Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/04/2026, n. 6656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6656 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06656/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08324/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8324 del 2025, proposto da
CO TI, rappresentato e difeso dagli avvocati DA LI e ME NA AM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 503/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, dott.ssa Maria De Renzis, pubbl. il 16/01/2025 - RG n. 6423/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. EN OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro ha accertato il diritto dell’odierna parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione in suo favore della predetta carta elettronica, nonché delle spese di lite di quel giudizio, nella misura da esso liquidata.
2. La sentenza è stata notificata, con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo, presso la sede reale dell’Amministrazione in data 21 gennaio 2025.
3. Con ricorso notificato il 14 luglio 2025 e depositato il 18 luglio 2025, la stessa parte ricorrente ha adito questo Tribunale lamentando l’inottemperanza alla sentenza in questione, in relazione sia alla mancata attivazione della carta sia al pagamento delle spese di lite liquidate dal Giudice Ordinario.
4. L’Amministrazione intimata, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
5. Con successiva memoria, parte ricorrente ha rappresentato che il Ministero, in corso di causa, ha provveduto ad attivare in suo favore la carta per l’importo riconosciuto.
Ha conseguentemente insistito per l’accoglimento del ricorso limitatamente alla liquidazione delle spese di lite del giudizio ordinario.
6. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2026, il ricorso è stato spedito in decisione.
7. Per quanto concerne l’attribuzione della carta docente, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto tale pretesa del ricorrente risulta aver trovato piena soddisfazione, come richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 6 febbraio 2025, n. 2736): il presente giudizio in parte qua va perciò definito con tale statuizione.
8. In relazione al pagamento delle spese di lite liquidate dal Giudice Ordinario, il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere.
8.1. Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti:
- nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione;
- nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
8.2. Nel merito, non essendo controverso fra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione, deve essere ordinato all’Amministrazione di provvedervi, corrispondendo (alla parte ricorrente, come richiesto nel ricorso sottoscritto dagli stessi procuratori che ne avevano ottenuto la distrazione) le somme giudizialmente dovute a titolo di spese di lite, entro il termine perentorio specificato in dispositivo.
8.3. Non si ritiene di dover fissare un’ulteriore somma che l’Amministrazione dovrà versare per l’eventuale ulteriore inesecuzione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), tenuto conto della peculiarità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali che si sono registrate nel corso della vicenda, oltre che delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica (in questo senso, ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17569, 17575 e 17576).
8.4. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, come richiesto da parte ricorrente, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
9. La regolamentazione delle spese di lite avviene:
- disponendone una parziale compensazione, in ragione della pronta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso;
- per la restante parte in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (e da intendersi altresì come comprensiva delle somme, pure richieste da parte ricorrente, a quest’ultima spettanti a titolo di spese accessorie funzionali all’instaurazione del presente giudizio, purché debitamente documentate: cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17575 e 17578).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in parte dichiara cessata la materia del contendere;
- in parte lo accoglie e, per l’effetto:
-- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, emessa dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro, corrispondendo alla parte ricorrente le somme giudizialmente dovute a titolo di spese di lite entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;
-- nomina, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Compensa parzialmente le spese di lite, nella misura di tre quarti; condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione, in favore di parte ricorrente, della restante parte, che liquida in € 200,00 (duecento/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti, e che distrae in favore degli Avv. DA LI e ME NA AM, dichiaratisi antistatari.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF LL, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
EN OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN OS | AF LL |
IL SEGRETARIO