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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/07/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
composta dai Consiglieri:
Presidente rel./est. dott. Antonella Vittoria Balsamo
dott. Dora Bonifacio Consigliere
Consigliere dott. Enrico Rao
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 51/2024 R.G. promosso da nato a Catania il 24/06/1958; (C.F.: C.F. 1 Parte_1
) nato a [...] il [...]; (C.F.: Parte_2 C.F. 2
(C.F.: C.F. 3 1) nato a [...] il [...] Parte_3
rappresentatati e difesi dagli avv. Andrea Musumeci e Antonio Scribano come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
Controparte_1
(C.F. P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Pittella come da procura e autorizzazione del G.D. in atti;
LANZAFAME CONCETTA LILIANA;
Controparte_2
APPELLATI
All'udienza del 18/07/2025, in assenza delle parti, il procedimento è stato trattenuto in decisione dal collegio senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di appello notificato il 5.1.2024, Parte_1 Parte_2 e [...]
impugnavano la sentenza del Tribunale di Catania sezione specializzata in materia Parte_3
d'impresa n.2989/2023, pubblicata il 11.7.2023 con la quale erano stati condannati al risarcimento del danno in favore del perControparte_1
l'importo € 95.865,98 oltre interessi e spese di lite.
Si costituiva solo il fallimento Controparte_1
contestando la fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 11.7.2025 nessuna delle parti compariva e il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della predetta ordinanza, nessuna delle parti compariva alla successiva udienza del 18.7.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Infatti trattasi di giudizio incardinato in primo grado dopo il 25 giugno 2008, data a partire dalla quale trova applicazione la novella introdotta dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del 2003; n.
11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania nel procedimento R.G. n.51/2024 così statuisce: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23/07/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
composta dai Consiglieri:
Presidente rel./est. dott. Antonella Vittoria Balsamo
dott. Dora Bonifacio Consigliere
Consigliere dott. Enrico Rao
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 51/2024 R.G. promosso da nato a Catania il 24/06/1958; (C.F.: C.F. 1 Parte_1
) nato a [...] il [...]; (C.F.: Parte_2 C.F. 2
(C.F.: C.F. 3 1) nato a [...] il [...] Parte_3
rappresentatati e difesi dagli avv. Andrea Musumeci e Antonio Scribano come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
Controparte_1
(C.F. P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Pittella come da procura e autorizzazione del G.D. in atti;
LANZAFAME CONCETTA LILIANA;
Controparte_2
APPELLATI
All'udienza del 18/07/2025, in assenza delle parti, il procedimento è stato trattenuto in decisione dal collegio senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di appello notificato il 5.1.2024, Parte_1 Parte_2 e [...]
impugnavano la sentenza del Tribunale di Catania sezione specializzata in materia Parte_3
d'impresa n.2989/2023, pubblicata il 11.7.2023 con la quale erano stati condannati al risarcimento del danno in favore del perControparte_1
l'importo € 95.865,98 oltre interessi e spese di lite.
Si costituiva solo il fallimento Controparte_1
contestando la fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 11.7.2025 nessuna delle parti compariva e il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della predetta ordinanza, nessuna delle parti compariva alla successiva udienza del 18.7.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Infatti trattasi di giudizio incardinato in primo grado dopo il 25 giugno 2008, data a partire dalla quale trova applicazione la novella introdotta dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del 2003; n.
11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania nel procedimento R.G. n.51/2024 così statuisce: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23/07/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.