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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente e Relatore
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 488/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alghero
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.e.c.al. S.r.l. - 02269210908
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 354/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2
e pubblicata il 09/07/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9268 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa e da verbale d'udienza
Resistente/Appellato: come da atti di causa e da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL propone appello avverso la sentenza in data 06 giugno 2025 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari rigettava il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 9268 del 30.07.2024 in materia di TARI del Comune di Alghero per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 19 settembre 2020 per l'attività adibita ad albergo e stabilimento balneare sita in Alghero località Luogo_1.
Proponeva a sostegno dell'appello i seguenti motivi.
1) PRIMO MOTIVO DI APPELLO: giudicato interno
I giudici di primo grado non avrebbero tenuto conto che nella fattispecie sussiste un giudicato interno sulla pretesa tributaria in quanto il Comune di Alghero aveva già richiesto alla società appellante il tributo relativo alla TARI per l'anno 2020 mediante l'avviso di scadenza n. 30618 del 06 Agosto 2020 notificato in data 12
Agosto 2021.
Tale avviso di pagamento era stato impugnato con ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che con sentenza n. 218/2023 del 4 Novembre 2021, depositata in data 19 aprile 2023 aveva accolto il ricorso sul presupposto che la società ricorrente “risultava aver concluso la propria attività di ristorazione e gestione dello stabilimento balneare in località Luogo_1 fin dal gennaio 2020”.
La società S.E.C.AL. spa, in data 15 settembre 2023, proponeva atto di appello a tale sentenza rilevando che l'avviso di scadenza era stato oggetto di annullamento in sede di autotutela e che aveva provveduto a notificare altro avviso di accertamento per quanto riguarda la stessa pretesa tributaria annullata con la decisione di cui sopra. La società appellata nella sua costituzione in giudizio avrebbe ammesso l'esistenza del giudicato interno, e ne aveva chiesto l'inefficacia in quanto con la declaratoria di cessazione della materia da contendere si sarebbe consumato un danno alla collettività di Alghero.
2) SECONDO MOTIVO DI APPELLO: prescrizione dell'azione tributaria
I giudici di primo grado non hanno tenuto conto che nella fattispecie la prescrizione dell'azione tributaria in quanto la pretesa della tassa TARI si riferisce all'anno 2020 e la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuto soltanto in data 5 febbraio 2025, oltre i termini di prescrizione di 5 anni.
I giudici di primo grado non avrebbero tenuto conto che nella fattispecie sussiste la lamentata prescrizione dell'azione tributaria motivando la decisione sulla circostanza che la società appellata avrebbe usufruito del maggior termine di 85 giorni previsto dal decreto COVID.
Tale proroga, tuttavia, trova applicazione solo laddove le entrate tributarie siano state affidate all'agente della riscossione durante il periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021. (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 694 del 12 marzo 2025)
3) TERZO MOTIVO DI APPELLO: inesistenza della pretesa tributaria
I giudici di primo grado non hanno tenuto conto che la Società appellante non deve al Comune di Alghero le somme richieste a titolo di TARI per l'anno 2020 in quanto la stessa aveva cessato, sin dal gennaio 2020, definitivamente, la propria attività in Alghero, Località Luogo_1, provvedendo a comunicare al Comune di Alghero la cessazione dell'attività alberghiera.
I giudici di primo grado non hanno considerato che nel periodo considerato l'assoluto divieto di circolazione di persone e mezzi di trasporto aveva impedito qualunque attività, come risulta dai numerosi DPCM emanati durante l'anno 2020.
Inoltre non avrebbero considerato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13296 del 29 Maggio 2013 con la quale viene enunciato il principio di diritto che non vi è obbligo di pagamento dell'imposta al concorrere della condizione che l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l'occupazione e la detenzione.
4) QUARTO MOTIVO DI APPELLO: Violazione comma 5 bis,art.7 D.lgs 564/1992
I giudici di primo grado non avrebbero tenuto conto che la previsione relativa all'onere probatorio nel processo tributario, come espressamente previsto dal nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge 130/2022, prevede espressamente che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo, con vittoria di spese ed onorari a favore dei procuratori anticipatari e distrattari relative a questo ed al precedente grado di giudizio ai sensi di legge.
Si costituiva in giudizio la SECAL, società concessionaria del Comune di Alghero, respingendo le avverse deduzioni e controdeducendo quanto segue.
1. Sulla infondatezza del primo motivo di appello: insussistenza di alcun giudicato interno
In assenza di dichiarazione di cessazione da parte del contribuente, la SECAL, al solo fine di agevolare lo stesso nell'adempimento della propria obbligazione tributaria, ha comunicato alla Ricorrente_1 Srl l'avviso di scadenza n. 30618, calcolando la Tari 2020 su tutti i 365 giorni dell'anno.
Tale atto, è stato annullato in autotutela dalla scrivente sin dal 21/01/2022, ossia la data in cui la società ricorrente ha prodotto il verbale di consegna d'azienda e delle chiavi datato 10/09/2020 intervenuto fra la stessa Ricorrente_1 e la Società_2 Srl, proprietaria del compendio, dimostrando in tal modo la cessazione del possesso di tale compendio, a far data appunto dal 10/09/2020.
Proprio a seguito della documentazione prodotta dal contribuente, la scrivente provvedeva ad emettere e comunicare un nuovo avviso di scadenza n. 368/2022 con il quale si rideterminava l'importo dovuto a titolo
TARI 2020, calcolandolo per il periodo di effettiva detenzione, ossia dal 01 gennaio al 10 settembre 2020; tale ultimo provvedimento veniva impugnato dalla Ricorrente_1, ma il ricorso veniva rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari – Sezione 1, con sentenza n. 715/2023 del 21/04/2023, non appellata.
Sulla base del predetto avviso di scadenza n. 368/2022, divenuto nel frattempo definitivo, e sulla scorta della sentenza 715/2023, la scrivente ha emesso il successivo avviso di accertamento n. 9268, anch'esso impugnato e oggetto della sentenza oggi appellata. La sentenza n. 205/2025 emessa dalla Corte di Giustizia di secondo grado di Sassari Sezione 3 del
07/02/2025, citata da controparte, non ha inteso assolutamente sottrarre la contribuente dalla propria obbligazione tributaria;
infatti, nella decisione si legge: “a seguito di un nuovo esame della vicenda (in particolare la data di materiale consegna delle chiavi e quindi il rientro in possesso del compendio immobiliare dalla Ricorrente_1 alla Società_2 solo in data 10/09/2020) e quindi una diversa valutazione del soggetto passivo di imposta, la Secal provvedeva a comunicare un nuovo avviso Tari per il 2020, il quale annullava e sostituiva il precedente, precisamente il n. 368, calcolato per il periodo di effettiva detenzione dell'immobile, cioè dal
01 gennaio al 10 settembre 2020, data della materiale consegna del compendio immobiliare, per un totale di 253 giorni, applicando, contestualmente, tutte le riduzioni previste dalla normativa allora vigente in materia di contrasto al Covid-19, quali la Delibera ARERA n. 158/2020. Resta incontroverso, dunque, che gli avvisi di accertamento (o avvisi di scadenza, secondo la nomenclatura della Secal) siano stati annullati e che pertanto sia cessata la materia del contendere in merito a tali pretese impositive”.
Quindi, la Corte di Giustizia di secondo grado della Sardegna ha correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento in autotutela del primo provvedimento, calcolato su tutti i 365 giorni del 2020, ben potendo l'ente impositore emettere un nuovo avviso nei termini di decadenza.
Correttamente l'appellata Secal ha proceduto ad emettere nuovo avviso di accertamento n. 9268 del
30/07/2024. Resta pertanto la doverosità della pretesa tributaria ovvero resta dovuto il pagamento dell'imposta Tari mai versata dalla Ricorrente_1 per il periodo di imposta correttamente ricalcolato con nuovo avviso Tari per 253 giorni, come sopra specificato.
2) Sulla presunta prescrizione dell'azione tributaria.
L'art. 67 comma 1 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito dalla L. 27 del 24 aprile 2020 ha introdotto la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dal 08 marzo al 31 maggio 2020 per quanto concerne in particolare le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di contenzioso. Pertanto, prosegue l'art. 67 co. 4 del citato D.L. 18/2020, “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” recante “sospensione dei termini per eventi eccezionali”.
In altre parole il legislatore, al fine di far fronte all'emergenza sanitaria ben nota, ha inequivocabilmente inteso sospendere per un periodo di 85 giorni le attività accertative degli enti impositori, ma, al contempo, ha fatto slittare i termini di prescrizione e decadenza di tali attività, per un periodo pari al periodo di sospensione individuato dall'art. 67 co. 1 D.L. 18/2020.
Il termine decadenziale per l'accertamento dell'omesso pagamento della Tari 2020, originariamente fissato al 31 dicembre 2025, in ragione dei sopra citati interventi legislativi, è slittato di 85 giorni, ossia al 26 marzo
2026.
E dunque, poiché per stessa ammissione dell'appellante, l'avviso di accertamento esecutivo n. 9268 è stato notificato in data 05/02/2025, pare di tutta evidenza come i termini decadenziali siano stati puntualmente rispettati e, pertanto, la doglianza relativa all'asserita prescrizione dell'atto appare priva di fondamento e conseguentemente non potrà trovare accoglimento.
3) Sulla presunta inesistenza della pretesa tributaria.
Si eccepisce anzitutto la tardività della denuncia di cessazione ex art. 64 D.Lgs. n. 507/93.
Infatti, soltanto in data 31/08/2021 (Prot. 10926/2021) l'odierna ricorrente comunicava la cessazione dell'utenza non domestica a partire dal 01/01/2020. Sul punto, l'Ecc.ma Corte di Cassazione Sezione Trib. n. 9051 del 30 marzo 2023 ha precisato ulteriormente la disciplina, stabilendo che “in tema di TARI le variazioni delle condizioni di applicabilità dell'imposta hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato il mutamento della situazione di fatto o di diritto, purché dichiarate entro i sessanta giorni successivi, mentre in caso di comunicazione tardiva gli effetti decorrono dal giorno della dichiarazione stessa”.
Nel caso di specie, la ricorrente, come sopra accennato, ha presentato dichiarazione di cessazione solo in data 31/08/2021, menzionando una generica non utilizzazione della struttura a causa del Covid-19; soltanto a seguito di richiesta di integrazione documentale, addirittura in data 21/01/2022 (Prot. 956/2022), la stessa produceva verbale di consegna d'azienda e contestuale riconsegna delle chiavi alla Società_2 Srl, proprietaria del compendio turistico, avvenuta in data 10/09/2020. E' pertanto da tale ultima data che la ricorrente ha dimostrato la effettiva cessazione della detenzione dei locali, condizione quest'ultima assolutamente indispensabile per la non assoggettabilità passiva ai fini Tari.
Da quanto descritto, pertanto, emerge in maniera inequivocabile come la Ricorrente_1 Srl abbia detenuto la struttura sino alla data del 10 settembre 2020; infatti, occorre rammentare che la Tassa Rifiuti è un tributo dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 co. 642 della L. 147/2013) e ciò è pacifico, in quanto emerge dal verbale di consegna sopra citato, che la Ricorrente_1 Srl abbia detenuto locali ed aree scoperte suscettibili di produzione di rifiuti fino al 10/09/2020.
Eccepiva inoltre la mancanza di documentazione probatoria circa il mancato utilizzo delle superfici coperte e scoperte, ritenendo che di tale affermazione non era stato dato alcun riscontro documentale neppure in giudizio, né era stata rinvenuta documentazione in tal senso;
tale doglianza, pertanto, risulta assolutamente infondata in quanto generica e priva di documentazione probatoria.
Nel caso di specie, la ricorrente avrebbe sì dimostrato di non essere più in possesso dei locali ed aree imponibili ai fini Tari, ma solo a partire dal 10 settembre 2020, data della materiale riconsegna delle chiavi al proprietario, ed è pertanto quello il dies a quo dal quale maturano i presupposti per la non assoggettabilità passiva Tari da parte della contribuente.
Il semplice fatto che l'attività alberghiera non venga svolta e dunque la mancata utilizzazione della struttura, non assume infatti alcuna rilevanza ai fini fiscali. Le strutture alberghiere sono tenute al pagamento della tassa rifiuti anche nel periodo in cui sono chiuse e l'attività di fatto potrebbe essere sospesa per fine stagione turistica. Nel periodo di sospensione dell'attività non è previsto alcun esonero dal pagamento della tassa.
In estrema sintesi, la Società ricorrente, come sopra descritto, ha detenuto l'intero compendio dal 01 gennaio al 10 settembre 2020 (data di materiale consegna delle chiavi al proprietario) per complessivi 253 giorni, e quindi risulta essere un soggetto passivo Tari e, pertanto, l'eccezione di cui al presente punto andrà rigettata in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto.
4) Sulla presunta violazione del comma 5 bis articolo 7 D.Lgs. 546/1992.
Infine, risulta parimenti infondata la censura relativa alla violazione dell'onere della prova e al difetto di motivazione. L'avviso di accertamento impugnato è congruamente motivato, in quanto indica chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa, in conformità con l'art. 7 della
L. 212/2000. Esso contiene invero tutti gli elementi necessari a consentire al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Nel caso della TARI la descrizione deve individuare gli oggetti imponibili costituiti dall'unità immobiliare che risultano essere posseduti, con la descrizione puntuale della destinazione d'uso, la superficie imponibile.
Invero, l'appellante non deduce né adduce alcuna prova del pregiudizio che, in concreto, l'asserito vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
Pertanto, una volta appurato che la ricorrente ha avuto nella propria disponibilità il compendio turistico dal
01 gennaio al 10 settembre 2020, data in cui è avvenuto il rilascio dell'immobile in questione con la consegna delle chiavi, come risultante da apposito verbale firmato dal rappresentante della ricorrente ed a quello del proprietario, opera una presunzione di legge sull'idoneità dello stesso a produrre rifiuti, non superata da alcuna prova addotta dalla ricorrente stessa e, pertanto, risulta dovuta la Tari in favore del Comune di Alghero, così come richiesta mediante l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo n. 9268, oggetto di impugnazione.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Ricorrente_1 Srl è fondato e l'avviso di accertamento impugnato (n. 9268) merita annullamento. E' infatti fondato e assorbente il motivo relativo al giudicato interno proposto dall'appellante.
Il Comune di Alghero aveva infatti già ingiunto alla società appellante il tributo relativo alla TARI per l'anno
2020 mediante l'avviso di scadenza n. 30618 del 06 Agosto 2020 notificato in data 12 Agosto 2021.
Tale avviso di pagamento era stato impugnato con ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che con sentenza n. 218/2023 del 4 Novembre 2021, depositata in data 19 aprile 2023 aveva accolto il ricorso sul presupposto che la società ricorrente “risultava aver concluso la propria attività di ristorazione e gestione dello stabilimento balneare in località Luogo_1 fin dal gennaio 2020”.
La società S.E.C.AL. spa, in data 15 settembre 2023, proponeva atto di appello a tale sentenza rilevando che l'avviso di scadenza era stato oggetto di annullamento in sede di autotutela e che aveva provveduto a notificare altro avviso di accertamento per quanto riguarda la stessa pretesa tributaria annullata con la decisione di cui sopra.
In relazione dunque al tributo TARI (stessa annualità intera per il 2020 e stesse parti) il Comune aveva emesso un provvedimento di ingiunzione che era stato definito con sentenza irrevocabile di cessazione della materia del contendere conseguente al provvedimento di annullamento in autotutela citato.
E' dunque pacifico in causa che la SECAL, concessionario per il Comune di Alghero, avesse in un primo momento comunicato alla Ricorrente_1 Srl l'avviso di scadenza n. 30618, calcolando la Tari per l'anno 2020 sull'interno anno 2020.
E' altresì pacifico che tale atto sia stato annullato in autotutela il 21/01/2022, quando la società ricorrente ha prodotto il verbale di consegna d'azienda e delle chiavi datato 10/09/2020 intervenuto fra la stessa Ricorrente_1 e la Società_2 Srl, proprietaria del compendio, dimostrando in tal modo la cessazione del possesso di tale compendio, a far data appunto dal 10/09/2020.
La sentenza che ha definito il giudizio proposto avverso tale ingiunzione (che nel primo grado di giudizio aveva visto la società SECAL soccombente) ha dunque consumato il potere di ingiunzione tributaria, posto che la cessazione della materia del contendere è conseguente ad una iniziativa dell'ente impositore che – evidentemente accogliendo la doglianza del contribuente – ha ritenuto di sanzionare il proprio errore con l'annullamento.
Deve altresì osservarsi che la sentenza n. 218/2023 del 4 Novembre 2021, depositata in data 19 aprile 2023 che aveva accolto il ricorso aveva espressamente ritenuto che la società Ricorrente_1 Srl “risultava aver concluso la propria attività di ristorazione e gestione dello stabilimento balneare in località Luogo_1 fin dal gennaio 2020”. A seguito di riedizione del potere, la SECAL emetteva un nuovo avviso di scadenza n. 368/2022 con il quale si rideterminava l'importo dovuto a titolo TARI 2020, calcolandolo per il periodo di effettiva detenzione, ossia dal 01 gennaio al 10 settembre 2020; tale ultimo provvedimento veniva impugnato dalla Ricorrente_1, ma il ricorso veniva rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari – Sezione 1, con sentenza n. 715/2023 del 21/04/2023, non appellata e quindi divenuta definitiva.
Il titolo dunque esecutivo azionabile dalla SECAL è pertanto tale ultima decisione giurisdizionale, con la quale si è definitivamente cristallizzato il tributo e si è definitivamente consumato il potere di ingiunzione dell'ente impositore.
Il successivo atto, oggi impugnato, n. 9268, è pertanto una nuova ingiunzione emessa – a parere della
Corte – in violazione del giudicato portato da quella decisione n. 715/2023. Non si tratta infatti di una fase esecutiva di pagamento, né di una ingiunzione/diffida/precetto per ottenere il pagamento del tributo dovuto, ma è espressamente qualificato come nuovo “avviso di accertamento” per il tributo TARI dal gennaio al settembre 2020, e non già come titolo esecutivo portato dalla sentenza di cui, in ipotesi, la SECAL avrebbe pretese l'esecuzione.
Ritiene dunque la Corte che il provvedimento oggi impugnato sia stato emesso in violazione di giudicato, e più in generale del principio del ne bis in idem tributario.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 14733 depositata il 27 maggio 2021 ha ribadito che ”nel processo tributario di appello … per individuare l'oggetto del processo tributario ci si deve soffermare sul combinato disposto di cui agli artt. 18 comma 2 lettere d) ed e), 19 e 24 d.lg.s. 546/1992, tenendo conto del fatto che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati (Cass., 21 novembre 2018, n. 30039, ove si evidenzia che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi), ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo (Cass., Sez. Un. 27 gennaio 2016, n. 1518; Cass., 9754/2003;
Cass. Sez.Un., 18 gennaio 2007, n. 1052). L'oggetto del giudizio si risolve, dunque, nello specifico nesso tra atto autoritativo di imposizione e contestazione del contribuente, che consente di identificare concretamente nel processo causa petendi e petitum della domanda proposta. Il contribuente, quindi, pur essendo convenuto in senso sostanziale è, però, attore in senso formale, mentre l'amministrazione assume la veste di attore in senso sostanziale e la sua pretesa è quella risultante dall'atto impugnato (Cass., 28 giugno 2012, n. 10806).
1.4.Va, ancora, precisato che per questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.Un., 27 gennaio 2016, n. 1518, in tema di rilievo d'ufficio della cessazione della materia del contendere per effetto de condono), il principio della generale rilevabilità d'ufficio delle eccezioni ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (“il giudice…non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”), trova applicazione anche nel processo tributario ai sensi dell'art. 57 comma 2 d.lgs. 546/1992 (“non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”).
Le eccezioni, quindi, possono essere sempre rilevate d'ufficio dal giudice (Cass., Sez.Un., 4 settembre 2012,
n. 14828 e Sez.Un., 22 marzo 2017, n. 7294, sul rilievo d'ufficio della nullità del contratto anche in caso di richiesta di risoluzione del contratto, che presuppone l'esistenza di un contratto valido;
Cass., Sez. Un.,
26242/2014 sul rilievo d'ufficio di una causa di nullità del contratto diversa da quella allegata dall'attore, purchè emergente dagli atti di causa;
anche Cass., sez. L, 1 agosto 2018, n. 20388; Cass., sez 2, 30 agosto
2018, n. 21418, sul rilievo d'ufficio della nullità del contratto in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto;
Cass., sez. 3, 21 novembre 2019,
n. 30330, con riferimento all'aliunde perceptum in tema di risarcimento danni), tranne le ipotesi in cui la legge espressamente le riservi alla parte ed i casi in cui il fatto integratore della eccezione sia elemento costitutivo dell'esercizio di un'azione potestativa della parte – azioni di risoluzione, rescissione ed annullamento – (Cass., sez. 3, 21 novembre 2019, n. 30315, con riferimento all'esistenza di un contratto di comodato a tempo determinato).
In particolare, per questa Corte a sezioni unite, poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito (Cass., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099).
Più in generale, si è ritenuto (Cass., sez.un., 3 febbraio 1998, n. 1099) che, in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di “allegazione” da quello di “rilevazione”, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (Cass., sez.un., 7 maggio 2013, n. 10531), dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste, atteso che il generale potere – dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce solo nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo però in entrambi i casi necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile.
Questa Corte, poi, ha chiarito che è possibile per il giudice rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente quindi da una specifica allegazione di parte (Cass., sez.un., 7 maggio 2013, n. 10531, Cass., sez. un., 226/2001; Cass., sez.un., 15661/05).
Ancora, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 2385 depositata il 31 gennaio 2025, ritornando sul tema, precisa che“attesa la struttura impugnatoria del processo tributario, non può ammettersi il rilievo d'ufficio né la prospettazione di motivi di nullità diversi da quelli originariamente posti alla base del ricorso, salvo le ipotesi specificamente stabilite dalla legge, ed in particolare quelle previste dall'art.
7-ter 1, n. 212/2000”.
Deve dunque pronunciarsi l'annullamento dell'atto impugnato, essendo già stato consumato il potere impositivo ed inoltre essendo la TARI per l'annualità 2020 già coperta da giudicato di annullamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto del valore della lite e delle questioni sottoposte all'esame di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, ACCOGLIE l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 Srl e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 9268 del 30.07.2024 in materia di TARI del Comune di Alghero per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 19 settembre 2020. Condanna le parti appellate SECAL e Comune di Alghero, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante Ricorrente_1 Srl, che liquida in euro 5.000,00= (cinquemila/00) oltre accessori di legge per ciascun grado di giudizio. Così deciso in Sassari il 12.01.2026 Il Presidente est. Dott. Gianluigi DETTORI
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente e Relatore
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 488/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alghero
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.e.c.al. S.r.l. - 02269210908
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 354/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2
e pubblicata il 09/07/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9268 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa e da verbale d'udienza
Resistente/Appellato: come da atti di causa e da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL propone appello avverso la sentenza in data 06 giugno 2025 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari rigettava il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 9268 del 30.07.2024 in materia di TARI del Comune di Alghero per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 19 settembre 2020 per l'attività adibita ad albergo e stabilimento balneare sita in Alghero località Luogo_1.
Proponeva a sostegno dell'appello i seguenti motivi.
1) PRIMO MOTIVO DI APPELLO: giudicato interno
I giudici di primo grado non avrebbero tenuto conto che nella fattispecie sussiste un giudicato interno sulla pretesa tributaria in quanto il Comune di Alghero aveva già richiesto alla società appellante il tributo relativo alla TARI per l'anno 2020 mediante l'avviso di scadenza n. 30618 del 06 Agosto 2020 notificato in data 12
Agosto 2021.
Tale avviso di pagamento era stato impugnato con ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che con sentenza n. 218/2023 del 4 Novembre 2021, depositata in data 19 aprile 2023 aveva accolto il ricorso sul presupposto che la società ricorrente “risultava aver concluso la propria attività di ristorazione e gestione dello stabilimento balneare in località Luogo_1 fin dal gennaio 2020”.
La società S.E.C.AL. spa, in data 15 settembre 2023, proponeva atto di appello a tale sentenza rilevando che l'avviso di scadenza era stato oggetto di annullamento in sede di autotutela e che aveva provveduto a notificare altro avviso di accertamento per quanto riguarda la stessa pretesa tributaria annullata con la decisione di cui sopra. La società appellata nella sua costituzione in giudizio avrebbe ammesso l'esistenza del giudicato interno, e ne aveva chiesto l'inefficacia in quanto con la declaratoria di cessazione della materia da contendere si sarebbe consumato un danno alla collettività di Alghero.
2) SECONDO MOTIVO DI APPELLO: prescrizione dell'azione tributaria
I giudici di primo grado non hanno tenuto conto che nella fattispecie la prescrizione dell'azione tributaria in quanto la pretesa della tassa TARI si riferisce all'anno 2020 e la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuto soltanto in data 5 febbraio 2025, oltre i termini di prescrizione di 5 anni.
I giudici di primo grado non avrebbero tenuto conto che nella fattispecie sussiste la lamentata prescrizione dell'azione tributaria motivando la decisione sulla circostanza che la società appellata avrebbe usufruito del maggior termine di 85 giorni previsto dal decreto COVID.
Tale proroga, tuttavia, trova applicazione solo laddove le entrate tributarie siano state affidate all'agente della riscossione durante il periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021. (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 694 del 12 marzo 2025)
3) TERZO MOTIVO DI APPELLO: inesistenza della pretesa tributaria
I giudici di primo grado non hanno tenuto conto che la Società appellante non deve al Comune di Alghero le somme richieste a titolo di TARI per l'anno 2020 in quanto la stessa aveva cessato, sin dal gennaio 2020, definitivamente, la propria attività in Alghero, Località Luogo_1, provvedendo a comunicare al Comune di Alghero la cessazione dell'attività alberghiera.
I giudici di primo grado non hanno considerato che nel periodo considerato l'assoluto divieto di circolazione di persone e mezzi di trasporto aveva impedito qualunque attività, come risulta dai numerosi DPCM emanati durante l'anno 2020.
Inoltre non avrebbero considerato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13296 del 29 Maggio 2013 con la quale viene enunciato il principio di diritto che non vi è obbligo di pagamento dell'imposta al concorrere della condizione che l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l'occupazione e la detenzione.
4) QUARTO MOTIVO DI APPELLO: Violazione comma 5 bis,art.7 D.lgs 564/1992
I giudici di primo grado non avrebbero tenuto conto che la previsione relativa all'onere probatorio nel processo tributario, come espressamente previsto dal nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge 130/2022, prevede espressamente che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo, con vittoria di spese ed onorari a favore dei procuratori anticipatari e distrattari relative a questo ed al precedente grado di giudizio ai sensi di legge.
Si costituiva in giudizio la SECAL, società concessionaria del Comune di Alghero, respingendo le avverse deduzioni e controdeducendo quanto segue.
1. Sulla infondatezza del primo motivo di appello: insussistenza di alcun giudicato interno
In assenza di dichiarazione di cessazione da parte del contribuente, la SECAL, al solo fine di agevolare lo stesso nell'adempimento della propria obbligazione tributaria, ha comunicato alla Ricorrente_1 Srl l'avviso di scadenza n. 30618, calcolando la Tari 2020 su tutti i 365 giorni dell'anno.
Tale atto, è stato annullato in autotutela dalla scrivente sin dal 21/01/2022, ossia la data in cui la società ricorrente ha prodotto il verbale di consegna d'azienda e delle chiavi datato 10/09/2020 intervenuto fra la stessa Ricorrente_1 e la Società_2 Srl, proprietaria del compendio, dimostrando in tal modo la cessazione del possesso di tale compendio, a far data appunto dal 10/09/2020.
Proprio a seguito della documentazione prodotta dal contribuente, la scrivente provvedeva ad emettere e comunicare un nuovo avviso di scadenza n. 368/2022 con il quale si rideterminava l'importo dovuto a titolo
TARI 2020, calcolandolo per il periodo di effettiva detenzione, ossia dal 01 gennaio al 10 settembre 2020; tale ultimo provvedimento veniva impugnato dalla Ricorrente_1, ma il ricorso veniva rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari – Sezione 1, con sentenza n. 715/2023 del 21/04/2023, non appellata.
Sulla base del predetto avviso di scadenza n. 368/2022, divenuto nel frattempo definitivo, e sulla scorta della sentenza 715/2023, la scrivente ha emesso il successivo avviso di accertamento n. 9268, anch'esso impugnato e oggetto della sentenza oggi appellata. La sentenza n. 205/2025 emessa dalla Corte di Giustizia di secondo grado di Sassari Sezione 3 del
07/02/2025, citata da controparte, non ha inteso assolutamente sottrarre la contribuente dalla propria obbligazione tributaria;
infatti, nella decisione si legge: “a seguito di un nuovo esame della vicenda (in particolare la data di materiale consegna delle chiavi e quindi il rientro in possesso del compendio immobiliare dalla Ricorrente_1 alla Società_2 solo in data 10/09/2020) e quindi una diversa valutazione del soggetto passivo di imposta, la Secal provvedeva a comunicare un nuovo avviso Tari per il 2020, il quale annullava e sostituiva il precedente, precisamente il n. 368, calcolato per il periodo di effettiva detenzione dell'immobile, cioè dal
01 gennaio al 10 settembre 2020, data della materiale consegna del compendio immobiliare, per un totale di 253 giorni, applicando, contestualmente, tutte le riduzioni previste dalla normativa allora vigente in materia di contrasto al Covid-19, quali la Delibera ARERA n. 158/2020. Resta incontroverso, dunque, che gli avvisi di accertamento (o avvisi di scadenza, secondo la nomenclatura della Secal) siano stati annullati e che pertanto sia cessata la materia del contendere in merito a tali pretese impositive”.
Quindi, la Corte di Giustizia di secondo grado della Sardegna ha correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento in autotutela del primo provvedimento, calcolato su tutti i 365 giorni del 2020, ben potendo l'ente impositore emettere un nuovo avviso nei termini di decadenza.
Correttamente l'appellata Secal ha proceduto ad emettere nuovo avviso di accertamento n. 9268 del
30/07/2024. Resta pertanto la doverosità della pretesa tributaria ovvero resta dovuto il pagamento dell'imposta Tari mai versata dalla Ricorrente_1 per il periodo di imposta correttamente ricalcolato con nuovo avviso Tari per 253 giorni, come sopra specificato.
2) Sulla presunta prescrizione dell'azione tributaria.
L'art. 67 comma 1 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito dalla L. 27 del 24 aprile 2020 ha introdotto la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dal 08 marzo al 31 maggio 2020 per quanto concerne in particolare le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di contenzioso. Pertanto, prosegue l'art. 67 co. 4 del citato D.L. 18/2020, “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” recante “sospensione dei termini per eventi eccezionali”.
In altre parole il legislatore, al fine di far fronte all'emergenza sanitaria ben nota, ha inequivocabilmente inteso sospendere per un periodo di 85 giorni le attività accertative degli enti impositori, ma, al contempo, ha fatto slittare i termini di prescrizione e decadenza di tali attività, per un periodo pari al periodo di sospensione individuato dall'art. 67 co. 1 D.L. 18/2020.
Il termine decadenziale per l'accertamento dell'omesso pagamento della Tari 2020, originariamente fissato al 31 dicembre 2025, in ragione dei sopra citati interventi legislativi, è slittato di 85 giorni, ossia al 26 marzo
2026.
E dunque, poiché per stessa ammissione dell'appellante, l'avviso di accertamento esecutivo n. 9268 è stato notificato in data 05/02/2025, pare di tutta evidenza come i termini decadenziali siano stati puntualmente rispettati e, pertanto, la doglianza relativa all'asserita prescrizione dell'atto appare priva di fondamento e conseguentemente non potrà trovare accoglimento.
3) Sulla presunta inesistenza della pretesa tributaria.
Si eccepisce anzitutto la tardività della denuncia di cessazione ex art. 64 D.Lgs. n. 507/93.
Infatti, soltanto in data 31/08/2021 (Prot. 10926/2021) l'odierna ricorrente comunicava la cessazione dell'utenza non domestica a partire dal 01/01/2020. Sul punto, l'Ecc.ma Corte di Cassazione Sezione Trib. n. 9051 del 30 marzo 2023 ha precisato ulteriormente la disciplina, stabilendo che “in tema di TARI le variazioni delle condizioni di applicabilità dell'imposta hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato il mutamento della situazione di fatto o di diritto, purché dichiarate entro i sessanta giorni successivi, mentre in caso di comunicazione tardiva gli effetti decorrono dal giorno della dichiarazione stessa”.
Nel caso di specie, la ricorrente, come sopra accennato, ha presentato dichiarazione di cessazione solo in data 31/08/2021, menzionando una generica non utilizzazione della struttura a causa del Covid-19; soltanto a seguito di richiesta di integrazione documentale, addirittura in data 21/01/2022 (Prot. 956/2022), la stessa produceva verbale di consegna d'azienda e contestuale riconsegna delle chiavi alla Società_2 Srl, proprietaria del compendio turistico, avvenuta in data 10/09/2020. E' pertanto da tale ultima data che la ricorrente ha dimostrato la effettiva cessazione della detenzione dei locali, condizione quest'ultima assolutamente indispensabile per la non assoggettabilità passiva ai fini Tari.
Da quanto descritto, pertanto, emerge in maniera inequivocabile come la Ricorrente_1 Srl abbia detenuto la struttura sino alla data del 10 settembre 2020; infatti, occorre rammentare che la Tassa Rifiuti è un tributo dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 co. 642 della L. 147/2013) e ciò è pacifico, in quanto emerge dal verbale di consegna sopra citato, che la Ricorrente_1 Srl abbia detenuto locali ed aree scoperte suscettibili di produzione di rifiuti fino al 10/09/2020.
Eccepiva inoltre la mancanza di documentazione probatoria circa il mancato utilizzo delle superfici coperte e scoperte, ritenendo che di tale affermazione non era stato dato alcun riscontro documentale neppure in giudizio, né era stata rinvenuta documentazione in tal senso;
tale doglianza, pertanto, risulta assolutamente infondata in quanto generica e priva di documentazione probatoria.
Nel caso di specie, la ricorrente avrebbe sì dimostrato di non essere più in possesso dei locali ed aree imponibili ai fini Tari, ma solo a partire dal 10 settembre 2020, data della materiale riconsegna delle chiavi al proprietario, ed è pertanto quello il dies a quo dal quale maturano i presupposti per la non assoggettabilità passiva Tari da parte della contribuente.
Il semplice fatto che l'attività alberghiera non venga svolta e dunque la mancata utilizzazione della struttura, non assume infatti alcuna rilevanza ai fini fiscali. Le strutture alberghiere sono tenute al pagamento della tassa rifiuti anche nel periodo in cui sono chiuse e l'attività di fatto potrebbe essere sospesa per fine stagione turistica. Nel periodo di sospensione dell'attività non è previsto alcun esonero dal pagamento della tassa.
In estrema sintesi, la Società ricorrente, come sopra descritto, ha detenuto l'intero compendio dal 01 gennaio al 10 settembre 2020 (data di materiale consegna delle chiavi al proprietario) per complessivi 253 giorni, e quindi risulta essere un soggetto passivo Tari e, pertanto, l'eccezione di cui al presente punto andrà rigettata in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto.
4) Sulla presunta violazione del comma 5 bis articolo 7 D.Lgs. 546/1992.
Infine, risulta parimenti infondata la censura relativa alla violazione dell'onere della prova e al difetto di motivazione. L'avviso di accertamento impugnato è congruamente motivato, in quanto indica chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa, in conformità con l'art. 7 della
L. 212/2000. Esso contiene invero tutti gli elementi necessari a consentire al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Nel caso della TARI la descrizione deve individuare gli oggetti imponibili costituiti dall'unità immobiliare che risultano essere posseduti, con la descrizione puntuale della destinazione d'uso, la superficie imponibile.
Invero, l'appellante non deduce né adduce alcuna prova del pregiudizio che, in concreto, l'asserito vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
Pertanto, una volta appurato che la ricorrente ha avuto nella propria disponibilità il compendio turistico dal
01 gennaio al 10 settembre 2020, data in cui è avvenuto il rilascio dell'immobile in questione con la consegna delle chiavi, come risultante da apposito verbale firmato dal rappresentante della ricorrente ed a quello del proprietario, opera una presunzione di legge sull'idoneità dello stesso a produrre rifiuti, non superata da alcuna prova addotta dalla ricorrente stessa e, pertanto, risulta dovuta la Tari in favore del Comune di Alghero, così come richiesta mediante l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo n. 9268, oggetto di impugnazione.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Ricorrente_1 Srl è fondato e l'avviso di accertamento impugnato (n. 9268) merita annullamento. E' infatti fondato e assorbente il motivo relativo al giudicato interno proposto dall'appellante.
Il Comune di Alghero aveva infatti già ingiunto alla società appellante il tributo relativo alla TARI per l'anno
2020 mediante l'avviso di scadenza n. 30618 del 06 Agosto 2020 notificato in data 12 Agosto 2021.
Tale avviso di pagamento era stato impugnato con ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che con sentenza n. 218/2023 del 4 Novembre 2021, depositata in data 19 aprile 2023 aveva accolto il ricorso sul presupposto che la società ricorrente “risultava aver concluso la propria attività di ristorazione e gestione dello stabilimento balneare in località Luogo_1 fin dal gennaio 2020”.
La società S.E.C.AL. spa, in data 15 settembre 2023, proponeva atto di appello a tale sentenza rilevando che l'avviso di scadenza era stato oggetto di annullamento in sede di autotutela e che aveva provveduto a notificare altro avviso di accertamento per quanto riguarda la stessa pretesa tributaria annullata con la decisione di cui sopra.
In relazione dunque al tributo TARI (stessa annualità intera per il 2020 e stesse parti) il Comune aveva emesso un provvedimento di ingiunzione che era stato definito con sentenza irrevocabile di cessazione della materia del contendere conseguente al provvedimento di annullamento in autotutela citato.
E' dunque pacifico in causa che la SECAL, concessionario per il Comune di Alghero, avesse in un primo momento comunicato alla Ricorrente_1 Srl l'avviso di scadenza n. 30618, calcolando la Tari per l'anno 2020 sull'interno anno 2020.
E' altresì pacifico che tale atto sia stato annullato in autotutela il 21/01/2022, quando la società ricorrente ha prodotto il verbale di consegna d'azienda e delle chiavi datato 10/09/2020 intervenuto fra la stessa Ricorrente_1 e la Società_2 Srl, proprietaria del compendio, dimostrando in tal modo la cessazione del possesso di tale compendio, a far data appunto dal 10/09/2020.
La sentenza che ha definito il giudizio proposto avverso tale ingiunzione (che nel primo grado di giudizio aveva visto la società SECAL soccombente) ha dunque consumato il potere di ingiunzione tributaria, posto che la cessazione della materia del contendere è conseguente ad una iniziativa dell'ente impositore che – evidentemente accogliendo la doglianza del contribuente – ha ritenuto di sanzionare il proprio errore con l'annullamento.
Deve altresì osservarsi che la sentenza n. 218/2023 del 4 Novembre 2021, depositata in data 19 aprile 2023 che aveva accolto il ricorso aveva espressamente ritenuto che la società Ricorrente_1 Srl “risultava aver concluso la propria attività di ristorazione e gestione dello stabilimento balneare in località Luogo_1 fin dal gennaio 2020”. A seguito di riedizione del potere, la SECAL emetteva un nuovo avviso di scadenza n. 368/2022 con il quale si rideterminava l'importo dovuto a titolo TARI 2020, calcolandolo per il periodo di effettiva detenzione, ossia dal 01 gennaio al 10 settembre 2020; tale ultimo provvedimento veniva impugnato dalla Ricorrente_1, ma il ricorso veniva rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari – Sezione 1, con sentenza n. 715/2023 del 21/04/2023, non appellata e quindi divenuta definitiva.
Il titolo dunque esecutivo azionabile dalla SECAL è pertanto tale ultima decisione giurisdizionale, con la quale si è definitivamente cristallizzato il tributo e si è definitivamente consumato il potere di ingiunzione dell'ente impositore.
Il successivo atto, oggi impugnato, n. 9268, è pertanto una nuova ingiunzione emessa – a parere della
Corte – in violazione del giudicato portato da quella decisione n. 715/2023. Non si tratta infatti di una fase esecutiva di pagamento, né di una ingiunzione/diffida/precetto per ottenere il pagamento del tributo dovuto, ma è espressamente qualificato come nuovo “avviso di accertamento” per il tributo TARI dal gennaio al settembre 2020, e non già come titolo esecutivo portato dalla sentenza di cui, in ipotesi, la SECAL avrebbe pretese l'esecuzione.
Ritiene dunque la Corte che il provvedimento oggi impugnato sia stato emesso in violazione di giudicato, e più in generale del principio del ne bis in idem tributario.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 14733 depositata il 27 maggio 2021 ha ribadito che ”nel processo tributario di appello … per individuare l'oggetto del processo tributario ci si deve soffermare sul combinato disposto di cui agli artt. 18 comma 2 lettere d) ed e), 19 e 24 d.lg.s. 546/1992, tenendo conto del fatto che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati (Cass., 21 novembre 2018, n. 30039, ove si evidenzia che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi), ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo (Cass., Sez. Un. 27 gennaio 2016, n. 1518; Cass., 9754/2003;
Cass. Sez.Un., 18 gennaio 2007, n. 1052). L'oggetto del giudizio si risolve, dunque, nello specifico nesso tra atto autoritativo di imposizione e contestazione del contribuente, che consente di identificare concretamente nel processo causa petendi e petitum della domanda proposta. Il contribuente, quindi, pur essendo convenuto in senso sostanziale è, però, attore in senso formale, mentre l'amministrazione assume la veste di attore in senso sostanziale e la sua pretesa è quella risultante dall'atto impugnato (Cass., 28 giugno 2012, n. 10806).
1.4.Va, ancora, precisato che per questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.Un., 27 gennaio 2016, n. 1518, in tema di rilievo d'ufficio della cessazione della materia del contendere per effetto de condono), il principio della generale rilevabilità d'ufficio delle eccezioni ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (“il giudice…non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”), trova applicazione anche nel processo tributario ai sensi dell'art. 57 comma 2 d.lgs. 546/1992 (“non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”).
Le eccezioni, quindi, possono essere sempre rilevate d'ufficio dal giudice (Cass., Sez.Un., 4 settembre 2012,
n. 14828 e Sez.Un., 22 marzo 2017, n. 7294, sul rilievo d'ufficio della nullità del contratto anche in caso di richiesta di risoluzione del contratto, che presuppone l'esistenza di un contratto valido;
Cass., Sez. Un.,
26242/2014 sul rilievo d'ufficio di una causa di nullità del contratto diversa da quella allegata dall'attore, purchè emergente dagli atti di causa;
anche Cass., sez. L, 1 agosto 2018, n. 20388; Cass., sez 2, 30 agosto
2018, n. 21418, sul rilievo d'ufficio della nullità del contratto in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto;
Cass., sez. 3, 21 novembre 2019,
n. 30330, con riferimento all'aliunde perceptum in tema di risarcimento danni), tranne le ipotesi in cui la legge espressamente le riservi alla parte ed i casi in cui il fatto integratore della eccezione sia elemento costitutivo dell'esercizio di un'azione potestativa della parte – azioni di risoluzione, rescissione ed annullamento – (Cass., sez. 3, 21 novembre 2019, n. 30315, con riferimento all'esistenza di un contratto di comodato a tempo determinato).
In particolare, per questa Corte a sezioni unite, poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito (Cass., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099).
Più in generale, si è ritenuto (Cass., sez.un., 3 febbraio 1998, n. 1099) che, in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di “allegazione” da quello di “rilevazione”, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (Cass., sez.un., 7 maggio 2013, n. 10531), dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste, atteso che il generale potere – dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce solo nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo però in entrambi i casi necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile.
Questa Corte, poi, ha chiarito che è possibile per il giudice rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente quindi da una specifica allegazione di parte (Cass., sez.un., 7 maggio 2013, n. 10531, Cass., sez. un., 226/2001; Cass., sez.un., 15661/05).
Ancora, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 2385 depositata il 31 gennaio 2025, ritornando sul tema, precisa che“attesa la struttura impugnatoria del processo tributario, non può ammettersi il rilievo d'ufficio né la prospettazione di motivi di nullità diversi da quelli originariamente posti alla base del ricorso, salvo le ipotesi specificamente stabilite dalla legge, ed in particolare quelle previste dall'art.
7-ter 1, n. 212/2000”.
Deve dunque pronunciarsi l'annullamento dell'atto impugnato, essendo già stato consumato il potere impositivo ed inoltre essendo la TARI per l'annualità 2020 già coperta da giudicato di annullamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto del valore della lite e delle questioni sottoposte all'esame di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, ACCOGLIE l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 Srl e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 9268 del 30.07.2024 in materia di TARI del Comune di Alghero per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 19 settembre 2020. Condanna le parti appellate SECAL e Comune di Alghero, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante Ricorrente_1 Srl, che liquida in euro 5.000,00= (cinquemila/00) oltre accessori di legge per ciascun grado di giudizio. Così deciso in Sassari il 12.01.2026 Il Presidente est. Dott. Gianluigi DETTORI