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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/09/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1256 2023 e 1855 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti in epigrafe, promossi rispettivamente da
[...]
(c.f. ) il primo e Parte_1 P.IVA_1
da (c.f. ), in proprio e Parte_2 CodiceFiscale_1
quale legale rappresentante della stessa società, il secondo, con l'avv.
GIARDINA GIUSEPPE e l'avv. SALFO GAETANO;
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO CP_1 P.IVA_2
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 8 Il proponeva opposizione avverso le Parte_1
ordinanze ingiunzione n. OI-001940882 prot.
.6500.03/04/2023.0065686 notificata in data 12.04.2023 e n. OI- CP_1
001940884, Prot.: .6500.03/04/2023.0065675 notificata il CP_1
12.04.2023.
A sostegno del ricorso, deduceva la nullità della notifica delle ordinanze opposte;
il difetto di motivazione dei provvedimenti;
l'eccezione relativa alla determinazione del quantum della sanzione nonché la prescrizione di tutti i crediti previdenziali.
L' si costituiva, contestando le avverse eccezioni e chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione, rilevando, altresì, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in quanto le Parte_1
ordinanze opposte sarebbero non quelle emesse a carico della società quale obbligata in solido, bensì quelle notificate al suo legale rappresentante in proprio quale autore della violazione.
Con note del 4.3.2024 parte ricorrente eccepiva la decadenza prevista dall'art.14 della l.689/1981.
Acquisita la riunione del giudizio iscritto al n. 1855/2024 R.G., avente ad oggetto analoga opposizione proposta dal Sig. , in Parte_2
proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
, avverso le identiche ordinanze ingiunzione n. OI-
[...]
Pagina 2 di 8 (seppur da soggetti diversi: nel 1256/2023 solo dalla società; nel
1855/2024 sia dalla società che dal legale rappresentante personalmente) le stesse ordinanze ingiunzione (che hanno infatti i medesimi numeri identificativi), con l'unica differenza che la notificazione che ha dato luogo alla seconda opposizione riguarda le sanzioni rideterminate in base alla normativa sopravvenuta.
Da ciò deriva anzitutto la tardività dell'opposizione proposta da Pt_2
personalmente solo nel giudizio 1855/2024, introdotto con
[...]
ricorso depositato l'8.7.2024.
In ogni caso, tutte le eccezioni svolte in entrambi i ricorsi sono manifestamente infondate.
Preliminarmente, deve dichiararsi infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva, formulata da parte resistente. Difatti, le ordinanze opposte, oltre ad essere fondate sui medesimi avvisi di accertamento, seppur notificate al sig. senza specificare se in Pt_2
proprio o quale legale rappresentante della società ricorrente, ingiungono il pagamento della sanzione indifferentemente al Sig. Parte_2
ed a “ il quale è quindi comunque Parte_1
destinatario dei provvedimenti opposti e come tale legittimato ad impugnarli a prescindere da chi fosse il destinatario del plico che li conteneva.
Quanto alla nullità della notifica delle ordinanze opposte, le deduzioni attoree sono manifestamente infondate in quanto nel corpo del suddetto motivo di opposizione, il ricorrente si duole della violazione del d.p.r.
600/1973, riguardante la riscossione mediante ruolo di crediti erariali e
(in virtù dei richiami contenuti nel d.lgs. 46/1999) previdenziali, cosa che il credito alla sanzione amministrativa non è; e del procedimento prescritto per la notifica degli atti degli “uffici finanziari”, cosa che l' non è. CP_1
Pagina 3 di 8 Ad ogni modo, la suddetta eccezione risulta comunque manifestatamente infondata, atteso che, qualunque eventuale vizio, relativo alla notifica delle ordinanze opposte, non ha impedito la proposizione tempestiva dell'opposizione de quo, risolvendosi, pertanto in una mera irregolarità.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di motivazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. n.16316/2020). Ebbene, nelle ordinanze ingiunzioni impugnate si richiama con esattezza l'atto di accertamento presupposto, la notifica rituale del medesimo, la mancata prova del pagamento delle ritenute omesse e delle sanzioni in misura ridotta e la mancata produzione di scritti difensivi ex art. 18 legge 689/1981 e, come si dirà subito, l'atto di accertamento presupposto risulta correttamente notificato.
Con riferimento all'asserita nullità o inesistenza della notifica dell'atto di accertamento relativo al mancato versamento delle ritenute e di contestazione delle violazioni, è necessario osservare come l'istituto resistente ha fornito la prova della regolare notifica, avvenuta in data
18.11.2019, dell'atto di accertamento con protocollo n.
.6500.30/10/2019.0170727 e dell'atto di accertamento con CP_1
protocollo n. .6500.30/10/2019.0170721. CP_1
Manifestatamente infondata è, altresì, la doglianza relativa alla determinazione del quantum della sanzione sottesa alle ordinanze opposte. Difatti, detta sanzione, essendo stata comminata nel minimo
Pagina 4 di 8 edittale, non necessita di motivazione sul punto;
la doglianza è comunque assorbita dal fatto che la sanzione è stata successivamente rideterminata dall'ente resistente, dapprima con provvedimento depositato in atti nel giudizio di cui al RG 1256/2023 e successivamente con ordinanze ingiunzione notificate il 21.6.2024 ed opposte con separato giudizio al N. RG. 1855/2024 (cfr. allegato n.11 della memoria di costituzione RG 1256/2024).
Priva di pregio è l'eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali formulata da parte ricorrente. Difatti, come documentato dall'ente previdenziale, gli illeciti contestati risalgono agli anni 2016 e 2017, mentre gli accertamenti regolarmente notificati in data 18.11.2019 e le successive ordinanze in data 12.4.2023, con conseguente interruzione del termine di prescrizione quinquennale. Si rileva, altresì, non pertinente il richiamo al principio di non ricevibilità dei contributi prescritti, atteso che nel caso di specie si tratta di ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto la sanzione e non di avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali.
Inammissibile in quanto tardiva, è infine, l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge 689/1981, sollevata da parte ricorrente solamente nelle note ex art.127 c.p.c., depositate il 4.3.2024. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale : “ Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della
Pagina 5 di 8 pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.)” (Cass. 1056/2022).
La Suprema Corte, in termini più specifici, ha statuito, inoltre, che : “Il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della "causa petendi", che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Pertanto, alla stregua di tali caratteristiche, qualora il motivo riconducibile alla tardiva contestazione dell'illecito (per il superamento del termine generale di cui all'art. 14 della stessa legge n. 689 del 1981) non abbia costituito oggetto di doglianza specifica dell'opposizione e sia stato dedotto - come nella specie - soltanto in sede di discussione, lo stesso, configurando un'eccezione in senso proprio, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice” (Cass. sez. lav. 1173/2007).
Parimenti tardiva è l'eccezione di decadenza formulata (sempre con atto successivo al ricorso) nel successivo giudizio al n. RG 1855/2024, avente ad oggetto le medesime ordinanze ingiunzione, seppur con sanzione rideterminata. Difatti, non si tratta di nuove ordinanze ingiunzione, ma unicamente di rideterminazione della sanzione, tanto è vero che i provvedimenti hanno mantenuto lo stesso numero di identificazione e sono fondate sui medesimi accertamenti.
L'ente previdenziale ha pertanto provveduto correttamente a rimodulare le sanzioni sulla base delle nuove disposizioni normative medio tempore
Pagina 6 di 8 intervenute, rinotificando all'interessato le medesime ordinanze con la indicazione della nuova misura della sanzione richiesta.
Infine, non è pertinente il richiamo svolto dall'opponente con le note del
9.9.2024 ai precedenti giurisprudenziali relativi al diverso termine decadenziale di cui all'art. 47 d.p.r. 639/1970 che a differenza di quello in esame è rilevabile d'ufficio.
Sulla base delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, da liquidarsi secondo l'importo rideterminato delle ordinanze ingiunzione, seguono la soccombenza e si liquidano come se si fosse trattato sin dall'inizio di un unico procedimento perché la duplicazione è dipesa dal fatto che l' , anziché notificare un semplice atto di CP_1
rideterminazione della sanzione, ha nuovamente notificato le ordinanze con la sanzione rideterminata, così dando luogo alla seconda opposizione.
La manifesta infondatezza dell'opposizione, fondata in buona parte sul richiamo a normativa nemmeno astrattamente applicabile al caso di specie nonché sulla deduzione della mancata notifica degli atti di accertamento, immediatamente smentita dalla documentazione prodotta dall' ne evidenziano la temerarietà che giustifica la condanna della CP_1
ricorrente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in misura uguale alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione e conferma le ordinanze opposte siccome rideterminate;
- condanna IL e Parte_1
in solido a rifondere all le spese di lite liquidate Parte_2 CP_1
in € 4000 oltre i.v.a e c.p.a rimborso spese forfettario nella misura del
15%;
Pagina 7 di 8 - Condanna IL Parte_3
in solido a pagare all' l'ulteriore somma di €
[...] CP_1
4000 ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c.
11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
Pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
001940882 e n. OI-001940884, notificate il 21.6.2024, e ultimata la trattazione, i due ricorsi vengono quindi decisi con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 9.9.2025.
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L'opposizione è infondata.
Va preliminarmente evidenziato che i due procedimenti riuniti hanno ad oggetto le medesime cause, perché in entrambi sono state impugnate