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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/10/2025, n. 27442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27442 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 31480/2021 R.G. proposto da: CONSORZIO EDILIZIO CASA INTERCOM SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BEL FIORE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSA SURACI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO CECI giusta procura in atti;
– ricorrente – contro TA GIAMPIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato OM TA con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
– resistente – avverso la sentenza n. 3466/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale FA PE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 27442 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 14/10/2025 2 di 8 FATTI DI CAUSA 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini di cui appresso. Questa Corte, con la sentenza n. 18836/2016, accolse il terzo motivo, assorbiti gli altri, del ricorso proposto da PI VA nei confronti della soc. coop. Intercom s.r.l., avverso la sentenza n. 793/2011 emessa dalla Corte d’appello di Roma. Il VA aveva chiamato in giudizio la Società cooperativa chiedendo che il giudice gli trasferisse, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in qualità di socio assegnatario, un alloggio, previa determinazione del prezzo, conformemente a quanto disposto dall’art. 10 della convenzione stipulata il 26/5/1983 tra la Cooperativa e il Comune di Ceprano e, quindi, sulla base del prezzo medio di edilizia residenziale pubblica (d.m. n. 1661/1982). Il Tribunale rigettò la domanda (salvo a condannare la convenuta, in accoglimento della subordinata, a restituire all’attore la somma di € 13.115,32 da costui anticipata) e la Corte di Roma disattese l’impugnazione del VA, pur con argomenti diversi rispetto a quelli adottati dal primo Giudice: l’appellante aveva diritto al trasferimento, tuttavia, non al prezzo da lui indicato, ma a quello corrispondente al costo sostenuto dalla Cooperativa per la costruzione. La Corte di cassazione, in accoglimento del terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ.) e assorbiti gli altri, affermò che la Corte d’appello era incorsa in errore <<laddove ha ritenuto che l’importo del corrispettivo complessivamente dovuto dal sig. valletta potesse divergere dall’importo risultante in base al criterio, indicato dall’art. 10 della convenzione comune intercom, prezzo medio degli appalti di edilizia residenziale pubblica effettuati nella provincia>>. 3 di 8 1.1. La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, accolta l’impugnazione, trasferì l’alloggio al VA, previo pagamento del residuo prezzo, determinato in € 25.476,93. Al fine di giungere all’anticipata conclusione la Corte romana disattese l’eccezione con la quale l’appellata aveva dedotto che l’appellante, poiché escluso dalla cooperativa non rivestiva la qualità di socio. Il Giudice di secondo grado confermò quanto già dalla medesima Corte aveva sostenuto sul punto con la sentenza poi cassata: <<il valletta è titolare di due distinti diritti e l’eventuale esclusione dalla società non fa venir meno l’interesse del promissario acquirente ad ottenere il trasferimento della proprietà dell’alloggio, previo versamento prezzo>>. 2. Il Consorzio edilizio Casa Intercom Società Cooperativa (già Società Cooperativa Intercom s.r.l.) propone ricorso avverso quest’ultima sentenza sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte è rimasta intimata. Il processo, venuto all’adunanza camerale della Sezione 6^- 2 del 22/9/2022, veniva rimesso alla pubblica udienza. All’approssimarsi di essa il Procuratore Generale, in persona della Sostituta OS Maria Dell’Erba, faceva pervenire le sue conclusioni scritte. Con l’ulteriore ordinanza interlocutoria n. 32221 del 12/12/2024, al fine di consentire alla Corte un esaustivo esame della vicenda sottopostale, veniva disposta l’acquisizione della sentenza n. 793/2011 della Corte d’appello di Roma, che era stata cassata dalla sentenza n. 18836/2016 di legittimità. Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Stefano Pepe ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memorie in data 18/92024 e, all’approssimarsi della pubblica udienza, in data 3/9/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 8 1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2286, 2697 e 2932 cod. civ., 100 cod. proc. civ. Viene dedotto che la sentenza impugnata aveva erroneamente rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione del VA, nonostante che, con deliberazione del 2.12.1985, costui era stato escluso dalla cooperativa, così irrimediabilmente perdendo la qualità di socio, con conseguente carenza d’interesse al giudizio. La delibera d’esclusione non era stata invalidata in alcuna sede giudiziale e la controparte, pur essendone onerata, non aveva fornito la prova del contrario, nel mentre l’esponente sin dal primo grado aveva documentalmente provato la circostanza (la ricorrente richiama i verbali d’udienza del 22/11/1991 e del 2.7.1993, tenutesi davanti al Tribunale di Frosinone). Con delibera del 22/7/1983 il VA era stato indicato solo come prenotatario eventuale, sul presupposto che avesse mantenuto la qualità di socio, e, pertanto, non aveva titolo a chiedere il trasferimento giudiziale dell’immobile. 2. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 793/2011, acquisita dalla Corte, prendendo esplicita posizione, ha disatteso lo specifico motivo d’appello incidentale proposto dall’odierna ricorrente, con il quale questa aveva sostenuto la <<sopravvenuta carenza d’interesse dell’appellante [il valletta] per effetto della sua esclusione dalla cooperativa>>. In particolare, la Corte capitolina motivò così sul punto: <<del tutto correttamente, il tribunale ha ritenuto che, nonostante la disposta esclusione dalla società -deliberazione oggetto di impugnazione- sussista l’interesse del valletta all’ottenimento della domandata pronuncia sul dedotto diritto ottenere trasferimento proprietà dell’alloggio sociale causa, atteso che occorre tenere distinte le questioni concernenti rapporto associativo da quelle derivanti dagli ulteriori accordi contrattuali 5 8 intercorsi tra cooperativa e singoli soci sugli alloggi realizzare assegnare a questi ultimi>>. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, afferma che in tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c., pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica (Sez. 2, n. 33109, 10/11/2021, Rv. 662752; ma già, in senso conforme, Cass. nn. 11808/1993, 5529/1996, 4825/1997, 5357/2002). Poiché la Cooperativa, pur uscita vittoriosa dal giudizio d’appello, esitato nella sentenza della Corte di Roma n. 793/2011, non ha riproposto la questione con ricorso incidentale condizionato, sul punto si è formato il giudicato implicito e, pertanto, la doglianza svolta solo con il successivo ricorso proposto dalla Cooperativa avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, è inammissibile. 3. Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 2668 bis cod. civ. Si assume non essersi tenuto conto della circostanza che l’immobile era stato assegnato a terzi e successivamente trasferito. Per contro, il VA, che aveva trascritto la propria domanda il 24/1/1985, non aveva provveduto al rinnovo nel corso dei successivi venti anni. 4. Il motivo è inammissibile. Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella 6 di 8 cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il “thema decidendum”, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Sez. 2, n. 24357, 10/08/2023, Rv. 668914 – 01). Intangibilità che risulta essere stata, assai di recente, ribadita anche in ipotesi di mancata rilevazione di una nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, con la conseguente preclusione della sua rilevabilità da parte del giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimità introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed è tenuto a farne applicazione con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens (Sez. 2, n. 14869, 03/06/2025, Rv. 675361 – 01). Trattandosi di principio granitico risulterebbe pleonastico richiamare le molte sentenze conformi succedutesi nel tempo sul punto. La questione sollevata oggi con il motivo in rassegna non consta essere stata affrontata nel giudizio di merito, né nel precedente giudizio di legittimità. Per vero, nel primo giudizio d’appello la Cooperativa propose impugnazione incidentale contestando la giurisdizione del giudice ordinario e rappresentando (come già si è detto) la “carenza d’interesse” del VA, in quanto escluso dalla cooperativa. 7 di 8 5. Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell’art. 2932 cod. civ. Si assume, con un primo profilo, che la Corte del rinvio abbia determinato il prezzo d’acquisto senza considerare <<l’assenza di prova circa la correttezza del prezzo d’acquisto>>, di talché mancherebbe <<laddove ha ritenuto che l’importo del corrispettivo complessivamente dovuto dal sig. valletta potesse divergere dall’importo risultante in base al criterio, indicato dall’art. 10 della convenzione comune intercom, prezzo medio degli appalti di edilizia residenziale pubblica effettuati nella provincia>>. Con un secondo profilo si addebita alla decisione di non avere tenuto conto del fatto che il VA non aveva mai offerto il pagamento del prezzo. Il primo profilo è privo di fondamento: la Corte del rinvio, con giudizio di merito, in questa sede non sindacabile, ha determinato il prezzo, attenendosi al criterio imposto dalla sentenza di cassazione, al quale ha dato attuazione avvalendosi del contributo del consulente tecnico, così tenendo conto del prezzo base, degli acconti versati, nonché del residuo dovuto e, infine, degli ulteriori importi da detrarre allo scopo di consentire al VA di completare la costruzione del garage. Il secondo profilo è inammissibile per difetto d’interesse, poiché il trasferimento del bene è stato espressamente subordinato al “previo pagamento del residuo prezzo”. 6. Non v’è luogo a statuizione sul capo delle spese in quanto la controparte non ha svolto difese. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. 8 di 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2025. Il consigliere est. Il Presidente EP AS LO LI
– ricorrente – contro TA GIAMPIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato OM TA con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
– resistente – avverso la sentenza n. 3466/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale FA PE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 27442 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 14/10/2025 2 di 8 FATTI DI CAUSA 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini di cui appresso. Questa Corte, con la sentenza n. 18836/2016, accolse il terzo motivo, assorbiti gli altri, del ricorso proposto da PI VA nei confronti della soc. coop. Intercom s.r.l., avverso la sentenza n. 793/2011 emessa dalla Corte d’appello di Roma. Il VA aveva chiamato in giudizio la Società cooperativa chiedendo che il giudice gli trasferisse, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in qualità di socio assegnatario, un alloggio, previa determinazione del prezzo, conformemente a quanto disposto dall’art. 10 della convenzione stipulata il 26/5/1983 tra la Cooperativa e il Comune di Ceprano e, quindi, sulla base del prezzo medio di edilizia residenziale pubblica (d.m. n. 1661/1982). Il Tribunale rigettò la domanda (salvo a condannare la convenuta, in accoglimento della subordinata, a restituire all’attore la somma di € 13.115,32 da costui anticipata) e la Corte di Roma disattese l’impugnazione del VA, pur con argomenti diversi rispetto a quelli adottati dal primo Giudice: l’appellante aveva diritto al trasferimento, tuttavia, non al prezzo da lui indicato, ma a quello corrispondente al costo sostenuto dalla Cooperativa per la costruzione. La Corte di cassazione, in accoglimento del terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ.) e assorbiti gli altri, affermò che la Corte d’appello era incorsa in errore <<laddove ha ritenuto che l’importo del corrispettivo complessivamente dovuto dal sig. valletta potesse divergere dall’importo risultante in base al criterio, indicato dall’art. 10 della convenzione comune intercom, prezzo medio degli appalti di edilizia residenziale pubblica effettuati nella provincia>>. 3 di 8 1.1. La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, accolta l’impugnazione, trasferì l’alloggio al VA, previo pagamento del residuo prezzo, determinato in € 25.476,93. Al fine di giungere all’anticipata conclusione la Corte romana disattese l’eccezione con la quale l’appellata aveva dedotto che l’appellante, poiché escluso dalla cooperativa non rivestiva la qualità di socio. Il Giudice di secondo grado confermò quanto già dalla medesima Corte aveva sostenuto sul punto con la sentenza poi cassata: <<il valletta è titolare di due distinti diritti e l’eventuale esclusione dalla società non fa venir meno l’interesse del promissario acquirente ad ottenere il trasferimento della proprietà dell’alloggio, previo versamento prezzo>>. 2. Il Consorzio edilizio Casa Intercom Società Cooperativa (già Società Cooperativa Intercom s.r.l.) propone ricorso avverso quest’ultima sentenza sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte è rimasta intimata. Il processo, venuto all’adunanza camerale della Sezione 6^- 2 del 22/9/2022, veniva rimesso alla pubblica udienza. All’approssimarsi di essa il Procuratore Generale, in persona della Sostituta OS Maria Dell’Erba, faceva pervenire le sue conclusioni scritte. Con l’ulteriore ordinanza interlocutoria n. 32221 del 12/12/2024, al fine di consentire alla Corte un esaustivo esame della vicenda sottopostale, veniva disposta l’acquisizione della sentenza n. 793/2011 della Corte d’appello di Roma, che era stata cassata dalla sentenza n. 18836/2016 di legittimità. Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Stefano Pepe ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memorie in data 18/92024 e, all’approssimarsi della pubblica udienza, in data 3/9/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 8 1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2286, 2697 e 2932 cod. civ., 100 cod. proc. civ. Viene dedotto che la sentenza impugnata aveva erroneamente rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione del VA, nonostante che, con deliberazione del 2.12.1985, costui era stato escluso dalla cooperativa, così irrimediabilmente perdendo la qualità di socio, con conseguente carenza d’interesse al giudizio. La delibera d’esclusione non era stata invalidata in alcuna sede giudiziale e la controparte, pur essendone onerata, non aveva fornito la prova del contrario, nel mentre l’esponente sin dal primo grado aveva documentalmente provato la circostanza (la ricorrente richiama i verbali d’udienza del 22/11/1991 e del 2.7.1993, tenutesi davanti al Tribunale di Frosinone). Con delibera del 22/7/1983 il VA era stato indicato solo come prenotatario eventuale, sul presupposto che avesse mantenuto la qualità di socio, e, pertanto, non aveva titolo a chiedere il trasferimento giudiziale dell’immobile. 2. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 793/2011, acquisita dalla Corte, prendendo esplicita posizione, ha disatteso lo specifico motivo d’appello incidentale proposto dall’odierna ricorrente, con il quale questa aveva sostenuto la <<sopravvenuta carenza d’interesse dell’appellante [il valletta] per effetto della sua esclusione dalla cooperativa>>. In particolare, la Corte capitolina motivò così sul punto: <<del tutto correttamente, il tribunale ha ritenuto che, nonostante la disposta esclusione dalla società -deliberazione oggetto di impugnazione- sussista l’interesse del valletta all’ottenimento della domandata pronuncia sul dedotto diritto ottenere trasferimento proprietà dell’alloggio sociale causa, atteso che occorre tenere distinte le questioni concernenti rapporto associativo da quelle derivanti dagli ulteriori accordi contrattuali 5 8 intercorsi tra cooperativa e singoli soci sugli alloggi realizzare assegnare a questi ultimi>>. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, afferma che in tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c., pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica (Sez. 2, n. 33109, 10/11/2021, Rv. 662752; ma già, in senso conforme, Cass. nn. 11808/1993, 5529/1996, 4825/1997, 5357/2002). Poiché la Cooperativa, pur uscita vittoriosa dal giudizio d’appello, esitato nella sentenza della Corte di Roma n. 793/2011, non ha riproposto la questione con ricorso incidentale condizionato, sul punto si è formato il giudicato implicito e, pertanto, la doglianza svolta solo con il successivo ricorso proposto dalla Cooperativa avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, è inammissibile. 3. Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 2668 bis cod. civ. Si assume non essersi tenuto conto della circostanza che l’immobile era stato assegnato a terzi e successivamente trasferito. Per contro, il VA, che aveva trascritto la propria domanda il 24/1/1985, non aveva provveduto al rinnovo nel corso dei successivi venti anni. 4. Il motivo è inammissibile. Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella 6 di 8 cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il “thema decidendum”, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Sez. 2, n. 24357, 10/08/2023, Rv. 668914 – 01). Intangibilità che risulta essere stata, assai di recente, ribadita anche in ipotesi di mancata rilevazione di una nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, con la conseguente preclusione della sua rilevabilità da parte del giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimità introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed è tenuto a farne applicazione con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens (Sez. 2, n. 14869, 03/06/2025, Rv. 675361 – 01). Trattandosi di principio granitico risulterebbe pleonastico richiamare le molte sentenze conformi succedutesi nel tempo sul punto. La questione sollevata oggi con il motivo in rassegna non consta essere stata affrontata nel giudizio di merito, né nel precedente giudizio di legittimità. Per vero, nel primo giudizio d’appello la Cooperativa propose impugnazione incidentale contestando la giurisdizione del giudice ordinario e rappresentando (come già si è detto) la “carenza d’interesse” del VA, in quanto escluso dalla cooperativa. 7 di 8 5. Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell’art. 2932 cod. civ. Si assume, con un primo profilo, che la Corte del rinvio abbia determinato il prezzo d’acquisto senza considerare <<l’assenza di prova circa la correttezza del prezzo d’acquisto>>, di talché mancherebbe <<laddove ha ritenuto che l’importo del corrispettivo complessivamente dovuto dal sig. valletta potesse divergere dall’importo risultante in base al criterio, indicato dall’art. 10 della convenzione comune intercom, prezzo medio degli appalti di edilizia residenziale pubblica effettuati nella provincia>>. Con un secondo profilo si addebita alla decisione di non avere tenuto conto del fatto che il VA non aveva mai offerto il pagamento del prezzo. Il primo profilo è privo di fondamento: la Corte del rinvio, con giudizio di merito, in questa sede non sindacabile, ha determinato il prezzo, attenendosi al criterio imposto dalla sentenza di cassazione, al quale ha dato attuazione avvalendosi del contributo del consulente tecnico, così tenendo conto del prezzo base, degli acconti versati, nonché del residuo dovuto e, infine, degli ulteriori importi da detrarre allo scopo di consentire al VA di completare la costruzione del garage. Il secondo profilo è inammissibile per difetto d’interesse, poiché il trasferimento del bene è stato espressamente subordinato al “previo pagamento del residuo prezzo”. 6. Non v’è luogo a statuizione sul capo delle spese in quanto la controparte non ha svolto difese. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. 8 di 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2025. Il consigliere est. Il Presidente EP AS LO LI