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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 860/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
RUSSO MASSIMO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 824/2023 depositato il 12/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200047755747000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210114310772000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento n. 29620210114310772000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016, notificata in data 06.10.2022, e n. 29620200047755747000, relativa all'anno 2017, notificata il
21.07.2022, emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico della Regione Siciliana –
Assessorato dell'Economia, Dipartimento Finanze e Credito – per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
La ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, la mancata notifica degli atti prodromici e la propria estraneità soggettiva, avendo dedotto di aver venduto il veicolo oggetto di imposizione prima degli anni d'imposta contestati.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Si è costituita la Regione Siciliana, Assessorato dell'Economia, Dipartimento Finanze e Credito, la quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso, producendo la documentazione attestante la notifica di due distinti avvisi di accertamento per l'anno 2016, eseguita in data 01.10.2019 tramite raccomandata A/R con ricevuta firmata dalla ricorrente. Ha inoltre richiamato la normativa regionale che consente, per il 2017,
l'iscrizione diretta a ruolo in assenza di avviso di accertamento, norma riconosciuta conforme a
Costituzione.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso la contribuente ha impugnato due cartelle di pagamento relative alla tassa automobilistica per gli anni 2016 e 2017, emesse dalla Regione Siciliana, deducendo anche l'intervenuta perdita del possesso dei veicoli oggetto di imposizione, avvenuta prima del 1° gennaio 2017, data di riferimento per il sorgere dell'obbligazione tributaria annuale.
In relazione alla cartella n. 29620210114310772000, riferita all'anno 2016, è incontestato che l'atto di trasferimento del veicolo è stato formalizzato il 9 dicembre 2016, dunque successivamente alla data del 1° gennaio 2016, momento rilevante per l'individuazione del soggetto passivo. Di conseguenza, la tassa per tale anno resta dovuta dalla contribuente.
Inoltre, contrariamenta quanto deodtto dalla ricorrente, la Regione Siciliana ha documentato che l'avviso di accertamento per l'annualità 2016 è stato notificato in data 1° ottobre 2019, mediante raccomandata A/R sottoscritta dalla ricorrente, validamente interrompendo il termine di prescrizione triennale.
La successiva cartella è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate – Riscossione il 10.05.2021 e notificata il 06.10.2022, entro il termine di legge anche tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini disposta dall'art. 68, commi 1 e 4-bis, D.L. n. 18/2020, che ha esteso di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione a causa dell'emergenza pandemica.
Ne consegue che la pretesa relativa al 2016 è pienamente fondata e tempestiva. Diversa è la situazione per l'anno 2017. Dalla documentazione prodotta risulta che la cessione del veicolo
è avvenuta con atto pubblico recante data certa del 9 dicembre 2016, e tale circostanza è assorbente rispetto a ogni altro profilo, determinando il venir meno del presupposto impositivo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'art. 5, comma 32, D.L. n. 953/1982, pone una presunzione relativa di responsabilità in capo all'intestatario del PRA, superabile mediante prova contraria costituita da documentazione avente data certa.
In particolare, la recente Ordinanza n. 29060 dell'11.11.2024, Sez. V, Cass. Civ., ha ribadito che:
“La presunzione di proprietà del veicolo fondata sull'intestazione al P.R.A. è superabile attraverso idonea documentazione a data certa attestante la perdita del possesso o della titolarità, quale ad esempio l'atto pubblico di vendita, anche se non ancora annotato presso i registri pubblici.”
Tale indirizzo conferma l'interpretazione già espressa in precedenti arresti (Cass. nn. 3040/2019,
23541/2023, 10011/2006), in base ai quali l'obbligo di pagamento del bollo auto non grava sul soggetto che abbia fornito prova documentale certa di non essere più proprietario del mezzo alla data utile, ossia il 1° gennaio dell'anno in contestazione.
Questo principio trova espressa conferma anche nel combinato disposto dell'art. 94, commi 7 e 8, del D. lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e nella Circolare Ministeriale n. 122/E dell'11 maggio 1998, secondo cui la cessazione dei diritti inerenti a un veicolo può essere dimostrata con atto pubblico o con altro documento idoneo e certo, anche se non ancora trascritto al PRA.
Pertanto, essendo il trasferimento avvenuto nel 2016, alla data del 1° gennaio 2017 la ricorrente non era più in possesso né proprietaria del veicolo, e non risulta alcun presupposto giuridico o di fatto per l'imposizione della tassa automobilistica per quell'anno.
Alla stregua delle superiori argomentazioni deve concludersi come segue.
Per l'anno 2016, la tassa è dovuta, essendo il trasferimento avvenuto in corso d'anno, e la pretesa è tempestiva, anche alla luce della sospensione straordinaria dei termini.
Per l'anno 2017, il presupposto impositivo non sussiste, per intervenuto trasferimento documentato del veicolo anteriormente al 1° gennaio 2017, con prova certa e opponibile, idonea a superare la presunzione derivante dal P.R.A.
Stante la reciproca soccombenza deve essere disposta la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla la cartella n. 29620200047755747000 relativa all'anno 2017 e lo rigetta per il resto.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott.ssa Vincenza Lo Manto
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
RUSSO MASSIMO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 824/2023 depositato il 12/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200047755747000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210114310772000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento n. 29620210114310772000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016, notificata in data 06.10.2022, e n. 29620200047755747000, relativa all'anno 2017, notificata il
21.07.2022, emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico della Regione Siciliana –
Assessorato dell'Economia, Dipartimento Finanze e Credito – per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
La ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, la mancata notifica degli atti prodromici e la propria estraneità soggettiva, avendo dedotto di aver venduto il veicolo oggetto di imposizione prima degli anni d'imposta contestati.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Si è costituita la Regione Siciliana, Assessorato dell'Economia, Dipartimento Finanze e Credito, la quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso, producendo la documentazione attestante la notifica di due distinti avvisi di accertamento per l'anno 2016, eseguita in data 01.10.2019 tramite raccomandata A/R con ricevuta firmata dalla ricorrente. Ha inoltre richiamato la normativa regionale che consente, per il 2017,
l'iscrizione diretta a ruolo in assenza di avviso di accertamento, norma riconosciuta conforme a
Costituzione.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso la contribuente ha impugnato due cartelle di pagamento relative alla tassa automobilistica per gli anni 2016 e 2017, emesse dalla Regione Siciliana, deducendo anche l'intervenuta perdita del possesso dei veicoli oggetto di imposizione, avvenuta prima del 1° gennaio 2017, data di riferimento per il sorgere dell'obbligazione tributaria annuale.
In relazione alla cartella n. 29620210114310772000, riferita all'anno 2016, è incontestato che l'atto di trasferimento del veicolo è stato formalizzato il 9 dicembre 2016, dunque successivamente alla data del 1° gennaio 2016, momento rilevante per l'individuazione del soggetto passivo. Di conseguenza, la tassa per tale anno resta dovuta dalla contribuente.
Inoltre, contrariamenta quanto deodtto dalla ricorrente, la Regione Siciliana ha documentato che l'avviso di accertamento per l'annualità 2016 è stato notificato in data 1° ottobre 2019, mediante raccomandata A/R sottoscritta dalla ricorrente, validamente interrompendo il termine di prescrizione triennale.
La successiva cartella è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate – Riscossione il 10.05.2021 e notificata il 06.10.2022, entro il termine di legge anche tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini disposta dall'art. 68, commi 1 e 4-bis, D.L. n. 18/2020, che ha esteso di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione a causa dell'emergenza pandemica.
Ne consegue che la pretesa relativa al 2016 è pienamente fondata e tempestiva. Diversa è la situazione per l'anno 2017. Dalla documentazione prodotta risulta che la cessione del veicolo
è avvenuta con atto pubblico recante data certa del 9 dicembre 2016, e tale circostanza è assorbente rispetto a ogni altro profilo, determinando il venir meno del presupposto impositivo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'art. 5, comma 32, D.L. n. 953/1982, pone una presunzione relativa di responsabilità in capo all'intestatario del PRA, superabile mediante prova contraria costituita da documentazione avente data certa.
In particolare, la recente Ordinanza n. 29060 dell'11.11.2024, Sez. V, Cass. Civ., ha ribadito che:
“La presunzione di proprietà del veicolo fondata sull'intestazione al P.R.A. è superabile attraverso idonea documentazione a data certa attestante la perdita del possesso o della titolarità, quale ad esempio l'atto pubblico di vendita, anche se non ancora annotato presso i registri pubblici.”
Tale indirizzo conferma l'interpretazione già espressa in precedenti arresti (Cass. nn. 3040/2019,
23541/2023, 10011/2006), in base ai quali l'obbligo di pagamento del bollo auto non grava sul soggetto che abbia fornito prova documentale certa di non essere più proprietario del mezzo alla data utile, ossia il 1° gennaio dell'anno in contestazione.
Questo principio trova espressa conferma anche nel combinato disposto dell'art. 94, commi 7 e 8, del D. lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e nella Circolare Ministeriale n. 122/E dell'11 maggio 1998, secondo cui la cessazione dei diritti inerenti a un veicolo può essere dimostrata con atto pubblico o con altro documento idoneo e certo, anche se non ancora trascritto al PRA.
Pertanto, essendo il trasferimento avvenuto nel 2016, alla data del 1° gennaio 2017 la ricorrente non era più in possesso né proprietaria del veicolo, e non risulta alcun presupposto giuridico o di fatto per l'imposizione della tassa automobilistica per quell'anno.
Alla stregua delle superiori argomentazioni deve concludersi come segue.
Per l'anno 2016, la tassa è dovuta, essendo il trasferimento avvenuto in corso d'anno, e la pretesa è tempestiva, anche alla luce della sospensione straordinaria dei termini.
Per l'anno 2017, il presupposto impositivo non sussiste, per intervenuto trasferimento documentato del veicolo anteriormente al 1° gennaio 2017, con prova certa e opponibile, idonea a superare la presunzione derivante dal P.R.A.
Stante la reciproca soccombenza deve essere disposta la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla la cartella n. 29620200047755747000 relativa all'anno 2017 e lo rigetta per il resto.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott.ssa Vincenza Lo Manto