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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12967 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 22236 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv,ti SANTONICOLA CIRO e ESPOSITO ALDO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danno precarizzazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.6.2025, la parte ricorrente, premesso di aver prestato e di prestare a tutt'oggi servizio presso l'amministrazione convenuta, in qualità di docente, in forza di reiterati contratti a termine sin dall'a.s. 2019/2020, per un periodo superiore a 36 mesi, ha dedotto l'abuso dell'amministrazione convenuta nel ricorso a tale tipologia contrattuale ed ha pertanto chiesto il risarcimento del danno patito per l'abusiva precarizzazione del rapporto.
1 Costituitasi in giudizio l'amministrazione ha contestato l'avversa domanda chiedendone il rigetto.
1.Il ricorso non è fondato.
Le questioni oggetto del presente giudizio sono state affrontate dalla Corte di
Cassazione con la nota pronuncia n. 22552/2016, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
La Corte di Cassazione con la predetta sentenza, dopo aver ricordato le pronunce intervenute in materia della CGCE e della Corte Costituzionale (in particolare sentenza
CGCE del 26 /11/2014, ed altri;
sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 ); Per_1 ha individuato - nell'espletamento del suo ruolo di nomofilachia - i canoni interpretativi e applicativi delle norme in questione.
In particolare, la Corte ha statuito che:
a) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e
11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;
b) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle S.U. di questa Corte n. 5072 del 2016;
2 c) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;
2.Nel caso di specie i contratti stipulati negli aa.ss 2019/2020, 2023/2024 e
2024/2025 afferiscono a supplenze cc.dd. “su organico di fatto” con scadenza il 30 giugno, disciplinate dal co.2° dell'art.4 l.n.124/1999 e riguardano, dunque, posti non vacanti ma semplicemente disponibili per esigenze imprevedibili.
Sicchè rispetto a detti contratti l'abuso non è configurabile ex sé in forza della mera reiterazione dei contratti, bensì solo a fronte dell'allegazione e prova di concreti elementi sintomatici dell'uso distorto da parte dell'amministrazione del ricorso a tale tipologia contrattuale;
allegazione che nel caso di specie è del tutto assente.
Per quanto attiene ai residui contratti relativi agli aa.ss 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, essi sono effettivamente stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. cit., con scadenza al 31.8 per la copertura di posti vacanti e disponibili.
Tuttavia, il servizio prestato in forza di tali contratti è complessivamente inferiore a
36 mesi. Sicchè non può allo stato ritenersi ex sé abusivo il ricorso a tale tipologia di contratti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia (scaglione sino ad € 26.000,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, stante la serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria, ed abbattute del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cp.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'amministrazione, liquidate in € 1.687,00 oltre rimborso spese al 15%. iva e cap se dovuta.
Si comunichi
Roma 16.12.2025 La Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 22236 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv,ti SANTONICOLA CIRO e ESPOSITO ALDO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danno precarizzazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.6.2025, la parte ricorrente, premesso di aver prestato e di prestare a tutt'oggi servizio presso l'amministrazione convenuta, in qualità di docente, in forza di reiterati contratti a termine sin dall'a.s. 2019/2020, per un periodo superiore a 36 mesi, ha dedotto l'abuso dell'amministrazione convenuta nel ricorso a tale tipologia contrattuale ed ha pertanto chiesto il risarcimento del danno patito per l'abusiva precarizzazione del rapporto.
1 Costituitasi in giudizio l'amministrazione ha contestato l'avversa domanda chiedendone il rigetto.
1.Il ricorso non è fondato.
Le questioni oggetto del presente giudizio sono state affrontate dalla Corte di
Cassazione con la nota pronuncia n. 22552/2016, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
La Corte di Cassazione con la predetta sentenza, dopo aver ricordato le pronunce intervenute in materia della CGCE e della Corte Costituzionale (in particolare sentenza
CGCE del 26 /11/2014, ed altri;
sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 ); Per_1 ha individuato - nell'espletamento del suo ruolo di nomofilachia - i canoni interpretativi e applicativi delle norme in questione.
In particolare, la Corte ha statuito che:
a) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e
11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;
b) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle S.U. di questa Corte n. 5072 del 2016;
2 c) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;
2.Nel caso di specie i contratti stipulati negli aa.ss 2019/2020, 2023/2024 e
2024/2025 afferiscono a supplenze cc.dd. “su organico di fatto” con scadenza il 30 giugno, disciplinate dal co.2° dell'art.4 l.n.124/1999 e riguardano, dunque, posti non vacanti ma semplicemente disponibili per esigenze imprevedibili.
Sicchè rispetto a detti contratti l'abuso non è configurabile ex sé in forza della mera reiterazione dei contratti, bensì solo a fronte dell'allegazione e prova di concreti elementi sintomatici dell'uso distorto da parte dell'amministrazione del ricorso a tale tipologia contrattuale;
allegazione che nel caso di specie è del tutto assente.
Per quanto attiene ai residui contratti relativi agli aa.ss 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, essi sono effettivamente stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. cit., con scadenza al 31.8 per la copertura di posti vacanti e disponibili.
Tuttavia, il servizio prestato in forza di tali contratti è complessivamente inferiore a
36 mesi. Sicchè non può allo stato ritenersi ex sé abusivo il ricorso a tale tipologia di contratti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia (scaglione sino ad € 26.000,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, stante la serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria, ed abbattute del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cp.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'amministrazione, liquidate in € 1.687,00 oltre rimborso spese al 15%. iva e cap se dovuta.
Si comunichi
Roma 16.12.2025 La Giudice
F. R. Pucci
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