TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3375/2025 R.G. TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Delia Vernia;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv.to Simona Irene Controparte_1 Valentino;
- RESISTENTE–
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15.03.2025 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il 27.07.1994 Controparte_1 in Cassano delle Murge e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nati i figli ed , rispettivamente il 17.10.1994 ed Per_1 Per_2 il 03.03.2004;
• il Tribunale di Bari, con decreto del 27.04.2021 aveva omologato la loro separazione consensuale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Fissata la comparizione personale delle parti, il resistente si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, dando atto di aver già sottoscritto una convenzione divorzile. All'udienza figurata del 10.10.2025 le parti ribadivano di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 25.09.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 28.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano delle Murge, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27.07.1994 in Cassano delle Murge da e trascritto al n. 54, P. II, serie A, Parte_1 Controparte_1 anno 1994;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 25.09.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 4 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3375/2025 R.G. TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Delia Vernia;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv.to Simona Irene Controparte_1 Valentino;
- RESISTENTE–
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15.03.2025 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il 27.07.1994 Controparte_1 in Cassano delle Murge e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nati i figli ed , rispettivamente il 17.10.1994 ed Per_1 Per_2 il 03.03.2004;
• il Tribunale di Bari, con decreto del 27.04.2021 aveva omologato la loro separazione consensuale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Fissata la comparizione personale delle parti, il resistente si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, dando atto di aver già sottoscritto una convenzione divorzile. All'udienza figurata del 10.10.2025 le parti ribadivano di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 25.09.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 28.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano delle Murge, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27.07.1994 in Cassano delle Murge da e trascritto al n. 54, P. II, serie A, Parte_1 Controparte_1 anno 1994;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 25.09.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 4 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato