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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1377/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 9.7.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato SPERANZONI RENATO , come da mandato in calce al ricorso,
digitalmente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
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contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- contumace –
OGGETTO: carta docente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 ed agiva in giudizio nei confronti del lamentando la mancata corresponsione a suo favore, Controparte_1
proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgeva domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. Depositato da parte ricorrente contratto di lavoro riferito all'a.s. in corso, la causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2020/21: supplenza annuale;
a.s. 2021/22: supplenza annuale;
a.s. 2022/23: supplenza annuale;
a.s. 2023/24: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
a.s. 2024/25: supplenze formalmente brevi e saltuarie ma di fatto continuative da settembre fino a giugno 2025, presso il medesimo Istituto Scolastico.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd. “circuito scolastico”, in ragione di immissione in ruolo.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15 del D.L.
69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24, ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
9. Uguale conclusione va assunta peraltro anche in relazione al personale docente utilizzato in supplenze brevi e saltuarie, come nella fattispecie in esame per l'a.s. 2024/25, in cui comunque la ricorrente ha insegnato con continuità da settembre a giugno addirittura nel medesimo Istituto Scolastico, in quanto la mancata erogazione a detto personale della carta docente per il solo fatto di essere titolare di incarichi a tempo determinato sarebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla direttiva 1999/70/CE. In questo senso la recentissima sentenza CGUE del 3.7.2025 (resa nella causa C-268/22), secondo cui la carta docente costituisce un beneficio a favore dei docenti che rientra nella nozione di “condizione d'impiego” e che sarebbe discriminatorio non riconoscere al personale precario solo per la sua condizione di precarietà, a parità di mansioni svolte, anche in considerazione delle esigenze formative che sussistono per i docenti precari non meno che per i docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche.
Posto che nella fattispecie di causa le supplenze in cui è stata utilizzata la ricorrente, anche nell'a.s. in discussione, per la loro durata senz'altro a) rendevano opportuna una sua formazione e b) le richiedevano lo svolgimento di attività di vera e propria docenza – solo per incarichi di durata estremamente ridotta si può ritenere verosimile che il dipendente non sia messo in grado di svolgere attività propriamente didattica -, ne consegue la spettanza della carta docente.
Non si pone una questione di possibile riconoscimento proporzionale all'attività svolta, in forza del principio del cd. “pro-rata”, in quanto come evidenziato anche dalla CGUE nella sentenza citata questo è un meccanismo non previsto dalla normativa interna che, anzi,
prevede la spettanza della carta docente nella sua misura intera anche a favore del personale utilizzato a part time.
10. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del a provvedere CP_1
al relativo accredito a suo favore, per € 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
11. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 2.500,00, e conseguentemente condanna il a provvedere al CP_1
relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato CP_1
antistatario - le spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo