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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5316 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. GI TA nella causa civile iscritta al n. 14801/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Greco GI e Lo Cascio Rosaria
Parte_1
AN ed elettivamente domiciliato in Palermo, piazza San Francesco di Paola, n. 47.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Villareale n. 6.
- resistente –
E C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_2
- contumace -
All'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti maturati nel periodo precedente all'8/02/2019; condanna l' a corrispondere alla parte Controparte_1 ricorrente, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, le differenze retributive maturate nel periodo tra il 9/02/2019 al deposito del ricorso tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di commesso e portiere di cui alla categoria A, posizione 1, del CCRL comparto non dirigenziale con orario di lavoro di trenta ore settimanali e i compensi Controparte_1 già percepiti, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al
1 CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti, oltre gli interessi legali dalla singole scadenze fino al pagamento, nonché al versamento dei contributi previdenziali;
condanna l' al versamento dei Controparte_1 contributi previdenziali non prescritti, parametrati alla retribuzione come sopra indicata, nei limiti dell'eccepita prescrizione;
condanna l' alla rifusione in favore Controparte_1 della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
nulla sulle spese per quanto concerne l' . CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 la parte ricorrente in epigrafe esponeva di avere lavorato presso l' come lavoratore Controparte_1 socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la CP_3 prima e la poi, dal 2001 sino al 16 maggio 2013, quando la Parte_2 Parte_2 inviava la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro e, ciò nonostante, il ricorrente
[...] continuava a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante;
esponeva, altresì, di aver svolto le mansioni di commesso e portiere, riconducibili all'inquadramento A, posizione 1, del CCRL di categoria, anche oltre le suddette Convenzioni;
chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare “che il ricorrente dall'ottobre 2006 ad oggi, senza soluzione di continuità, ha svolto per conto e di fatto alle dipendenze dell'Assessorato Regionale della Salute convenuto, sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, la mansione di commesso e portiere, di cui alla Categoria A, posizione 1, del C.C.R.L. applicabile nel Comparto non dirigenziale della (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno Controparte_1 accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
2. accertare e dichiarare ove occorra, la natura fittizia del rapporto tra il Sig. e la e/o la Parte_1 Controparte_4
in quanto lo stesso è stato impiegato di fatto e senza soluzione di continuità Parte_2 alle dipendenze dell'Ente resistente in violazione della normativa che disciplina l'impiego degli ex
Pip, adottando ogni statuizione connessa e/o consequenziale;
3. accertare e dichiarare che il ricorrente, somministrato dall'Assessorato Regionale della Salute convenuto al fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente assunto dal resistente, per tutti i motivi sopra esposti, tenuto conto delle mansioni richiamate dal CCRL di appartenenza;
4. accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il rapporto tra il sig. e l'Assessorato Regionale resistente ha assunto dopo Parte_1
2 l'iniziale periodo formativo, le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato essendo venuta meno la matrice assistenziale del rapporto, per tutti i motivi sovra esposti in fatto e diritto;
5. accertare e dichiarare, dunque, che il sig. accertare e dichiarare, dunque, che il Parte_1
Sig. ha diritto a percepire le differenze retributive per aver prestato attività di Parte_1 lavoro subordinato alle dipendenzedell'Assessorato Regionale della Salute resistente dall'ottobre
2006 ad oggi, tenendo in considerazione esattamente quanto percepito dal Sig. nel Parte_1 corso del predetto periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di commesso e portiere riconducibile alla Categoria A posizione 1 del CCRL di categoria versato in atti, ovvero quelle diverse mansioni svolte che verranno accertate in sede di istruttoria dibattimentale;
6. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire dall'Assessorato Regionale della Salute resistente il pagamento della somma di € 94.719,61 di cui €
75.681,21 a titolo di differenze retributive ed € 18.670,90 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dall'ottobre 2006 ad oggi, o quella diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. nel corso del predetto periodo e di quanto allo Parte_1 stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di commesso e portiere di cui alla categoria A del CCRL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
7. condannare l'Assessorato Regionale della
Salute convenuto al pagamento della somma di € 94.719,61 di cui € 75.681,21 a titolo di differenze retributive ed € 18.670,90 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dall'ottobre 2006 ad oggi, o quella diversa maggiore o minore somma che
Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. nel corso del predetto periodo e di quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione Parte_1 delle mansioni effettivamente svolte di commesso e portiere di cui alla categoria A del CCRL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, somme da aggiornarsi nelle more del giudizio e all'esito dello stesso e quant'altro connesso;
8. condannare l'Assessorato Regionale della Salute convenuto per tutti i motivi di cui al presente atto, al versamento in favore dell' dei contributi effettivamente dovuti ed omessi pari CP_2 ad € 19.941,61 in ragione dell'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa
3 all'esito di espletanda CTU contabile, con riserva di richiedere con separato giudizio i danni direttamente e/o indirettamente connessi all'intervenuta prescrizione e/o di esercitare ogni azione consequenziale;
9. riconoscere, inoltre, l'effettiva anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, oltre interessi e rivalutazione dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, in ragione dall'accertato rapporto di subordinazione tra la ricorrente e parte resistente;
- premesso che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 convenuto, preliminarmente, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni eventuale credito e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
contestava, in particolare, lo svolgimento delle mansioni di portiere;
- premesso che l' pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace;
CP_2
- premesso che all'udienza del 4 dicembre 2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe;
- ritenuto di condividere pienamente l'iter motivazionale seguito da questo Tribunale in diversa composizione, con sentenza n. 852/2023, depositata il 13.3.2023, resa in analoga controversia, che deve qui intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che la parte ricorrente deduce, in via principale, che il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile del ricorrente nella organizzazione datoriale, a causa dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data siffatta prospettazione, il soggetto passivo viene correttamente individuato nella odierna resistente;
- rilevato poi che occorre chiarire che, con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, deve farsi riferimento – per l'analogia delle condizioni – a quanto statuito da
Cassazione civile sez. lav., 19/11/2021, n.35676, secondo cui “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.”; da ultimo, sono intervenute anche le SSUU, con sentenza n.
36197 del 2023, statuendo che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del
4 contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce a ritenere maturata la prescrizione di tutti gli eventuali crediti maturati in data antecedente al 9.2.2019 (cfr. allegato n. 9 del ricorso, diffida e messa in mora del 9.2.2024);
- rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav.,
14/03/2018, n.6155);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte da parte ricorrente sub documenti 1, 2 e 3 del ricorso introduttivo, siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in data 16.05.2013, la parte ricorrente Parte_2 abbia prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n.
468/1997, 4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato” (Cass. 25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori considerazioni – deve osservarsi che l'impossibilità di qualificare le forme di occupazione in esame quale rapporto di lavoro subordinato è stata ribadita chiaramente dalle disposizioni citate e dalla giurisprudenza della
5 Suprema Corte, trattandosi comunque di rapporti speciali, che coinvolgono più soggetti, con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr. Cass. n. 21936 del 2004; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2021,
n. 11768).
Peraltro, la possibilità di configurare un rapporto di subordinazione è stata esclusa anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore (cfr. Cass. n. 27125/2022).
In tal caso, tuttavia, escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c. - il diritto ad eventuali differenze retributive,
e ciò in quanto “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, da ultimo, Cass. n. 27125/2022 cit);
- rilevato che, in punto di fatto, deve ritenersi provato che il ricorrente, a far data dal 9.2.2019
(dovendosi ritenere maturata la prescrizione per il periodo antecedente, come già chiarito) e fino ad oggi abbia svolto mansioni assimilabili a quelle di commesso e portiere, di cui alla categoria A, posizione 1, del CCRL di settore, tenuto conto di quanto emerge dai documenti prodotti, provenienti dalla parte resistente e non contestati nella loro genuinità, sia con riferimento alle mansioni che con riferimento all'orario svolti al momento del deposito del ricorso;
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo alla parte ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito a far data dal 9.2.2019 sino al 17.10.2024 e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni di commesso e portiere di cui alla categoria A, posizione 1, del CCRL di riferimento con orario settimanale di 30 ore - è circostanza pacifica, infatti, che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con un orario
6 di lavoro pari a 6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì -, ed alle relative contribuzioni, queste ultime nei limiti della intervenuta prescrizione, nonché il diritto al versamento dei contributi previdenziali;
Per quanto poi concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, deve osservarsi che anche la mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima reiterazione dei rapporti dedotti in giudizio, ragion per cui le stesse devono riconoscersi nella misura pro tempore vigente;
- rilevato che non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, atteso che nel caso di specie non vi è illegittima reiterazione di rapporti a termine;
- rilevato che la circostanza che il rapporto sia ancora in corso determina poi la infondatezza della domanda relativa al pagamento del TFR;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti descritti, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
-rilevato che la mancata costituzione dell' esime dall'adozione di alcuna statuizione sulle CP_2 spese;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
GI TA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. GI TA nella causa civile iscritta al n. 14801/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Greco GI e Lo Cascio Rosaria
Parte_1
AN ed elettivamente domiciliato in Palermo, piazza San Francesco di Paola, n. 47.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Villareale n. 6.
- resistente –
E C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_2
- contumace -
All'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti maturati nel periodo precedente all'8/02/2019; condanna l' a corrispondere alla parte Controparte_1 ricorrente, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, le differenze retributive maturate nel periodo tra il 9/02/2019 al deposito del ricorso tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di commesso e portiere di cui alla categoria A, posizione 1, del CCRL comparto non dirigenziale con orario di lavoro di trenta ore settimanali e i compensi Controparte_1 già percepiti, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al
1 CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti, oltre gli interessi legali dalla singole scadenze fino al pagamento, nonché al versamento dei contributi previdenziali;
condanna l' al versamento dei Controparte_1 contributi previdenziali non prescritti, parametrati alla retribuzione come sopra indicata, nei limiti dell'eccepita prescrizione;
condanna l' alla rifusione in favore Controparte_1 della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
nulla sulle spese per quanto concerne l' . CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 la parte ricorrente in epigrafe esponeva di avere lavorato presso l' come lavoratore Controparte_1 socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la CP_3 prima e la poi, dal 2001 sino al 16 maggio 2013, quando la Parte_2 Parte_2 inviava la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro e, ciò nonostante, il ricorrente
[...] continuava a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante;
esponeva, altresì, di aver svolto le mansioni di commesso e portiere, riconducibili all'inquadramento A, posizione 1, del CCRL di categoria, anche oltre le suddette Convenzioni;
chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare “che il ricorrente dall'ottobre 2006 ad oggi, senza soluzione di continuità, ha svolto per conto e di fatto alle dipendenze dell'Assessorato Regionale della Salute convenuto, sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, la mansione di commesso e portiere, di cui alla Categoria A, posizione 1, del C.C.R.L. applicabile nel Comparto non dirigenziale della (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno Controparte_1 accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
2. accertare e dichiarare ove occorra, la natura fittizia del rapporto tra il Sig. e la e/o la Parte_1 Controparte_4
in quanto lo stesso è stato impiegato di fatto e senza soluzione di continuità Parte_2 alle dipendenze dell'Ente resistente in violazione della normativa che disciplina l'impiego degli ex
Pip, adottando ogni statuizione connessa e/o consequenziale;
3. accertare e dichiarare che il ricorrente, somministrato dall'Assessorato Regionale della Salute convenuto al fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente assunto dal resistente, per tutti i motivi sopra esposti, tenuto conto delle mansioni richiamate dal CCRL di appartenenza;
4. accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il rapporto tra il sig. e l'Assessorato Regionale resistente ha assunto dopo Parte_1
2 l'iniziale periodo formativo, le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato essendo venuta meno la matrice assistenziale del rapporto, per tutti i motivi sovra esposti in fatto e diritto;
5. accertare e dichiarare, dunque, che il sig. accertare e dichiarare, dunque, che il Parte_1
Sig. ha diritto a percepire le differenze retributive per aver prestato attività di Parte_1 lavoro subordinato alle dipendenzedell'Assessorato Regionale della Salute resistente dall'ottobre
2006 ad oggi, tenendo in considerazione esattamente quanto percepito dal Sig. nel Parte_1 corso del predetto periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di commesso e portiere riconducibile alla Categoria A posizione 1 del CCRL di categoria versato in atti, ovvero quelle diverse mansioni svolte che verranno accertate in sede di istruttoria dibattimentale;
6. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire dall'Assessorato Regionale della Salute resistente il pagamento della somma di € 94.719,61 di cui €
75.681,21 a titolo di differenze retributive ed € 18.670,90 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dall'ottobre 2006 ad oggi, o quella diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. nel corso del predetto periodo e di quanto allo Parte_1 stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di commesso e portiere di cui alla categoria A del CCRL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
7. condannare l'Assessorato Regionale della
Salute convenuto al pagamento della somma di € 94.719,61 di cui € 75.681,21 a titolo di differenze retributive ed € 18.670,90 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dall'ottobre 2006 ad oggi, o quella diversa maggiore o minore somma che
Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. nel corso del predetto periodo e di quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione Parte_1 delle mansioni effettivamente svolte di commesso e portiere di cui alla categoria A del CCRL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, somme da aggiornarsi nelle more del giudizio e all'esito dello stesso e quant'altro connesso;
8. condannare l'Assessorato Regionale della Salute convenuto per tutti i motivi di cui al presente atto, al versamento in favore dell' dei contributi effettivamente dovuti ed omessi pari CP_2 ad € 19.941,61 in ragione dell'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa
3 all'esito di espletanda CTU contabile, con riserva di richiedere con separato giudizio i danni direttamente e/o indirettamente connessi all'intervenuta prescrizione e/o di esercitare ogni azione consequenziale;
9. riconoscere, inoltre, l'effettiva anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, oltre interessi e rivalutazione dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, in ragione dall'accertato rapporto di subordinazione tra la ricorrente e parte resistente;
- premesso che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 convenuto, preliminarmente, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni eventuale credito e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
contestava, in particolare, lo svolgimento delle mansioni di portiere;
- premesso che l' pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace;
CP_2
- premesso che all'udienza del 4 dicembre 2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe;
- ritenuto di condividere pienamente l'iter motivazionale seguito da questo Tribunale in diversa composizione, con sentenza n. 852/2023, depositata il 13.3.2023, resa in analoga controversia, che deve qui intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che la parte ricorrente deduce, in via principale, che il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile del ricorrente nella organizzazione datoriale, a causa dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data siffatta prospettazione, il soggetto passivo viene correttamente individuato nella odierna resistente;
- rilevato poi che occorre chiarire che, con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, deve farsi riferimento – per l'analogia delle condizioni – a quanto statuito da
Cassazione civile sez. lav., 19/11/2021, n.35676, secondo cui “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.”; da ultimo, sono intervenute anche le SSUU, con sentenza n.
36197 del 2023, statuendo che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del
4 contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce a ritenere maturata la prescrizione di tutti gli eventuali crediti maturati in data antecedente al 9.2.2019 (cfr. allegato n. 9 del ricorso, diffida e messa in mora del 9.2.2024);
- rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav.,
14/03/2018, n.6155);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte da parte ricorrente sub documenti 1, 2 e 3 del ricorso introduttivo, siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in data 16.05.2013, la parte ricorrente Parte_2 abbia prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n.
468/1997, 4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato” (Cass. 25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori considerazioni – deve osservarsi che l'impossibilità di qualificare le forme di occupazione in esame quale rapporto di lavoro subordinato è stata ribadita chiaramente dalle disposizioni citate e dalla giurisprudenza della
5 Suprema Corte, trattandosi comunque di rapporti speciali, che coinvolgono più soggetti, con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr. Cass. n. 21936 del 2004; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2021,
n. 11768).
Peraltro, la possibilità di configurare un rapporto di subordinazione è stata esclusa anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore (cfr. Cass. n. 27125/2022).
In tal caso, tuttavia, escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c. - il diritto ad eventuali differenze retributive,
e ciò in quanto “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, da ultimo, Cass. n. 27125/2022 cit);
- rilevato che, in punto di fatto, deve ritenersi provato che il ricorrente, a far data dal 9.2.2019
(dovendosi ritenere maturata la prescrizione per il periodo antecedente, come già chiarito) e fino ad oggi abbia svolto mansioni assimilabili a quelle di commesso e portiere, di cui alla categoria A, posizione 1, del CCRL di settore, tenuto conto di quanto emerge dai documenti prodotti, provenienti dalla parte resistente e non contestati nella loro genuinità, sia con riferimento alle mansioni che con riferimento all'orario svolti al momento del deposito del ricorso;
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo alla parte ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito a far data dal 9.2.2019 sino al 17.10.2024 e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni di commesso e portiere di cui alla categoria A, posizione 1, del CCRL di riferimento con orario settimanale di 30 ore - è circostanza pacifica, infatti, che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con un orario
6 di lavoro pari a 6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì -, ed alle relative contribuzioni, queste ultime nei limiti della intervenuta prescrizione, nonché il diritto al versamento dei contributi previdenziali;
Per quanto poi concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, deve osservarsi che anche la mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima reiterazione dei rapporti dedotti in giudizio, ragion per cui le stesse devono riconoscersi nella misura pro tempore vigente;
- rilevato che non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, atteso che nel caso di specie non vi è illegittima reiterazione di rapporti a termine;
- rilevato che la circostanza che il rapporto sia ancora in corso determina poi la infondatezza della domanda relativa al pagamento del TFR;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti descritti, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
-rilevato che la mancata costituzione dell' esime dall'adozione di alcuna statuizione sulle CP_2 spese;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
GI TA
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