Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ha natura ordinatoria il termine di quindici giorni antecedenti la data di scadenza della amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, previsto dall'art. 34, comma settimo, D.Lgs. n. 159 del 2011 per l'esercizio del potere da parte del Tribunale di procedere - ove non ritenga di disporre il rinnovo del provvedimento - alla revoca della misura ovvero alla confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2015, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
ACR_ А 2 2 7 2/ 1 6 $2 N.23980/2015R.G. Sent. 1800 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giorno 6 del mese di ottobre dell'anno 2015 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta dai magistrati dott.IO ESPOSITO Presidente dott.Matilde CAMMINO Consigliere dott.Piercamillo DAVIGO Consigliere dott.Lucia AIELLI Consigliere dott.Sergio BELTRANI Consigliere ha pronunciato in camera di consiglio la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RO NA n. Svizzera il 12 novembre 1971 AN LO IO n. Martina Franca il 26 aprile 1974 IA DO n. Martina Franca l'8 febbraio 1984 avverso il decreto depositato il 22 aprile 2015 dalla Corte di appello di CE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
osserva: 7 N ટ Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 21 marzo 2013 la sezione misure di prevenzione del Tribunale di IN, in accoglimento della richiesta del Procuratore distrettuale antimafia di CE, disponeva la misura dell'amministrazione giudiziaria per sei mesi (e il sequestro anticipato ex art.22 d.lgs. n.159/2011) dei complessi aziendali e dei beni utilizzati da RO NA e ND LO IO, nella qualità di amministratori della società SCOMMETTENDO s.r.l., e da LI DO, nella qualità di titolare dell'impresa individuale ROYAL 88., rilevando aspetti di contiguità delle due società con la Fast Service s.r.l., società in stato di decozione e poi fallita facente capo a UD NO, già condannato per associazione mafiosa, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.
2. Con decreto emesso all'esito dell'udienza del 12 settembre 2013 e depositato il 16 settembre successivo, il Tribunale di IN revocava l'amministrazione giudiziaria, ordinava la restituzione dei beni già sequestrati e rigettava la richiesta del pubblico ministero di confisca di due rami di azienda delle società.
3. L'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di CE (Direzione distrettuale antimafia) -con il quale si chiedeva la sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato, il rinnovo dell'amministrazione giudiziaria e si censurava il rigetto della confisca dei rami di azienda delle due società- veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di CE con decreto in data 19-23 dicembre 2013. 4. Con sentenza in data 4 novembre 2014 la Sesta sezione penale di questa Corte, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di CE, annullava con rinvio il suddetto decreto. Nella sentenza di annullamento con rinvio si rilevava che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi in merito al profilo dell'appello del pubblico ministero che investiva il provvedimento di rigetto della richiesta di confisca di specifiche attività costituite dai rami di azienda delle due società, così incorrendo nella violazione degli artt. 10 e 27 del d.lgs. n.159/2011, per avere immotivatamente limitato il perimetro della base cognitiva al solo profilo cautelare della richiesta di rinnovo dell'amministrazione giudiziaria, laddove l'impugnazione del pubblico ministero presentava un più ampio petitum, fondato sulla prospettazione di una serie di elementi indicativi della provenienza delittuosa di talune attività proprie delle società in amministrazione giudiziaria. Ferma restando, alla luce del principio di tassatività che presiede al regime delle impugnazioni ex art.568, comma 1, cod. proc.pen., la non impugnabilità del provvedimento di revoca della misura dell'amministrazione giudiziaria disposta nell'ambito del procedimento delineato dall'art.34 d. lgs. n.159/2011 (in quanto non espressamente annoverato nel catalogo degli atti impugnabili ai sensi dell'art.27 d.lgs. citato), la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque pronunziarsi sui profili di merito oggetto lu dell'impugnativa del provvedimento di rigetto della richiesta di confisca dei suindicati complessi aziendali.
5. La Corte di appello di CE, pronunciandosi in sede di rinvio, con provvedimento emesso all'esito dell'udienza camerale del 13 febbraio 2015, depositato il 22 aprile 2015, ha accolto l'appello del pubblico ministero e disposto la confisca ex art.34 comma 7 d.lgs.159/2011: 1) del ramo di azienda costituito dal pacchetto esercenti e dalle schede elettroniche ceduti da AS CE LINE s.r.l. a LI DO, titolare dell'impresa individuale ROYAL 88; 2) del ramo di azienda costituito dagli utenti di gioco registrati sul canale telematico www.networkbet.it ceduto da AS CE LINE s.r.l. a SCOMMETTENDO s.r.l.. 6. Avverso il predetto provvedimento il RO e il ND, tramite il difensore avv. Massimo Murra, e l'LI, tramite il difensore avv. Tommaso Savito, hanno proposto ricorso per cassazione. Con il primo ricorso, sottoscritto dall'avv. Murra, si deduce: 1) la violazione dell'art.525 cod. proc.pen. in quanto l'ordinanza impugnata risultava emessa da un collegio composto diversamente da quello dinanzi al quale si era celebrata l'udienza camerale del 13 febbraio 2015, udienza quest'ultima in cui faceva parte del collegio il consigliere dott. Nicola Lariccia che alla successiva udienza del 14 aprile 2015, in cui era stata emessa la decisione impugnata, risultava sostituito dal cons. Carlo Errico;
2) la violazione dell'art.34 d.lgs. n.159/2011 quanto ai termini indicati al comma 7, termini perentori la cui inosservanza produce la caducazione del provvedimento di confisca intervenuto in data 16 settembre 2013; la Corte territoriale, pur riconoscendo la tempestiva eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla tardività della deliberazione del Tribunale di IN, intervenuta ben oltre il termine di quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, aveva erroneamente sostenuto che si trattava di termini posti a carico del tribunale e non del pubblico ministero del cui appello, si precisa nel ricorso, non era stata chiesta comunque per questo motivo la dichiarazione di inammissibilità; 3) la violazione dell'art.34 d.lgs. n.159/2011 per avere la Corte territoriale individuato quale bene oggetto della confisca "il ramo di azienda costituito dagli utenti di gioco registrati sul canale telematico www.networkbet.it" senza valutare se la registrazione su un canale telematico di scommesse autorizzate, registrazione gratuita perché è necessario avere un conto di gioco in attivo per giocare, abbia di per sé un valore economicamente predeterminato o determinabile tanto da fargli acquisire la qualificazione di bene patrimoniale ovvero se la registrazione rappresenti una mera possibilità di gioco e di eventuale guadagno per la società concessionaria, quindi una sorta di avviamento commerciale che secondo la giurisprudenza di legittimità non può essere ascritto al concetto di bene patrimoniale;
quanto Си 4 ai presupposti per l'applicazione della confisca, il richiamo all'ordinanza di custodia cautelare emessa per ipotesi di reato fallimentare non sarebbe sufficiente posto che, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art.34 d.lgs. citato, la confisca -a differenza della misura temporanea dell'amministrazione giudiziaria per la quale bastano sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio di attività economiche agevoli il fenomeno mafioso e che un periodo di gestione diretta da parte dello Stato sia idoneo a verificare la supposta contiguità- può essere applicata solo se, dopo la gestione diretta da parte dell'organo giurisdizionale, emergano prove concrete che alcuni elementi inquadrabili nel concetto di bene giuridico siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Con il ricorso proposto nell'interesse di LI DO si deduce: 1) la violazione della normativa in materia di prevenzione in quanto pubblico ministero aveva originariamente richiesto la misura dell'amministrazione giudiziaria e il sequestro anticipato dell'intero complesso aziendale della Royal 88, mentre la Corte di appello nel provvedimento impugnato si era limitata a disporre la confisca delle schede elettroniche e del pacchetto esercenti ritenendo erroneamente che fosse stato ceduto un ramo di azienda dalla società Fast Service Line alla Royal 88 mentre erano state solo stipulate due convenzioni (la vendita di alcune schede elettroniche e la stipula di un contratto di associazione in partecipazione); disponendo la confisca delle sole schede elettroniche e del pacchetto esercenti la Corte territoriale aveva sovrapposto la confisca al provvedimento di sequestro preventivo emesso nel corso delle indagini preliminari relative al procedimento penale, attualmente in fase dibattimentale, per reati fallimentari contestati a LI DO in concorso con i titolari della Fast Service Line s.r.l., anticipando gli effetti dell'eventuale condanna emessa in sede penale e senza accertare se l'illecito penale fosse connesso ad un'ipotesi di infiltrazione di delinquenza di delinquenza di tipo mafioso o agevolasse tale fenomeno criminale;
2) l'erroneo apprezzamento del requisito dell'attualità, non essendosi tenuto conto che la Fast service dal novembre 2011 era sottoposta a concordato preventivo ed era gestita dal commissario giudiziale (revocato solo il 16 settembre 2013), il quale poteva gestire il rapporto con i clienti in via esclusiva;
che ancor prima del provvedimento con il quale era stata disposta l'amministrazione giudiziale gli esercenti indicati nell'atto di appello del pubblico ministero non erano più attivi;
che la supposta attività di infiltrazione o di agevolazione mafiosa non esisteva né momento dell'emissione del provvedimento e nemmeno al momento della richiesta iniziale del pubblico ministero, risalente al 7 febbraio 2013; gli elementi connessi all'ipotesi distrattiva della cessione (reato fallimentare) erano assolutamente irrilevanti, mentre le schede elettroniche acquistate tramite la BPULS s.p.a. non erano quelle sottoposte a blocco amministrativo, in relazione ad un'altra vicenda, dai Monopoli di Stato nei confronti della società Fast Service Line.
7. Il Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In n Considerato in diritto 1. Quanto al ricorso presentato dall'avv. Massimo Murra nell'interesse dei ricorrenti RO e ND la Corte osserva quanto segue.
1.1. Il primo motivo è infondato. Non vi è stata violazione dell'art.525 cod. proc.pen. in quanto il collegio della Corte di appello di CE, tra i cui componenti vi era il cons. Nicola Lariccia, alla prima udienza del 13 febbraio 2015 non ha assunto alcun provvedimento pregiudicante la valutazione del merito dell'appello del pubblico ministero, essendosi limitato a rilevare una causa di incompatibilità per il cons. Lariccia (presidente del collegio che aveva emesso il decreto annullato dalla Corte di cassazione con sentenza del 4 novembre 2014) e a fissare la data della successiva udienza nel 20 febbraio 2015. Dal verbale relativo a quest'ultima udienza (f.52), che fa fede fino a querela di falso, si evince che il collegio era composto, unitamente al presidente Vincenzo Scardia e al consigliere relatore Patrizia Ingrascì, dal cons. Carlo Errico. Nel corso di detta udienza si si è proceduto all'effettivo esame dell'appello, deciso con il decreto impugnato in questa sede, depositato il 22 aprile 2015, di accoglimento della richiesta di confisca dei rami di azienda formulato dal pubblico ministero. L'indicazione nell'intestazione del provvedimento del cons. Nicola Lariccia anziché del cons. Carlo Errico, che dal verbale di udienza risulta invece componente del collegio del 20 febbraio 2015in cui il collegio, all'esito della discussione, si era riservato costituisce il risultato di un mero errore materiale alla cui correzione provvederà eventualmente il giudice di merito che lo ha emesso (Cass. sez.V 12 novembre 2014 n.2809, Ronchese;
sez.II 24 giugno 2011 n.32991,V.). Va ribadito che il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., è espressione di un principio generale e si estende anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito di udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. (Cass. sez.IV 13 maggio 2014 n.38122, Valenti), ma non riguarda tuttavia l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo, senza avere valenza sul giudizio, come ad esempio i provvedimenti di sospensione o rinvio del dibattimento (Cass. sez.III 17 ottobre 2013 n.44471, Tormenti;
sez. I 17 gennaio 2003 n. 35669, Prinzivalli;
sez.VI 4 novembre 1997 n. 543, P.G. e Carella).
1.2. Il secondo motivo è del pari infondato. Il comma 7 dell'art.24 d.lgs. n.159/2011 prevede che "entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio...la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo d ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego". Nel caso in esame, si sostiene nel ricorso, il sequestro anticipato intervenne il 25 febbraio 2013 e venne convalidato in data 21 marzo 6 2013, unitamente all'applicazione dell'amministrazione giudiziaria. Quanto meno la revoca dell'amministrazione giudiziaria è quindi intervenuta "nei quindici giorni antecedenti la data di scadenza", quindi nel periodo intercorrente tra il 6 e il 21 settembre 2013, essendo stato il relativo provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 12 settembre 2013 e depositato il 16 settembre successivo. Peraltro -come affermato da questa Corte in relazione all'analogo termine di quindici giorni previsto dall'art. 3 quinquies, comma 2, della legge n.575 del 1965 il cui testo è stato sostanzialmente riprodotto nell'art.34 d.lgs. n.159/2011 sotto la rubrica «L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche» - si tratta di termine ordinatorio (Cass. sez.V 27 ottobre 2011 n.3232, Di Stefano;
sez.V 16 ottobre 2013 n.7449, Casarubea). La mancata previsione di conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza contrasta infatti con il principio regolatore dei termini perentori e il mancato rispetto, essendone la ratio ravvisabile nella necessità di instaurare il contraddittorio con la parte interessata, è destinato a restare privo di ricadute sulla validità ed efficacia del provvedimento di confisca, sempre che il contraddittorio risulti regolarmente instaurato con la correlativa realizzazione dell'esercizio del diritto di difesa.
1.3. Il terzo motivo è fondato. L'art. 34 co. 7, al pari di quanto previsto nel corrispondente art.
3-quinquies co. 2 della I. 575/1965, stabilisce che il provvedimento di confisca ricade sui «beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego». Nei confronti della società riconducibile ai ricorrenti RO e ND, la SCOMMETTENDO s.r.l., è stata disposta la confisca del "ramo di azienda costituito dagli utenti di gioco registrati sul canale telematico www.networkbet.it ceduto da AS CE LINE s.r.l. a SCOMMETTENDO s.r.l.". La motivazione sul punto è solo apparente, essendosi il giudice di merito limitato ad affermare in generale, quanto all'accertamento dei presupposti per la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, che la pregnanza probatoria dell'accertamento indiziario "deve ritenersi minore, sia rispetto a quello per l'applicazione delle misure cautelari personali, mancando il requisito della gravità di cui all'art.273 c.p.p., che rispetto a quello per l'applicazione delle misure di prevenzione in virtù dell'esplicita esclusione prevista dal comma 1 dell'art.34" e, con riferimento al caso concreto, che "l'appello del P.M. appare fondato perché il Tribunale ha respinto la richiesta di confisca omettendo di considerare alcuni elementi di fatto evidenziati dalla GdF, idonei a corroborare il quadro probatorio ritenuto insufficiente per l'accoglimento". Si è fatto in particolare riferimento alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa nei confronti del RO e del ND nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto reati in materia fallimentare coinvolgente la AS CE (da cui sarebbe stato distratto, mediante cessione simulata, il "monte contratti/clienti" realizzato con il marchio Networkbet) e alla confisca richiesta limitata all asset patrimoniale costituito dal canale di raccolta collegato al sito internet networkbet.it, la cui distrazione non può essere negata dal tribunale in considerazione dei gravi indizi In 7 evidenziati nell'ordinanza di custodia cautelare dal GIP". Detta motivazione non chiarisce un punto essenziale, che la difesa ha evidenziato, e cioè in qual modo gli “utenti di gioco registrati sul canale telematico www.networkbet.it ceduto da AS CE LINE s.r.l. a SCOMMETTENDO s.r.l.", oggetto della confisca disposta con il provvedimento impugnato, possano costituire nel loro insieme un ramo di azienda o comunque una serie di rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili. In particolare non si è dato conto di come la mera registrazione di una serie di utenti (nel caso in esame, peraltro, indeterminata nella sua entità), ammesso che possa integrare l'avviamento commerciale di un'azienda, integri un ramo di azienda e sia comunque idonea a generare un concreto vantaggio patrimoniale in mancanza di adeguati fattori aziendali, costituendo altrimenti un mero valore solo astratto o ponendosi solo come prospettiva di costituire rapporti giuridici (Cass. sez.V 3 marzo 2015 n.31703. P.M., Monfredi;
sez.V 19 marzo 2014 n.26542, Riva;
sez.V 11 dicembre 2012 n.3817, Agostini). L'assenza di qualunque argomentazione sul punto si traduce in un difetto di motivazione, quindi in una violazione di legge ex art.125 co.3 cod.proc.pen. deducibile con il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione ex art.10, comma terzo, e 27, comma secondo d.lgs. n.159/2011), e non può non riflettersi quanto alla prova dell'illecita provenienza dei beni. Il motivo è pertanto fondato anche nella parte in cui si evidenzia come la Corte territoriale abbia di fatto confuso la funzione del sequestro, destinato a svolgere una funzione meramente cautelare e per la cui applicazione devono ricorrere sufficienti indizi (art.34 co.1 d.lgs. n.159/2011 (come già previsto dall'art.3 quater legge n.575/65), con quella della confisca possibile ex art. 34 comma 7 d.lgs. cit. (già art.3 quinquies, comma 2, ultima parte, della legge n.575/65) ove, all'esito del sequestro, si abbia motivo di ritenere che quei beni "siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego" e si renda quindi manifesta una obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa che legittima il provvedimento ablatorio sulla base di univoci e pregnanti elementi indiziari (Cass. sez.I 8 febbraio 1999 n.1112, P.G. in proc. Galuppo;
sez.V 14 giugno 2007 n.33617, Pesto;
sez.V 16 ottobre 2013 n. 7449, Casarubea). Il mero richiamo all'ordinanza cautelare personale emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di IN nei confronti dei RO e del ND nell'ambito del procedimento penale n.7230/12 R.G.not. reato, già presa in considerazione ai fini del sequestro, finisce per rendere apodittica e priva di sostanza l'affermazione che la società dei ricorrenti e quella facente capo al UD facessero capo ad un unico centro di interessi. Ad analoga conclusione la Corte ritiene di pervenire in ordine al ricorso proposto dall'avv. Savito nell'interesse del ricorrente LI DO, nei cui confronti è stata disposta la confisca del "ramo di azienda" costituito "dal pacchetto esercenti e dalle schede elettroniche ceduti da AS CE LINE s.r.l.". len Р Va ribadito quanto detto nell'esame del terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse del RO e del ND con riferimento alla qualificazione come ramo di azienda dei beni di cui è stata disposta la confisca, ritenuti "il frutto o il reimpiego di attività illecite" dalla Corte territoriale, che ha individuato nel contratto di associazione in partecipazione stipulato il 15 giugno 2010 (in esecuzione fino alla risoluzione unilaterale comunicata dalla ROYAL 88 il 23 maggio 2012, data successiva all'avvio degli iniziali accertamenti da parte della Guardia di Finanza di IN) la simulazione di un'operazione distrattiva diretta a consentire alla AS CE di continuare la sua attività economica caratteristica aggirando il blocco amministrativo delle slot machines operato dal concessionario COGETECH s.p.a. Le argomentazioni già addotte valgono anche per il ricorrente LI, per il quale peraltro la gravità indiziaria ai fini dell'applicazione della misura cautelare ha subito alterne vicende. Rileva peraltro la Corte che la motivazione del provvedimento impugnato non ha preso in considerazione le documentate contestazioni difensive relative alla circostanza che le schede elettroniche risultavano essere state pagate al valore di mercato e che la AS CE LINE s.r.l. -in concordato preventivo sin dal novembre 2011, con nomina del commissario giudiziale subentrato nel contratto in questione- aveva complessivamente incassato per effetto del contratto di compartecipazione circa 250.000,00 euro, di cui parte incassate dallo stesso commissario.
3. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di CE per nuovo esame alla luce delle determinanti carenze motivazionali sopra indicate.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di CE per nuovo esame. Roma 6 ottobre 2015 il cons. est. lue Il PresidenteM DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 GEN 2016 CANCELLIE Claudia Pianelli