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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/10/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 28/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE AV-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale giudice del Lavoro, all'udienza del 4-2-2025, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 28/22 R.G.C promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. D. Pantaleoni ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Macerata via Cassiano da Fabriano n. 34, come da procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
nei confronti di con sede in San Severino Marche, Controparte_1
Loc. Pitino snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. B. Pettinari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Camerino, via Pallotta n. 15, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: retribuzione lavoro straordinario. Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2022, il ricorrente in epigrafe agiva dinanzi all'intestato Tribunale al fine di vedersi riconosciute le differenze retributive relative al lavoro straordinario prestato ed esponeva: egli aveva lavorato come operaio full-time
3° livello CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti con mansioni di conduttore mezzi
1 agricoli e trattori alle dipendenze della presso la Controparte_2
sede operativa della stessa, sita in Matelica, Località Cammoiano n. 235, stipulando contratti a tempo determinato per i seguenti periodi:
- dal 3.12.2018 al 31.12.2018;
- dal 1.1.2019 al 31.12.2019, con proroga dall'1.1.2020 al 31.1.2020; lo stesso aveva presentato le proprie dimissioni in data 28.1.2020, con decorrenza dall'1.2.2020; il ricorrente proseguiva deducendo di aver lavorato almeno 11/12 ore giornaliere per più giornate del periodo in esame, fornendo un prospetto riepilogativo delle stesse elaborato dalla CISL Macerata, in luogo delle 6,30 ore giornaliere previste dall'art. 9 del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti;
in particolare, la sua giornata lavorativa si era svolta dalle 06:00 fino alle 13:00, per poi riprendere alle 15:00 fino alle 20:30; a fronte di ciò il lavoratore non si era visto riconoscere il compenso per lavoro straordinario per l'anno 2019, per un totale di €
16.818,02; formulava quindi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata in funzione di Giudice Monocratico del
Lavoro, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, contrariis reiectiis, accettare e dichiarare che il sig. ha prestato ore di lavoro straordinario come Parte_1
quantificate in parte narrativa. Per l'effetto condannare la Parte_2
a pagare al Sig. la somma di euro 16.818,02 o la diversa
[...] Parte_1
somma che risulterà di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si costituiva ritualmente la società convenuta, la quale contestava integralmente le pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto integrale;
a parere della resistente, la richiesta del ricorrente avente ad oggetto le differenze retributive per il lavoro straordinario prestato doveva essere respinta, in quanto nei mesi di luglio e ottobre 2019 erano state versate rispettivamente le somme di € 700,00
e € 1.000,00 tramite bonifici SEPA, mentre le restanti somme erano state consegnate al ricorrente in contanti;
la convenuta evidenziava inoltre la genericità del conteggio delle ore di straordinario contenuto nel ricorso, eccependo in particolare il mancato
2 assolvimento dell'onere della prova dello svolgimento del lavoro straordinario, la quale non poteva essere fornita con una prova testimoniale generica circa l'orario di lavoro, tra l'altro attraverso l'escussione di soggetti aventi interessi personali alla controversia;
la convenuta formulava inoltre richiesta di chiamata in causa di il quale Tes_1
era stato nominato institore della società per il periodo compreso tra il 31.12.2018 e il
19.10.2021 e quindi ritenuto responsabile di eventuali richieste di lavoro straordinario rivolte al ricorrente per il periodo di riferimento senza specifica autorizzazione o incarico in tal senso;
la società convenuta concludeva quindi chiedendo:
“In via principale: respingere la domanda avanzata dal ricorrente circa le presunte ore di lavoro straordinario svolto, perché infondata in fatto e in diritto.
“In via subordinata: Nel caso di accoglimento, anche parziale della domanda del ricorrente, condannare , al pagamento delle somme dovute nei confronti Tes_1
di nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudicante, maggiorata Parte_1
degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
“In via ancor più subordinata: Nel caso di accoglimento totale o parziale delle domande proposte dal ricorrente, condannare al pagamento in solido e Tes_1
l'odierna resistente.
“Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali, nonché delle prove testimoniali espletate nelle udienze del 12-3-2024 e odierna, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art 429 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni trattate.
Va rilevato anzitutto che, in sede di note di trattazione scritta depositate il 7.7.2023, il ricorrente ha, in via preliminare, espressamente ridotto la domanda, dando atto del pagamento tramite bonifico SEPA dello straordinario dei mesi di luglio e ottobre 2019, ribandendo però il mancato pagamento di ulteriori somme, neppure in contanti, per l'anno 2019.
3 La domanda proposta dal ricorrente, ridotta ad € 15.118,02 è risultata fondata e meritevole di accoglimento.
Sulla questione esaminata occorre dare atto, in primo luogo, di quanto disposto dalla contrattazione collettiva;
in tal senso l'art. 34 CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti dispone:
“Orario di lavoro
“L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
“Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
“La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.
“Per gli operai addetti alle stalle, all'acquacoltura e alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell'orario di lavoro.
“In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
“Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo nonché quelli di cui al terzo comma del presente articolo, i Contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell'anno, una diversa distribuzione dell'orario settimanale medesimo anche su cinque giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
“Le disposizioni del presente articolo sull'orario di lavoro non si applicano ai lavori
4 di mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali”.
Tale disposizione va poi integrata con quanto disposto dal Contratto Provinciale di lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Macerata, il quale dispone in merito all'orario di lavoro:
“ART.9 – RA DI AV
“L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
“Le aziende agricole possono comunque distribuire l'orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, pari ad ore 7,48 giornaliere. Per gli addetti agli allevamenti l'orario può essere fissato nella misura di ore 6,30 giornaliere per tutti i giorni lavorativi della settimana.
“Diverse distribuzioni dell'orario di lavoro saranno concordate preventivamente tra le parti.
“Per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.) l'orario giornaliero di lavoro è stabilito in ore 6,30. Le prestazioni eccedenti le ore 6,30 giornaliere sono considerate lavoro straordinario.
“L'orario di lavoro sarà comunicato ai lavoratori al momento dell'assunzione e comunque una tabella contenente anche la distribuzione giornaliera dello stesso dovrà essere affissa presso il centro aziendale in luogo accessibile ai lavoratori. Eventuali variazioni strutturali dell'orario di lavoro saranno comunicate al/i lavoratore/i almeno
30 giorni prima, tale termine potrà essere ridotto per situazioni di necessità organizzative e/o produttive previo accordo sindacale aziendale, con RSU se presente o con le OO.SS. territoriali.
“Flessibilità - Si conviene che l'orario flessibile riguarda gli operai agricoli e florovivaisti, siano essi O.T.I. che O.T.D. Il periodo di flessibilità di 85 ore annue di cui all'art. 34 - 3° comma del CCNL riguarderà un massimo di 17 settimane con 44 ore con recupero di pari settimane con 34 ore. Le eventuali ore non recuperate saranno retribuite, entro il 31 dicembre di ogni anno o, se precedente entro la conclusione del rapporto di lavoro. Resta inteso che l'eventuale ricorso alla flessibilità
5 dovrà essere oggetto di accordo scritto tra le parti con l'assistenza delle organizzazioni datoriali e sindacali di lavoro, che definirà anche i periodi dell'anno interessati dalla variazione di orario.
“Fermo restando quanto sopra, le Organizzazioni firmatarie del presente contratto stabiliscono che per gli operai a tempo indeterminato la retribuzione sarà uguale per tutti i mesi dell'anno, indipendentemente dalla flessibilità dell'orario di lavoro”.
E ancora, per quanto attiene il lavoro straordinario:
“ART. 11 - AV STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
“Si considera: lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui agli artt. 40 e 41 del C.C.N.L. degli operai agricoli e florovivaisti;
lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare, dalle ore 22 alle ore 5, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale. Per le attività al coperto il lavoro notturno è quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.
“Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 42 e 43 del C.C.N.L. degli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014, le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
“Operai Agricoli.
“Per le sole attività agrituristiche, in luogo delle maggiorazioni di cui sopra, viene stabilito che il Lavoro Festivo ed il Lavoro verrà maggiorato del 30%. CP_3
“Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sul salario base (paga base, contingenza, salario provinciale ed eventuali generi in natura).
“Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento, questo viene corrisposto anche nelle ore straordinarie, festive, notturne ma nella misura in atto per le ore ordinarie”.
Ne risulta che, se adeguatamente provate, le ore dedotte dal ricorrente devono necessariamente essere conteggiate quali ore di straordinario e, come tali, risultano soggette alla maggiorazione retributiva prevista dal citato art. 11 per una percentuale del 30% rispetto alla retribuzione standard.
6 In merito alla prova dello straordinario svolto, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai conforme nel tempo, ha statuito:
“È noto come a carico del lavoratore, che agisca per ottenere il compenso alle ferie, sussista di un rigoroso onere probatorio (Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714), non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389)
e che la valutazione del suo assolvimento integri un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. 25 maggio 2006, n. 12434).
2.2. Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738). Nel caso di specie, esso non
è stato indubbiamente soddisfatto, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale
(per le ragioni esposte dal secondo all'ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) dalla generica deduzione di avere "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario”, né dalla richiesta di liquidazione anche di
"somme comunque diverse che fossero state ritenute eque sulla scorta dei principi di cui all'art. 36 della Costituzione" (Cass. Sez. Lav., sent. n. 16150/2018).
Ancora: “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso" (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 4076/2018, nonché n. 8006/1998 e successive numerose conformi).
Come emerso dall'escussione testi effettuata nell'udienza del 12.3.2024, il ricorrente si fermava spesso a lavorare oltre l'orario standard di 6,30 giornaliere, in tal Parte_1
senso si esprimevano sia i testimoni di parte ricorrente, secondo cui: “Confermo, poteva accadere che la mattina iniziasse un po' dopo le 18 [evidente errore nel
7 riportare le dichiarazioni del testimone: “18” anziché “6”, considerato che il capitolo di prova testimoniale n. 2 di parte ricorrente enuncia testualmente: “Vero che il sig.
… la mattina iniziava a lavorare alle 6,00 fino alle 13,00; nel Parte_1
pomeriggio riprendeva alle 15,00 fino alle 20,30”] ma la sera terminava spesso più tardi delle 20,30” , “sia d'estate che d'inverno il effettuava lo stesso orario Parte_1
perché comunque vi erano attività di manutenzione da fare anche dei mezzi e anche i lavori ordinari nell'allevamento” (dichiarazione del teste , “le ore Tes_1
complessive erano quelle indicate, poteva accadere che iniziasse mezz'ora dopo ma dopo finiva anche mezz'ora dopo” (dichiarazione del teste , Testimone_2
all'epoca dei fatti collega di lavoro del ricorrente), sia indirettamente i testimoni citati dalla convenuta: “dell'allevamento di occupava il sig. Credo che i Tes_1
riepiloghi degli orari osservati da mi venissero consegnati ogni mese. A Parte_1
seguito di un accordo poiché in alcuni periodi l'orario lavorativo andava molto oltre quello ordinario per le necessità del lavoro nei campi nella busta paga corrispondente a tale periodo queste ore in più erano spalmate sugli altri giorni non lavorati”, peraltro precisando: “… del personale quindi non me ne occupavo io quotidianamente. … inizialmente non andavo presso la sede aziendale tutti i giorni… Dal 2018 avevo un contratto a tempo parziale con la per 15 ore settimanali, Parte_3
se non erro. Il mio orario era flessibile e molto variabile basato sulle necessità delle attività da svolgere in quella giornata. …” (dichiarazione di , Testimone_3
circostanze queste ultime che rendono però meno attendibili le dichiarazioni del medesimo circa la prestazione dell'attività lavorativa non per tutti i giorni da parte del ricorrente.
Provato lo svolgimento dell'attività lavorativa e del correlato credito retributivo, priva di pregio appare l'eccezione di adempimento tramite il pagamento in contanti del credito;
sul punto “la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a partire dal noto arresto reso a sezioni unite (v. n. 13533 del 30/10/2001), ha infatti statuito il principio secondo cui – in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione – il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
8 l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (tra le altre Cass. ord. n. 5128/2022); posto l'onere della prova dell'adempimento in capo al debitore, la società convenuta non ha provato in alcun modo l'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti del dipendente.
Conseguentemente, la domanda del deve essere accolta, per complessivi € Parte_1
15.118,02, risultanti dalla somma di € 14.089,43 per differenze retributive per l'attività svolta nell'anno 2019 e di conseguenti € 1.263,97 a titolo di TFR, detratto l'acconto percepito pari ad € 1.700,00; a detto importo vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma come anno per anno rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ed operata la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, infine, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della con sede in
[...] Controparte_1
San Severino Marche, Loc. Pitino snc, come sopra rappresentata, con ricorso
9 depositato il 14-1-2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente, condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 15.118,02, a titolo di differenze retributive e di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sull'importo suddetto come anno per anno rivalutato dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
2) condanna altresì la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 2.650,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 4-2-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE AV-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale giudice del Lavoro, all'udienza del 4-2-2025, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 28/22 R.G.C promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. D. Pantaleoni ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Macerata via Cassiano da Fabriano n. 34, come da procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
nei confronti di con sede in San Severino Marche, Controparte_1
Loc. Pitino snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. B. Pettinari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Camerino, via Pallotta n. 15, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: retribuzione lavoro straordinario. Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2022, il ricorrente in epigrafe agiva dinanzi all'intestato Tribunale al fine di vedersi riconosciute le differenze retributive relative al lavoro straordinario prestato ed esponeva: egli aveva lavorato come operaio full-time
3° livello CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti con mansioni di conduttore mezzi
1 agricoli e trattori alle dipendenze della presso la Controparte_2
sede operativa della stessa, sita in Matelica, Località Cammoiano n. 235, stipulando contratti a tempo determinato per i seguenti periodi:
- dal 3.12.2018 al 31.12.2018;
- dal 1.1.2019 al 31.12.2019, con proroga dall'1.1.2020 al 31.1.2020; lo stesso aveva presentato le proprie dimissioni in data 28.1.2020, con decorrenza dall'1.2.2020; il ricorrente proseguiva deducendo di aver lavorato almeno 11/12 ore giornaliere per più giornate del periodo in esame, fornendo un prospetto riepilogativo delle stesse elaborato dalla CISL Macerata, in luogo delle 6,30 ore giornaliere previste dall'art. 9 del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti;
in particolare, la sua giornata lavorativa si era svolta dalle 06:00 fino alle 13:00, per poi riprendere alle 15:00 fino alle 20:30; a fronte di ciò il lavoratore non si era visto riconoscere il compenso per lavoro straordinario per l'anno 2019, per un totale di €
16.818,02; formulava quindi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata in funzione di Giudice Monocratico del
Lavoro, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, contrariis reiectiis, accettare e dichiarare che il sig. ha prestato ore di lavoro straordinario come Parte_1
quantificate in parte narrativa. Per l'effetto condannare la Parte_2
a pagare al Sig. la somma di euro 16.818,02 o la diversa
[...] Parte_1
somma che risulterà di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si costituiva ritualmente la società convenuta, la quale contestava integralmente le pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto integrale;
a parere della resistente, la richiesta del ricorrente avente ad oggetto le differenze retributive per il lavoro straordinario prestato doveva essere respinta, in quanto nei mesi di luglio e ottobre 2019 erano state versate rispettivamente le somme di € 700,00
e € 1.000,00 tramite bonifici SEPA, mentre le restanti somme erano state consegnate al ricorrente in contanti;
la convenuta evidenziava inoltre la genericità del conteggio delle ore di straordinario contenuto nel ricorso, eccependo in particolare il mancato
2 assolvimento dell'onere della prova dello svolgimento del lavoro straordinario, la quale non poteva essere fornita con una prova testimoniale generica circa l'orario di lavoro, tra l'altro attraverso l'escussione di soggetti aventi interessi personali alla controversia;
la convenuta formulava inoltre richiesta di chiamata in causa di il quale Tes_1
era stato nominato institore della società per il periodo compreso tra il 31.12.2018 e il
19.10.2021 e quindi ritenuto responsabile di eventuali richieste di lavoro straordinario rivolte al ricorrente per il periodo di riferimento senza specifica autorizzazione o incarico in tal senso;
la società convenuta concludeva quindi chiedendo:
“In via principale: respingere la domanda avanzata dal ricorrente circa le presunte ore di lavoro straordinario svolto, perché infondata in fatto e in diritto.
“In via subordinata: Nel caso di accoglimento, anche parziale della domanda del ricorrente, condannare , al pagamento delle somme dovute nei confronti Tes_1
di nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudicante, maggiorata Parte_1
degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
“In via ancor più subordinata: Nel caso di accoglimento totale o parziale delle domande proposte dal ricorrente, condannare al pagamento in solido e Tes_1
l'odierna resistente.
“Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali, nonché delle prove testimoniali espletate nelle udienze del 12-3-2024 e odierna, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art 429 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni trattate.
Va rilevato anzitutto che, in sede di note di trattazione scritta depositate il 7.7.2023, il ricorrente ha, in via preliminare, espressamente ridotto la domanda, dando atto del pagamento tramite bonifico SEPA dello straordinario dei mesi di luglio e ottobre 2019, ribandendo però il mancato pagamento di ulteriori somme, neppure in contanti, per l'anno 2019.
3 La domanda proposta dal ricorrente, ridotta ad € 15.118,02 è risultata fondata e meritevole di accoglimento.
Sulla questione esaminata occorre dare atto, in primo luogo, di quanto disposto dalla contrattazione collettiva;
in tal senso l'art. 34 CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti dispone:
“Orario di lavoro
“L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
“Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
“La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.
“Per gli operai addetti alle stalle, all'acquacoltura e alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell'orario di lavoro.
“In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
“Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo nonché quelli di cui al terzo comma del presente articolo, i Contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell'anno, una diversa distribuzione dell'orario settimanale medesimo anche su cinque giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
“Le disposizioni del presente articolo sull'orario di lavoro non si applicano ai lavori
4 di mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali”.
Tale disposizione va poi integrata con quanto disposto dal Contratto Provinciale di lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Macerata, il quale dispone in merito all'orario di lavoro:
“ART.9 – RA DI AV
“L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
“Le aziende agricole possono comunque distribuire l'orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, pari ad ore 7,48 giornaliere. Per gli addetti agli allevamenti l'orario può essere fissato nella misura di ore 6,30 giornaliere per tutti i giorni lavorativi della settimana.
“Diverse distribuzioni dell'orario di lavoro saranno concordate preventivamente tra le parti.
“Per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.) l'orario giornaliero di lavoro è stabilito in ore 6,30. Le prestazioni eccedenti le ore 6,30 giornaliere sono considerate lavoro straordinario.
“L'orario di lavoro sarà comunicato ai lavoratori al momento dell'assunzione e comunque una tabella contenente anche la distribuzione giornaliera dello stesso dovrà essere affissa presso il centro aziendale in luogo accessibile ai lavoratori. Eventuali variazioni strutturali dell'orario di lavoro saranno comunicate al/i lavoratore/i almeno
30 giorni prima, tale termine potrà essere ridotto per situazioni di necessità organizzative e/o produttive previo accordo sindacale aziendale, con RSU se presente o con le OO.SS. territoriali.
“Flessibilità - Si conviene che l'orario flessibile riguarda gli operai agricoli e florovivaisti, siano essi O.T.I. che O.T.D. Il periodo di flessibilità di 85 ore annue di cui all'art. 34 - 3° comma del CCNL riguarderà un massimo di 17 settimane con 44 ore con recupero di pari settimane con 34 ore. Le eventuali ore non recuperate saranno retribuite, entro il 31 dicembre di ogni anno o, se precedente entro la conclusione del rapporto di lavoro. Resta inteso che l'eventuale ricorso alla flessibilità
5 dovrà essere oggetto di accordo scritto tra le parti con l'assistenza delle organizzazioni datoriali e sindacali di lavoro, che definirà anche i periodi dell'anno interessati dalla variazione di orario.
“Fermo restando quanto sopra, le Organizzazioni firmatarie del presente contratto stabiliscono che per gli operai a tempo indeterminato la retribuzione sarà uguale per tutti i mesi dell'anno, indipendentemente dalla flessibilità dell'orario di lavoro”.
E ancora, per quanto attiene il lavoro straordinario:
“ART. 11 - AV STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
“Si considera: lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui agli artt. 40 e 41 del C.C.N.L. degli operai agricoli e florovivaisti;
lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare, dalle ore 22 alle ore 5, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale. Per le attività al coperto il lavoro notturno è quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.
“Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 42 e 43 del C.C.N.L. degli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014, le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
“Operai Agricoli.
“Per le sole attività agrituristiche, in luogo delle maggiorazioni di cui sopra, viene stabilito che il Lavoro Festivo ed il Lavoro verrà maggiorato del 30%. CP_3
“Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sul salario base (paga base, contingenza, salario provinciale ed eventuali generi in natura).
“Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento, questo viene corrisposto anche nelle ore straordinarie, festive, notturne ma nella misura in atto per le ore ordinarie”.
Ne risulta che, se adeguatamente provate, le ore dedotte dal ricorrente devono necessariamente essere conteggiate quali ore di straordinario e, come tali, risultano soggette alla maggiorazione retributiva prevista dal citato art. 11 per una percentuale del 30% rispetto alla retribuzione standard.
6 In merito alla prova dello straordinario svolto, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai conforme nel tempo, ha statuito:
“È noto come a carico del lavoratore, che agisca per ottenere il compenso alle ferie, sussista di un rigoroso onere probatorio (Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714), non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389)
e che la valutazione del suo assolvimento integri un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. 25 maggio 2006, n. 12434).
2.2. Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738). Nel caso di specie, esso non
è stato indubbiamente soddisfatto, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale
(per le ragioni esposte dal secondo all'ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) dalla generica deduzione di avere "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario”, né dalla richiesta di liquidazione anche di
"somme comunque diverse che fossero state ritenute eque sulla scorta dei principi di cui all'art. 36 della Costituzione" (Cass. Sez. Lav., sent. n. 16150/2018).
Ancora: “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso" (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 4076/2018, nonché n. 8006/1998 e successive numerose conformi).
Come emerso dall'escussione testi effettuata nell'udienza del 12.3.2024, il ricorrente si fermava spesso a lavorare oltre l'orario standard di 6,30 giornaliere, in tal Parte_1
senso si esprimevano sia i testimoni di parte ricorrente, secondo cui: “Confermo, poteva accadere che la mattina iniziasse un po' dopo le 18 [evidente errore nel
7 riportare le dichiarazioni del testimone: “18” anziché “6”, considerato che il capitolo di prova testimoniale n. 2 di parte ricorrente enuncia testualmente: “Vero che il sig.
… la mattina iniziava a lavorare alle 6,00 fino alle 13,00; nel Parte_1
pomeriggio riprendeva alle 15,00 fino alle 20,30”] ma la sera terminava spesso più tardi delle 20,30” , “sia d'estate che d'inverno il effettuava lo stesso orario Parte_1
perché comunque vi erano attività di manutenzione da fare anche dei mezzi e anche i lavori ordinari nell'allevamento” (dichiarazione del teste , “le ore Tes_1
complessive erano quelle indicate, poteva accadere che iniziasse mezz'ora dopo ma dopo finiva anche mezz'ora dopo” (dichiarazione del teste , Testimone_2
all'epoca dei fatti collega di lavoro del ricorrente), sia indirettamente i testimoni citati dalla convenuta: “dell'allevamento di occupava il sig. Credo che i Tes_1
riepiloghi degli orari osservati da mi venissero consegnati ogni mese. A Parte_1
seguito di un accordo poiché in alcuni periodi l'orario lavorativo andava molto oltre quello ordinario per le necessità del lavoro nei campi nella busta paga corrispondente a tale periodo queste ore in più erano spalmate sugli altri giorni non lavorati”, peraltro precisando: “… del personale quindi non me ne occupavo io quotidianamente. … inizialmente non andavo presso la sede aziendale tutti i giorni… Dal 2018 avevo un contratto a tempo parziale con la per 15 ore settimanali, Parte_3
se non erro. Il mio orario era flessibile e molto variabile basato sulle necessità delle attività da svolgere in quella giornata. …” (dichiarazione di , Testimone_3
circostanze queste ultime che rendono però meno attendibili le dichiarazioni del medesimo circa la prestazione dell'attività lavorativa non per tutti i giorni da parte del ricorrente.
Provato lo svolgimento dell'attività lavorativa e del correlato credito retributivo, priva di pregio appare l'eccezione di adempimento tramite il pagamento in contanti del credito;
sul punto “la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a partire dal noto arresto reso a sezioni unite (v. n. 13533 del 30/10/2001), ha infatti statuito il principio secondo cui – in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione – il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
8 l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (tra le altre Cass. ord. n. 5128/2022); posto l'onere della prova dell'adempimento in capo al debitore, la società convenuta non ha provato in alcun modo l'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti del dipendente.
Conseguentemente, la domanda del deve essere accolta, per complessivi € Parte_1
15.118,02, risultanti dalla somma di € 14.089,43 per differenze retributive per l'attività svolta nell'anno 2019 e di conseguenti € 1.263,97 a titolo di TFR, detratto l'acconto percepito pari ad € 1.700,00; a detto importo vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma come anno per anno rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ed operata la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, infine, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della con sede in
[...] Controparte_1
San Severino Marche, Loc. Pitino snc, come sopra rappresentata, con ricorso
9 depositato il 14-1-2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente, condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 15.118,02, a titolo di differenze retributive e di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sull'importo suddetto come anno per anno rivalutato dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
2) condanna altresì la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 2.650,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 4-2-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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