass. 2022/n. 37430, cit.. che ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 45 TFUE e della direttiva 2005/36/CE ed ha evidenziato che “il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale che consenta alla commissione giudicatrice di un concorso pubblico di escludere il candidato, in possesso di diploma o titolo di studio rilasciato da altro
23 Stato membro, per il solo fatto che sia mancata una pronuncia di equipollenza secondo la disciplina prevista dal diritto interno, perché, seppure è consentito affidare ad un'apposita commissione la valutazione sull'equipollenza stessa, tuttavia la mancanza o l'esito negativo di detta valutazione non esonera la commissione giudicatrice dall'obbligo di esprimere il giudizio comparativo, che deve tenere conto, oltre che delle conoscenze e delle qualifiche attestate dal diploma, eventualmente, in caso di corrispondenza solo parziale, anche delle esperienze pratiche acquisite, se idonee a compensare le conoscenze mancanti nella comparazione astratta fra i titoli”, obbligo non adempiuto dal Controparte_1
, che non avrebbe potuto escludere pertanto la docente
[...] ricorrente in via di principio.
*
5. Della sussistenza di posti vacanti e disponibili.
5.1 La docente ha altresì rilevato l'esistenza della disponibilità dei posti.
5.2 Dalla documentazione prodotta risulta che il contingente assunzionale fosse (doc. 15 ric.):
I dati prevedono i seguenti posti: Disponibilità iniziale 14, Immissioni in ruolo 1, Disponibilità residue 13, Posti accantonati 9, Posti disponibili per procedura ex art. 59 c.
4 - GPS, D.L. 73/2021GPS, 4.
Analogamente dal prospetto relativo all'organico (doc. 16 ric.).
5.3 La Scuola non ha contestato o prodotto osservazioni sul punto.
5.4 Riterremmo pertanto sussistere il requisito della disponibilità di posti in organico per la finalizzazione sul ruolo della docente.
*
24 6. Contenuto del diritto accertato.
6.1 La docente ricorrente ha chiesto accertare il diritto al recupero dell'assunzione a tempo indeterminato - ai sensi del d.l. n. 73/2021, art. 59 co. 4 e ss. - per la classe di concorso AB24 (Lingue e Culture RE negli istituti di istruzione di II grado, Inglese), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, come previsto dalla normativa di riferimento, e conseguentemente condannare il a procedere alla stipula del Controparte_1 contratto finalizzato all'immissione in ruolo della ricorrente, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021.
6.2 La normativa speciale, tuttavia, prevede (art. 59 cit.):
“6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021”.
6.3 Riterremmo pertanto che l'accoglimento della domanda non possa che essere condizionato, come in dispositivo specificato.
P.Q.M.
in accoglimento condizionato della domanda proposta da contro il , solo Parte_1 Controparte_1
del rap te al recupero ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato - ai sensi del d.l. n. 73/2021, art. 59 co. 4 e ss. - per la classe di concorso AB24 (Lingue e Culture RE negli istituti di istruzione di II grado,
25 Inglese), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, come previsto dalla normativa di riferimento, e conseguentemente condanna il a stipulare il Controparte_1 contratto finalizzato all'immissione in ruolo della ricorrente, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, condizionatamente alla positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, o equipollente valutazione e giudizio. Condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese pro per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, parametro medio per studio e fase introduttiva, minimo per istruttoria/trattazione, medio per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Siena, 14/11/2025
il giudice Delio Cammarosano
26
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 309/2024 rgl
Svolgimento del processo.
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1
Castelnuovo Berardenga (SI), via Rosso degli Aldobrandeschi 2, C.F.: C.F._1
(difesa dagli avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola) a mezzo ricorso depositato il 18/3/2024
contro in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore;
, in persona del Controparte_2
IRente pro tempore;
, in persona del Controparte_3
IR (rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Via degli Arazzieri, 4, 50129 Firenze e dai funzionari delegati dott. Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 12, letterali):
“1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, Prof.ssa , C.F. al recupero Parte_1 C.F._1 dell'assu ndeter ecreto Legge n. 73/2021, art. 59 commi 4 e ss. - per la classe di concorso AB24 (Lingue e Culture RE negli istituti di istruzione di II grado, Inglese), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, come previsto dalla normativa di riferimento;
1 2) Ordinare ai resistenti - , Controparte_1
Controparte_4
- di procedere alla stipula del contratto
[...] finalizzato all'immissione in ruolo della ricorrente, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 11):
“Preliminarmente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell e dell , da CP_5 CP_6 riconoscere in capo unicamente al Controparte_1
, nonché disporre l'integrazione del contraddittorio;
nel
[...] merito, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili ed infondate, sempre con vittoria di spese di lite”.
*
All'udienza 16/10/2024 nella causa n. 309/2024 rgl sono comparsi: da remoto, per la docente ricorrente, , l'avv. Parte_1
Aldo Esposito;
in presenza non virtuale, per il convenuto il CP_1 funzionario delegato Francesco Ginanneschi.
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 4/7/2025, ore 12:20 con termine per note al 24/6.
All'udienza 4/7/2025 nella causa n. 309/2024 rgl sono comparsi:
2 da remoto ex art. 127 bis cpc, la docente ricorrente, Parte_1
, difesa dall'avv. Aldo Esposito;
[...] in presenza non virtuale, per il resistente il funzionario CP_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: rilevato che, pur nella diversità della fattispecie decisa da Cass. SL 2019/n. 30425, anche nella attuale vicenda sostanziale il riconoscimento del diritto della docente ricorrente incide sulla posizione di altri docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. I fascia riservata agli abilitati) del personale docente, ai sensi del d.m. n. 51 del 03/03/2021, art. 1 comma 1 (allegato 8 ric.), ai quali non poteva e non può essere negato il diritto di partecipare al giudizio instaurato dalla ricorrente, che dovranno necessariamente partecipare al processo in quanto la pronuncia domandata ha effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Nel caso concreto, la docente non contesta la sua Pt_1 posizione in graduatoria, né il punt attribuitole e la sua domanda non mira a modificare l'ordine della graduatoria, ma ad accertare il proprio diritto soggettivo all'assunzione, che sarebbe sorto in conseguenza di tre elementi fattuali e giuridici:
1. La sua utile e pacifica collocazione in graduatoria.
2. La decisione dell'Amministrazione di coprire, per l'a.s. 2021/22, specifici posti vacanti attingendo da quella graduatoria tramite la procedura straordinaria ex art. 59 del d.l. 2021/n. 73.
3 3. La comprovata esistenza di tali posti, come da atti ufficiali della stessa amministrazione. Non può negarsi, pertanto, anche in questo caso la configurabilità di un rapporto sostanziale plurisoggettivo, comportando l'accoglimento della domanda la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti diversi, individuati negli altri docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. I fascia riservata agli abilitati) del personale docente, ai sensi del d.m. n. 51 del 03/03/2021, art. 1 comma, poiché per effetto della attribuzione rivendicata dalla ricorrente, al pari di un riposizionamento più favorevole nella posizione in graduatoria, potrebbero essere superati e pregiudicati da quest' ultima;
visto l'art. 102 cpc;
ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze pregiudicati dall'accoglimento della domanda giudiziale nel termine perentorio del rispetto del termine a difesa, ad onere della ricorrente, pena l'estinzione del processo ex art. 307 co. 3 cpc.
Fissa nuova udienza di comparizione delle parti al 8/9/2025 ore 9:30, con facoltà di aula virtuale.
All'udienza 8/9/2025 nella causa n. 309/2024 rgl sono comparsi: da remoto ex art. 127 bis cpc, per la docente ricorrente,
– personalmente presente in modalità non virtuale - Parte_1 sito;
per il resistente la funzionaria in CP_1 CP_7 sostituzione del funzionario delegato Ernesto Nieri.
L'avv. Esposito per la ricorrente rappresenta di avere ottemperato all'onere di integrazione del contraddittorio come in atti documentato.
L'avv. Esposito si richiama ulteriormente all'ord. Cass. SL 2022/n. 37430; sent. 2023/n. 8935; ord. 2024/n. 9954.
4 Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 15/9/2025, ore 9:20, con facoltà di udienza da remoto in aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 15/9/2025 nella causa n. 309/2024 rgl sono comparsi: da remoto ex art. 127 bis cpc, per la docente ricorrente,
, l'avv. Aldo Esposito;
Parte_1 per il resistente il funzionario delegato Francesco CP_1
Ginannesch
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa la causa il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente, alle ore (telematicamente attestate), in pubblica udienza, assenti concordemente le parti, pronuncia ordinanza: invita parte diligente alla produzione dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, co. 1, d.lgs. 2007/n. 206 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Spagna da (arg. ex doc. 5 ric. decreto di Parte_1 riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero il 26/3/2021 fatto valere dalla docente ricorrente quale titolo di accesso alla graduatoria interessata).
Concesso termine entro il 30/9/2025, aggiorna nuovamente la discussione al 17/10/2025, ore 11:15, con facoltà di udienza in aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 17/10/2025 nella causa n. 309/2024 rgl sono comparsi:
5 da remoto ex art. 127 bis cpc, per la docente ricorrente,
, l'avv. Aldo Esposito e per il resistente il Parte_1 CP_1 funzionario delegato Francesco Ginanneschi;
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice invita parte diligente a chiarire l'esito della prima domanda di riconoscimento titolo abilitante estero che risulta proposta al il 24/6/2021, domanda n. 9527, e la ragione CP_1 della successiva proposizione del 24/6/2023, domanda n. 30897, chiarendo il rapporto tra le due domande.
Autorizzata nota scritta entro il 31/10, il giudice aggiorna la discussione all'udienza del 7/11/2025 ore 13:45.
All'udienza di rinvio del 14/11/2025 nella causa n. 309/2024 rgl sono comparsi, con la partecipazione della funzionaria CP_8
:
[...] da remoto ex art. 127 bis cpc, per la docente ricorrente, , l'avv. Ciro Parte_1
Santonicola; per il resistente il funzionario delegato Francesco CP_1
Ginanneschi.
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa la causa il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente, alle ore (telematicamente attestate), in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
6 Motivi della decisione.
§ 1. Il fondamento del diritto nella prospettazione della lavoratrice.
1.1 La prof.ssa , ricorrente, ha chiesto Parte_1
l'accertamento del diritto al recupero dell'assunzione a tempo indeterminato, ai sensi del d.l. 2021/n. 73, art. 59 co. 4 e ss., per la classe di concorso AB24 (Lingue e Culture RE negli istituti di istruzione di II grado, Inglese), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021.
1.2 In quanto abilitata all'insegnamento, ha potuto presentare la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. I fascia riservata agli abilitati) del personale docente, ai sensi del d.m. n. 51 del 03/03/2021, art. 1 comma 1 (allegato 8 ric.):
“1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
1.3 In particolare, l'istanza di inserimento (recante m_pi. AGGIUNTIVI.REGISTRO Controparte_9
UFFICIALE.I.5961645.22-07-2021, con data di presentazione 22/07/2021), indirizzata all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Siena, conteneva una dettagliata descrizione delle graduatorie di interesse (doc. 9 ric.), nonché dell'abilitazione conseguita all'estero - presso l'Universidad Cardenal Herrera - CEU, con un Master Universitario en Formacion del Profesorado de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formacion
7 Profesional y Ensenanza de Idiomas en la Specialidad de Ingles (v. spec. pagina 2) - valida per l'accesso alla classe di concorso AB24 - Lingue e Culture RE negli Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese).
1.4 Il apriva le funzioni Controparte_1 telematiche per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia del personale docente, potendo presentare la domanda di inclusione gli aspiranti che, come la docente ricorrente, avessero conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31/7/2021 (sul punto, v. nota dirigenziale, doc. 10 ric., anche confermata dalla nota del Direttore Generale ministeriale, doc. 11 ric.).
1.5 Il d.l. 25 maggio 2021, n. 73 - convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 - all'art. 59 co. 4, rubricato “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente” è espressivo della volontà del legislatore di prevedere in via straordinaria, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, che sui posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili dopo le precedenti immissioni in ruolo fosse prevista l'assegnazione dell'incarico a beneficio dei docenti, come la docente ricorrente, iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (sia per i posti comuni che di sostegno), ivi compresi gli insegnanti collocati negli appositi elenchi aggiuntivi, anche con riserva di accertamento del titolo.
D.l. 25 maggio 2021, n. 73 (“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021), d.l. convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106: art. 59 (“Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”):
“4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che
8 residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del nn. Controparte_1
498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all', per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
Prosegue la disposizione:
“5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
9 8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
9. Con decreto del , con riferimento alla Controparte_10 procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate”.
1.6 La docente ricorrente, ai sensi del d.l. 2021/n. 73, art. 59 co. 4, cit. presentava domanda all' Controparte_3
“finalizzata al ruolo”, in virtù della collocazione in I Fascia
[...]
G.P.S., con istanza così protocollata: m_pi. .REGISTRO CP_11
UFFICIALE.I.6439685.20-08-2021 (doc. 13 ric.).
1.7 Ha poi prodotto in giudizio il decreto recante n. 659 del 14 agosto 2021, emesso dalla Controparte_12
, sotto la firma del Direttore Generale
[...]
(doc. 14 ric.) concernente l'assegnazione dei posti Controparte_13 vacanti e disponibili ai fini del ruolo, per l'Anno Scolastico 2021/22, nelle scuole toscane e nella provincia di . Dall'allegata tabella CP_3
(doc. 15 ric.), riferita allo stesso decreto, sarebbe possibile evincere la disponibilità dei posti vacanti “ergo finalizzati al ruolo” per
10 l'insegnamento di Lingue e Culture RE (Inglese) negli istituti di istruzione di II grado, codice AB24, nelle varie province della
. CP_2
1.8 Per la ricorrente, in base ad un prospetto organico, relativo alle disponibilità delle cattedre vacanti presso la provincia di CP_3
"successive all'espletamento delle procedure di mobilità" (doc. 16 ric.), per l'anno scolastico 2021/22, si potrebbero individuare i posti vacanti e disponibili per l'insegnamento AB24 (Lingue e Culture RE negli istituti di istruzione di II grado - Inglese).
*
§ 2. La negazione del diritto da parte del .
2.1 Il convenuto sostiene che la ricorrente non vanti CP_1 alcun diritto soggettivo all'assunzione.
2.2 Al momento della presentazione delle domande per l'a.a. 2021/2022 la stessa non sarebbe risultata abilitata né in procinto di ottenere l'abilitazione entro il 31/7/2021.
2.3 La docente, infatti, in possesso di titolo abilitativo spagnolo avrebbe in ogni caso dovuto chiedere il riconoscimento del titolo abilitativo ai sensi della direttiva UE 2013/n. 55 come previsto dal d.lgs. 2016/n. 15, procedimento che prevede l'accertamento dell'equivalenza della procedura abilitativa spagnola a quella italiana.
2.4 La ricorrente al momento della presentazione delle domande era in possesso di abilitazione spagnola all'insegnamento unitamente a dichiarazione di valore del 10/5/2021 (doc. 2 ric.) rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Barcellona, documentazione non idonea ai fini del riconoscimento del titolo.
2.5 Sostiene infine il resistente che le scelte sul CP_1 reclutamento dei dipendenti a tempo determinato o a tempo indeterminato rientrino nella propria discrezionalità amministrativa, in questo caso senza lesione alcuna del principio di buona fede e trasparenza.
2.6 In conclusione, la docente non sarebbe stata in possesso di alcuna abilitazione valida in Italia nel 2021, avendo ottenuto il
11 riconoscimento dell'equivalenza del titolo solo nell'anno 2023 e dovendo riconoscersi natura costitutiva al provvedimento di riconoscimento.
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§ 3. Il riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato da altro Stato Membro.
3.1 La normativa e la giurisprudenza europea. DIRETTIVA 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali: (11) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato «il regime generale», gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede. Tuttavia, tale regime generale di riconoscimento non impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano, ad esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali, comprese quelle deontologiche, le norme di controllo e di responsabilità. Infine, la presente direttiva non ha l'obiettivo di interferire nell'interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.
12 “Articolo 3
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;
in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2”;
“Articolo 11 Livelli di qualifica
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati:
a) un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:
i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;
b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
13 i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
c) un diploma che attesta il compimento di i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
ii) o, nel caso di professione regolamentata, una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni. L'elenco nell'allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per prendere in considerazione la formazione che soddisfi i requisiti previsti nella frase precedente;
d)un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una
14 durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post- secondari”.
Per quanto di interesse, cfr. Corte Giustizia UE 6 ottobre 2015, C-298-14: “L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che, da un lato, esso si applica a una situazione, quale quella in questione nel procedimento principale, in cui il cittadino di uno Stato membro, residente e occupato in detto Stato membro, è titolare di un diploma ottenuto presso un altro Stato membro, di cui si avvale per chiedere la sua iscrizione a un concorso per l'assunzione di referendari presso la Cour de cassation del primo Stato membro e, dall'altro, che una siffatta situazione non rientra nell'ambito dell'articolo 45, paragrafo 4, TFUE.
La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dev'essere interpretata nel senso che la funzione di referendario presso la Cour de cassation non è una «professione regolamentata», ai sensi di tale direttiva.
L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la commissione giudicatrice di un concorso per l'assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa”.
15 *
3.2 La normativa e la giurisprudenza nazionale.
D.lgs. 2007/n. 206:
Art.
2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.
1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.
1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:
a) ai cittadini italiani titolari di una qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;
b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in più di uno Stato membro, tra cui l'Italia;
c) ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.
16 Art.
3. Effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano”.
“Art. 19 1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 22, comma 8-bis, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli: […] e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.
Art. 20. Titoli di formazione assimilati
1. E' assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro, che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.
2. È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo
17 Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative;
in tale caso, detta formazione precedente è considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione”.
Cassazione, SL, ordinanza 2022/n. 37430: “7. in ogni caso, anche rispetto alla valutazione resa dall'amministrazione in sede concorsuale, assume valore dirimente la sopravvenuta dichiarazione di equivalenza del titolo nel gennaio 2007 da parte dell Parte_2
ed il riconoscimento intervenuto nel luglio 2007 con decreto
[...] del , oggetto del terzo motivo di ricorso, che è fondato nella CP_14 parte in cui prospetta l'efficacia ex tunc della dichiarazione di equipollenza (D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 38, comma 3, nella versione applicabile ratione temporis, richiamato nel D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189, art. 2, comma 1, che ha dato attuazione alla L. 11 luglio 2002, n. 148, art. 5 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona, sul riconoscimento dei titoli di studio d'insegnamento superiore nella Regione Europea) siccome affermata dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato 13 aprile 2017, n. 1764: "il procedimento di "riconoscimento" dei titoli mira ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l'equipollenza; pertanto, l'effetto giuridico di quest'ultima è non già di creare ex novo e, perciò, ex nunc, come pare intendere il TAR citando una risalente giurisprudenza, il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all'interno dell'ordinamento italiano, bensì d'imporne alla P.A. procedente di considerare la perfetta equivalenza nell'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l'enunciato, la titolarità ed il dies a quo del conseguimento;
(...) non è fondata la tesi dell'accertamento costitutivo, cui la Dott. (omissis) si riferisce per dedurre la necessità d'un riconoscimento del titolo straniero previo rispetto a qualunque vicenda e, in particolare, al concorso de quo, posto che in realtà il riconoscimento stesso, che avviene sulla scorta di tutti i documenti prodotti dall'interessato al riguardo, non è una valutazione discrezionale e, pur quando si possa appalesare complessa, è svolta 18 al più alto livello delle istituzioni universitarie dello Stato (su conforme parere del CUN), le quali, di regola, dialogano con le omologhe istituzioni straniere e non giudicano senza avere una perfetta cognizione sull'oggetto da esaminare"). Ne consegue che, dovendosi comunque riconoscere efficacia meramente dichiarativa e non già costitutiva all'intervenuto riconoscimento del titolo conseguito presso l'Università di (Omissis) dall'odierna ricorrente, risulta superato il rilievo sulla posterità del valore legale rispetto all'epoca di partecipazione al concorso”.
Ulteriormente, seguendo la suggestione collaborativa della stessa docente ricorrente, Cass. SL sent. 2023/8935:
“Questa Corte si è pronunciata in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, nella quale veniva in rilievo la legittimità del provvedimento di decadenza dal ruolo dirigenziale di altro partecipante al medesimo concorso indetto il 14 dicembre 2005, che, come la ricorrente, aveva fatto valere ai fini dell'ammissione il diploma di laurea rilasciato dalla Link Campus University di Malta, solo successivamente dichiarato equipollente al titolo rilasciato da università italiana.
Cass. 21 dicembre 2022 n. 37430 ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 45 TFUE e della direttiva 2005/36/CE ed ha evidenziato che il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale che consenta alla commissione giudicatrice di un concorso pubblico di escludere il candidato, in possesso di diploma o titolo di studio rilasciato da altro Stato membro, per il solo fatto che sia mancata una pronuncia di equipollenza secondo la disciplina prevista dal diritto interno, perché, seppure è consentito affidare ad un'apposita commissione la valutazione sull'equipollenza stessa, tuttavia la mancanza o l'esito negativo di detta valutazione non esonera la commissione giudicatrice dall'obbligo di esprimere il giudizio comparativo, che deve tenere conto, oltre che delle conoscenze e delle qualifiche attestate dal diploma, eventualmente, in caso di corrispondenza solo parziale, anche delle esperienze pratiche acquisite, se idonee a compensare le conoscenze mancanti nella comparazione astratta fra i titoli (Corte di Giustizia 6.10.2015 in causa C-298/14, , Per_1 secondo cui : «L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso
19 che esso osta a che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la commissione giudicatrice di un concorso per l'assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.»).
5.1. E' stato, poi, precisato, e ritenuto in quel caso assorbente rispetto ad ogni altra questione, che l'equipollenza del titolo, nella specie pacificamente intervenuta seppure in epoca successiva all'espletamento delle operazioni concorsuali, spiega efficacia ex tunc in quanto «il procedimento di “riconoscimento” dei titoli mira ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l'equipollenza…..; pertanto, l'effetto giuridico di quest'ultima è non già di creare ex novo e, perciò, ex nunc, … il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all'interno dell'ordinamento italiano, bensì d'imporne alla P.A. procedente di considerare la perfetta equivalenza nell'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l'enunciato, la titolarità ed il dies a quo del conseguimento» (così la richiamata Cass. n. 37430/2022, che fa proprio l'orientamento espresso da C.d.S. 13 aprile 2017 n. 1764).
5.2. I principi enunciati, ai quali va data continuità perché condivisi dal Collegio, rilevano anche nella fattispecie.
Sebbene, infatti, in quel caso si discuteva del provvedimento di decadenza emesso ex art. 127 del d.P.R. n. 3/1957 mentre in questa sede è posta in discussione la legittimità del licenziamento intimato ex art. 55 quater lett. d) d.lgs. n. 165/2001 (quanto al discrimine fra le due diverse ipotesi di risoluzione del rapporto di impiego si rinvia a Cass. n. 18699/2019), risulta evidente che quel principio necessariamente incide sulla stessa possibilità di ravvisare
20 la falsità della dichiarazione, in ragione della ritenuta natura dichiarativa e non costitutiva del riconoscimento di equipollenza, seppure tardivamente intervenuto (…)”.
Infine, anche l'ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione, 2024/n. 9954, ulteriormente indicata dalla docente ricorrente, ribadisce il principio interpretativo esposto:
“il dispositivo della decisione impugnata, infatti, risulta conforme a diritto, pur dovendosi procedere ad una parziale correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Necessita di correzione, in particolare, l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui il riconoscimento in Italia del titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia dell'insegnamento avrebbe efficacia costitutiva, dovendosi invece ribadire nella presente sede il principio per cui detto riconoscimento ha efficacia meramente dichiarativa, mirando ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l'equipollenza, con l'effetto giuridico, non già di creare ex novo, e quindi ex nunc, il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all'interno dell'ordinamento italiano, bensì d'imporre alla P.A. procedente di considerarne la perfetta equivalenza nell'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l'enunciato, la titolarità ed il dies a quo del conseguimento (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 37430 del 21/12/2022).
Operata tale puntualizzazione, il dispositivo della decisione impugnata risulta tuttavia conforme a diritto, in quanto nell'iter decisionale della Corte territoriale è stata contemporaneamente valorizzata l'ulteriore circostanza – già evidenziata - costituita dal fatto che anche la domanda di inserimento nelle graduatorie era stata presentata quando le graduatorie medesime erano state ormai
“chiuse”, con la conseguenza che la preesistenza – in virtù del principio testé richiamato – del titolo abilitativo rispetto alla chiusura delle graduatorie non poteva in ogni giovare all'inserimento della ricorrente in queste ultime, una volta constatato che la domanda di inserimento risultava comunque successiva alla chiusura stessa”.
La fattispecie al nostro esame decisorio non incorre in questo sbarramento, poiché tempestivamente la docente ricorrente ha
21 presentato istanza di inserimento (recante m_pi. CP_11
ELENCHI AGGIUNTIVI.REGISTRO UFFICIALE.I.5961645.22-07- 2021, con data di presentazione 22/07/2021), indirizzata all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Siena, contenente una dettagliata descrizione delle graduatorie di interesse (doc. 9 ric.), nonché dell'abilitazione conseguita all'estero - presso l'Universidad Cardenal Herrera - CEU, con un Master Universitario en Formacion del Profesorado de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formacion Profesional y Ensenanza de Idiomas en la Specialidad de Ingles (v. spec. pagina 2) - valida per l'accesso alla classe di concorso AB24 - Lingue e Culture RE negli Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese).
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§ 4. Soluzione decisoria ricognitiva del diritto.
4.1 La docente, in possesso di titolo abilitativo spagnolo ha chiesto il riconoscimento del titolo abilitativo ai sensi della direttiva UE 2013/n. 55 come previsto dal d.lgs. 2016/n. 15, procedimento che prevede l'accertamento dell'equivalenza della procedura abilitativa spagnola a quella italiana.
4.2 Ad esito di approfondimento acquisitivo documentale suscitato d'ufficio si è potuto appurare che la sua domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale – abilitazione conseguita all'estero il 26/3/2021 presso l'Universidad Cardenal Herrera - CEU, con un Master Universitario en Formacion del Profesorado de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formacion Profesional y Ensenanza de Idiomas en la Specialidad de e Controparte_1
Culture RE negli Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese) - è stata proposta al il 24/6/2021, domanda n. 9527, e solo CP_1 riproposta il 24/6/2023, domanda n. 30897. Agli atti del processo non consta che la prima domanda, in ipotesi, sia stata rigettata né parte diligente lo ha documentato. La “seconda” domanda appare allo stato degli atti mera reiterazione della precedente, accompagnata da una integrazione documentale richiesta dal , presumibilmente con grave CP_1 ritardo. La difesa della lavoratrice ha dichiarato al riguardo, che solo
“dopo due anni di vana attesa, il ha ritenuto necessario CP_1 farle integrare la documentazione attraverso l'“accreditation”
22 spagnola - mai pretesa inizialmente - con richiesta di ulteriori traduzioni (oltre alle traduzioni giurate già presentate nella prima istanza) e del certificato di servizio, al fine di verificare se il periodo in cui veniva svolto il “practicum” (tirocinio pratico previsto dal Master in Spagna) coincidesse o si sovrapponesse con un'attività lavorativa svolta dal candidato nello stesso periodo” (p. 2 note integrative). L'Amministrazione non ha contestato data e contenuto della richiesta.
4.3 Successivamente il , vista l'istanza presentata ai CP_1 sensi dell'art. 16, co. 1, d.lgs. 2007/n. 206, accertata la sussistenza dei presupposti, decretava ai fini abilitanti il riconoscimento del titolo di formazione professionale, composto oltre che dal diploma di laurea magistrale conseguita in Italia nel 2009, dal titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Spagna nel 2020.
4.4 Deve essere richiamata la normativa sopra riportata sub § 1.2 e 1.5, e in particolare la previsione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 - convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 - art. 59 co. 4, in riferimento al passo che contempla l'assegnazione dell'incarico finalizzato a beneficio dei docenti, come la docente ricorrente, iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (sia per i posti comuni che di sostegno), ivi compresi gli insegnanti collocati negli appositi elenchi aggiuntivi, anche con riserva di accertamento del titolo.
4.5 Parimenti richiamate le coordinate interpretative sopra disegnate sub § 3, Il riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato da altro Stato Membro, 3.1 La normativa e la giurisprudenza europea, 3.2 La normativa e la giurisprudenza nazionale, in punto di efficacia dichiarativa, ex tunc, del riconoscimento, il diritto della docente ricorrente ne discende accertato.
4.6 Accertamento, che in ogni caso procederebbe anche in base ad es. a Cass. 2022/n. 37430, cit.. che ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 45 TFUE e della direttiva 2005/36/CE ed ha evidenziato che “il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale che consenta alla commissione giudicatrice di un concorso pubblico di escludere il candidato, in possesso di diploma o titolo di studio rilasciato da altro
23 Stato membro, per il solo fatto che sia mancata una pronuncia di equipollenza secondo la disciplina prevista dal diritto interno, perché, seppure è consentito affidare ad un'apposita commissione la valutazione sull'equipollenza stessa, tuttavia la mancanza o l'esito negativo di detta valutazione non esonera la commissione giudicatrice dall'obbligo di esprimere il giudizio comparativo, che deve tenere conto, oltre che delle conoscenze e delle qualifiche attestate dal diploma, eventualmente, in caso di corrispondenza solo parziale, anche delle esperienze pratiche acquisite, se idonee a compensare le conoscenze mancanti nella comparazione astratta fra i titoli”, obbligo non adempiuto dal Controparte_1
, che non avrebbe potuto escludere pertanto la docente
[...] ricorrente in via di principio.
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5. Della sussistenza di posti vacanti e disponibili.
5.1 La docente ha altresì rilevato l'esistenza della disponibilità dei posti.
5.2 Dalla documentazione prodotta risulta che il contingente assunzionale fosse (doc. 15 ric.):
I dati prevedono i seguenti posti: Disponibilità iniziale 14, Immissioni in ruolo 1, Disponibilità residue 13, Posti accantonati 9, Posti disponibili per procedura ex art. 59 c.
4 - GPS, D.L. 73/2021GPS, 4.
Analogamente dal prospetto relativo all'organico (doc. 16 ric.).
5.3 La Scuola non ha contestato o prodotto osservazioni sul punto.
5.4 Riterremmo pertanto sussistere il requisito della disponibilità di posti in organico per la finalizzazione sul ruolo della docente.
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24 6. Contenuto del diritto accertato.
6.1 La docente ricorrente ha chiesto accertare il diritto al recupero dell'assunzione a tempo indeterminato - ai sensi del d.l. n. 73/2021, art. 59 co. 4 e ss. - per la classe di concorso AB24 (Lingue e Culture RE negli istituti di istruzione di II grado, Inglese), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, come previsto dalla normativa di riferimento, e conseguentemente condannare il a procedere alla stipula del Controparte_1 contratto finalizzato all'immissione in ruolo della ricorrente, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021.
6.2 La normativa speciale, tuttavia, prevede (art. 59 cit.):
“6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021”.
6.3 Riterremmo pertanto che l'accoglimento della domanda non possa che essere condizionato, come in dispositivo specificato.
P.Q.M.
in accoglimento condizionato della domanda proposta da contro il , solo Parte_1 Controparte_1
del rap te al recupero ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato - ai sensi del d.l. n. 73/2021, art. 59 co. 4 e ss. - per la classe di concorso AB24 (Lingue e Culture RE negli istituti di istruzione di II grado,
25 Inglese), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, come previsto dalla normativa di riferimento, e conseguentemente condanna il a stipulare il Controparte_1 contratto finalizzato all'immissione in ruolo della ricorrente, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, condizionatamente alla positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, o equipollente valutazione e giudizio. Condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese pro per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, parametro medio per studio e fase introduttiva, minimo per istruttoria/trattazione, medio per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Siena, 14/11/2025
il giudice Delio Cammarosano
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