TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati dott.ssa EN Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI NA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RO LE
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, cosi giudicare:
pagina 1 di 7 1) Revocare l'obbligo a carico del signor di corresponsione dell'assegno Parte_1
mensile di euro 400,00 a titolo di contributo di mantenimento per la figlia EN, divenuta maggiore di età ed economicamente autosufficiente.
2) Revocare l'assegnazione della casa familiare in favore della signora Controparte_1
considerato che la figlia, già destinataria primaria della tutela abitativa, non necessita più di tale misura.
3) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti in quanto entrambi percettori di reddito. in via subordinata
4) Per il solo denegato caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto 1) che precede, disporre che il signor corrisponda a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia EN, la somma ominicomprensiva mensile di euro 150,00.
5) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover confermare l'obbligo di versamento del contributo di mantenimento per la figlia EN a carico del signor Parte_1
disporre che detto versamento sia effettuato direttamente a favore della figlia
[...] [...]
Per_1
in ogni caso
Con il favore di compensi professionali e competenze del procedimento, inclusi il rimborso in via forfettaria delle spese generali e di studio (nella misura del 15%) e gli accessori previdenziali e fiscali come per legge”
Conclusioni per Controparte_1
“nel merito
- accertato che la figlia già maggiorenne non ha ancora conseguito la piena Persona_1
indipendenza economica per le ragioni meglio esposte nel presente atto, respingere la domanda avversaria di abolizione dell'assegno per il mantenimento della figlia;
- sempre per le ragioni di cui al punto precedente, respingere anche l'altra domanda volta a ridurre il contributo al mantenimento da parte del padre, nei cui confronti dovrà, invece, essere confermato l'assegno di mantenimento già fissato con la sentenza di separazione e nella misura attualmente in essere a seguito dell'applicazione dell'adeguamento Istat;
pagina 2 di 7 - nella non creduta ipotesi di riduzione dell'assegno per il mantenimento di Persona_1 respingere in ogni caso siccome infondata anche la domanda di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne;
- in considerazione del fatto che non ha ancora raggiunto l'indipendenza Persona_1 economica, rigettare anche l'altra domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, alla resistente;
- sulla domanda di cessazione degli effetti civili di matrimonio la convenuta nulla osserva;
- il tutto con il rimborso delle spese di lite.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 16.1.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1
di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente inoltre ha domandato la revoca del mantenimento della figlia Controparte_1
EN con conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, ovvero, in subordine, la riduzione del contributo per il mantenimento della figlia, da versarsi direttamente a quest'ultima.
Con comparsa depositata in data 11.3.2025 si è costituita la quale ha aderito Controparte_1 alla domanda di divorzio e ha chiesto la conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia e dell'assegnazione della casa coniugale a sé.
2. ed si sono sposati con matrimonio concordatario in Lodi Parte_1 Controparte_1
in data 1.9.1996 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 93, parte 2, S. A, anno 1996; doc. 3 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nati due figli, il 31.3.2022 ed Per_2
EN il 21.2.2004.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 635/2023 depositata in data 28.7.2023, ha pronunciato la separazione personale delle parti, ha assegnato la casa coniugale a (in quanto Controparte_1
genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente) e ha posto a carico del padre l'obbligo di versare per il mantenimento della figlia EN la somma mensile di
€ 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza parziale n. 204/2025, pubblicata il 17.4.2025, è stata pronunciata la cessazione pagina 3 di 7 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 CP_1
[...]
3. Ciò posto, preso atto che il divorzio è stato già pronunciato con sentenza parziale n. 204/2025, resta da decidere in ordine al mantenimento di EN e all'assegnazione della casa coniugale.
4. Per quanto riguarda il mantenimento di EN, in punto di diritto, si osserva che la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è concorde nel ritenere che l'obbligo di mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica
(Cass. civ. n. 11828/2009).
Nell'ipotesi in cui uno dei due genitori chieda l'accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne a percepire l'assegno contributivo, spetta al genitore interessato all'estinzione della sua obbligazione l'onere di provare (anche mediante presunzioni) la raggiunta autosufficienza economica del figlio ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito sia imputabile ad un suo comportamento negligente (Cass. n. 4765/2002; Cass. n.
1830/2011; Cass. n. 7970/2013, Cass. n. 2289/2001; Cass. n. 11828/2009).
In questi casi, non potendo essere prefissato in astratto il termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, la valutazione deve essere condotta dal giudice secondo criteri che variano in ragione del caso concreto, tenendo conto delle aspirazioni del figlio maggiorenne, del percorso culturale e formativo del medesimo, nonché della situazione del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto ha indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Tale valutazione, da farsi caso per caso dal giudice con prudente apprezzamento, assume un rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, anche al fine di limitare il più possibile pretese di figli maggiorenni protratte oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Incombe sul genitore obbligato l'onere di allegare e, ove sia contestato, di dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio maggiorenne nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini (Cass. civ. n. 18076/2014).
4.1 Nel caso in esame EN, sentita dal giudice istruttore all'udienza del 20.5.2025, ha dichiarato
“ho 21 anni, ho fatto il liceo scienze umane e mi sono diplomata a luglio 2021; non ho voluto
pagina 4 di 7 continuare gli studi per mia scelta perché non ho trovato nulla che mi piacesse;
un mese fa mi sono iscritta a un corso di tatuaggi, dura circa 8 mesi, sono 1.500 ore, si svolge a Crema;
inizierò a ottobre;
a maggio dello scorso anno avevo iniziato un corso di grafica on line, il corso mi è servito però ho capito che volevo fare altro;
io a ottobre 2023 ho iniziato a lavorare alla
ON di Lodi, inizialmente ho fatto 6 mesi di stage che erano pagati € 500,00 al mese, magari se facevo domeniche e festivi arrivavo anche a € 600,00/700,00; dopo mi hanno passato al contratto a chiamata, che è un po' una fregratura;
con il contratto a chiamata dipende molto da quanto lavoro, ad esempio il mese in cui sono stata a casa per malattia non sono stata pagata, neanche le ferie sono pagate;
il corso di grafica me lo ha pagato mia mamma;
io con il lavoro alla ON riesco ad avere un po' di autonomia, in modo da non dover dipendere in tutto da mia mamma;
adesso alla ON mi stanno facendo fare pochissime ore, tipo questa settimana ne faccio 15, la mia idea è quella di lasciare;
hanno da poco assunto un'altra ragazza come stagista
e tendono a risparmiare, usano lei anziché chiamare me;
il nostro supermercato prende anche stagisti dalle scuole;
adesso vorrei cercare qualcosa part time la mattina anche perché il corso sarà in presenza tutti i pomeriggi;
il contratto con la ON in ogni caso finisce a settembre, se dovessi trovare qualcosa prima sarebbe anche meglio”.
Ebbene, deve ritenersi che il lavoro svolto da EN, pur consentendogli una parziale autonomia, non sia tale da far ritenere raggiunta la piena indipendenza economica della ragazza, anche in ragione della tipologia di contratto concluso (ossia, il contratto a chiamata), il quale non le garantisce alcuna stabilità o sicurezza per il futuro.
Pertanto, in considerazione della giovane età di EN (anni 21) e del fatto che la stessa a ottobre inizierà un corso di formazione per imparare a fare i tatuaggi, non può essere accolta la domanda del ricorrente di revoca del contributo di mantenimento della figlia EN.
4.2 Ciò posto, al fine di stabilire l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento della figlia, occorre esaminare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
sentito all'udienza dell'11.4.2025, ha dichiarato “io lavoro come impiegato in Parte_1 un'azienda alimentare di Crema, guadagno circa € 49.000,00 lordi all'anno, circa € 2.300,00 netti al mese;
vivo in una casa di proprietà per la quale pago un mutuo di € 230,00 al mese per
27 anni”.
pagina 5 di 7 Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 47.750,63 in relazione all'anno 2021, € 48.674,96 in relazione all'anno
2022, € 49.242,62 in relazione all'anno 2023 (doc.
5-7 parte ricorrente).
sentita all'udienza dell'11.4.2025, ha dichiarato: “io lavoro per un'azienda Controparte_1
multinazionale, guadagno circa € 60.000,00 lordi, prendo e 2.700,00 netti al mese;
io vivo nella casa coniugale che è in comproprietà, non è gravata da mutuo”. La stessa inoltre in sede di costituzione ha riferito che nella casa coniugale vive anche il figlio maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che ha dichiarato Controparte_1 un reddito complessivo pari ad € 60.545,00 in relazione all'anno 2021, € 62.477,00 in relazione all'anno 2022, € 66.953,00 in relazione all'anno 2023 (doc.
3-5 parte resistente).
4.3 Tutto ciò considerato, tenuto conto della situazione reddituale delle parti come sopra ricostruita, e della parziale indipendenza economica della figlia EN, pare equo disporre a carico del padre un contributo di € 250,00 al mese per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, in uso presso questo Tribunale.
Tale somma deve essere versata dal ricorrente a in quanto genitore Controparte_1
convivente con la figlia maggiorenne. Come noto, infatti, il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente non può essere versato direttamente a quest'ultimo in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte del figlio stesso, permanendo, in caso di convivenza con l'altro genitore, la legittimazione sul punto in capo a tale genitore (Cass. civ.
Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021; Cass. civ. Sentenza n. 25300 del 11/11/2013; Cass. civ.
Ordinanza n. 9700 del 13/4/2021).
5. Quanto alla casa coniugale, non può essere accolta la domanda del ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa coniugale a tenuto conto del fatto che la stessa Controparte_1
vive insieme alla figlia EN, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Conseguentemente, deve essere assegnata alla resistente la casa coniugale sita in Cornegliano
Laudense, vicolo Monviso, n. 1.
6. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, devono essere interamente compensate tra le parti.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara tenuto e condanna a corrispondere, a far data dalla domanda, a Parte_1
favore di a titolo di contributo di mantenimento per la figlia EN, la somma Controparte_1 mensile di € 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo;
2) pone a carico di il 50% delle spese straordinarie per la figlia, individuate Parte_1 come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
3) assegna a la casa coniugale sita in Cornegliano Laudense, vicolo Monviso Controparte_1
n. 1;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa EN Giuppi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati dott.ssa EN Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI NA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RO LE
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, cosi giudicare:
pagina 1 di 7 1) Revocare l'obbligo a carico del signor di corresponsione dell'assegno Parte_1
mensile di euro 400,00 a titolo di contributo di mantenimento per la figlia EN, divenuta maggiore di età ed economicamente autosufficiente.
2) Revocare l'assegnazione della casa familiare in favore della signora Controparte_1
considerato che la figlia, già destinataria primaria della tutela abitativa, non necessita più di tale misura.
3) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti in quanto entrambi percettori di reddito. in via subordinata
4) Per il solo denegato caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto 1) che precede, disporre che il signor corrisponda a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia EN, la somma ominicomprensiva mensile di euro 150,00.
5) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover confermare l'obbligo di versamento del contributo di mantenimento per la figlia EN a carico del signor Parte_1
disporre che detto versamento sia effettuato direttamente a favore della figlia
[...] [...]
Per_1
in ogni caso
Con il favore di compensi professionali e competenze del procedimento, inclusi il rimborso in via forfettaria delle spese generali e di studio (nella misura del 15%) e gli accessori previdenziali e fiscali come per legge”
Conclusioni per Controparte_1
“nel merito
- accertato che la figlia già maggiorenne non ha ancora conseguito la piena Persona_1
indipendenza economica per le ragioni meglio esposte nel presente atto, respingere la domanda avversaria di abolizione dell'assegno per il mantenimento della figlia;
- sempre per le ragioni di cui al punto precedente, respingere anche l'altra domanda volta a ridurre il contributo al mantenimento da parte del padre, nei cui confronti dovrà, invece, essere confermato l'assegno di mantenimento già fissato con la sentenza di separazione e nella misura attualmente in essere a seguito dell'applicazione dell'adeguamento Istat;
pagina 2 di 7 - nella non creduta ipotesi di riduzione dell'assegno per il mantenimento di Persona_1 respingere in ogni caso siccome infondata anche la domanda di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne;
- in considerazione del fatto che non ha ancora raggiunto l'indipendenza Persona_1 economica, rigettare anche l'altra domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, alla resistente;
- sulla domanda di cessazione degli effetti civili di matrimonio la convenuta nulla osserva;
- il tutto con il rimborso delle spese di lite.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 16.1.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1
di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente inoltre ha domandato la revoca del mantenimento della figlia Controparte_1
EN con conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, ovvero, in subordine, la riduzione del contributo per il mantenimento della figlia, da versarsi direttamente a quest'ultima.
Con comparsa depositata in data 11.3.2025 si è costituita la quale ha aderito Controparte_1 alla domanda di divorzio e ha chiesto la conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia e dell'assegnazione della casa coniugale a sé.
2. ed si sono sposati con matrimonio concordatario in Lodi Parte_1 Controparte_1
in data 1.9.1996 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 93, parte 2, S. A, anno 1996; doc. 3 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nati due figli, il 31.3.2022 ed Per_2
EN il 21.2.2004.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 635/2023 depositata in data 28.7.2023, ha pronunciato la separazione personale delle parti, ha assegnato la casa coniugale a (in quanto Controparte_1
genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente) e ha posto a carico del padre l'obbligo di versare per il mantenimento della figlia EN la somma mensile di
€ 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza parziale n. 204/2025, pubblicata il 17.4.2025, è stata pronunciata la cessazione pagina 3 di 7 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 CP_1
[...]
3. Ciò posto, preso atto che il divorzio è stato già pronunciato con sentenza parziale n. 204/2025, resta da decidere in ordine al mantenimento di EN e all'assegnazione della casa coniugale.
4. Per quanto riguarda il mantenimento di EN, in punto di diritto, si osserva che la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è concorde nel ritenere che l'obbligo di mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica
(Cass. civ. n. 11828/2009).
Nell'ipotesi in cui uno dei due genitori chieda l'accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne a percepire l'assegno contributivo, spetta al genitore interessato all'estinzione della sua obbligazione l'onere di provare (anche mediante presunzioni) la raggiunta autosufficienza economica del figlio ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito sia imputabile ad un suo comportamento negligente (Cass. n. 4765/2002; Cass. n.
1830/2011; Cass. n. 7970/2013, Cass. n. 2289/2001; Cass. n. 11828/2009).
In questi casi, non potendo essere prefissato in astratto il termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, la valutazione deve essere condotta dal giudice secondo criteri che variano in ragione del caso concreto, tenendo conto delle aspirazioni del figlio maggiorenne, del percorso culturale e formativo del medesimo, nonché della situazione del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto ha indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Tale valutazione, da farsi caso per caso dal giudice con prudente apprezzamento, assume un rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, anche al fine di limitare il più possibile pretese di figli maggiorenni protratte oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Incombe sul genitore obbligato l'onere di allegare e, ove sia contestato, di dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio maggiorenne nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini (Cass. civ. n. 18076/2014).
4.1 Nel caso in esame EN, sentita dal giudice istruttore all'udienza del 20.5.2025, ha dichiarato
“ho 21 anni, ho fatto il liceo scienze umane e mi sono diplomata a luglio 2021; non ho voluto
pagina 4 di 7 continuare gli studi per mia scelta perché non ho trovato nulla che mi piacesse;
un mese fa mi sono iscritta a un corso di tatuaggi, dura circa 8 mesi, sono 1.500 ore, si svolge a Crema;
inizierò a ottobre;
a maggio dello scorso anno avevo iniziato un corso di grafica on line, il corso mi è servito però ho capito che volevo fare altro;
io a ottobre 2023 ho iniziato a lavorare alla
ON di Lodi, inizialmente ho fatto 6 mesi di stage che erano pagati € 500,00 al mese, magari se facevo domeniche e festivi arrivavo anche a € 600,00/700,00; dopo mi hanno passato al contratto a chiamata, che è un po' una fregratura;
con il contratto a chiamata dipende molto da quanto lavoro, ad esempio il mese in cui sono stata a casa per malattia non sono stata pagata, neanche le ferie sono pagate;
il corso di grafica me lo ha pagato mia mamma;
io con il lavoro alla ON riesco ad avere un po' di autonomia, in modo da non dover dipendere in tutto da mia mamma;
adesso alla ON mi stanno facendo fare pochissime ore, tipo questa settimana ne faccio 15, la mia idea è quella di lasciare;
hanno da poco assunto un'altra ragazza come stagista
e tendono a risparmiare, usano lei anziché chiamare me;
il nostro supermercato prende anche stagisti dalle scuole;
adesso vorrei cercare qualcosa part time la mattina anche perché il corso sarà in presenza tutti i pomeriggi;
il contratto con la ON in ogni caso finisce a settembre, se dovessi trovare qualcosa prima sarebbe anche meglio”.
Ebbene, deve ritenersi che il lavoro svolto da EN, pur consentendogli una parziale autonomia, non sia tale da far ritenere raggiunta la piena indipendenza economica della ragazza, anche in ragione della tipologia di contratto concluso (ossia, il contratto a chiamata), il quale non le garantisce alcuna stabilità o sicurezza per il futuro.
Pertanto, in considerazione della giovane età di EN (anni 21) e del fatto che la stessa a ottobre inizierà un corso di formazione per imparare a fare i tatuaggi, non può essere accolta la domanda del ricorrente di revoca del contributo di mantenimento della figlia EN.
4.2 Ciò posto, al fine di stabilire l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento della figlia, occorre esaminare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
sentito all'udienza dell'11.4.2025, ha dichiarato “io lavoro come impiegato in Parte_1 un'azienda alimentare di Crema, guadagno circa € 49.000,00 lordi all'anno, circa € 2.300,00 netti al mese;
vivo in una casa di proprietà per la quale pago un mutuo di € 230,00 al mese per
27 anni”.
pagina 5 di 7 Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 47.750,63 in relazione all'anno 2021, € 48.674,96 in relazione all'anno
2022, € 49.242,62 in relazione all'anno 2023 (doc.
5-7 parte ricorrente).
sentita all'udienza dell'11.4.2025, ha dichiarato: “io lavoro per un'azienda Controparte_1
multinazionale, guadagno circa € 60.000,00 lordi, prendo e 2.700,00 netti al mese;
io vivo nella casa coniugale che è in comproprietà, non è gravata da mutuo”. La stessa inoltre in sede di costituzione ha riferito che nella casa coniugale vive anche il figlio maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che ha dichiarato Controparte_1 un reddito complessivo pari ad € 60.545,00 in relazione all'anno 2021, € 62.477,00 in relazione all'anno 2022, € 66.953,00 in relazione all'anno 2023 (doc.
3-5 parte resistente).
4.3 Tutto ciò considerato, tenuto conto della situazione reddituale delle parti come sopra ricostruita, e della parziale indipendenza economica della figlia EN, pare equo disporre a carico del padre un contributo di € 250,00 al mese per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, in uso presso questo Tribunale.
Tale somma deve essere versata dal ricorrente a in quanto genitore Controparte_1
convivente con la figlia maggiorenne. Come noto, infatti, il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente non può essere versato direttamente a quest'ultimo in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte del figlio stesso, permanendo, in caso di convivenza con l'altro genitore, la legittimazione sul punto in capo a tale genitore (Cass. civ.
Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021; Cass. civ. Sentenza n. 25300 del 11/11/2013; Cass. civ.
Ordinanza n. 9700 del 13/4/2021).
5. Quanto alla casa coniugale, non può essere accolta la domanda del ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa coniugale a tenuto conto del fatto che la stessa Controparte_1
vive insieme alla figlia EN, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Conseguentemente, deve essere assegnata alla resistente la casa coniugale sita in Cornegliano
Laudense, vicolo Monviso, n. 1.
6. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, devono essere interamente compensate tra le parti.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara tenuto e condanna a corrispondere, a far data dalla domanda, a Parte_1
favore di a titolo di contributo di mantenimento per la figlia EN, la somma Controparte_1 mensile di € 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo;
2) pone a carico di il 50% delle spese straordinarie per la figlia, individuate Parte_1 come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
3) assegna a la casa coniugale sita in Cornegliano Laudense, vicolo Monviso Controparte_1
n. 1;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa EN Giuppi
pagina 7 di 7