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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. designato, dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2152 / 2021 di R.G. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex art. 22 L. 689/81,
tra
(c.f. ), rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
MA CA e LO SO, elett.te dom.ti come in atti, ricorrente contro
(c.f. ), in persona del legale rap.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa disgiuntamente dall'avv. Luigi Tepedino (c.f.
- in virtù di procura generale alle liti rep.n.79987 - raccolta C.F._2
39479 – rogata in dal notaio in data 16/12/2019, CP_1 Persona_1 giusta determina del dirigente del settore avvocatura, tutti elett.te dom.ti presso l'avvocatura dell'ente in al largo Pioppi 1, come in atti, resistente CP_1
CONCLUSIONI
come da verbale in atti, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa
Pagina 1 esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 cpc - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 cpc da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
In breve: il sig. ricorre all'intestato Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n.37/2015/2018 della Controparte_1 conseguente al verbale della Polizia Provinciale di del 12.11.2015 col CP_1 quale veniva contestata la violazione dell'art.193 comma 1 punita ai sensi dell'art. 258 c.4 D.Lgs.vo 152/2006 per aver trasportato rifiuti derivanti da attività di scavo senza i prescritti formulari e comunque per tutte le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda per la infondatezza nel merito della pretesa azionata e comunque per tutte le motivazioni esposte con comparsa di costituzione e risposta, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Rassegnate le conclusioni la causa all'udienza del 20/10/2025 veniva assegnata a sentenza senza termini dal designato Giudice On. dott. Silvio La Rana.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 2 Preliminarmente deve rilevarsi che va dichiarata l'ammissibilità della domanda, proposta tempestivamente avendo il ricorrente notificato l'atto di citazione entro il termine di giorni 60 decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 29/03/2021, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla resistente per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (cfr. Cass.
Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -
12715/98; 1862/96).
Nel merito, deve dunque evidenziarsi che il ricorso è infondato.
Quanto all'eccezione di prescrizione si osserva che il ricorrente, dando atto della notificazione dell'ordinanza ingiunzione in data 29/03/2021, lamenta l'intervenuta prescrizione essendo intervenuto oltre un quinquennio dalla data di commissione dell'illecito risalente al 12/11/2015.
Ebbene, detta eccezione risulta infondata in quanto dagli atti prodotti risulta che il ricorrente, a seguito di presentazione di scritti difensivi e di relativa richiesta, è stato sentito ai sensi dell'art.18 comma 2 Legge 689/1981 in data 07/01/2020 allorché chiedeva di rinviare l'audizione personale a data successiva per motivi personali. Riconvocato, veniva ascoltato in data 04/02/2020 (cfr. all.4 produzione resistente).
Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 26741 del 13/12/2011 ha chiarito che “la convocazione del trasgressore per l'audizione a norma dell'art. 18 l. 24 novembre 1981 n.689 ed il rinvio dell'audizione su sua richiesta sono atti idonei a costituire in mora il debitore e, dunque, ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art.28 della stessa legge”.
Dunque, nel caso che ci occupa, tenuto conto della data di commissione dell'illecito nel novembre 2015, la convocazione e successivo rinvio dell'audizione personale richiesta dal trasgressore hanno comportato, nel febbraio 2020,
l'interruzione del corso della prescrizione sicché alla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione ancora non era decorso il quinquennio dall'ultimo atto interruttivo.
Il ricorrente, poi, adduce la nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di responsabilità, asserendo senza alcuna specificazione concreta di non aver commesso il fatto e rimarcando che l' onus probandi ai sensi dell'art. 22 Legge 689/81 incombe sull'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione.
Pagina 3 Sul punto e dalla documentazione in atti prodotta emerge, senza ombra di dubbio, che il ricorrente riceveva contestazione immediata del verbale di accertamento, infatti: in data 12/11/2015 gli agenti della Polizia Provinciale di fermavano, CP_1 per controlli, il veicolo FIAT Iveco 50 tg.GE D61069 condotto nell'occasione dal sig. , accertando il trasporto di materiale di risulta di uno scavo, Parte_1 segnatamente terreno e pietre, trasportato senza i formulari prescritti dall'art. 193 comma 1 D.Lgs.vo 152/2006.
Pertanto, il fatto storico non è controvertibile in quanto, come noto, il verbale di accertamento dei pubblici ufficiali è assistito da pubblica fede, per quanto gli agenti accertatori dichiarano aver direttamente visto, fino a querela di falso.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, e la mancanza di alcuna attività istruttoria, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza di ingiunzione impugnata;
2) condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 800,00.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 13/11/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. designato, dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2152 / 2021 di R.G. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex art. 22 L. 689/81,
tra
(c.f. ), rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
MA CA e LO SO, elett.te dom.ti come in atti, ricorrente contro
(c.f. ), in persona del legale rap.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa disgiuntamente dall'avv. Luigi Tepedino (c.f.
- in virtù di procura generale alle liti rep.n.79987 - raccolta C.F._2
39479 – rogata in dal notaio in data 16/12/2019, CP_1 Persona_1 giusta determina del dirigente del settore avvocatura, tutti elett.te dom.ti presso l'avvocatura dell'ente in al largo Pioppi 1, come in atti, resistente CP_1
CONCLUSIONI
come da verbale in atti, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa
Pagina 1 esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 cpc - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 cpc da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
In breve: il sig. ricorre all'intestato Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n.37/2015/2018 della Controparte_1 conseguente al verbale della Polizia Provinciale di del 12.11.2015 col CP_1 quale veniva contestata la violazione dell'art.193 comma 1 punita ai sensi dell'art. 258 c.4 D.Lgs.vo 152/2006 per aver trasportato rifiuti derivanti da attività di scavo senza i prescritti formulari e comunque per tutte le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda per la infondatezza nel merito della pretesa azionata e comunque per tutte le motivazioni esposte con comparsa di costituzione e risposta, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Rassegnate le conclusioni la causa all'udienza del 20/10/2025 veniva assegnata a sentenza senza termini dal designato Giudice On. dott. Silvio La Rana.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 2 Preliminarmente deve rilevarsi che va dichiarata l'ammissibilità della domanda, proposta tempestivamente avendo il ricorrente notificato l'atto di citazione entro il termine di giorni 60 decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 29/03/2021, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla resistente per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (cfr. Cass.
Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -
12715/98; 1862/96).
Nel merito, deve dunque evidenziarsi che il ricorso è infondato.
Quanto all'eccezione di prescrizione si osserva che il ricorrente, dando atto della notificazione dell'ordinanza ingiunzione in data 29/03/2021, lamenta l'intervenuta prescrizione essendo intervenuto oltre un quinquennio dalla data di commissione dell'illecito risalente al 12/11/2015.
Ebbene, detta eccezione risulta infondata in quanto dagli atti prodotti risulta che il ricorrente, a seguito di presentazione di scritti difensivi e di relativa richiesta, è stato sentito ai sensi dell'art.18 comma 2 Legge 689/1981 in data 07/01/2020 allorché chiedeva di rinviare l'audizione personale a data successiva per motivi personali. Riconvocato, veniva ascoltato in data 04/02/2020 (cfr. all.4 produzione resistente).
Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 26741 del 13/12/2011 ha chiarito che “la convocazione del trasgressore per l'audizione a norma dell'art. 18 l. 24 novembre 1981 n.689 ed il rinvio dell'audizione su sua richiesta sono atti idonei a costituire in mora il debitore e, dunque, ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art.28 della stessa legge”.
Dunque, nel caso che ci occupa, tenuto conto della data di commissione dell'illecito nel novembre 2015, la convocazione e successivo rinvio dell'audizione personale richiesta dal trasgressore hanno comportato, nel febbraio 2020,
l'interruzione del corso della prescrizione sicché alla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione ancora non era decorso il quinquennio dall'ultimo atto interruttivo.
Il ricorrente, poi, adduce la nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di responsabilità, asserendo senza alcuna specificazione concreta di non aver commesso il fatto e rimarcando che l' onus probandi ai sensi dell'art. 22 Legge 689/81 incombe sull'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione.
Pagina 3 Sul punto e dalla documentazione in atti prodotta emerge, senza ombra di dubbio, che il ricorrente riceveva contestazione immediata del verbale di accertamento, infatti: in data 12/11/2015 gli agenti della Polizia Provinciale di fermavano, CP_1 per controlli, il veicolo FIAT Iveco 50 tg.GE D61069 condotto nell'occasione dal sig. , accertando il trasporto di materiale di risulta di uno scavo, Parte_1 segnatamente terreno e pietre, trasportato senza i formulari prescritti dall'art. 193 comma 1 D.Lgs.vo 152/2006.
Pertanto, il fatto storico non è controvertibile in quanto, come noto, il verbale di accertamento dei pubblici ufficiali è assistito da pubblica fede, per quanto gli agenti accertatori dichiarano aver direttamente visto, fino a querela di falso.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, e la mancanza di alcuna attività istruttoria, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza di ingiunzione impugnata;
2) condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 800,00.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 13/11/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
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