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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 529/2024, ex artt.
84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – III sez. penale, il 12.12.2024 di di liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. Umberto BULSO cod. fisc. ), C.F._1
elettivamente domiciliato in Foggia al viale Francia n.49/A, presso il proprio studio), difensore di e ammessi al PSS con decreti di ammissione Parte_1 Parte_2
nn.411 e 412 del 2021 emessi dal Tribunale Penale di Foggia in data 06/10/2021;
Il opposto, ritualmente citato non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. CP_1
Il Procuratore Generale ha depositato parere scritto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza del 27.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha dedotto il ricorrente:
✓ il procedimento in appello terminava con sentenza di condanna degli imputati n.2658/22 pronunciata il 14/6/2022 dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Bari;
✓ avverso la sentenza, subentrando nella difesa con revoca dei precedenti difensori, proponeva tempestivo ricorso per Cassazione depositato in data 25/10/22 nell'interesse e per conto di entrambi i Parte_1
✓ incardinato il giudizio recante n.4333/23 Ric. Gen. dinanzi al Supremo Collegio, depositava conclusioni scritte per la fissata l'udienza camerale del 04/04/2023, all'esito della quale veniva emessa la sentenza;
✓ pertanto, depositava sul sistema SIAMM l'istanza di liquidazione n° prot. Web 3810158 del
29/5/2023 diretta alla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, quale giudice competente ex lege per la liquidazione del compenso relativo al giudizio di legittimità svoltosi dinanzi alla Suprema Corte nell'interesse dei suoi due assistiti, indicando nell'istanza gli onorari inerenti alle singole fasi dell'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità (studio della controversia, fase introduttiva, fase decisionale), tutte poi riconosciute dalla Corte di Appello, nei valori tariffari minimi in vigore (50% dei valori medi con ulteriore riduzione di
1/3 ex art.106 bis Dpr. 115/'02 e aumentati del 30% ai sensi dell'art.12 co.1 D.M. cit. per la duplice posizione processuale per un totale pari a € 2.743,87 oltre rimb.sp.forf. e access;
✓ in data 12/12/2024, la Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Bari emetteva il decreto di liquidazione n.301/23 Reg.Cam.Cons., notificato con pec del 17/12/2024, liquidando l'importo inferiore di € 1.228,23 (euro milleduecentoventotto/23) oltre rimb.spese forf.e altri accessori di legge, erroneamente applicando i parametri di cui al D.M. n.55/2014 e ss. modif. previsti per il giudizio dinanzi alla Corte di Appello in luogo di quelli stabiliti per il giudizio dinanzi alla Corte di legittimità, a cui invece si riferiva l'attività professionale indicata e documentata con l'istanza di liquidazione.
✓ pertanto, l'errato riferimento tabellare ha determinato un compenso in misura inferiore a quella minima, inderogabile, prevista dal D.M. n.55/'14 in relazione alla fase del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, corrispondente a quella richiesta nell'istanza pari ad € 2.743,87 (comprensiva dell'aumento del 30% ex art.12, comma 1, D.M. cit, per duplice posizione processuale e della riduzione di 1/3 per il PSS) oltre accessori di legge;
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo:
“in riforma del decreto di pagamento n.301/23 emesso dalla Terza Sezione Penale della Corte di
Appello di Bari in data 12/12/2024, rideterminare il compenso dovuto al sottoscritto difensore così come calcolato nell'istanza di liquidazione sopra indicata e, cioè, nella misura di € 2.743,87
(duemilasettecentoquarantatre/87) per onorari, oltre rimborso spese forfettario (15%) e altri accessori di legge, per l'attività difensiva svolta dinanzi alla Corte di Cassazione in favore degli imputati e nel proc. pen. in narrativa specificato. Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio oltre rimborso spese forf., i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge difensore in proprio e nella sua qualità”.
Rileva questa Corte che il ricorso è fondato.
Effettivamente, verosimilmente per mero errore, la Corte di Appello adita ha applicato i valori relativi tabellarmente alle cause trattate dalla Corte d'Appello, non anche davanti alla Corte di Appello, rispetto alle quali la richiesta formulata dall'Avv. BULSO, nell'istanza era corretta e condivisibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del opposto liquidate in dispositivo CP_1
secondo i parametri di cui al DM 147/22 con riferimento alla differenza fra l'importo riconosciuto e quello dovuto (II scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Presidente delegato.
Dichiara la contumacia del . Controparte_2 accoglie l'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione emesso da questa Corte di Appello di Bari – Sezione III Penale - il 12.12.2024 di di liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. Umberto BULSO, per l'attività espletata in favore e per il procedimento penale n.4333/23 Ric. Gen Parte_1 Pt_2
R.G. Cassazione, liquida in favore dell'Avv. Umberto BULSO, per la prestazione professionale prestata gli onorari nella misura complessiva di € 2.743,87, somma già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n.
115/02 e aumentata del 30%, oltre spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge.
Condanna il opposto al pagamento in favore dell'Avv. BULSO delle spese del presente giudizio, CP_1
liquidate, in € 962,80, oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, 27.02.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola
Prima Sezione Civile
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 529/2024, ex artt.
84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – III sez. penale, il 12.12.2024 di di liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. Umberto BULSO cod. fisc. ), C.F._1
elettivamente domiciliato in Foggia al viale Francia n.49/A, presso il proprio studio), difensore di e ammessi al PSS con decreti di ammissione Parte_1 Parte_2
nn.411 e 412 del 2021 emessi dal Tribunale Penale di Foggia in data 06/10/2021;
Il opposto, ritualmente citato non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. CP_1
Il Procuratore Generale ha depositato parere scritto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza del 27.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha dedotto il ricorrente:
✓ il procedimento in appello terminava con sentenza di condanna degli imputati n.2658/22 pronunciata il 14/6/2022 dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Bari;
✓ avverso la sentenza, subentrando nella difesa con revoca dei precedenti difensori, proponeva tempestivo ricorso per Cassazione depositato in data 25/10/22 nell'interesse e per conto di entrambi i Parte_1
✓ incardinato il giudizio recante n.4333/23 Ric. Gen. dinanzi al Supremo Collegio, depositava conclusioni scritte per la fissata l'udienza camerale del 04/04/2023, all'esito della quale veniva emessa la sentenza;
✓ pertanto, depositava sul sistema SIAMM l'istanza di liquidazione n° prot. Web 3810158 del
29/5/2023 diretta alla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, quale giudice competente ex lege per la liquidazione del compenso relativo al giudizio di legittimità svoltosi dinanzi alla Suprema Corte nell'interesse dei suoi due assistiti, indicando nell'istanza gli onorari inerenti alle singole fasi dell'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità (studio della controversia, fase introduttiva, fase decisionale), tutte poi riconosciute dalla Corte di Appello, nei valori tariffari minimi in vigore (50% dei valori medi con ulteriore riduzione di
1/3 ex art.106 bis Dpr. 115/'02 e aumentati del 30% ai sensi dell'art.12 co.1 D.M. cit. per la duplice posizione processuale per un totale pari a € 2.743,87 oltre rimb.sp.forf. e access;
✓ in data 12/12/2024, la Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Bari emetteva il decreto di liquidazione n.301/23 Reg.Cam.Cons., notificato con pec del 17/12/2024, liquidando l'importo inferiore di € 1.228,23 (euro milleduecentoventotto/23) oltre rimb.spese forf.e altri accessori di legge, erroneamente applicando i parametri di cui al D.M. n.55/2014 e ss. modif. previsti per il giudizio dinanzi alla Corte di Appello in luogo di quelli stabiliti per il giudizio dinanzi alla Corte di legittimità, a cui invece si riferiva l'attività professionale indicata e documentata con l'istanza di liquidazione.
✓ pertanto, l'errato riferimento tabellare ha determinato un compenso in misura inferiore a quella minima, inderogabile, prevista dal D.M. n.55/'14 in relazione alla fase del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, corrispondente a quella richiesta nell'istanza pari ad € 2.743,87 (comprensiva dell'aumento del 30% ex art.12, comma 1, D.M. cit, per duplice posizione processuale e della riduzione di 1/3 per il PSS) oltre accessori di legge;
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo:
“in riforma del decreto di pagamento n.301/23 emesso dalla Terza Sezione Penale della Corte di
Appello di Bari in data 12/12/2024, rideterminare il compenso dovuto al sottoscritto difensore così come calcolato nell'istanza di liquidazione sopra indicata e, cioè, nella misura di € 2.743,87
(duemilasettecentoquarantatre/87) per onorari, oltre rimborso spese forfettario (15%) e altri accessori di legge, per l'attività difensiva svolta dinanzi alla Corte di Cassazione in favore degli imputati e nel proc. pen. in narrativa specificato. Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio oltre rimborso spese forf., i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge difensore in proprio e nella sua qualità”.
Rileva questa Corte che il ricorso è fondato.
Effettivamente, verosimilmente per mero errore, la Corte di Appello adita ha applicato i valori relativi tabellarmente alle cause trattate dalla Corte d'Appello, non anche davanti alla Corte di Appello, rispetto alle quali la richiesta formulata dall'Avv. BULSO, nell'istanza era corretta e condivisibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del opposto liquidate in dispositivo CP_1
secondo i parametri di cui al DM 147/22 con riferimento alla differenza fra l'importo riconosciuto e quello dovuto (II scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Presidente delegato.
Dichiara la contumacia del . Controparte_2 accoglie l'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione emesso da questa Corte di Appello di Bari – Sezione III Penale - il 12.12.2024 di di liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. Umberto BULSO, per l'attività espletata in favore e per il procedimento penale n.4333/23 Ric. Gen Parte_1 Pt_2
R.G. Cassazione, liquida in favore dell'Avv. Umberto BULSO, per la prestazione professionale prestata gli onorari nella misura complessiva di € 2.743,87, somma già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n.
115/02 e aumentata del 30%, oltre spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge.
Condanna il opposto al pagamento in favore dell'Avv. BULSO delle spese del presente giudizio, CP_1
liquidate, in € 962,80, oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, 27.02.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola