TAR Milano, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 283
TAR
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2024
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Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione normativa urbanistica e di settore

    La normativa nazionale qualifica le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica come opere di urbanizzazione primaria, comportando la loro compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica e collocabilità in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. L'inerzia dell'Amministrazione nell'adottare piani attuativi non può costituire un ostacolo. Inoltre, l'impianto ha potenza inferiore a 300W, per cui non richiede specifica regolamentazione urbanistica.

  • Accolto
    Violazione art. 10 bis L. 241/1990

    Il parere negativo del Comune si è limitato a replicare pedissequamente le argomentazioni precedenti, senza confutare le controdeduzioni della ricorrente, configurando un difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Illegittimità del diniego sotto il profilo paesistico

    La mancata valutazione della relazione paesaggistica entro i termini della conferenza dei servizi ha determinato il silenzio-assenso. Inoltre, in assenza di vincolo paesaggistico specifico, la tutela generica del paesaggio è recessiva rispetto all'interesse pubblico alla diffusione della rete di comunicazioni elettroniche.

  • Accolto
    Illegittimità del diniego basato sulla valutazione paesistica

    Le Linee Guida regionali prevedono la revisione del progetto per impatti sotto la soglia di tolleranza, non il respingimento.

  • Accolto
    Illegittimità del procedimento della conferenza dei servizi

    La mancata comunicazione della determinazione entro i termini della conferenza di servizi asincrona equivale ad assenso senza condizioni. Le disfunzioni organizzative interne non possono paralizzare il procedimento.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio

    Il parere si è limitato a replicare le argomentazioni precedenti senza confutare le controdeduzioni della ricorrente.

  • Accolto
    Illegittimità del diniego basato su presunto contrasto urbanistico

    La normativa nazionale qualifica le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica come opere di urbanizzazione primaria, comportando la loro compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica e collocabilità in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. L'inerzia dell'Amministrazione nell'adottare piani attuativi non può costituire un ostacolo. Inoltre, l'impianto ha potenza inferiore a 300W, per cui non richiede specifica regolamentazione urbanistica.

  • Accolto
    Illegittimità dell'art. 5 del Regolamento comunale per contrasto con norme superiori

    La norma regolamentare comunale impone un divieto generalizzato di installazione di impianti di telefonia mobile nell'Area 1, configurando un limite localizzativo illegittimo in contrasto con l'interesse pubblico alla copertura capillare delle reti. Inoltre, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 7, L.R. Lombardia n. 11/2001, che esclude la necessità di specifica regolamentazione urbanistica per impianti con potenza inferiore a 300W.

  • Accolto
    Illegittimità delle Linee Guida regionali se interpretate come ostative alla diffusione della rete

    In assenza di vincolo paesaggistico specifico, la tutela generica del paesaggio è recessiva rispetto all'interesse pubblico primario alla diffusione capillare della rete di comunicazioni elettroniche. La normativa speciale in materia consente restrizioni solo in presenza di vincoli specifici.

  • Accolto
    Illegittimità delle norme del P.T.P.R. se interpretate come ostative alla diffusione della rete

    In assenza di vincolo paesaggistico specifico, la tutela generica del paesaggio è recessiva rispetto all'interesse pubblico primario alla diffusione capillare della rete di comunicazioni elettroniche. La normativa speciale in materia consente restrizioni solo in presenza di vincoli specifici.

  • Accolto
    Illegittimità della d.c.r. se interpretata come ostativa alla diffusione della rete

    In assenza di vincolo paesaggistico specifico, la tutela generica del paesaggio è recessiva rispetto all'interesse pubblico primario alla diffusione capillare della rete di comunicazioni elettroniche. La normativa speciale in materia consente restrizioni solo in presenza di vincoli specifici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 283
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 283
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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