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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/6/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6377/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. ESTER FERRARI MORANDI, Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CIOCCA CP_1 resistente
Le ragioni della decisione
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver presentato in data
21.4.2022 domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità superiore al 80%, e che con CP_ comunicazione del 22.6.2022 l' respingeva la domanda con la seguente motivazione “la S.V. è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% a partire dal 21/4/2022 da tale data parte una finestra di 12 mesi. La S.V. può presentare una nuova domanda nel mese di aprile 2023 e la decorrenza della pensione di vecchiaia è prevista il 1/5/2023” (doc. 1), che pertanto la ricorrente presentava una nuova domanda di pensione anticipata in data 11.4.2023 respinta anche questa con la seguente motivazione “alla S.V. non è stata riconosciuta un'invalidità in misura pari o superiore all'80%” (doc. 3). La ricorrente ha quindi agito in giudizio al fine di vedersi riconoscere il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art 1 comma 8,
D.Lgs 503/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 11.4.2023, con condanna dell CP_2 resistente al pagamento dei ratei.
Si è costituito in giudizio l' resistente, rappresentando e documentando di aver provveduto CP_2 al pagamento con decorrenza dal 1.5.2023. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese e competenze. La ricorrente all'udienza odierna ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse. CP_ Dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente è stata riconosciuta invalida dall in misura pari o superiore all'80% a partire dal 21.4.2022, risulta inoltre che la ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.5.2023 essendo decorsa la finestra di
12 mesi stabilita dalle legge ed indicata nel provvedimento del 22.6.2022 dell'ente resistente.
La spettanza del diritto, al momento della proposizione del ricorso, era quindi già sussistente, come del resto riconosciuto dall'ente (che invece ha rigettato la seconda domanda amministrativa erroneamente sulla base dell'insussistenza del requisito sanitario).
La domanda era quindi virtualmente fondata nel merito al momento della sua proposizione.
Parte resistente deve quindi essere condannata alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6377/2023 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere. CP_
- Condanna a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in euro 1.685,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tivoli, 25 giugno 2024
Il Giudice
LL NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/6/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6377/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. ESTER FERRARI MORANDI, Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CIOCCA CP_1 resistente
Le ragioni della decisione
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver presentato in data
21.4.2022 domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità superiore al 80%, e che con CP_ comunicazione del 22.6.2022 l' respingeva la domanda con la seguente motivazione “la S.V. è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% a partire dal 21/4/2022 da tale data parte una finestra di 12 mesi. La S.V. può presentare una nuova domanda nel mese di aprile 2023 e la decorrenza della pensione di vecchiaia è prevista il 1/5/2023” (doc. 1), che pertanto la ricorrente presentava una nuova domanda di pensione anticipata in data 11.4.2023 respinta anche questa con la seguente motivazione “alla S.V. non è stata riconosciuta un'invalidità in misura pari o superiore all'80%” (doc. 3). La ricorrente ha quindi agito in giudizio al fine di vedersi riconoscere il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art 1 comma 8,
D.Lgs 503/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 11.4.2023, con condanna dell CP_2 resistente al pagamento dei ratei.
Si è costituito in giudizio l' resistente, rappresentando e documentando di aver provveduto CP_2 al pagamento con decorrenza dal 1.5.2023. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese e competenze. La ricorrente all'udienza odierna ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse. CP_ Dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente è stata riconosciuta invalida dall in misura pari o superiore all'80% a partire dal 21.4.2022, risulta inoltre che la ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.5.2023 essendo decorsa la finestra di
12 mesi stabilita dalle legge ed indicata nel provvedimento del 22.6.2022 dell'ente resistente.
La spettanza del diritto, al momento della proposizione del ricorso, era quindi già sussistente, come del resto riconosciuto dall'ente (che invece ha rigettato la seconda domanda amministrativa erroneamente sulla base dell'insussistenza del requisito sanitario).
La domanda era quindi virtualmente fondata nel merito al momento della sua proposizione.
Parte resistente deve quindi essere condannata alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6377/2023 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere. CP_
- Condanna a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in euro 1.685,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tivoli, 25 giugno 2024
Il Giudice
LL NI