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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 12/03/2024, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Francesca Sbarra, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 706 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, , in proprio e in Parte_1 Parte_2
qualità di legali rappresentanti pro tempore della Parte_3
, , rappresentati e
[...] Parte_2
difesi dall'avv. Marco Bonamici giusta procura in atti
RICORRENTI
E
in persona del Controparte_1
direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in via Fundania s.n.c., Centro CP_1
Direzionale Torre A, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Petrongari, nonché dall'avv. Mariaelena Travaglini e dall'avv. Anna Rita Fusacchia, funzionarie in servizio presso il medesimo , giusta procura in atti;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con 1. – Con ricorso depositato in data 28.07.2021, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' chiedendo di “accertare e dichiarare che , nato in [...] il [...] e Persona_1
nato in [...] il [...] non hanno lavorato alle dipendenze della Persona_2
società opponente e conseguentemente annullare l'Ordinanza – Ingiunzione n. 66/2021 dell' – Sede di (ai sensi degli artt. 18 e 35 Controparte_1 CP_1
L. 24/11/1981 n. 689 ed art. 1 D.P.R. 22/7/1982 n. 571) ed in subordine, salvo gravame, ridurre la sanzione pecuniaria nel minino edittale. Con vittoria di spese, compensi di giudizio, rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P.”. A sostegno della propria domanda, hanno allegato che, con Ordinanza – Ingiunzione n.
Con 66/2021 dell – Sede di l' ingiungeva Controparte_1 CP_1
alla , e , in persona Parte_4 Parte_2 Parte_5
dei suoi legali rappresentanti signori , e ed ai Parte_1 Parte_2 Parte_2 signori , e di pagare ognuno la somma di € Parte_1 Parte_2 Parte_5
3.000, 00 ed a detta società, in solido, la somma complessiva di € 9.000, 00, per sanzioni derivanti dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 10/52 del 22/7/2019.
Ciò posto, hanno contestato la veridicità delle circostanze poste a fondamento delle violazioni
(aver impiegato dal 10/11/2018 i seguenti “lavoratori in nero”: , nato in Persona_1
Macedonia il 12/2/1977 e nato in [...] il [...]), rilevando: di Persona_2
essersi accordati con , il quale si palesava titolare di impresa individuale, per Persona_1
il taglio del bosco sito in Collevecchio (RI) Loc. Colle Oti, stabilendo il prezzo con riferimento ai metri cubi di legna tagliata ed i tempi per la esecuzione di tale lavoro;
che il signor era stato portato sui luoghi a loro totale insaputa dal signor Persona_2 Per_1
.
[...]
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituita la parte convenuta chiedendo “il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio in quanto infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto dichiarare la legittimità dell'ordinanza opposta, con vittoria delle spese tutte di lite, con vittoria di spese da liquidarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 149/2015”.
Espletata l'istruttoria orale, la causa è stata discussa all'udienza odierna.
Il ricorso è fondato. Con 2. – Con ordinanza ingiunzione N. 66/2021, l' ha ordinato alla parte ricorrente il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'art. 3 comma III D.L.
12/02, convertito in L. 73/02, sostituito dall'art. 22 I comma D.Lgs 151/2015 per aver impiegato i seguenti “lavoratori in nero”: , nato in [...] il [...] e Persona_1
nato in [...] il [...]. Persona_2
3. – A tal riguardo, giova innanzitutto ribadire che la natura lato sensu impugnatoria del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione incide direttamente sull'ambito della cognizione del giudice, che è segnato dalle ragioni poste a base della domanda di annullamento e che costituiscono la causa petendi del giudizio: esse devono risultare dal ricorso introduttivo, mentre, per converso, l'amministrazione opposta non può dedurre, a sostegno della sua pretesa, motivi e circostanze diversi da quelli cristallizzati nel provvedimento;
né il giudice può, d'ufficio, rilevare ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento amministrativo diverse da quelle dedotte dall'opponente, salve le ipotesi di inesistenza o violazione del principio di legalità ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 1 (v. Cass. 16/4/2010, n. 9178; Cass. 16/07/2010, n. 16764; Cass. 14/03/2017, n. 6505; cfr. anche Corte Cost. n. 171/2017; Cass. 18/04/2018, n. 9538).
Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione è ravvisabile anche nella regola di riparto degli oneri probatori, che vede l'amministrazione gravata della prova del fatto costitutivo del suo diritto, ossia dei presupposti fattuali dell'illecito amministrativo e della corretta applicazione della sanzione, mentre l'opponente è tenuto solo a dimostrare i fatti impediti, modificativi ed estintivi dell'effetto giuridico dedotto in giudizio, come si evince dalla L. cit., art. 6, comma 11, e art. 7, comma 10, secondo cui “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” (v. Cass. ord. 24/1/2019, n.
1921).
4. – Ciò posto, quanto alla violazione contestata, giova evidenziare come nel corso della prova testimoniale è stato confermato che si incontrava nei primi giorni di novembre Parte_1
2018 in Collevecchio (RI) Fraz. Poggio Sommavilla con , presentatogli dal Persona_1
proprio dipendente con il quale concordava i tempi ed i costi per il taglio del Persona_3
bosco di cui sopra, ricevendo l'assicurazione da parte dello stesso di essere titolare di una propria impresa boschiva, operante regolarmente e munita di tutte le autorizzazioni. Nel dettaglio, confermava di avere presentato al e che il Persona_4 Persona_1 Pt_1
conoscente, con il quale era trovato un accordo circa il compenso per il lavoro affidatogli, si serviva della propria motosega e dei propri strumenti di lavoro (cfr. verbale di udienza del
14.02.2023). Del pari, riferiva che “la ditta del sig. aveva mezzi propri, Persona_5 Per_6 come motosega e altri mezzi, li ho visti pure io, aveva anche la partita iva” (cfr. verbale di udienza del 16.03.2023).
Peraltro, il medesimo rappresentava ai Carabinieri Forestali di Montebuono Persona_1
in data 12.11.2018 in sede di sommarie informazioni (cfr. all. n. 12 memoria di costituzione) di aver concordato con il costo a metro per il taglio del bosco e che questi non Parte_1 era a conoscenza della presenza di che veniva retribuito con € 60,00 al giorno Persona_2
per otto ore dal suo datore di lavoro . Persona_1
In conclusione, quindi, tali risultanze istruttorie non consentono di ritenere provata la sussistenza di un rapporto del lavoro subordinato “in nero” contestato. Il ricorso, quindi, deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 66/2021;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
2.697,00 oltre al rimborso forfetario delle spese al 15%, IVA e CPA.
Rieti, 12 marzo 2024
Il Giudice Dott.ssa Francesca Sbarra