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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1492/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARACCIOLO Parte_1 C.F._1
FILOMENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVATO Controparte_1 P.IVA_1
SA CE TA (C.F. ), contumace C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice come da atto introduttivo (“Voglia L'On.le Tribunale contrariis, anche in forza della Ctu del dottore e della documentazione allegata agli atti, esperire il tentativo di Per_1 conciliazione formulando proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, nel merito accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. AT CE quale proprietario della ripetuta autovettura Mercedes Classe A TG: CL 885 RX nella causazione delle lesioni subite dall'attore; - conseguentemente, condannare i convenuti in solido al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza Parte_1 del sinistro per cui è causa, nessuno escluso, come analiticamente indicati ai capi h) , i) ed m) del presente atto di citazione oltre interessi dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione. Il tutto nei limiti di valore di € 520.000,00 - condannare i convenuti in solido al rimborso delle spese relative alla A.T.P. come da decreto di liquidazione ed al pagamento delle competenze professionali relative a tale procedimento con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, spese di Ctu e CTP, competenze legali della fase stragiudiziale e negoziazione assistita ai sensi del D.M. 55/2014 e n 37/2018 a far data dall'evento fino all'effettivo saldo (cfr cass.civ. SS.UU. del 17.02.1995 n 1712); - condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze relative al presente procedimento con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- condannare la CP_1
in persona del legale rappresentate pro tempore per la causali in premessa ex art 96
[...] cpc per la somma che riterrà più opportuna;
-trasmettere ex art 148 comma 10° c.d.a. la pagina 1 di 4 sentenza all'IVASS per le opportune sanzioni essendo la gravemente Controparte_1 inadempiente alle disposizioni del codice delle assicurazioni”);
- Parte , come da memoria ex art. 171 ter c.p.c., nel merito (“Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Sig. Giudice adito, in via principale e di rito, dato atto della indeterminatezza dei fatti posti a base della domanda, pronunciare i provvedimenti previsti dall'art.164 comma 5 cpc, ordinando all'attore di provvedere a specificare i fatti in modo “chiaro e specifico”, così come stabilito dall'art.163, comma 3, n.4) cpc;
nel merito in via principale, respingere le domande attoree per quanto infondate e/o non provate in via subordinata, ridurre l'entità dell'ulteriore risarcimento richiesto dal Sig. nei limiti di quanto provato e/o comunque ritenuto di giustizia, con Pt_2 interessi e rivalutazione monetaria secondo Cass. civ. 06/10/2016, n. 19987. Con vittoria di compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA e spese vive o, in subordine, con loro integrale compensazione.”).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale AT CE ed Parte_1
in qualità rispettivamente di proprietario e di compagnia Controparte_2 assicurativa dell'autovettura investitrice al fine di sentirli condannare, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data
07.06.2018, alle ore 10:30 circa, lungo il Corso Italia, in località Saviano (NA). L'attore premette in fatto che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, si stava accingendo, dopo essersi accertato che non sopraggiungessero veicoli, all'attraversamento della strada, ma, percorsi un paio di metri sulle strisce pedonali, veniva investito dall'autovettura convenuta che, provenendo dalla destra rispetto al senso di attraversamento della strada, lo urtava alla gamba destra causandone una rovinosa caduta a terra e conseguente trauma facciale. L'attore rappresenta, altresì, che, a seguito del sinistro de quo, veniva soccorso e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola, ove i sanitari di turno, a seguito di indagini ed accertamenti clinici, gli diagnosticavano una frattura scomposta del perone e della tibia, nonché un'infrazione di ossa nasali. In data 18.06.2018 era, quindi, sottoposto a intervento di riduzione delle fratture con apposizione di mezzi di sintesi (placca e viti al perone;
vite cannulata + placca e viti alla tibia). Seguiva un lungo iter diagnostico e terapeutico a cui il si sottoponeva Pt_1 negli anni seguenti. Asserisce in fatto di:
a. aver, pertanto, proceduto a denunciare formalmente il sinistro alla compagnia assicuratrice, chiedendo contestuale risarcimento dei danni subiti attesa l'esclusiva responsabilità del conducente, ma di non aver ricevuto alcuna risposta da controparte;
b. Avere richiesto consulenza preventiva ai sensi dell'articolo 696 cpc presso il Tribunale di Bologna (N.R.G. 365/23) in cui il CTU stabiliva i postumi degli incidenti quantificandoli come: danno biologico permanente da intendersi nell'ordine del 30%; inabilità temporanea (I.T.T.) totale gg.38, 5 mesi al 75 % e 6 mesi al 50%.
Alla luce delle superiori deduzioni, insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa.
2. Nel giudizio così radicato, si è costituita la sola eccependo, Controparte_2 preliminarmente, l'indeterminatezza dei fatti esposti in citazione e, chiedendo in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, la condanna a quanto realmente dovuto in ragione dell'accertata responsabilità del conducente del veicolo, vinte le spese.
3. AT CE è rimasto contumace.
pagina 2 di 4 4. Istruita la causa attraverso l'assunzione di prove per testi, all'udienza dell'8.7.25, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
5. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta. La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda, ipotesi da escludere nel caso in esame, in cui la parte attrice ha sufficientemente individuato sia il c.d. petitum immediato, sia la causa petendi, così da consentire alla compagnia assicurativa convenuta di apprestare adeguate difese
(cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. II, 2, 20/1/2015 n. 1681; Sez. I, 25/09/2014, n. 20294; Sez. III,
15/05/2013, n. 11751). Come statuito dalla Suprema Corte, infatti, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass.
11751/2013; 3363/2019). Nella specie, tenuto conto della allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte attrice, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
6. Premesso quanto sopra, le domande attoree non risultano idoneamente provate per i motivi che seguono.
Nella stessa consulenza tecnica preventiva (succitata) allegata da parte attrice (al doc.6) si legge che il perito d'ufficio ha ritenuto di evidenziare che: <<...Circa la dinamica del sinistro e le fasi ad esso hanno fatto seguito, si rende necessario riportare quanto emerso in corso di c.t.u. allorché all'Interessato sono state poste precise domande. Innanzitutto, nel descrivere le modalità con cui si sarebbe verificato l'incidente, il Sig. ha ripetutamente confermato Pt_1 che stava compiendo l'attraversamento a piedi di una strada facendo regolare utilizzo della segnaletica orizzontale. Però, nello specificare il senso di marcia dell'auto investitrice, dapprima ne ha dichiarato, e senza indugio, la provenienza dalla sua sinistra;
poi, invitato a ripetere la dinamica dell'evento, ha invece modificato la propria versione, dichiarando che l'auto era proveniente dalla sua destra. Sostenendo di essersi confuso, ha quindi ribadito, senza altre modifiche, che il veicolo proveniva dalla sua destra. Ha poi asserito che dopo essere stato travolto sarebbe caduto a terra “svenuto ” e che si sarebbe “svegliato” in Ospedale. Infine, ha confermato che non c'erano testimoni, fatta salva la presenza di un amico che l'avrebbe caricato in macchina, trasportandolo al P.S. Ha anche precisato che sul luogo del sinistro non sarebbero intervenute né ambulanza, né Forze di Polizia competenti (neppure quelle locali). Le suddette dichiarazioni sono state rese in presenza dei CCTTPP e della Legale del Ricorrente, presente nelle fasi iniziali dell'incontro.>> (v. ATP cit., doc.6 attoreo pag.5, dichiarazioni non disconosciute, né contestate nell'atto di citazione, né specificamente nei successivi atti di parte attrice).
Nel presente giudizio per la prima volta in sede di prima memoria ha affermato <Sul posto non sono intervenute autorità in quanto un amico del lesionato si prestò per trasportarlo in ospedale per le cure del caso. In merito all'asserita affermazione che i testimoni non sono mai stati forniti alla compagnia, si deve precisare che giammai la compagnia avesse mai chiesto i nomi dei testimoni nonostante la gravità delle lesioni, né ha mai istruito il sinistro nonostante le gravi lesioni>>. La circostanza trova smentita nelle dichiarazioni dell'odierno attore, da quest'ultimo sottoscritte (con propria firma, come evidenziato da parte convenuta in CP_1
pagina 3 di 4 prima udienza, non disconosciuta dall'attore), allegate all'informativa inviata alla Compagnia in atti (v. doc.4 di parte . In sede di escussione testimoniale è poi emersa una CP_1 dinamica diversa, ovverosia che l'odierno attore stava attraversando seguito a poca distanza dalla moglie, circostanza di cui non aveva fatto menzione né nelle dichiarazioni stragiudiziali
(dove si era limitato a dire che aveva preferito chiamare lei affinchè lo accompagnasse in ospedale v. doc.4 di parte , né in sede di ricorso per ATP, né innanzi al CTU, né CP_1 nell'atto introduttivo e nella prima memoria del presente giudizio. Nelle dichiarazioni stragiudiziali è poi stato sottoscritto dall'odierno attore che aveva interloquito col suo investitore (a cui aveva detto di non avere bisogno di essere accompagnato da lui al PS), mentre al CTU aveva poi dichiarato che subito dopo l'investimento era svenuto e si era svegliato solo in PS.
7. Ulteriore anomalia è la triplice circostanza dell'essere il veicolo investitore noto alla Compagnia per decine di sinistri, nell'avere il proprietario negato l'ispezione del veicolo in sede stragiudiziale alla Compagnia, nel rimanere egli contumace nel presente giudizio (v. doc.4 di parte cit.), a cui deve aggiungersi il mancato intervento delle Autorità e del 118, non CP_1 chiamati dalle parti.
8. Tale quadro probatorio non risulta superato dalle dichiarazioni testimoniali in atti viste la oggettività di tali contraddizioni e anomalie e la dubbia attendibilità dei testi, legati all'odierno attore dal vincolo del matrimonio e da dichiarato rapporto amicale.
Parte attrice, pertanto, non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente ex art. 2697 c.c., con particolare riguardo all'allegazione e prova della dinamica dell'evento e della sussumbilità delle doglianze e domande attoree sub art. 2054 c.c..
Le domande attoree non possono, pertanto, essere accolte.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi per le prime tre fasi e minime per la quarta (in ragione della compressione della fase decisoria) del D.M. 147/2022, con riferimento al valore richiesto. Spese non rifondibili alla parte rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree
Condanna a rimborsare a , in persona del l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 19.375,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Spese non rifondibili per la parte rimasta contumace.
Bologna, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1492/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARACCIOLO Parte_1 C.F._1
FILOMENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVATO Controparte_1 P.IVA_1
SA CE TA (C.F. ), contumace C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice come da atto introduttivo (“Voglia L'On.le Tribunale contrariis, anche in forza della Ctu del dottore e della documentazione allegata agli atti, esperire il tentativo di Per_1 conciliazione formulando proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, nel merito accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. AT CE quale proprietario della ripetuta autovettura Mercedes Classe A TG: CL 885 RX nella causazione delle lesioni subite dall'attore; - conseguentemente, condannare i convenuti in solido al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza Parte_1 del sinistro per cui è causa, nessuno escluso, come analiticamente indicati ai capi h) , i) ed m) del presente atto di citazione oltre interessi dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione. Il tutto nei limiti di valore di € 520.000,00 - condannare i convenuti in solido al rimborso delle spese relative alla A.T.P. come da decreto di liquidazione ed al pagamento delle competenze professionali relative a tale procedimento con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, spese di Ctu e CTP, competenze legali della fase stragiudiziale e negoziazione assistita ai sensi del D.M. 55/2014 e n 37/2018 a far data dall'evento fino all'effettivo saldo (cfr cass.civ. SS.UU. del 17.02.1995 n 1712); - condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze relative al presente procedimento con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- condannare la CP_1
in persona del legale rappresentate pro tempore per la causali in premessa ex art 96
[...] cpc per la somma che riterrà più opportuna;
-trasmettere ex art 148 comma 10° c.d.a. la pagina 1 di 4 sentenza all'IVASS per le opportune sanzioni essendo la gravemente Controparte_1 inadempiente alle disposizioni del codice delle assicurazioni”);
- Parte , come da memoria ex art. 171 ter c.p.c., nel merito (“Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Sig. Giudice adito, in via principale e di rito, dato atto della indeterminatezza dei fatti posti a base della domanda, pronunciare i provvedimenti previsti dall'art.164 comma 5 cpc, ordinando all'attore di provvedere a specificare i fatti in modo “chiaro e specifico”, così come stabilito dall'art.163, comma 3, n.4) cpc;
nel merito in via principale, respingere le domande attoree per quanto infondate e/o non provate in via subordinata, ridurre l'entità dell'ulteriore risarcimento richiesto dal Sig. nei limiti di quanto provato e/o comunque ritenuto di giustizia, con Pt_2 interessi e rivalutazione monetaria secondo Cass. civ. 06/10/2016, n. 19987. Con vittoria di compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA e spese vive o, in subordine, con loro integrale compensazione.”).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale AT CE ed Parte_1
in qualità rispettivamente di proprietario e di compagnia Controparte_2 assicurativa dell'autovettura investitrice al fine di sentirli condannare, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data
07.06.2018, alle ore 10:30 circa, lungo il Corso Italia, in località Saviano (NA). L'attore premette in fatto che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, si stava accingendo, dopo essersi accertato che non sopraggiungessero veicoli, all'attraversamento della strada, ma, percorsi un paio di metri sulle strisce pedonali, veniva investito dall'autovettura convenuta che, provenendo dalla destra rispetto al senso di attraversamento della strada, lo urtava alla gamba destra causandone una rovinosa caduta a terra e conseguente trauma facciale. L'attore rappresenta, altresì, che, a seguito del sinistro de quo, veniva soccorso e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola, ove i sanitari di turno, a seguito di indagini ed accertamenti clinici, gli diagnosticavano una frattura scomposta del perone e della tibia, nonché un'infrazione di ossa nasali. In data 18.06.2018 era, quindi, sottoposto a intervento di riduzione delle fratture con apposizione di mezzi di sintesi (placca e viti al perone;
vite cannulata + placca e viti alla tibia). Seguiva un lungo iter diagnostico e terapeutico a cui il si sottoponeva Pt_1 negli anni seguenti. Asserisce in fatto di:
a. aver, pertanto, proceduto a denunciare formalmente il sinistro alla compagnia assicuratrice, chiedendo contestuale risarcimento dei danni subiti attesa l'esclusiva responsabilità del conducente, ma di non aver ricevuto alcuna risposta da controparte;
b. Avere richiesto consulenza preventiva ai sensi dell'articolo 696 cpc presso il Tribunale di Bologna (N.R.G. 365/23) in cui il CTU stabiliva i postumi degli incidenti quantificandoli come: danno biologico permanente da intendersi nell'ordine del 30%; inabilità temporanea (I.T.T.) totale gg.38, 5 mesi al 75 % e 6 mesi al 50%.
Alla luce delle superiori deduzioni, insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa.
2. Nel giudizio così radicato, si è costituita la sola eccependo, Controparte_2 preliminarmente, l'indeterminatezza dei fatti esposti in citazione e, chiedendo in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, la condanna a quanto realmente dovuto in ragione dell'accertata responsabilità del conducente del veicolo, vinte le spese.
3. AT CE è rimasto contumace.
pagina 2 di 4 4. Istruita la causa attraverso l'assunzione di prove per testi, all'udienza dell'8.7.25, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
5. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta. La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda, ipotesi da escludere nel caso in esame, in cui la parte attrice ha sufficientemente individuato sia il c.d. petitum immediato, sia la causa petendi, così da consentire alla compagnia assicurativa convenuta di apprestare adeguate difese
(cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. II, 2, 20/1/2015 n. 1681; Sez. I, 25/09/2014, n. 20294; Sez. III,
15/05/2013, n. 11751). Come statuito dalla Suprema Corte, infatti, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass.
11751/2013; 3363/2019). Nella specie, tenuto conto della allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte attrice, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
6. Premesso quanto sopra, le domande attoree non risultano idoneamente provate per i motivi che seguono.
Nella stessa consulenza tecnica preventiva (succitata) allegata da parte attrice (al doc.6) si legge che il perito d'ufficio ha ritenuto di evidenziare che: <<...Circa la dinamica del sinistro e le fasi ad esso hanno fatto seguito, si rende necessario riportare quanto emerso in corso di c.t.u. allorché all'Interessato sono state poste precise domande. Innanzitutto, nel descrivere le modalità con cui si sarebbe verificato l'incidente, il Sig. ha ripetutamente confermato Pt_1 che stava compiendo l'attraversamento a piedi di una strada facendo regolare utilizzo della segnaletica orizzontale. Però, nello specificare il senso di marcia dell'auto investitrice, dapprima ne ha dichiarato, e senza indugio, la provenienza dalla sua sinistra;
poi, invitato a ripetere la dinamica dell'evento, ha invece modificato la propria versione, dichiarando che l'auto era proveniente dalla sua destra. Sostenendo di essersi confuso, ha quindi ribadito, senza altre modifiche, che il veicolo proveniva dalla sua destra. Ha poi asserito che dopo essere stato travolto sarebbe caduto a terra “svenuto ” e che si sarebbe “svegliato” in Ospedale. Infine, ha confermato che non c'erano testimoni, fatta salva la presenza di un amico che l'avrebbe caricato in macchina, trasportandolo al P.S. Ha anche precisato che sul luogo del sinistro non sarebbero intervenute né ambulanza, né Forze di Polizia competenti (neppure quelle locali). Le suddette dichiarazioni sono state rese in presenza dei CCTTPP e della Legale del Ricorrente, presente nelle fasi iniziali dell'incontro.>> (v. ATP cit., doc.6 attoreo pag.5, dichiarazioni non disconosciute, né contestate nell'atto di citazione, né specificamente nei successivi atti di parte attrice).
Nel presente giudizio per la prima volta in sede di prima memoria ha affermato <Sul posto non sono intervenute autorità in quanto un amico del lesionato si prestò per trasportarlo in ospedale per le cure del caso. In merito all'asserita affermazione che i testimoni non sono mai stati forniti alla compagnia, si deve precisare che giammai la compagnia avesse mai chiesto i nomi dei testimoni nonostante la gravità delle lesioni, né ha mai istruito il sinistro nonostante le gravi lesioni>>. La circostanza trova smentita nelle dichiarazioni dell'odierno attore, da quest'ultimo sottoscritte (con propria firma, come evidenziato da parte convenuta in CP_1
pagina 3 di 4 prima udienza, non disconosciuta dall'attore), allegate all'informativa inviata alla Compagnia in atti (v. doc.4 di parte . In sede di escussione testimoniale è poi emersa una CP_1 dinamica diversa, ovverosia che l'odierno attore stava attraversando seguito a poca distanza dalla moglie, circostanza di cui non aveva fatto menzione né nelle dichiarazioni stragiudiziali
(dove si era limitato a dire che aveva preferito chiamare lei affinchè lo accompagnasse in ospedale v. doc.4 di parte , né in sede di ricorso per ATP, né innanzi al CTU, né CP_1 nell'atto introduttivo e nella prima memoria del presente giudizio. Nelle dichiarazioni stragiudiziali è poi stato sottoscritto dall'odierno attore che aveva interloquito col suo investitore (a cui aveva detto di non avere bisogno di essere accompagnato da lui al PS), mentre al CTU aveva poi dichiarato che subito dopo l'investimento era svenuto e si era svegliato solo in PS.
7. Ulteriore anomalia è la triplice circostanza dell'essere il veicolo investitore noto alla Compagnia per decine di sinistri, nell'avere il proprietario negato l'ispezione del veicolo in sede stragiudiziale alla Compagnia, nel rimanere egli contumace nel presente giudizio (v. doc.4 di parte cit.), a cui deve aggiungersi il mancato intervento delle Autorità e del 118, non CP_1 chiamati dalle parti.
8. Tale quadro probatorio non risulta superato dalle dichiarazioni testimoniali in atti viste la oggettività di tali contraddizioni e anomalie e la dubbia attendibilità dei testi, legati all'odierno attore dal vincolo del matrimonio e da dichiarato rapporto amicale.
Parte attrice, pertanto, non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente ex art. 2697 c.c., con particolare riguardo all'allegazione e prova della dinamica dell'evento e della sussumbilità delle doglianze e domande attoree sub art. 2054 c.c..
Le domande attoree non possono, pertanto, essere accolte.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi per le prime tre fasi e minime per la quarta (in ragione della compressione della fase decisoria) del D.M. 147/2022, con riferimento al valore richiesto. Spese non rifondibili alla parte rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree
Condanna a rimborsare a , in persona del l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 19.375,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Spese non rifondibili per la parte rimasta contumace.
Bologna, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 4 di 4