CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott. Francesco RIZZI Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 708/2023 R.G. promossa da:
(P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, via Provinciale delle Brecce n. 122,
[...]
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Napoli, via Edmondo Peluso n. 124, e P.I. ) Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Volla, via Rossi n. 79, elettivamente domiciliate in San Sebastiano al Vesuvio (NA), via Roma n. 13, presso lo studio dell'avv. Lina Andolfo, che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Camillo Goria in forza di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTI
Contro
(P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_4 P.IVA_4
Govone (CN), via Alcide De Gasperi n. 2/B, elettivamente domiciliata in Alba, piazza Prunotto Urbano
n. 5, presso lo studio dell'avv.to Stefano Ponchione, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 319/2023 emessa dal Tribunale di Asti in data
28/04/2023 pagina 1 di 12 - Garanzia per vizi contratto di vendita/appalto
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello così provvedere, in riforma dell'impugnata sentenza:
- preliminarmente qualora la Ecc.ma Corte di Appello lo dovesse ritenere necessario, previa la riapertura del dibattito processuale, potrà ammettere la C.T.U., prima ammessa e poi revocata dal primo Giudice, di cui già è stata reiterata la richiesta nelle conclusioni rassegnate al primo Giudice, e la prova per testi articolata sempre nella memoria n. 2 ex art. 183 6° comma, con i testi indicati ed in particolar modo con il teste referente di zona della Testimone_1 CP_4
- in via definitiva accogliere tutte le domande proposte con la domanda introduttiva della lite dalle società e il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giurisdizione”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie del caso, ammesse, occorrendo, le istanze istruttorie formalizzate dalla CP_4
nelle memo-rie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., rispettivamente del 01.02.2021 e del
[...]
19.02.2021, e autorizzato il deposito del supporto cd già depositato, in duplice copia, presso la
Cancelleria del Tribunale di Asti contestualmente a quest'ultima memoria, respingere l'avversario appello siccome infondato tanto in fatto quanto in diritto, con-fermando la sentenza impugnata.
In ogni caso, respingere tutte le avversarie domande siccome infondate, tanto in fatto quanto in diritto,
e confermando per l'effetto la condanna in capo alla e in capo alla Controparte_1
al pagamento, in favore della rispettivamente delle residue Controparte_3 CP_4
somme di euro 36.600,00 e di euro 5.246,00, oltre interessi di mora di cui al D.lgs. n. 231/2002.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente proposte dalle appellanti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 03.06.2020, Controparte_1 Controparte_2
e convenivano in giudizio invocandone la responsabilità ex art. Controparte_3 CP_4
1668 c.c., affinché fosse condannata all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere autonome le tre strutture con copertura in pvc retrattile commissionatele, ad eliminare i vizi delle stesse e a risarcire i danni derivati dall'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
pagina 2 di 12 Le attrici deducevano, al riguardo, di essere proprietarie di tre distinti capannoni industriali con relativa area scoperta annessa, siti nella zona industriale di Volla;
di aver stipulato con tre distinti CP_4
contratti per la fornitura e posa in opera di tre strutture autonome con copertura in pvc retrattile ad ampliamento dei tre summenzionati immobili;
che la convenuta aveva operato costruendo una struttura unitaria e non tre strutture autonome come era stato invece pattuito in sede contrattuale;
che le strutture commissionate non erano state ultimate e che presentavano diversi vizi, meglio descritti nella perizia di parte depositata in atti, che erano stati oggetto di tempestiva denuncia da parte delle attrici, conformemente alle norme in tema di appalto.
Si costituiva in giudizio deducendo la riconducibilità dei contratti stipulati con le attrici CP_4
allo schema della compravendita, con conseguente decadenza dalla garanzia per vizi, ex art. 1495 c.c.; sostenendo la realizzazione a regola d'arte delle strutture fornite, da considerarsi ultimate alla data del
04.12.2019, come risultante dal relativo verbale di “fine montaggio”, atteso che le operazioni finali venivano impedite dalle controparti e non dipendevano dalla volontà della venditrice;
nonché precisando che la scelta di costruire una struttura unitaria e non tre strutture distinte era dipesa da un'espressa richiesta delle committenti, come comprovato dalla sottoscrizione dei relativi progetti in data antecedente all'esecuzione dei lavori.
Parte convenuta domandava quindi il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna di e al pagamento del saldo Controparte_1 Controparte_3
prezzo, pari, rispettivamente, ad euro 36.600,00 ed euro 5.246,00, oltre agli interessi di mora di cui al
D.lgs. 231/2002.
Il Giudice autorizzava l'esperimento di una CTU tecnica diretta a verificare la sussistenza dei vizi indicati dalle attrici, successivamente revocata.
2. Con sentenza del 28.04.2023, il Tribunale di Asti rigettava integralmente le domande delle società attrici, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, condannava la e la al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3 CP_4
rispettivamente, delle somme di euro 36.600,00 ed euro 5.246,00 a titolo di saldo prezzo per le
[...]
prestazioni eseguite, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo ai sensi del D.lgs. 231/2002.
Condannava infine le attrici, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite del giudizio e di quelle di CTU, secondo quanto esposto in motivazione.
In via preliminare, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza in materia di distinzione tra vendita e appalto, riconduceva i contratti stipulati tra le parti allo schema della compravendita.
La prestazione dedotta in contratto consisteva, infatti, nella fornitura e successiva messa in posa di strutture prefabbricate costruite in serie, con una chiara prevalenza dell'elemento del dare, tipico della pagina 3 di 12 compravendita, rispetto a quello del facere, caratterizzante l'appalto, per la cui configurabilità sarebbe stato necessario apportare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, nel caso di specie insussistente.
In merito alla tempestività della denuncia dei vizi, riteneva superato il termine di 8 giorni dalla scoperta, essendo stata tale denuncia inviata via pec dalle attrici in data 15.01.2020 a fronte della consegna delle strutture avvenuta in data 04.12.2019. Momento, questo, che il Giudice di primo grado individuava come dies a quo, poiché, trattandosi di cd. vizi apparenti, che le attrici avevano sin da subito ravvisato, gli stessi dovevano essere denunciati negli 8 giorni dalla consegna.
Osservava inoltre come la realizzazione di un'unica struttura con pvc retrattile, anziché di tre diverse strutture, era riconducibile alla scelta delle attrici che, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, avvenuta il 24.01.2019, avevano sottoscritto i progetti di posa trasmessigli dalla convenuta in data
01.02.2021, dai quali si evinceva in modo chiaro che si sarebbe trattato di un'unica struttura.
Riteneva, infine, insussistente un'ipotesi di aliud pro alio, sia dal punto di vista processuale, non essendo tale domanda mai stata specificamente formulata dalle attrici, sia dal punto di vista sostanziale, stante l'assenza di una difformità, tra i beni commissionati e quelli forniti, tale da farli considerare come appartenenti a un genere del tutto diverso.
3. Avverso la predetta pronuncia, non notificata, hanno proposto appello Controparte_1
e con atto di citazione notificato il 29.05.2023,
[...] Controparte_2 Controparte_3
chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata con accoglimento delle domande formulate, previa ammissione - se necessario - della CTU prima ammessa e poi revocata dal Giudice di primo grado e della prova per testi articolata nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
A mezzo dell'unico motivo di impugnazione, le appellanti lamentano l'errata qualificazione giuridica dei contratti operata dal Tribunale, invero riconducibili allo schema dell'appalto e non della compravendita.
Secondo le appellanti, fermo il criterio distintivo tra le due figure contrattuali già individuato dal primo
Giudice, nel caso di specie, l'obbligazione di facere tipica dell'appalto sarebbe prevalente rispetto a quella di dare tipica della compravendita, in quanto le strutture realizzate da vengono CP_4
progettate, personalizzate e poi realizzate sulla base delle esigenze specifiche del committente. CP_4
infatti ha dovuto creare, attraverso la società subappaltatrice incaricata della messa in posa, una
[...]
struttura ad hoc per superare una falda spiovente adiacente all'area su cui le strutture coperte in pvc sono state realizzate.
pagina 4 di 12 In ogni caso, tutte le strutture non sono state ultimate, né collaudate, sicché non vi sarebbe stata alcuna valida consegna, con la conseguenza che nessun termine di decadenza sarebbe mai iniziato a decorrere.
La qualità di appaltatore di si ricaverebbe, inoltre, dalle condizioni d'ordine allegate al CP_4
contratto di fornitura, laddove la stessa si riserva il diritto di subappaltare una parte dei lavori, così come effettivamente verificatosi.
Irrilevante sarebbe il termine di 8 giorni dalla scoperta per contestazioni e reclami ivi previsto, il quale farebbe riferimento unicamente alla qualità della merce fornita e non ai vizi della posa in opera, che le società appellanti fanno valere nel presente giudizio.
Ribadiscono, inoltre, la responsabilità della convenuta per aver costruito una struttura unica e non tre strutture separate e autonome come era stato invece pattuito in sede contrattuale e indicato nella SCIA presentata al Comune di Volla e nei relativi grafici allegati.
Le appellanti invocano infine la fattispecie della vendita di aliud pro alio, da esse prospettata con la comparsa conclusionale di primo grado e comunque riscontrabile anche d'ufficio dal giudice, rientrando nei suoi poteri di qualificazione giuridica. Tale ipotesi ricorrerebbe nel caso de quo, non essendo retrattile la struttura montata da al contrario di quanto era stato pattuito e CP_4
autorizzato dal Comune.
dal canto suo, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. CP_4
348-bis c.p.c., per mancanza dei requisiti formali richiesti dal nuovo art. 342 c.p.c., e, comunque, per manifesta infondatezza dello stesso.
Nel merito, evidenzia la correttezza di quanto ritenuto dal Giudice di primo grado in merito alla qualificazione giuridica dei contratti stipulati dalle parti, in termini di compravendita, e all'intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi.
La realizzazione e il montaggio di quanto concordato tra le parti rientrerebbe, infatti, nella normale attività esercitata da trattandosi di prodotti industriali realizzati in via ordinaria e seriale, CP_4 con conseguente prevalenza dell'obbligazione di dare tipica della compravendita su quella di facere tipica dell'appalto.
A sostegno deduce che:
- nelle stesse condizioni contrattuali è fissato in 8 giorni dalla consegna il termine per contestazioni e reclami relativi alla qualità delle merci;
- la personalizzazione dei manufatti invocata dalle appellanti è limitata alle sole misure delle strutture, come tale non riconducile a un quid novi rispetto alla normale attività svolta;
- la facoltà di subappalto prevista nelle condizioni d'ordine dei contratti stipulati tra le parti concerneva soltanto le opere meramente accessorie di posa di una struttura già prefabbricata.
pagina 5 di 12 rileva, inoltre, che i non meglio precisati “vizi nella posa in opera” dedotti dalle appellanti CP_4
non costituirebbero in realtà difetti di installazione, bensì difetti inerenti alla qualità dei beni forniti, rispetto ai quali, tuttavia, le stesse appellanti avrebbero rinunciato a far valere ogni pretesa, avendo espressamente circoscritto nell'atto di appello le proprie doglianze ai soli asseriti vizi relativi alla posa in opera.
In ogni caso, anche laddove il contratto dovesse qualificarsi in termini di appalto, con applicazione dell'art. 1667 c.c., sarebbe comunque ravvisabile la decadenza dalla garanzia dei vizi, avendo le parti espressamente fissato, all'art. 11 dei contratti, il termine per reclami e contestazioni in 8 giorni dalla consegna. Essendo quella avvenuta il 04.12.2019 ed essendo la denuncia pervenuta soltanto il
15.01.2020, l'opera era quindi da intendersi accettata ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1665 e 1667
c.c.
L'appellata nega poi che ci si trovi in presenza di una vendita di aliud pro alio, deducendo sul punto la carenza di prova da parte delle appellanti e ribadendo la conformità della struttura realizzata alle pattuizioni contrattuali. Rileva in ogni caso l'assenza di tempestiva domanda sul punto da parte delle odierne appellanti.
Contesta, inoltre, il contenuto della perizia di parte avversaria, ribadendo l'assenza dei vizi in essa indicati e la conformità dei lavori svolti e della struttura realizzata ai patti contrattuali, come risultante dalla documentazione in atti e dalle tre conversazioni telefoniche prodotte in giudizio da CP_4
Pa intercorse il legale rappresentante della e il direttore commerciale della Controparte_1 CP_4
[...]
Osserva, infine, l'intervenuta decadenza delle appellanti dalle istanze istruttorie, siccome non espressamente ribadite in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e pertanto non riproponibili in appello.
Chiede quindi rigettarsi l'appello avversario.
4. Ritiene la Corte che l'appello proposto da Controparte_1 Controparte_2
e non sia suscettibile di accoglimento, atteso che la domanda di esatto
[...] Controparte_3
adempimento formulata sarebbe ammissibile solo qualora i contratti per cui è causa venissero qualificati come appalto.
A tal fine appare dunque dirimente, nonché assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate, la questione concernente la qualificazione giuridica dei contratti stipulati tra le parti, che le appellanti riconducono al contratto di appalto e l'appellata al contratto di compravendita.
pagina 6 di 12 Dall'esame complessivo del contenuto negoziale – comprensivo dell'offerta tecnica e delle condizioni d'ordine – e alla luce della giurisprudenza in materia, emerge come i rapporti oggetto di causa siano da ricondurre allo schema tipico della compravendita, così come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Sul punto, la sentenza di primo grado si pone nel solco dell'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui la distinzione tra contratto di appalto e contratto di compravendita si fonda essenzialmente sulla prevalenza, nel contratto di appalto, dell'attività di facere, ossia dell'opera o del servizio reso dall'appaltatore con organizzazione di mezzi propri e gestione a proprio rischio, rispetto alla mera cessione di un bene, che costituisce invece l'oggetto tipico della compravendita.
In altri termini, ai fini della qualificazione del rapporto, occorre verificare se l'interesse del committente sia prevalentemente rivolto all'ottenimento di un bene in quanto tale (configurandosi un'ipotesi di compravendita), ovvero al risultato dell'attività produttiva o dell'opera specificamente richiesta (configurandosi in tal caso un'ipotesi di appalto).
Per quel che in questa sede rileva, la giurisprudenza di legittimità specifica, inoltre, che “devono considerarsi come contratti di vendita e non di appalto quelli concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera, qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi faccia abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo ovviamente che le clausole contrattuali obblighino l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, poiché, in questo caso, dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di facere, configurandosi elementi peculiari del contratto di appalto e precisamente l'intuitus personae e
l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore” (Cass. civ., sez. II, 10.04.2025, n. 9389).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge come la società appellata eserciti abitualmente e con carattere di professionalità l'attività oggetto del contratto, consistente nella fornitura e messa in posa di strutture con copertura in pvc retrattile.
Circostanza, questa, che risulta agevolmente desumibile sia da quanto affermato dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, nei quali si riconosce che svolge in modo stabile e continuativo CP_4
l'attività di vendita di quelle tipologie di strutture, sia dal tenore del contratto recante l'offerta tecnica, il quale risulta chiaramente predisposto per la conclusione di una pluralità indeterminata di negozi analoghi, contenendo condizioni generali di contratto suscettibili di applicazione standardizzata.
In particolare, l'oggetto dei contratti stipulati tra le parti risulta essere un prodotto specifico, avente quale precisa denominazione commerciale “tettoia bipendenza Biroof”, meglio descritta nell'offerta tecnica sottoscritta dalle appellanti, recante le sue componenti e la puntuale indicazione delle relative misure e caratteristiche costruttive, unitamente al prezzo riservato alle società acquirenti per il materiale, il trasporto e il montaggio.
pagina 7 di 12 La prestazione dedotta nel contratto consisteva, precisamente, nella fornitura e nella successiva messa in posa di tale struttura da parte di da intendersi come assemblaggio in loco delle CP_4 componenti prefabbricate della struttura, fornite dall'appellata secondo le indicazioni delle acquirenti quanto alle misure.
Il che evidenzia come l'obbligazione assunta dalla parte venditrice avesse ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene determinato, realizzato secondo specifiche tecniche predefinite, e non già la realizzazione di un'opera in senso proprio, trattandosi esclusivamente dell'assemblaggio di materiali forniti dalla stessa venditrice, già configurati come beni finiti e destinati a mantenere inalterate le loro caratteristiche strutturali. Attività, questa, che non implica alcun processo costruttivo tipico dell'appalto.
Ciò è tanto più evidente ove si ponga particolare attenzione al contenuto dei contratti, atteso che:
- il prezzo relativo al trasporto e al montaggio risulta sensibilmente inferiore rispetto al valore del materiale fornito, a comprova della prevalenza, anche dal punto di vista economico, dell'elemento del dare su quello del facere;
- nella sezione “oneri a carico del cliente” sono elencate una serie di attività, quali lo sgombero dell'area adibita al montaggio, la predisposizione del collegamento alla linea elettrica, lo scarico dei materiali, il dimensionamento e realizzazione delle opere di fondazione, che sono poste a carico del cliente/committente, come pure a suo carico è la messa a disposizione dei mezzi di sollevamento per tutta la durata del montaggio (v. condizioni d'ordine), e ciò benché si tratti di attività di carattere materiale e logistico, che, laddove si vertesse in tema di appalto, graverebbero normalmente sull'appaltatore, il quale, per definizione, assume l'obbligo di predisporre e organizzare i mezzi necessari all'esecuzione dell'opera con gestione a proprio rischio;
- le condizioni d'ordine fanno ripetutamente riferimento al “materiale” o alla “merce” oggetto della fornitura, circostanza che dimostra come il nucleo del rapporto contrattuale sia rappresentato proprio dal bene fornito, mentre le attività di trasporto e, soprattutto, di montaggio assumono carattere meramente accessorio e strumentale rispetto alla cessione del bene stesso.
Ad ulteriore conferma, l'art. 8, intitolato “Cantiere”, prevede come mera eventualità il montaggio da parte di (“qualora il montaggio della merce debba avere luogo a CP_4 carico della […]”) e l'art. 11 fissa in 8 giorni dalla data di consegna il termine per CP_4 inviare contestazioni e reclami “relativi alla qualità delle merci”, conformemente alla disciplina della vendita.
pagina 8 di 12 Non dirimente risulta la circostanza, dedotta dalle appellanti, secondo cui avrebbe CP_4
realizzato le strutture su misura, previa la fornitura da parte delle committenti di grafici e disegni, ovvero che abbia dovuto adeguare tali misure in ragione dell'asserita presenza di una falda spiovente.
Tale circostanza, infatti, non integra una modifica sostanziale, né un quid novi idoneo a trasformare la natura del rapporto, trattandosi di un mero adattamento tecnico accessorio compatibile con la normale serie produttiva e con le ordinarie modalità di personalizzazione del bene tipiche della vendita di prodotti standardizzati.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, la configurabilità di una vendita di cosa futura, anziché di un appalto, va riconosciuta “non soltanto quando l'opera configuri un prodotto strettamente di serie del venditore, ma anche quando, pur rientrando nella sua normale attività e non richiedendo modifiche della sua organizzazione imprenditoriale, debba presentare caratteristiche e qualità specifiche, con riguardo al compratore, ed espressamente promesse dal venditore medesimo, sì da giustificare, in caso di mancanza, la risoluzione a norma dell'art. 1497 c.c.” (cfr. Cass. civ., SS.UU. n. 1196/1983).
“Per converso, è da qualificarsi contratto di appalto e non vendita di cosa futura il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva apportando ad essi modifiche consistenti non in semplici accorgimenti tecnici marginali e secondari diretti ad adattare il prodotto alle specifiche esigenze dell'acquirente ma tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore e richiedente altresì un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione in serie, vale a dire un'attività di progettazione e assemblamento dei pezzi, compiuta dal personale della impresa con attrezzature idonee allo scopo, con rilevante incidenza del costo del lavoro ed assunzione da parte del fornitore medesimo della piena responsabilità del progetto e dell'esecuzione delle opere a lui affidate” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08.06.2023, n. 16283).
Situazione, questa, che non risulta essersi verificata nel caso di specie, allorché il semplice adattamento della misura di quanto fornito alle esigenze delle appellanti non ha inciso sulla normale serie produttiva di CP_4
Né osta a tale conclusione l'aver concesso in subappalto a una ditta esterna parte delle attività di montaggio, poiché trattasi di operazioni meramente accessorie di posa di una struttura già prodotta presso la sede di CP_4
Sulla scorta degli elementi sin qui esaminati, risulta quindi condivisibile la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata con riferimento alla qualificazione del contratto, risultando essa coerente con la distinzione tra vendita e appalto elaborata dalla giurisprudenza.
pagina 9 di 12 Tale qualificazione giuridica assume rilievo decisivo ai fini del decidere, poiché la disciplina della compravendita – di cui agli artt. 1470 e ss. c.c. – prevede, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, esclusivamente le azioni redibitoria ed estimatoria, volte rispettivamente alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo.
Diversamente, la domanda di esatto adempimento proposta dalle appellanti non trova fondamento in tale disciplina, risultando incompatibile con il sistema rimediale delineato dal codice civile per la vendita.
L'azione di esatto adempimento, infatti, presuppone l'obbligazione di facere tipica del contratto d'appalto, ove l'appaltatore è tenuto alla realizzazione di un'opera conforme al progetto e alle regole dell'arte, non già la mera consegna di un bene oggetto di trasferimento di proprietà.
In quest'ottica, risulta superflua ogni ulteriore indagine in ordine alla prospettata sussistenza di un'ipotesi di aliud pro alio, risultando ostativo al relativo accertamento il fatto che le appellanti non abbiano proposto la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., unico rimedio previsto dall'ordinamento a tutela di tale fattispecie.
Ne consegue che la domanda avanzata dalle appellanti non può trovare accoglimento, in quanto fondata su un rimedio giuridico non coerente con l'operata qualificazione del rapporto come contratto di compravendita, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze da esse prospettate.
Né, infine, può ritenersi che occorra pronunciare su un'autonoma e distinta domanda di risarcimento dei danni, riguardo ai quali alcuna specifica argomentazione è stata svolta nel presente giudizio e che in primo grado erano stati identificati nel ridotto valore locativo dei fabbricati per l'asserita inutilizzabilità della maggiore superficie, che avrebbe dovuto essere data dalle strutture in pvc.
A prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla prova di siffatti danni, è sufficiente considerare come in assenza di una tempestiva denuncia nel termine previsto dall'art. 1495 c.c. – che nel caso di specie pacificamente non è stato osservato – non possano essere formulate domande risarcitorie ex art. 1494 c.c., poiché l'azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e ss. c.c., ma dalle norme speciali di cui agli artt. 1492 e ss. cod. civ., che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale ed in particolare l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 c.c., sia quella di risarcimento dei danni prevista dall'art. 1494 c.c. (v. Cass. 15/05/2000 n. 6234). Pur non identificandosi l'azione di risarcimento del danno, ex art. 1494 c.c., con le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. essa è tuttavia proponibile, in via cumulativa o alternativa, rispetto all'azione pagina 10 di 12 redibitoria ed estimatoria, quando sia comunque dovuta la garanzia e quindi siano stati rispettati i termini previsti per la denuncia dei vizi.
5. Tenuto conto dell'integrale soccombenza delle appellanti, queste debbono essere condannate, in solido tra loro, a rifondere le spese del presente giudizio a CP_4
Avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00), la liquidazione deve avvenire facendo applicazione dei compensi medi previsti dal D.M. 147/2022 per la fase di studio, introduttiva e decisionale, così pervenendosi a complessivi € 6.946,00.
I compensi così determinati debbono, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e s.m.i., essere aumentati per l'assistenza contro più parti, con un incremento del 10% per ciascuna parte oltre alla prima, così pervenendo ad un aumento complessivo del 20%, che conduce alla liquidazione, a titolo di compensi, in favore della società appellata, dell'importo di € 8.335,20, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
In considerazione della reiezione dell'appello, deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 319/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_2 Controparte_3
Asti in data 28/04/2023, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a rifondere a le spese del presente giudizio, che si liquidano in € € 8.335,20 CP_4
per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico delle appellanti, Controparte_1
e del versamento di un ulteriore importo a
[...] Controparte_2 Controparte_3 titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15/10/2025.
Il Consigliere est.
pagina 11 di 12 dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
La minuta della presente sentenza è stata redatta dal MOT dott.ssa Ludovica Sarno.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott. Francesco RIZZI Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 708/2023 R.G. promossa da:
(P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, via Provinciale delle Brecce n. 122,
[...]
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Napoli, via Edmondo Peluso n. 124, e P.I. ) Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Volla, via Rossi n. 79, elettivamente domiciliate in San Sebastiano al Vesuvio (NA), via Roma n. 13, presso lo studio dell'avv. Lina Andolfo, che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Camillo Goria in forza di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTI
Contro
(P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_4 P.IVA_4
Govone (CN), via Alcide De Gasperi n. 2/B, elettivamente domiciliata in Alba, piazza Prunotto Urbano
n. 5, presso lo studio dell'avv.to Stefano Ponchione, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 319/2023 emessa dal Tribunale di Asti in data
28/04/2023 pagina 1 di 12 - Garanzia per vizi contratto di vendita/appalto
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello così provvedere, in riforma dell'impugnata sentenza:
- preliminarmente qualora la Ecc.ma Corte di Appello lo dovesse ritenere necessario, previa la riapertura del dibattito processuale, potrà ammettere la C.T.U., prima ammessa e poi revocata dal primo Giudice, di cui già è stata reiterata la richiesta nelle conclusioni rassegnate al primo Giudice, e la prova per testi articolata sempre nella memoria n. 2 ex art. 183 6° comma, con i testi indicati ed in particolar modo con il teste referente di zona della Testimone_1 CP_4
- in via definitiva accogliere tutte le domande proposte con la domanda introduttiva della lite dalle società e il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giurisdizione”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie del caso, ammesse, occorrendo, le istanze istruttorie formalizzate dalla CP_4
nelle memo-rie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., rispettivamente del 01.02.2021 e del
[...]
19.02.2021, e autorizzato il deposito del supporto cd già depositato, in duplice copia, presso la
Cancelleria del Tribunale di Asti contestualmente a quest'ultima memoria, respingere l'avversario appello siccome infondato tanto in fatto quanto in diritto, con-fermando la sentenza impugnata.
In ogni caso, respingere tutte le avversarie domande siccome infondate, tanto in fatto quanto in diritto,
e confermando per l'effetto la condanna in capo alla e in capo alla Controparte_1
al pagamento, in favore della rispettivamente delle residue Controparte_3 CP_4
somme di euro 36.600,00 e di euro 5.246,00, oltre interessi di mora di cui al D.lgs. n. 231/2002.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente proposte dalle appellanti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 03.06.2020, Controparte_1 Controparte_2
e convenivano in giudizio invocandone la responsabilità ex art. Controparte_3 CP_4
1668 c.c., affinché fosse condannata all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere autonome le tre strutture con copertura in pvc retrattile commissionatele, ad eliminare i vizi delle stesse e a risarcire i danni derivati dall'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
pagina 2 di 12 Le attrici deducevano, al riguardo, di essere proprietarie di tre distinti capannoni industriali con relativa area scoperta annessa, siti nella zona industriale di Volla;
di aver stipulato con tre distinti CP_4
contratti per la fornitura e posa in opera di tre strutture autonome con copertura in pvc retrattile ad ampliamento dei tre summenzionati immobili;
che la convenuta aveva operato costruendo una struttura unitaria e non tre strutture autonome come era stato invece pattuito in sede contrattuale;
che le strutture commissionate non erano state ultimate e che presentavano diversi vizi, meglio descritti nella perizia di parte depositata in atti, che erano stati oggetto di tempestiva denuncia da parte delle attrici, conformemente alle norme in tema di appalto.
Si costituiva in giudizio deducendo la riconducibilità dei contratti stipulati con le attrici CP_4
allo schema della compravendita, con conseguente decadenza dalla garanzia per vizi, ex art. 1495 c.c.; sostenendo la realizzazione a regola d'arte delle strutture fornite, da considerarsi ultimate alla data del
04.12.2019, come risultante dal relativo verbale di “fine montaggio”, atteso che le operazioni finali venivano impedite dalle controparti e non dipendevano dalla volontà della venditrice;
nonché precisando che la scelta di costruire una struttura unitaria e non tre strutture distinte era dipesa da un'espressa richiesta delle committenti, come comprovato dalla sottoscrizione dei relativi progetti in data antecedente all'esecuzione dei lavori.
Parte convenuta domandava quindi il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna di e al pagamento del saldo Controparte_1 Controparte_3
prezzo, pari, rispettivamente, ad euro 36.600,00 ed euro 5.246,00, oltre agli interessi di mora di cui al
D.lgs. 231/2002.
Il Giudice autorizzava l'esperimento di una CTU tecnica diretta a verificare la sussistenza dei vizi indicati dalle attrici, successivamente revocata.
2. Con sentenza del 28.04.2023, il Tribunale di Asti rigettava integralmente le domande delle società attrici, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, condannava la e la al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3 CP_4
rispettivamente, delle somme di euro 36.600,00 ed euro 5.246,00 a titolo di saldo prezzo per le
[...]
prestazioni eseguite, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo ai sensi del D.lgs. 231/2002.
Condannava infine le attrici, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite del giudizio e di quelle di CTU, secondo quanto esposto in motivazione.
In via preliminare, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza in materia di distinzione tra vendita e appalto, riconduceva i contratti stipulati tra le parti allo schema della compravendita.
La prestazione dedotta in contratto consisteva, infatti, nella fornitura e successiva messa in posa di strutture prefabbricate costruite in serie, con una chiara prevalenza dell'elemento del dare, tipico della pagina 3 di 12 compravendita, rispetto a quello del facere, caratterizzante l'appalto, per la cui configurabilità sarebbe stato necessario apportare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, nel caso di specie insussistente.
In merito alla tempestività della denuncia dei vizi, riteneva superato il termine di 8 giorni dalla scoperta, essendo stata tale denuncia inviata via pec dalle attrici in data 15.01.2020 a fronte della consegna delle strutture avvenuta in data 04.12.2019. Momento, questo, che il Giudice di primo grado individuava come dies a quo, poiché, trattandosi di cd. vizi apparenti, che le attrici avevano sin da subito ravvisato, gli stessi dovevano essere denunciati negli 8 giorni dalla consegna.
Osservava inoltre come la realizzazione di un'unica struttura con pvc retrattile, anziché di tre diverse strutture, era riconducibile alla scelta delle attrici che, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, avvenuta il 24.01.2019, avevano sottoscritto i progetti di posa trasmessigli dalla convenuta in data
01.02.2021, dai quali si evinceva in modo chiaro che si sarebbe trattato di un'unica struttura.
Riteneva, infine, insussistente un'ipotesi di aliud pro alio, sia dal punto di vista processuale, non essendo tale domanda mai stata specificamente formulata dalle attrici, sia dal punto di vista sostanziale, stante l'assenza di una difformità, tra i beni commissionati e quelli forniti, tale da farli considerare come appartenenti a un genere del tutto diverso.
3. Avverso la predetta pronuncia, non notificata, hanno proposto appello Controparte_1
e con atto di citazione notificato il 29.05.2023,
[...] Controparte_2 Controparte_3
chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata con accoglimento delle domande formulate, previa ammissione - se necessario - della CTU prima ammessa e poi revocata dal Giudice di primo grado e della prova per testi articolata nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
A mezzo dell'unico motivo di impugnazione, le appellanti lamentano l'errata qualificazione giuridica dei contratti operata dal Tribunale, invero riconducibili allo schema dell'appalto e non della compravendita.
Secondo le appellanti, fermo il criterio distintivo tra le due figure contrattuali già individuato dal primo
Giudice, nel caso di specie, l'obbligazione di facere tipica dell'appalto sarebbe prevalente rispetto a quella di dare tipica della compravendita, in quanto le strutture realizzate da vengono CP_4
progettate, personalizzate e poi realizzate sulla base delle esigenze specifiche del committente. CP_4
infatti ha dovuto creare, attraverso la società subappaltatrice incaricata della messa in posa, una
[...]
struttura ad hoc per superare una falda spiovente adiacente all'area su cui le strutture coperte in pvc sono state realizzate.
pagina 4 di 12 In ogni caso, tutte le strutture non sono state ultimate, né collaudate, sicché non vi sarebbe stata alcuna valida consegna, con la conseguenza che nessun termine di decadenza sarebbe mai iniziato a decorrere.
La qualità di appaltatore di si ricaverebbe, inoltre, dalle condizioni d'ordine allegate al CP_4
contratto di fornitura, laddove la stessa si riserva il diritto di subappaltare una parte dei lavori, così come effettivamente verificatosi.
Irrilevante sarebbe il termine di 8 giorni dalla scoperta per contestazioni e reclami ivi previsto, il quale farebbe riferimento unicamente alla qualità della merce fornita e non ai vizi della posa in opera, che le società appellanti fanno valere nel presente giudizio.
Ribadiscono, inoltre, la responsabilità della convenuta per aver costruito una struttura unica e non tre strutture separate e autonome come era stato invece pattuito in sede contrattuale e indicato nella SCIA presentata al Comune di Volla e nei relativi grafici allegati.
Le appellanti invocano infine la fattispecie della vendita di aliud pro alio, da esse prospettata con la comparsa conclusionale di primo grado e comunque riscontrabile anche d'ufficio dal giudice, rientrando nei suoi poteri di qualificazione giuridica. Tale ipotesi ricorrerebbe nel caso de quo, non essendo retrattile la struttura montata da al contrario di quanto era stato pattuito e CP_4
autorizzato dal Comune.
dal canto suo, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. CP_4
348-bis c.p.c., per mancanza dei requisiti formali richiesti dal nuovo art. 342 c.p.c., e, comunque, per manifesta infondatezza dello stesso.
Nel merito, evidenzia la correttezza di quanto ritenuto dal Giudice di primo grado in merito alla qualificazione giuridica dei contratti stipulati dalle parti, in termini di compravendita, e all'intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi.
La realizzazione e il montaggio di quanto concordato tra le parti rientrerebbe, infatti, nella normale attività esercitata da trattandosi di prodotti industriali realizzati in via ordinaria e seriale, CP_4 con conseguente prevalenza dell'obbligazione di dare tipica della compravendita su quella di facere tipica dell'appalto.
A sostegno deduce che:
- nelle stesse condizioni contrattuali è fissato in 8 giorni dalla consegna il termine per contestazioni e reclami relativi alla qualità delle merci;
- la personalizzazione dei manufatti invocata dalle appellanti è limitata alle sole misure delle strutture, come tale non riconducile a un quid novi rispetto alla normale attività svolta;
- la facoltà di subappalto prevista nelle condizioni d'ordine dei contratti stipulati tra le parti concerneva soltanto le opere meramente accessorie di posa di una struttura già prefabbricata.
pagina 5 di 12 rileva, inoltre, che i non meglio precisati “vizi nella posa in opera” dedotti dalle appellanti CP_4
non costituirebbero in realtà difetti di installazione, bensì difetti inerenti alla qualità dei beni forniti, rispetto ai quali, tuttavia, le stesse appellanti avrebbero rinunciato a far valere ogni pretesa, avendo espressamente circoscritto nell'atto di appello le proprie doglianze ai soli asseriti vizi relativi alla posa in opera.
In ogni caso, anche laddove il contratto dovesse qualificarsi in termini di appalto, con applicazione dell'art. 1667 c.c., sarebbe comunque ravvisabile la decadenza dalla garanzia dei vizi, avendo le parti espressamente fissato, all'art. 11 dei contratti, il termine per reclami e contestazioni in 8 giorni dalla consegna. Essendo quella avvenuta il 04.12.2019 ed essendo la denuncia pervenuta soltanto il
15.01.2020, l'opera era quindi da intendersi accettata ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1665 e 1667
c.c.
L'appellata nega poi che ci si trovi in presenza di una vendita di aliud pro alio, deducendo sul punto la carenza di prova da parte delle appellanti e ribadendo la conformità della struttura realizzata alle pattuizioni contrattuali. Rileva in ogni caso l'assenza di tempestiva domanda sul punto da parte delle odierne appellanti.
Contesta, inoltre, il contenuto della perizia di parte avversaria, ribadendo l'assenza dei vizi in essa indicati e la conformità dei lavori svolti e della struttura realizzata ai patti contrattuali, come risultante dalla documentazione in atti e dalle tre conversazioni telefoniche prodotte in giudizio da CP_4
Pa intercorse il legale rappresentante della e il direttore commerciale della Controparte_1 CP_4
[...]
Osserva, infine, l'intervenuta decadenza delle appellanti dalle istanze istruttorie, siccome non espressamente ribadite in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e pertanto non riproponibili in appello.
Chiede quindi rigettarsi l'appello avversario.
4. Ritiene la Corte che l'appello proposto da Controparte_1 Controparte_2
e non sia suscettibile di accoglimento, atteso che la domanda di esatto
[...] Controparte_3
adempimento formulata sarebbe ammissibile solo qualora i contratti per cui è causa venissero qualificati come appalto.
A tal fine appare dunque dirimente, nonché assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate, la questione concernente la qualificazione giuridica dei contratti stipulati tra le parti, che le appellanti riconducono al contratto di appalto e l'appellata al contratto di compravendita.
pagina 6 di 12 Dall'esame complessivo del contenuto negoziale – comprensivo dell'offerta tecnica e delle condizioni d'ordine – e alla luce della giurisprudenza in materia, emerge come i rapporti oggetto di causa siano da ricondurre allo schema tipico della compravendita, così come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Sul punto, la sentenza di primo grado si pone nel solco dell'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui la distinzione tra contratto di appalto e contratto di compravendita si fonda essenzialmente sulla prevalenza, nel contratto di appalto, dell'attività di facere, ossia dell'opera o del servizio reso dall'appaltatore con organizzazione di mezzi propri e gestione a proprio rischio, rispetto alla mera cessione di un bene, che costituisce invece l'oggetto tipico della compravendita.
In altri termini, ai fini della qualificazione del rapporto, occorre verificare se l'interesse del committente sia prevalentemente rivolto all'ottenimento di un bene in quanto tale (configurandosi un'ipotesi di compravendita), ovvero al risultato dell'attività produttiva o dell'opera specificamente richiesta (configurandosi in tal caso un'ipotesi di appalto).
Per quel che in questa sede rileva, la giurisprudenza di legittimità specifica, inoltre, che “devono considerarsi come contratti di vendita e non di appalto quelli concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera, qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi faccia abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo ovviamente che le clausole contrattuali obblighino l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, poiché, in questo caso, dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di facere, configurandosi elementi peculiari del contratto di appalto e precisamente l'intuitus personae e
l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore” (Cass. civ., sez. II, 10.04.2025, n. 9389).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge come la società appellata eserciti abitualmente e con carattere di professionalità l'attività oggetto del contratto, consistente nella fornitura e messa in posa di strutture con copertura in pvc retrattile.
Circostanza, questa, che risulta agevolmente desumibile sia da quanto affermato dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, nei quali si riconosce che svolge in modo stabile e continuativo CP_4
l'attività di vendita di quelle tipologie di strutture, sia dal tenore del contratto recante l'offerta tecnica, il quale risulta chiaramente predisposto per la conclusione di una pluralità indeterminata di negozi analoghi, contenendo condizioni generali di contratto suscettibili di applicazione standardizzata.
In particolare, l'oggetto dei contratti stipulati tra le parti risulta essere un prodotto specifico, avente quale precisa denominazione commerciale “tettoia bipendenza Biroof”, meglio descritta nell'offerta tecnica sottoscritta dalle appellanti, recante le sue componenti e la puntuale indicazione delle relative misure e caratteristiche costruttive, unitamente al prezzo riservato alle società acquirenti per il materiale, il trasporto e il montaggio.
pagina 7 di 12 La prestazione dedotta nel contratto consisteva, precisamente, nella fornitura e nella successiva messa in posa di tale struttura da parte di da intendersi come assemblaggio in loco delle CP_4 componenti prefabbricate della struttura, fornite dall'appellata secondo le indicazioni delle acquirenti quanto alle misure.
Il che evidenzia come l'obbligazione assunta dalla parte venditrice avesse ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene determinato, realizzato secondo specifiche tecniche predefinite, e non già la realizzazione di un'opera in senso proprio, trattandosi esclusivamente dell'assemblaggio di materiali forniti dalla stessa venditrice, già configurati come beni finiti e destinati a mantenere inalterate le loro caratteristiche strutturali. Attività, questa, che non implica alcun processo costruttivo tipico dell'appalto.
Ciò è tanto più evidente ove si ponga particolare attenzione al contenuto dei contratti, atteso che:
- il prezzo relativo al trasporto e al montaggio risulta sensibilmente inferiore rispetto al valore del materiale fornito, a comprova della prevalenza, anche dal punto di vista economico, dell'elemento del dare su quello del facere;
- nella sezione “oneri a carico del cliente” sono elencate una serie di attività, quali lo sgombero dell'area adibita al montaggio, la predisposizione del collegamento alla linea elettrica, lo scarico dei materiali, il dimensionamento e realizzazione delle opere di fondazione, che sono poste a carico del cliente/committente, come pure a suo carico è la messa a disposizione dei mezzi di sollevamento per tutta la durata del montaggio (v. condizioni d'ordine), e ciò benché si tratti di attività di carattere materiale e logistico, che, laddove si vertesse in tema di appalto, graverebbero normalmente sull'appaltatore, il quale, per definizione, assume l'obbligo di predisporre e organizzare i mezzi necessari all'esecuzione dell'opera con gestione a proprio rischio;
- le condizioni d'ordine fanno ripetutamente riferimento al “materiale” o alla “merce” oggetto della fornitura, circostanza che dimostra come il nucleo del rapporto contrattuale sia rappresentato proprio dal bene fornito, mentre le attività di trasporto e, soprattutto, di montaggio assumono carattere meramente accessorio e strumentale rispetto alla cessione del bene stesso.
Ad ulteriore conferma, l'art. 8, intitolato “Cantiere”, prevede come mera eventualità il montaggio da parte di (“qualora il montaggio della merce debba avere luogo a CP_4 carico della […]”) e l'art. 11 fissa in 8 giorni dalla data di consegna il termine per CP_4 inviare contestazioni e reclami “relativi alla qualità delle merci”, conformemente alla disciplina della vendita.
pagina 8 di 12 Non dirimente risulta la circostanza, dedotta dalle appellanti, secondo cui avrebbe CP_4
realizzato le strutture su misura, previa la fornitura da parte delle committenti di grafici e disegni, ovvero che abbia dovuto adeguare tali misure in ragione dell'asserita presenza di una falda spiovente.
Tale circostanza, infatti, non integra una modifica sostanziale, né un quid novi idoneo a trasformare la natura del rapporto, trattandosi di un mero adattamento tecnico accessorio compatibile con la normale serie produttiva e con le ordinarie modalità di personalizzazione del bene tipiche della vendita di prodotti standardizzati.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, la configurabilità di una vendita di cosa futura, anziché di un appalto, va riconosciuta “non soltanto quando l'opera configuri un prodotto strettamente di serie del venditore, ma anche quando, pur rientrando nella sua normale attività e non richiedendo modifiche della sua organizzazione imprenditoriale, debba presentare caratteristiche e qualità specifiche, con riguardo al compratore, ed espressamente promesse dal venditore medesimo, sì da giustificare, in caso di mancanza, la risoluzione a norma dell'art. 1497 c.c.” (cfr. Cass. civ., SS.UU. n. 1196/1983).
“Per converso, è da qualificarsi contratto di appalto e non vendita di cosa futura il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva apportando ad essi modifiche consistenti non in semplici accorgimenti tecnici marginali e secondari diretti ad adattare il prodotto alle specifiche esigenze dell'acquirente ma tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore e richiedente altresì un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione in serie, vale a dire un'attività di progettazione e assemblamento dei pezzi, compiuta dal personale della impresa con attrezzature idonee allo scopo, con rilevante incidenza del costo del lavoro ed assunzione da parte del fornitore medesimo della piena responsabilità del progetto e dell'esecuzione delle opere a lui affidate” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08.06.2023, n. 16283).
Situazione, questa, che non risulta essersi verificata nel caso di specie, allorché il semplice adattamento della misura di quanto fornito alle esigenze delle appellanti non ha inciso sulla normale serie produttiva di CP_4
Né osta a tale conclusione l'aver concesso in subappalto a una ditta esterna parte delle attività di montaggio, poiché trattasi di operazioni meramente accessorie di posa di una struttura già prodotta presso la sede di CP_4
Sulla scorta degli elementi sin qui esaminati, risulta quindi condivisibile la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata con riferimento alla qualificazione del contratto, risultando essa coerente con la distinzione tra vendita e appalto elaborata dalla giurisprudenza.
pagina 9 di 12 Tale qualificazione giuridica assume rilievo decisivo ai fini del decidere, poiché la disciplina della compravendita – di cui agli artt. 1470 e ss. c.c. – prevede, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, esclusivamente le azioni redibitoria ed estimatoria, volte rispettivamente alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo.
Diversamente, la domanda di esatto adempimento proposta dalle appellanti non trova fondamento in tale disciplina, risultando incompatibile con il sistema rimediale delineato dal codice civile per la vendita.
L'azione di esatto adempimento, infatti, presuppone l'obbligazione di facere tipica del contratto d'appalto, ove l'appaltatore è tenuto alla realizzazione di un'opera conforme al progetto e alle regole dell'arte, non già la mera consegna di un bene oggetto di trasferimento di proprietà.
In quest'ottica, risulta superflua ogni ulteriore indagine in ordine alla prospettata sussistenza di un'ipotesi di aliud pro alio, risultando ostativo al relativo accertamento il fatto che le appellanti non abbiano proposto la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., unico rimedio previsto dall'ordinamento a tutela di tale fattispecie.
Ne consegue che la domanda avanzata dalle appellanti non può trovare accoglimento, in quanto fondata su un rimedio giuridico non coerente con l'operata qualificazione del rapporto come contratto di compravendita, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze da esse prospettate.
Né, infine, può ritenersi che occorra pronunciare su un'autonoma e distinta domanda di risarcimento dei danni, riguardo ai quali alcuna specifica argomentazione è stata svolta nel presente giudizio e che in primo grado erano stati identificati nel ridotto valore locativo dei fabbricati per l'asserita inutilizzabilità della maggiore superficie, che avrebbe dovuto essere data dalle strutture in pvc.
A prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla prova di siffatti danni, è sufficiente considerare come in assenza di una tempestiva denuncia nel termine previsto dall'art. 1495 c.c. – che nel caso di specie pacificamente non è stato osservato – non possano essere formulate domande risarcitorie ex art. 1494 c.c., poiché l'azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e ss. c.c., ma dalle norme speciali di cui agli artt. 1492 e ss. cod. civ., che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale ed in particolare l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 c.c., sia quella di risarcimento dei danni prevista dall'art. 1494 c.c. (v. Cass. 15/05/2000 n. 6234). Pur non identificandosi l'azione di risarcimento del danno, ex art. 1494 c.c., con le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. essa è tuttavia proponibile, in via cumulativa o alternativa, rispetto all'azione pagina 10 di 12 redibitoria ed estimatoria, quando sia comunque dovuta la garanzia e quindi siano stati rispettati i termini previsti per la denuncia dei vizi.
5. Tenuto conto dell'integrale soccombenza delle appellanti, queste debbono essere condannate, in solido tra loro, a rifondere le spese del presente giudizio a CP_4
Avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00), la liquidazione deve avvenire facendo applicazione dei compensi medi previsti dal D.M. 147/2022 per la fase di studio, introduttiva e decisionale, così pervenendosi a complessivi € 6.946,00.
I compensi così determinati debbono, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e s.m.i., essere aumentati per l'assistenza contro più parti, con un incremento del 10% per ciascuna parte oltre alla prima, così pervenendo ad un aumento complessivo del 20%, che conduce alla liquidazione, a titolo di compensi, in favore della società appellata, dell'importo di € 8.335,20, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
In considerazione della reiezione dell'appello, deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 319/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_2 Controparte_3
Asti in data 28/04/2023, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a rifondere a le spese del presente giudizio, che si liquidano in € € 8.335,20 CP_4
per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico delle appellanti, Controparte_1
e del versamento di un ulteriore importo a
[...] Controparte_2 Controparte_3 titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15/10/2025.
Il Consigliere est.
pagina 11 di 12 dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
La minuta della presente sentenza è stata redatta dal MOT dott.ssa Ludovica Sarno.
pagina 12 di 12