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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
GIUFFRE' SANTI, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4169/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0171699 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4636/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego espresso sulle istanze di rimborso del credito d'imposta IRPEF e addizionali – annualità 2021 –inserite a rimborso con la
Dichiarazione dei Redditi PF 2022 nel quadro RX, per un ammontare di euro 53.396,00.
In particolare, il ricorrente afferma che la somma a rimborso scaturisce dalla richiesta di applicazione del regime impatriati ex art. 16 del D.lgs. n. 147/2015, ritenendo di dover fruire dello stesso a seguito della transizione tra il regime controesodati del 2010 e le successive novità introdotte dalla Legge di Bilancio del 2021.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano di seguito “Ufficio” ritiene non applicabile il Regime Impatriati in ragione:
1. dell'assenza del requisito previsto dall'art. 16, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 147/2015 riguardante lo svolgimento dell'attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa società o con società direttamente o indirettamente controllanti o controllate;
2. dell'assenza del requisito tassativo riguardante l'iscrizione dei cittadini all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE).
Il ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per fruire dell'agevolazione fiscale, dal momento che seppure la norma agevolativa sia stata soggetta ad una modifica in senso restrittivo, avrebbe comunque diritto al beneficio invocando una disparità di trattamento – rispetto l'assenza del requisito della iscrizione AIRE – e richiedendone eventualmente sospensione e rimessione della vicenda alla Corte costituzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni indicate in fase di rigetto del rimborso, da parte dell'Ufficio, già spiegano che la posizione del ricorrente è stata rigettata per l'anno 2021 in quanto aveva già fruito fino al 2020 di tutte le misure agevolative possibili (fruite e fruibili, a detta dallo stesso ricorrente, dall'anno 2013 all'anno 2020), inoltre lo stesso ha cambiato lavoro nel 2021 essendo stato assunto da una società estera non rientrante nel novero di quelle fattispecie coperta dal regime. Inoltre, l'Ufficio ha rilevato l'assenza di iscrizione AIRE del contribuente nel biennio 2009-2011 quando lo stesso si trovava negli USA per un percorso di studio, ulteriore elemento necessario (ma non sufficiente) per l'accoglimento del rimborso.
Nel caso di specie, nell'annualità 2021, l'attività lavorativa è stata svolta alle dipendenze della società estera Società_1, c.f. P.IVA_1, che, come si evince dalle annotazioni alla Certificazione Unica nonché dalla lettera di assunzione fornita, non ha stabile organizzazione in Italia, non risulta collegata a una società residente in Italia e non ha qualifica di sostituto d'imposta. Ne consegue che il requisito richiesto dall'articolo 16, comma 1, lett. b citato, non risulta integrato.
Inoltre, si segnala che la durata del regime degli impatriati risulta applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi (articolo 16 del D.Lgs. n. 147/15, comma 3, art. 16-bis). Nel caso di specie, in base ai dati presenti in Anagrafe Tributaria e dalla documentazione fornita in seguito alle verifiche per l'anno d'imposta 2021, il regime agevolativo per lavoratori “impatriati” decorre dall'anno d'imposta 2016, in continuità con il precedente regime agevolativo introdotto con la Legge n. 238 del 30 dicembre 2010 di cui il ricorrente ha usufruito a partire dal 2011. Pertanto, il regime agevolativo dei lavoratori impatriati si conclude nell'anno d'imposta 2020.
Le doglianze del ricorrente, quindi sono inaccoglibili
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
GIUFFRE' SANTI, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4169/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0171699 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4636/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego espresso sulle istanze di rimborso del credito d'imposta IRPEF e addizionali – annualità 2021 –inserite a rimborso con la
Dichiarazione dei Redditi PF 2022 nel quadro RX, per un ammontare di euro 53.396,00.
In particolare, il ricorrente afferma che la somma a rimborso scaturisce dalla richiesta di applicazione del regime impatriati ex art. 16 del D.lgs. n. 147/2015, ritenendo di dover fruire dello stesso a seguito della transizione tra il regime controesodati del 2010 e le successive novità introdotte dalla Legge di Bilancio del 2021.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano di seguito “Ufficio” ritiene non applicabile il Regime Impatriati in ragione:
1. dell'assenza del requisito previsto dall'art. 16, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 147/2015 riguardante lo svolgimento dell'attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa società o con società direttamente o indirettamente controllanti o controllate;
2. dell'assenza del requisito tassativo riguardante l'iscrizione dei cittadini all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE).
Il ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per fruire dell'agevolazione fiscale, dal momento che seppure la norma agevolativa sia stata soggetta ad una modifica in senso restrittivo, avrebbe comunque diritto al beneficio invocando una disparità di trattamento – rispetto l'assenza del requisito della iscrizione AIRE – e richiedendone eventualmente sospensione e rimessione della vicenda alla Corte costituzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni indicate in fase di rigetto del rimborso, da parte dell'Ufficio, già spiegano che la posizione del ricorrente è stata rigettata per l'anno 2021 in quanto aveva già fruito fino al 2020 di tutte le misure agevolative possibili (fruite e fruibili, a detta dallo stesso ricorrente, dall'anno 2013 all'anno 2020), inoltre lo stesso ha cambiato lavoro nel 2021 essendo stato assunto da una società estera non rientrante nel novero di quelle fattispecie coperta dal regime. Inoltre, l'Ufficio ha rilevato l'assenza di iscrizione AIRE del contribuente nel biennio 2009-2011 quando lo stesso si trovava negli USA per un percorso di studio, ulteriore elemento necessario (ma non sufficiente) per l'accoglimento del rimborso.
Nel caso di specie, nell'annualità 2021, l'attività lavorativa è stata svolta alle dipendenze della società estera Società_1, c.f. P.IVA_1, che, come si evince dalle annotazioni alla Certificazione Unica nonché dalla lettera di assunzione fornita, non ha stabile organizzazione in Italia, non risulta collegata a una società residente in Italia e non ha qualifica di sostituto d'imposta. Ne consegue che il requisito richiesto dall'articolo 16, comma 1, lett. b citato, non risulta integrato.
Inoltre, si segnala che la durata del regime degli impatriati risulta applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi (articolo 16 del D.Lgs. n. 147/15, comma 3, art. 16-bis). Nel caso di specie, in base ai dati presenti in Anagrafe Tributaria e dalla documentazione fornita in seguito alle verifiche per l'anno d'imposta 2021, il regime agevolativo per lavoratori “impatriati” decorre dall'anno d'imposta 2016, in continuità con il precedente regime agevolativo introdotto con la Legge n. 238 del 30 dicembre 2010 di cui il ricorrente ha usufruito a partire dal 2011. Pertanto, il regime agevolativo dei lavoratori impatriati si conclude nell'anno d'imposta 2020.
Le doglianze del ricorrente, quindi sono inaccoglibili
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.