TRIB
Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 25/03/2024, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
n. r.g. 37/2024 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
[...]
(c.f. ), elette.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Gorizia, alla Via Morelli n. 34, presso lo studio dell'avv. MARTELLI
SERENA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elette.te dom.ta in Gorizia, CP_1 C.F._2
alla Via Morelli, n. 34, presso lo studio dell'avv. MARTELLI SERENA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 27.2.2024, il difensore delle parti ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il P.M. presso il Tribunale di Gorizia ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/01/2024, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Gorizia il 20/08/1999, nel corso del quale è nata il [...] la figlia alle Persona_1
1 condizioni di seguito riportate:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) I coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al reciproco mantenimento.
c) Nulla a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Persona_1
allo stato avendo ella dimostrato una capacità reddituale. Le parti dando
[...]
atto che la figlia ha manifestato una capacità Persona_1
reddituale concordano altresì che sono venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa già coniugale.
d) Il sig. concede alla signora limitatamente ai Parte_1 CP_1
suoi bisogni e della figlia il diritto reale di abitazione Persona_1
a titolo gratuito in ordine all'abitazione già coniugale in comproprietà tra le parti così tavolarmente identificata: p.c.3195/2 (in P.T. 651 C.C. ), Ente Per_2
indipendente "F", Colorato in grigio nel Piano Tavolare sub G.T. n.1146/70, costituito da appartamento al secondo piano e una cantina, con le congiunte
166/1000 (centosessantaseimillesimi) indivise parti delle proprietà comuni della p.ed.3195/2, fabbricati, e corte in condominio di complessivi mq.540
(cinquecentoquaranta), colorate in blu nel citato Piano Tavolare e comprendenti quanto previsto dall'art.1117 del codice civile, iscritte nel corpo tavolare 1°
(primo) della Partita Tavolare 651 (seicentocinquantuno) di unità Per_2
immobiliare così censita al N.C.E.U. del Comune di Gorizia;
sez.E, foglio 10, mappale n.3195/2, sub 6, Via Ponte del Torrione n.12 (SI-P2), z.c 2, Cat.A/3,
c1.3, vani 6,5, sup. cat.mq.98, R.C. Euro 436,41. Il sig. ove Parte_1 occorra rinuncia espressamente all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dal presente accordo.
Le parti convengono che il diritto reale di abitazione vitalizio suindicato si estinguerà nell'ipotesi in cui la signora non risieda stabilmente in CP_1
tale abitazione ovvero inizi una convivenza more uxorio o contragga nuovo matrimonio con altra persona. In tale ipotesi le parti concordano che l'immobile verrà posto in vendita con ripartizione al 50% del ricavato della compravendita.
Le parti concordano che il diritto di abitazione sull'abitazione già coniugale non può essere ceduto a terzi.
Le spese di manutenzione ordinaria del bene, i tributi e le spese condominiali
2 ordinarie sono a carico del titolare della signora titolare del diritto CP_1
di abitazione.
Si dà atto che la costituzione del diritto di abitazione di cui si discute trova causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti al loro divorzio e che il trasferimento delle quote dei beni sono connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
pertanto godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, e ogni altra imposta e tassa dovuta, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai presenti procedimenti per effetto della sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte
Costituzionale e della Circolare della n. 27 dd. Organizzazione_1
21.06.2012.
- I signori e dichiarano di aver Parte_1 CP_1
denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi il reddito fondiario dell'immobile e relative pertinenze oggetto del presente accordo come dinanzi tavolarmente e catastalmente individuato.
- I signori e dichiarano che: Parte_1 CP_1
➢ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti ai sensi dell'art. 47 DPR
455/2000 le opere di costruzione dell'immobile e le relative pertinenze oggetto del presente accordo sono iniziati in data anteriore al l° settembre 1967;
➢ relativamente all'esecuzione di alcune opere interne al predetto alloggio sono state presentate al Comune di Gorizia la relativa Denuncia di Inizio
Attività (D.I.A.) in data 23 aprile 1997, nonché la comunicazione di ultimazione lavori in data 3 febbraio 1998;
➢ in relazione ai lavori di costruzione di una veranda, previa eliminazione di una precedente veranda, sono state presentate al Comune di Gorizia, ai sensi degli artt.68, 72 e 80 della Legge Regionale n.52/91 e degli artt.23, 25 e 34 della L.R. n.34/97, la relativa Denuncia di Inizio Attività in data 19 gennaio 1999 (Pratica Edilizia n.7963), nonché la comunicazione di ultimazione lavori in data 1" marzo 1999;
➢ all'infuori delle predette, non sono state eseguite altre opere edilizie per
3 le quali fosse richiesto il rilascio di provvedimento autorizzativo e che non sono mai intervenuti i provvedimenti sanzionatori di cui all'art.41 della citata Legge 47/1985.
I signori e dichiarano che, dopo Parte_1 CP_1
l'acquisto dell'immobile, non sono state eseguite opere soggette al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie. Le parti dichiarano, inoltre, che non sono pendenti denunce di variazione che possono incidere sul valore della rendita catastale.
- I signori e dichiarano ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
29 comma 1 bis della L. 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche, quali intestatari catastali, che i dati catastali e le planimetrie dell'immobile e relative pertinenze oggetto del presente accordo e depositate presso l'Ufficio Catastale competente sono conformi allo stato di fatto dell'immobile medesimo, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
- La costituzione del diritto reale di abitazione viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive, ed in particolare con tutti i patti, condizioni e servitù previste nell'atto di provenienza.
- Ai sensi dell'art. 6 comma II ter del D.Lgs. 192/2005, la signora CP_1
dà atto di essere già in possesso, in quanto già comproprietario,
[...]
delle informazioni e della documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile ed alla certificazione di agibilità (APE - attestato di prestazione energetica degli edifici dd.28.10.2023 rilasciato dal soggetto certificatore che comunque quivi si Persona_3
allega sub doc. 129.
- Le parti esonerano lo scrivente difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile, oggetto della cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
- ogni onere fiscale e qualunque altra spesa e/o incombente dovesse necessitare per costituire il diritto reale di abitazione sulla metà della
4 quota indivisa dell'immobile suindicato sarà sostenuto dal sig. Parte_1
.
[...]
- Il sig. s'impegna a rinnovare il suo assenso avanti al Parte_1
notaio laddove così dovesse risultare necessario al fine di perfezionare la costituzione del diritto reale di abitazione di cui sopra.
e) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente.
All'udienza del 27.2.2024, i ricorrenti - previamente informati che, trattandosi di un'udienza relativa ad un procedimento di divorzio, a domanda congiunta, e non di atto notarile, il giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni - hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, dando atto, sotto la loro personale responsabilità, di aver verificato la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo sotto il profilo urbanistico-edilizio, catastale e sotto ogni altro profilo rilevante ai fini della costituzione del diritto di abitazione, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità e da ogni successivo adempimento.
Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale omologata con decreto n. cron. 5105/2012 del 22.11.2012 del
Tribunale di Gorizia, previa comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale in data 14.11.2012.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine ai reciproci rapporti patrimoniali, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa, pertanto, gli stessi possono essere posti alla base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
5 Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, stante la natura del presente procedimento, su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Gorizia il 20/08/1999 (atto n. 34, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
b) prende atto degli accordi di natura patrimoniale, di cui alla parte motiva, cui si rinvia;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Gorizia per le incombenze di legge;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Gorizia in camera di consiglio il 20/03/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
[...]
(c.f. ), elette.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Gorizia, alla Via Morelli n. 34, presso lo studio dell'avv. MARTELLI
SERENA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elette.te dom.ta in Gorizia, CP_1 C.F._2
alla Via Morelli, n. 34, presso lo studio dell'avv. MARTELLI SERENA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 27.2.2024, il difensore delle parti ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il P.M. presso il Tribunale di Gorizia ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/01/2024, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Gorizia il 20/08/1999, nel corso del quale è nata il [...] la figlia alle Persona_1
1 condizioni di seguito riportate:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) I coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al reciproco mantenimento.
c) Nulla a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Persona_1
allo stato avendo ella dimostrato una capacità reddituale. Le parti dando
[...]
atto che la figlia ha manifestato una capacità Persona_1
reddituale concordano altresì che sono venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa già coniugale.
d) Il sig. concede alla signora limitatamente ai Parte_1 CP_1
suoi bisogni e della figlia il diritto reale di abitazione Persona_1
a titolo gratuito in ordine all'abitazione già coniugale in comproprietà tra le parti così tavolarmente identificata: p.c.3195/2 (in P.T. 651 C.C. ), Ente Per_2
indipendente "F", Colorato in grigio nel Piano Tavolare sub G.T. n.1146/70, costituito da appartamento al secondo piano e una cantina, con le congiunte
166/1000 (centosessantaseimillesimi) indivise parti delle proprietà comuni della p.ed.3195/2, fabbricati, e corte in condominio di complessivi mq.540
(cinquecentoquaranta), colorate in blu nel citato Piano Tavolare e comprendenti quanto previsto dall'art.1117 del codice civile, iscritte nel corpo tavolare 1°
(primo) della Partita Tavolare 651 (seicentocinquantuno) di unità Per_2
immobiliare così censita al N.C.E.U. del Comune di Gorizia;
sez.E, foglio 10, mappale n.3195/2, sub 6, Via Ponte del Torrione n.12 (SI-P2), z.c 2, Cat.A/3,
c1.3, vani 6,5, sup. cat.mq.98, R.C. Euro 436,41. Il sig. ove Parte_1 occorra rinuncia espressamente all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dal presente accordo.
Le parti convengono che il diritto reale di abitazione vitalizio suindicato si estinguerà nell'ipotesi in cui la signora non risieda stabilmente in CP_1
tale abitazione ovvero inizi una convivenza more uxorio o contragga nuovo matrimonio con altra persona. In tale ipotesi le parti concordano che l'immobile verrà posto in vendita con ripartizione al 50% del ricavato della compravendita.
Le parti concordano che il diritto di abitazione sull'abitazione già coniugale non può essere ceduto a terzi.
Le spese di manutenzione ordinaria del bene, i tributi e le spese condominiali
2 ordinarie sono a carico del titolare della signora titolare del diritto CP_1
di abitazione.
Si dà atto che la costituzione del diritto di abitazione di cui si discute trova causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti al loro divorzio e che il trasferimento delle quote dei beni sono connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
pertanto godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, e ogni altra imposta e tassa dovuta, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai presenti procedimenti per effetto della sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte
Costituzionale e della Circolare della n. 27 dd. Organizzazione_1
21.06.2012.
- I signori e dichiarano di aver Parte_1 CP_1
denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi il reddito fondiario dell'immobile e relative pertinenze oggetto del presente accordo come dinanzi tavolarmente e catastalmente individuato.
- I signori e dichiarano che: Parte_1 CP_1
➢ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti ai sensi dell'art. 47 DPR
455/2000 le opere di costruzione dell'immobile e le relative pertinenze oggetto del presente accordo sono iniziati in data anteriore al l° settembre 1967;
➢ relativamente all'esecuzione di alcune opere interne al predetto alloggio sono state presentate al Comune di Gorizia la relativa Denuncia di Inizio
Attività (D.I.A.) in data 23 aprile 1997, nonché la comunicazione di ultimazione lavori in data 3 febbraio 1998;
➢ in relazione ai lavori di costruzione di una veranda, previa eliminazione di una precedente veranda, sono state presentate al Comune di Gorizia, ai sensi degli artt.68, 72 e 80 della Legge Regionale n.52/91 e degli artt.23, 25 e 34 della L.R. n.34/97, la relativa Denuncia di Inizio Attività in data 19 gennaio 1999 (Pratica Edilizia n.7963), nonché la comunicazione di ultimazione lavori in data 1" marzo 1999;
➢ all'infuori delle predette, non sono state eseguite altre opere edilizie per
3 le quali fosse richiesto il rilascio di provvedimento autorizzativo e che non sono mai intervenuti i provvedimenti sanzionatori di cui all'art.41 della citata Legge 47/1985.
I signori e dichiarano che, dopo Parte_1 CP_1
l'acquisto dell'immobile, non sono state eseguite opere soggette al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie. Le parti dichiarano, inoltre, che non sono pendenti denunce di variazione che possono incidere sul valore della rendita catastale.
- I signori e dichiarano ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
29 comma 1 bis della L. 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche, quali intestatari catastali, che i dati catastali e le planimetrie dell'immobile e relative pertinenze oggetto del presente accordo e depositate presso l'Ufficio Catastale competente sono conformi allo stato di fatto dell'immobile medesimo, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
- La costituzione del diritto reale di abitazione viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive, ed in particolare con tutti i patti, condizioni e servitù previste nell'atto di provenienza.
- Ai sensi dell'art. 6 comma II ter del D.Lgs. 192/2005, la signora CP_1
dà atto di essere già in possesso, in quanto già comproprietario,
[...]
delle informazioni e della documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile ed alla certificazione di agibilità (APE - attestato di prestazione energetica degli edifici dd.28.10.2023 rilasciato dal soggetto certificatore che comunque quivi si Persona_3
allega sub doc. 129.
- Le parti esonerano lo scrivente difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile, oggetto della cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
- ogni onere fiscale e qualunque altra spesa e/o incombente dovesse necessitare per costituire il diritto reale di abitazione sulla metà della
4 quota indivisa dell'immobile suindicato sarà sostenuto dal sig. Parte_1
.
[...]
- Il sig. s'impegna a rinnovare il suo assenso avanti al Parte_1
notaio laddove così dovesse risultare necessario al fine di perfezionare la costituzione del diritto reale di abitazione di cui sopra.
e) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente.
All'udienza del 27.2.2024, i ricorrenti - previamente informati che, trattandosi di un'udienza relativa ad un procedimento di divorzio, a domanda congiunta, e non di atto notarile, il giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni - hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, dando atto, sotto la loro personale responsabilità, di aver verificato la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo sotto il profilo urbanistico-edilizio, catastale e sotto ogni altro profilo rilevante ai fini della costituzione del diritto di abitazione, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità e da ogni successivo adempimento.
Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale omologata con decreto n. cron. 5105/2012 del 22.11.2012 del
Tribunale di Gorizia, previa comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale in data 14.11.2012.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine ai reciproci rapporti patrimoniali, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa, pertanto, gli stessi possono essere posti alla base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
5 Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, stante la natura del presente procedimento, su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Gorizia il 20/08/1999 (atto n. 34, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
b) prende atto degli accordi di natura patrimoniale, di cui alla parte motiva, cui si rinvia;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Gorizia per le incombenze di legge;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Gorizia in camera di consiglio il 20/03/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
6