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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
====== REPUBBLICA ITALIANA ======
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE di TRANI in composizione monocratica, nella persona del giudice
Dott.ssa Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n. 155 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a esecuzione
-======================TRA=======================
rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Antonio Gaudio e Massimiliano , giusta procura in atti-------------------------------------attore
===E===
in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Guantario, giusta procura in atti-----------------convenuto
CONCLUSIONI
Come da verbale odierno in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L' ha introdotto il giudizio Controparte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione svolta nell'ambito della procedura esecutiva n.rg.es.30/2021 dalla l'attrice si duole, infatti, che allorchè CP_2 il g.e. ha dichiarato inammissibile l'opposizione svolta dall'esecutata società non ha però regolato le spese di pagina 1 di 4 lite (utilizzando la formula “spese al merito”), nonostante l' si fosse costituita e difesa. Chiede, Controparte_1 pertanto, che in questa sede siano regolate le spese di lite della prima fase dell'opposizione esecutiva, rappresentando di avere anche proposto reclamo, nel dubbio circa il tipo di rimedio avverso quella pronuncia.
La A.&C. si è costituita invocando la inammissibilità della domanda in questa sede per essere già stato svolto il reclamo e, in subordine, chiedendo la compensazione delle spese di lite, evidenziando che in sede esecutiva essa non aveva proceduto a notificare l'opposizione, atteso che aveva poi avuto la possibilità di effettuare la conversione ex art.495 c.p.c.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., non essendovi richieste istruttorie.
2.Il provvedimento del g.e. quivi contestato è errato nella parte in cui, dopo avere dichiarato inammissibile l'opposizione, non ha disposto sulla regolazione delle spese di lite, atteso che il giudizio di merito dell'opposizione è meramente eventuale e le spese di quella prima fase in sede esecutiva devono pertanto essere regolate.
Nelle more del presente giudizio, il collegio adito in sede di reclamo ha chiarito alle parti come il mezzo idoneo a chiedere tale regolazione fosse proprio il giudizio di merito dell'opposizione introdotto nei termini assegnati dal g.e. (richiamandosi a Cass.n.12977/2022).
È quindi evidente che nessuna inammissibilità affligge la domanda svolta in questa sede.
pagina 2 di 4 Venendo al merito, ritiene il giudicante che le spese di quella fase ben dovessero essere compensate integralmente:
è pacifico che l'opposizione svolta dalla in sede CP_3 esecutiva non è stata da quella mai notificata all'opposta
È noto, poi, che in mancanza Controparte_1 di notifica dell'opposizione esecutiva nel termine perentorio ex art.618, co.1, c.p.c. l'opposizione è inammissibile, come infatti ha statuito il g.e.
Di conseguenza la costituzione della Controparte_1
in quella fase oppositiva è il risultato di una
[...] scelta autonoma che non trova causa nemmeno nella sollecitazione dell'opponente che, appunto, non ha dato corso alla notificazione dell'opposizione. Il fatto che l'opposta abbia avuto comunque notizia del ricorso in opposizione per effetto di una comunicazione di cancelleria
(per il vero non dovuta) della mera presentazione del ricorso, non muta i termini della questione e la valutazione appena esposta.
È quindi congrua e giustificata la compensazione delle spese di lite di quella fase.
3.Il Tribunale, poi, reputa che del pari possano compensarsi le spese di questo giudizio valutando che il fatto che il g.e. non abbia regolato espressamente le spese in quella fase ha creato una situazione di incertezza che ha contribuito alla scelta dell'introduzione del giudizio di merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni altra eccezione disattesa:
a) compensa le spese di lite della fase esecutiva dell'opposizione;
pagina 3 di 4 b) compensa le spese di lite di questo giudizio.
Si dà atto che viene data lettura della sentenza in udienza.
Così deciso in Trani, 24.3.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
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