CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
MARCIALIS GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia - Corso Mazzini N. 18 27100 Pavia PV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V04MJ00338-2025 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del controllo fiscale del 14 febbraio 2025 da parte di MIlitari della Guardia di Finanza di Pavia nei confronti della Ricorrente_1, riguardante una somma di € 5.014.625,00, da quest'ultima ricevuta in data 26 ottobre 2018, da una propria Società partecipata denominata Società_1, di cui in appresso, a fronte della quale somma l'appena richiamata Ricorrente_1 ha effettuato nella propria dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018 una variazione in diminuzione di € 3.736.717,00, l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Pavia, preso atto del suddetto controllo della Guardia di Finanza, effettuate le proprie valutazioni, ha notificato il 13 giugno 2025, per l'anno d'imposta 2018, l'avviso di accertamento ai fini RE
- imposta sul reddito delle società - numero T9V04MJ00338/2025, con il quale ha recuperato a tassazione detto importo di € 3.736.717,00. Ciò si è sostanziato , ex comma 3 dell'articolo 6 bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), previa notifica , in data 18 marzo 2025, dello schema d'atto numero T9VQ4MJ00338/2025, con il quale l'Agenzia ha riqualificato la natura giuridica della detta distribuzione di € 5.014.625,00, effettuata a favore della Ricorrente_1 da parte della sua partecipata Società_1 di cui più sopra), considerandola ripartizione di utili, anziché distribuzione di riserva di capitale per sopraprezzo azioni, come invece sostenuto dalla stessa Ricorrente_1. Detto accertamento è l'effetto della variazione in diminuzione, di cui sopra, operata dalla medesima Ricorrente_1 nella propria denuncia dei redditi per l'anno d'imposta 2018, per il surriportato importo di € 3.736.717,00, con l'effetto di aver dichiarato un minore imponibile RE.
Mette conto segnalare, in relazione a quanto precede, che mentre in data 27 aprile 2016 la Ricorrente_1 ha deliberato la costituzione della suddetta Società_1 con un capitale di € 50.000,00, il 26 maggio sempre del 2016 ha poi deliberato un aumento di capitale della stessa Società_1 per l'importo di € 130.000.000,00, di cui
€ 26.000.000,00 destinato a capitale sociale e € 104.000.000,00 accantonato come fondo sopraprezzo azioni. Inoltre il 1° ottobre 2016 la Ricorrente_1 ha conferito, all'appena citata Società_1, l'intera propria azienda sanitaria e di ricerca per l'importo in buona sostanza di € 33.025.000,00. Successivamente nel corso dell'accertato anno d'imposta 2018, dal detto importo di € 104.000.000,00 la surrichiamata Società_1 ha sottratto € 12.731.539,00, destinandone € 5.595.525,00 a riserva legale e distribuendone poi il resto di
€ 7.136.014,00 ai propri soci, tra cui la Ricorrente_1, che in data 26 ottobre 2018 ha ricevuto
€ 5.014.625,11. Perciò quando la Ricorrente_1 ha indicato nella propria dichiarazione dei redditi per l'accertato anno d'imposta 2018, la summenzionata variazione in diminuzione di € 3.736.717,00, secondo l'Agenzia,l'originario reddito imponibile RE della stessa Ricorrente_1, contenente anche i detti
€ 5.014.635,11, è stato decurtato del detto importo di € 3.736.717,00, che l'Agenzia ha tuttavia ripreso a tassazione come reddito di capitale, così come detto in apertura. Posizione questa non condivisa dalla Ricorrente_1 che nel produrre relativo ricorso, nel chiedere l'annullamento del surriportato avviso di accertamento, ha eccepito: <1>la violazione dell'articolo 67 del DL 18/2020 (decreto cura Italia covid) relativo alla proroga dei termini degli accertamenti, dell'articolo 157 del DL
34/2020 (decreto rilancio sempre in relazione al covid, anche per la proroga dei termini per gli accertamenti), dell'articolo 3 della succitata legge 212/2000 riguardante i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti, dell'articolo 43 del DPR 600/73 (sui termini per l'accertamento), nonché la questione di legittimità costituzionale riguardante il predetto articolo 67 del DL 18/2020 (sempre relativamente alla proroga dei termini per l'accertamento)e in relazione agli articoli della Carta costituzionale numeri 24 - 53 - 97; <2>la illegittimità del summenzionato controllo fiscale della
Guardia di Finanza e conseguente inutilizzabilità di tutte le acquisizioni probatorie stante il disposto dell'articolo 7 quinquies e articolo 10 ter della succitata legge 212/2000, nonché la violazione degli articoli
6 - 8 - 13 della Convenzione EDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) applicabile nell'ordinamento italiano ex articolo 6 del Trattato sul funzionamento UE che recepisce la detta Convenzione EDU conferendole forza di norma europea, oltre l'articolo 1 della detta legge 212/2000 (relativo ai principi generali dello Statuto del contribuente), come modificato dal Dlgs.219/23, che inserisce la stessa
Convenzione EDU tra le fonti del diritto italiano riconoscendone la primazia gerarchica;
<3>l'erronea applicazione dell'articolo 4 del Dlgs. 358/97 che ha riordinato la disciplina fiscale relativa ai conferimenti di azienda introducendo un'imposta sostitutiva per le plusvalenze e soprattutto l'articolo 176 del TUIR
(Testo unico delle imposte sul reddito approvato con il DPR 917/86), il quale ha disciplinato i regimi fiscali dei conferimenti di azienda sia relativamente ai soggetti conferenti( nel caso de quo la Ricorrente_1), che i conferitari (nel caso in esame la Società_1); <4>inoltre in relazione al comma 1, dell'articolo 47 del TUIR, l'erronea ricostruzione dei profili fiscali dell'operazione di conferimento dell'azienda sanitaria e di ricerca, nel momento in cui è stata destinata a riserva per sovraprezzo azioni la differenza tra il valore della partecipazione ricevuta e quello dell'azienda fiscalmente riconosciuto;
<5>infine l'illegittimità delle sanzioni ex articolo 7 comma 4 del Dlgs.472/97. Atteso quanto precede la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata: a)la decadenza del potere accertativo;
b)
l'annullamento dell'avviso di accertamento opposto;
c)le riduzione delle sanzioni alla metà, ex articolo 7 comma 4 del Dlgs.474/97, attesa la sproporzione tra violazione connessa e sanzione applicata.
La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, uditi il Difensore della ricorrente e il Delegato dell'Agenzia, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che (Cass. 21765/25) la sospensione emergenziale non si è limitata a differire le sole scadenze ricadenti entro i limiti di proroga, ma anche a bloccare la decorrenza di tutti i termini in corso, facendoli poi riprendere dalla data in cui sono risultati interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della loro scadenza finale, pari alla durata della relativa sospensione.
In ordine alla seconda doglianza di parte ricorrente, poi, si osserva che in assenza di un testo codificato nazionale di recepimento delle indicazioni fornite dall'Istituzione europea, tornano inderogabilmente applicabili le norme attualmente vigenti in materia.
Nel merito, rileva l'attuale formulazione dell'articolo 176 del TUIR( Testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/86), che ha riordinato l'articolo 4 del Dlgs.358/97, visto che detto articolo 176 ha riproposto il regime di neutralità fiscale, già di fatto contenuto nel detto articolo 4.
Difatti l'articolo 176 del TUIR prevede , al primo comma, che i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Aggiungasi che sempre secondo detto 1° comma, il soggetto conferente, ovvero la Ricorrente_1, deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute , l'ultimo valore fiscalmente dell'azienda conferita. Inoltre, prosegue lo stesso 1° comma, il soggetto conferitario (nel caso in rassegna la Società_1) ha titolo per subentrare nella posizione del soggetto conferente (ovvero la Ricorrente_1) in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Inoltre, il comma 2 ter dispone che la Società conferitaria (la Società_1), in luogo dell'applicazione del comma 1, può optare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte,sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
Società.
Poiché quanto previsto ai commi 1 e 2 ter dell'articolo 167 del TUIR è stato disatteso, legittima è stata allora la ripresa a tassazione sulla cifra di € 3.736.717,00.
Del resto, il comma 5 dell'articolo 47 del TUIR prevede non costituire utili le somme ricevute dai soci delle Società soggette all'imposta sul reddito delle Società a titolo di ripartizione di fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni formatosi in occasione di conferimento d'azienda e, poiché la ricorrente in occasione del conferimento non ha ottemperato alla lettera del 1° comma dell'articolo 176 del
TUIR, relativo al prospetto di riconciliazione, il ricorso sul punto è destituito di fondamento.
La disciplina relativa ai conferimenti di azienda in vigore prevede, infatti, un regime naturale di neutralità dell'operazione (articolo 176 comma primo TUIR), con l'obbligo per il soggetto conferente di assumere quale valore delle partecipazioni ricevute come corrispettivo del conferimento l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda ceduta, con la possibilità per la conferitaria di applicare l'imposta sostitutiva, al fine di affrancare i maggiori valori eventualmente attribuiti in bilancio alle poste specifiche indicate.
Inoltre, ricorre presunzione legale con riferimento all'aumento del patrimonio netto della conferitaria a seguito del conferimento di azienda, che si considera formato con gli utili, qualora non sia stata esercitata l'opzione prevista dal comma 2ter della disposizione normativa.
Peraltro, da dati presenti in Anagrafe Tributaria, emerge che Ricorrente_1 ha contabilizzato l'importo ricevuto a titolo di dividendo, e, contestualmente, indicato tra le variazioni in diminuzione del reddito – al rigo RF55 della dichiarazione fiscale presentata per l'anno di imposta accertato – l'importo di Euro 3.736.717,00, specificamente inerente al dividendo incassato.
Anche l'ultima doglianza non viene condivisa per avere l'Ufficio , in applicazione del principio del favor rei, irrogato il minimo edittale di cui all'articolo 1 comma 2 del Dlgs 471/97.
La complessità tecnico - giuridica delle questioni sottese alla lite giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
MARCIALIS GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia - Corso Mazzini N. 18 27100 Pavia PV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V04MJ00338-2025 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del controllo fiscale del 14 febbraio 2025 da parte di MIlitari della Guardia di Finanza di Pavia nei confronti della Ricorrente_1, riguardante una somma di € 5.014.625,00, da quest'ultima ricevuta in data 26 ottobre 2018, da una propria Società partecipata denominata Società_1, di cui in appresso, a fronte della quale somma l'appena richiamata Ricorrente_1 ha effettuato nella propria dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018 una variazione in diminuzione di € 3.736.717,00, l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Pavia, preso atto del suddetto controllo della Guardia di Finanza, effettuate le proprie valutazioni, ha notificato il 13 giugno 2025, per l'anno d'imposta 2018, l'avviso di accertamento ai fini RE
- imposta sul reddito delle società - numero T9V04MJ00338/2025, con il quale ha recuperato a tassazione detto importo di € 3.736.717,00. Ciò si è sostanziato , ex comma 3 dell'articolo 6 bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), previa notifica , in data 18 marzo 2025, dello schema d'atto numero T9VQ4MJ00338/2025, con il quale l'Agenzia ha riqualificato la natura giuridica della detta distribuzione di € 5.014.625,00, effettuata a favore della Ricorrente_1 da parte della sua partecipata Società_1 di cui più sopra), considerandola ripartizione di utili, anziché distribuzione di riserva di capitale per sopraprezzo azioni, come invece sostenuto dalla stessa Ricorrente_1. Detto accertamento è l'effetto della variazione in diminuzione, di cui sopra, operata dalla medesima Ricorrente_1 nella propria denuncia dei redditi per l'anno d'imposta 2018, per il surriportato importo di € 3.736.717,00, con l'effetto di aver dichiarato un minore imponibile RE.
Mette conto segnalare, in relazione a quanto precede, che mentre in data 27 aprile 2016 la Ricorrente_1 ha deliberato la costituzione della suddetta Società_1 con un capitale di € 50.000,00, il 26 maggio sempre del 2016 ha poi deliberato un aumento di capitale della stessa Società_1 per l'importo di € 130.000.000,00, di cui
€ 26.000.000,00 destinato a capitale sociale e € 104.000.000,00 accantonato come fondo sopraprezzo azioni. Inoltre il 1° ottobre 2016 la Ricorrente_1 ha conferito, all'appena citata Società_1, l'intera propria azienda sanitaria e di ricerca per l'importo in buona sostanza di € 33.025.000,00. Successivamente nel corso dell'accertato anno d'imposta 2018, dal detto importo di € 104.000.000,00 la surrichiamata Società_1 ha sottratto € 12.731.539,00, destinandone € 5.595.525,00 a riserva legale e distribuendone poi il resto di
€ 7.136.014,00 ai propri soci, tra cui la Ricorrente_1, che in data 26 ottobre 2018 ha ricevuto
€ 5.014.625,11. Perciò quando la Ricorrente_1 ha indicato nella propria dichiarazione dei redditi per l'accertato anno d'imposta 2018, la summenzionata variazione in diminuzione di € 3.736.717,00, secondo l'Agenzia,l'originario reddito imponibile RE della stessa Ricorrente_1, contenente anche i detti
€ 5.014.635,11, è stato decurtato del detto importo di € 3.736.717,00, che l'Agenzia ha tuttavia ripreso a tassazione come reddito di capitale, così come detto in apertura. Posizione questa non condivisa dalla Ricorrente_1 che nel produrre relativo ricorso, nel chiedere l'annullamento del surriportato avviso di accertamento, ha eccepito: <1>la violazione dell'articolo 67 del DL 18/2020 (decreto cura Italia covid) relativo alla proroga dei termini degli accertamenti, dell'articolo 157 del DL
34/2020 (decreto rilancio sempre in relazione al covid, anche per la proroga dei termini per gli accertamenti), dell'articolo 3 della succitata legge 212/2000 riguardante i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti, dell'articolo 43 del DPR 600/73 (sui termini per l'accertamento), nonché la questione di legittimità costituzionale riguardante il predetto articolo 67 del DL 18/2020 (sempre relativamente alla proroga dei termini per l'accertamento)e in relazione agli articoli della Carta costituzionale numeri 24 - 53 - 97; <2>la illegittimità del summenzionato controllo fiscale della
Guardia di Finanza e conseguente inutilizzabilità di tutte le acquisizioni probatorie stante il disposto dell'articolo 7 quinquies e articolo 10 ter della succitata legge 212/2000, nonché la violazione degli articoli
6 - 8 - 13 della Convenzione EDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) applicabile nell'ordinamento italiano ex articolo 6 del Trattato sul funzionamento UE che recepisce la detta Convenzione EDU conferendole forza di norma europea, oltre l'articolo 1 della detta legge 212/2000 (relativo ai principi generali dello Statuto del contribuente), come modificato dal Dlgs.219/23, che inserisce la stessa
Convenzione EDU tra le fonti del diritto italiano riconoscendone la primazia gerarchica;
<3>l'erronea applicazione dell'articolo 4 del Dlgs. 358/97 che ha riordinato la disciplina fiscale relativa ai conferimenti di azienda introducendo un'imposta sostitutiva per le plusvalenze e soprattutto l'articolo 176 del TUIR
(Testo unico delle imposte sul reddito approvato con il DPR 917/86), il quale ha disciplinato i regimi fiscali dei conferimenti di azienda sia relativamente ai soggetti conferenti( nel caso de quo la Ricorrente_1), che i conferitari (nel caso in esame la Società_1); <4>inoltre in relazione al comma 1, dell'articolo 47 del TUIR, l'erronea ricostruzione dei profili fiscali dell'operazione di conferimento dell'azienda sanitaria e di ricerca, nel momento in cui è stata destinata a riserva per sovraprezzo azioni la differenza tra il valore della partecipazione ricevuta e quello dell'azienda fiscalmente riconosciuto;
<5>infine l'illegittimità delle sanzioni ex articolo 7 comma 4 del Dlgs.472/97. Atteso quanto precede la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata: a)la decadenza del potere accertativo;
b)
l'annullamento dell'avviso di accertamento opposto;
c)le riduzione delle sanzioni alla metà, ex articolo 7 comma 4 del Dlgs.474/97, attesa la sproporzione tra violazione connessa e sanzione applicata.
La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, uditi il Difensore della ricorrente e il Delegato dell'Agenzia, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che (Cass. 21765/25) la sospensione emergenziale non si è limitata a differire le sole scadenze ricadenti entro i limiti di proroga, ma anche a bloccare la decorrenza di tutti i termini in corso, facendoli poi riprendere dalla data in cui sono risultati interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della loro scadenza finale, pari alla durata della relativa sospensione.
In ordine alla seconda doglianza di parte ricorrente, poi, si osserva che in assenza di un testo codificato nazionale di recepimento delle indicazioni fornite dall'Istituzione europea, tornano inderogabilmente applicabili le norme attualmente vigenti in materia.
Nel merito, rileva l'attuale formulazione dell'articolo 176 del TUIR( Testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/86), che ha riordinato l'articolo 4 del Dlgs.358/97, visto che detto articolo 176 ha riproposto il regime di neutralità fiscale, già di fatto contenuto nel detto articolo 4.
Difatti l'articolo 176 del TUIR prevede , al primo comma, che i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Aggiungasi che sempre secondo detto 1° comma, il soggetto conferente, ovvero la Ricorrente_1, deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute , l'ultimo valore fiscalmente dell'azienda conferita. Inoltre, prosegue lo stesso 1° comma, il soggetto conferitario (nel caso in rassegna la Società_1) ha titolo per subentrare nella posizione del soggetto conferente (ovvero la Ricorrente_1) in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Inoltre, il comma 2 ter dispone che la Società conferitaria (la Società_1), in luogo dell'applicazione del comma 1, può optare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte,sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
Società.
Poiché quanto previsto ai commi 1 e 2 ter dell'articolo 167 del TUIR è stato disatteso, legittima è stata allora la ripresa a tassazione sulla cifra di € 3.736.717,00.
Del resto, il comma 5 dell'articolo 47 del TUIR prevede non costituire utili le somme ricevute dai soci delle Società soggette all'imposta sul reddito delle Società a titolo di ripartizione di fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni formatosi in occasione di conferimento d'azienda e, poiché la ricorrente in occasione del conferimento non ha ottemperato alla lettera del 1° comma dell'articolo 176 del
TUIR, relativo al prospetto di riconciliazione, il ricorso sul punto è destituito di fondamento.
La disciplina relativa ai conferimenti di azienda in vigore prevede, infatti, un regime naturale di neutralità dell'operazione (articolo 176 comma primo TUIR), con l'obbligo per il soggetto conferente di assumere quale valore delle partecipazioni ricevute come corrispettivo del conferimento l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda ceduta, con la possibilità per la conferitaria di applicare l'imposta sostitutiva, al fine di affrancare i maggiori valori eventualmente attribuiti in bilancio alle poste specifiche indicate.
Inoltre, ricorre presunzione legale con riferimento all'aumento del patrimonio netto della conferitaria a seguito del conferimento di azienda, che si considera formato con gli utili, qualora non sia stata esercitata l'opzione prevista dal comma 2ter della disposizione normativa.
Peraltro, da dati presenti in Anagrafe Tributaria, emerge che Ricorrente_1 ha contabilizzato l'importo ricevuto a titolo di dividendo, e, contestualmente, indicato tra le variazioni in diminuzione del reddito – al rigo RF55 della dichiarazione fiscale presentata per l'anno di imposta accertato – l'importo di Euro 3.736.717,00, specificamente inerente al dividendo incassato.
Anche l'ultima doglianza non viene condivisa per avere l'Ufficio , in applicazione del principio del favor rei, irrogato il minimo edittale di cui all'articolo 1 comma 2 del Dlgs 471/97.
La complessità tecnico - giuridica delle questioni sottese alla lite giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.