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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2013/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16767/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Toscana - Vi Nominativo_4, 26 50127 Firenze FI
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
Nominativo_3 - CF_3 ed elettivamente domiciliato presso Vi Nominativo_4, 26 50127 Firenze FI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259006542806000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120170010107987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120180019041533000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1322/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: Nessuno collegato alle ore 10,55
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 6.10.2025 Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.07120259006542806000 e limitatamente alle sottese cartelle di pgmento n.04120170010107987000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2014 per l'importo di Euro 82,86 e n.04120180019041533000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2015 per l'importo di Euro 81,31, scaturenti da ruoli emessi dalla Regione Toscana e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento per omesso versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica degli atti prodromici e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 28.11.2025, la Regione Toscana, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in via subordinata, nel rilevare di non essere tenuta alla notifica degli avvisi di accertamento ma di dover provvedere esclusivamente all'iscrizione dei ruoli esattoriali, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con nota del 30.12.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi anch'essa in giudizio, nel richiedere confermarsi l'attività del recupero del credito vantato svolta con il conseguente rigetto del gravame, rilevava di aver provveduto alla notifica delle sottese cartelle di pagamento per cui alcuna eccepita prescrizione risultava maturata.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di doglianza non vengono valutati nel merito, precisandosi che la controversia viene analizzata in relazione alla questione pregiudiziale che assorbe i restanti motivi di contestazione.
Infatti, in via preliminare ed esaminati gli atti, questo Giudicante non può che dichiarre l'incompetenza terrotoriale non essendo preposto alla definizione del presente procedimento, in favore della competente
Corte di Giustizia Tributaria di Firenze.
Invero l'art.4 del d.lgs. n.546/92 chiarisce che "le Commissioni Tributarie Provinciali (ora Corti di Giustizia
Tributaria di primo grado) sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Uffici delle Entrate
o del territorio del Ministero delle Associazione_1 ovvero degli Enti locali ovvero dei Concessionari del servizio di Riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione".
Nel caso che ci occupa, dato che il ruolo per la Tassa Automobilistica è stato emesso dalla Regione Toscana,
Settore Finanze e Tributi e Area Generale Coordinamento Bilancio Ragioneria Tributi, la competenza territoriale, come già evidenziato, spetterà inderogabilmente alla summenzionata Corte di Giustizia Tributaria.
Motivi di opportunità consentono la compensazione delle spese di giudizio di questa fase del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Firenze e concede giorni sessanta, dalla data di deposito della sentenza, per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice competente.
Compensa le sperse di lite di questa fase della lite.
Napoli 27.1.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16767/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Toscana - Vi Nominativo_4, 26 50127 Firenze FI
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
Nominativo_3 - CF_3 ed elettivamente domiciliato presso Vi Nominativo_4, 26 50127 Firenze FI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259006542806000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120170010107987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120180019041533000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1322/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: Nessuno collegato alle ore 10,55
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 6.10.2025 Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.07120259006542806000 e limitatamente alle sottese cartelle di pgmento n.04120170010107987000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2014 per l'importo di Euro 82,86 e n.04120180019041533000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2015 per l'importo di Euro 81,31, scaturenti da ruoli emessi dalla Regione Toscana e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento per omesso versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica degli atti prodromici e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 28.11.2025, la Regione Toscana, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in via subordinata, nel rilevare di non essere tenuta alla notifica degli avvisi di accertamento ma di dover provvedere esclusivamente all'iscrizione dei ruoli esattoriali, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con nota del 30.12.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi anch'essa in giudizio, nel richiedere confermarsi l'attività del recupero del credito vantato svolta con il conseguente rigetto del gravame, rilevava di aver provveduto alla notifica delle sottese cartelle di pagamento per cui alcuna eccepita prescrizione risultava maturata.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di doglianza non vengono valutati nel merito, precisandosi che la controversia viene analizzata in relazione alla questione pregiudiziale che assorbe i restanti motivi di contestazione.
Infatti, in via preliminare ed esaminati gli atti, questo Giudicante non può che dichiarre l'incompetenza terrotoriale non essendo preposto alla definizione del presente procedimento, in favore della competente
Corte di Giustizia Tributaria di Firenze.
Invero l'art.4 del d.lgs. n.546/92 chiarisce che "le Commissioni Tributarie Provinciali (ora Corti di Giustizia
Tributaria di primo grado) sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Uffici delle Entrate
o del territorio del Ministero delle Associazione_1 ovvero degli Enti locali ovvero dei Concessionari del servizio di Riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione".
Nel caso che ci occupa, dato che il ruolo per la Tassa Automobilistica è stato emesso dalla Regione Toscana,
Settore Finanze e Tributi e Area Generale Coordinamento Bilancio Ragioneria Tributi, la competenza territoriale, come già evidenziato, spetterà inderogabilmente alla summenzionata Corte di Giustizia Tributaria.
Motivi di opportunità consentono la compensazione delle spese di giudizio di questa fase del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Firenze e concede giorni sessanta, dalla data di deposito della sentenza, per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice competente.
Compensa le sperse di lite di questa fase della lite.
Napoli 27.1.2026