Ordinanza cautelare 3 dicembre 2024
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02862/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2862 del 2024, proposto da
AD Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Morra, Niccolo' Terracini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, Comune di IN SC, non costituiti in giudizio;
Comune di Luisago, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via S. Raffaele, 1;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione SUAP pratica n. 13970161009-31052024-0954, inviata dal SUAP associato di IN SC in data 21 agosto 2024, avente ad oggetto la trasmissione del provvedimento di diniego definitivo prot. n. 157400 del 21 agosto 2024;
- del provvedimento di diniego prot. n. 157400 del 21 agosto 2024, adottato dal SUAP associato di IN SC, avente ad oggetto il rigetto dell''istanza ID 13970161009-31052024-0954, relativa all''autorizzazione per l''installazione di una Stazione Radio Base (SRB) per telefonia mobile in Luisago, Via Raffaello, codice impianto CO22070_025;
- del verbale di chiusura della conferenza dei servizi, prot. n. 5420 del 19 agosto 2024, adottato dal Comune di Luisago;
- del provvedimento prot. n. 5401 del 16 agosto 2024, recante parere sfavorevole motivato, emesso dal Comune di Luisago, Settore Territorio;
- del provvedimento prot. n. 5028 del 25 luglio 2024, recante parere sfavorevole motivato, emesso dal Comune di Luisago, Settore Territorio;
nonché, in parte qua, in subordine
- dell''art. 5 del regolamento comunale per l''installazione e l''esercizio di impianti di telecomunicazione privati, di telefonia mobile e di radiodiffusione del Comune di Luisago;
- della D.G.R., n. 7/11045 del 8 novembre 2002, adottata da Regione Lombardia, recante “Linee guida per l''esame paesistico dei progetti”, nonché dell''art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), nonché della d.c.r. 6 marzo 2001, n. 43749.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Luisago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. UI SS, nessuno compare per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società AD Italia S.p.A., operatore di rete mobile, presentava in data 28 giugno 2024 al SUAP associato di IN SC un'istanza di autorizzazione, ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.Lgs. 259/2003, per l'installazione di una Stazione Radio Base (SRB) nel Comune di Luisago, in Via Raffaello. L'istanza era corredata dalla documentazione attestante la conformità ai limiti di esposizione elettromagnetica e da una relazione tecnica di esame paesistico che asseverava un impatto sotto la soglia di rilevanza.
Il Comune di Luisago indiceva in data 12 luglio 2024 una conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e asincrona, coinvolgendo l'ARPA e l'Ufficio Tecnico comunale.
In data 25 luglio 2024, l'ARPA esprimeva parere favorevole in merito alla compatibilità elettromagnetica del progetto. Nello stesso giorno, l'Ufficio Tecnico del Comune di Luisago comunicava il proprio parere negativo, fondato su tre ordini di ragioni:
1. Contrasto con la destinazione urbanistica: l'area, inserita in un "Ambito di Trasformazione TR1", sarebbe in attesa di un piano attuativo (Programma Integrato d'Intervento) e l'installazione della SRB risulterebbe condizionante per gli sviluppi futuri.
2. Valutazione paesistica: la valutazione di impatto paesistico prodotta dalla ricorrente (valore 4) veniva ritenuta soggettiva e non condivisibile, con l'Ufficio che ricalcolava l'impatto in un valore pari a 8, richiedendo una relazione paesaggistica apposita.
3. Localizzazione: l'art. 5 del regolamento comunale vigente vieterebbe l'installazione di impianti per la telefonia mobile nell'area designata ("Area 1").
La società ricorrente presentava in data 5 agosto 2024 le proprie osservazioni, contestando tutti i profili di criticità sollevati e produceva una relazione paesaggistica completa di foto simulazioni.
Con parere del 16 agosto 2024, l'Ufficio Tecnico comunale confermava il proprio diniego, ribadendo le motivazioni urbanistiche e relative al regolamento comunale. In merito alla relazione paesaggistica prodotta, l'Ufficio si limitava a constatare che la stessa avrebbe dovuto essere esaminata dalla Commissione per il Paesaggio, la cui procedura di costituzione era ancora in corso.
Seguiva, in data 19 agosto 2024, il verbale di chiusura negativa della conferenza dei servizi e, in data 21 agosto 2024, il provvedimento finale di diniego da parte del SUAP.
Con ricorso, munito d’istanza cautelare, notificato in data 29.10.2024 e regolarmente depositato, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe meglio precisati, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, 43, COMMA 4, E 51, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 259 DEL 2003. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 7, L.R. LOMBARDIA N. 11/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS L. 241/1990. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 14, 14- BIS, 14 QUATER DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA D.G.R., N. 7/11045 DEL 8 NOVEMBRE 2002, ADOTTATA DA REGIONE LOMBARDIA, RECANTE “LINEE GUIDA PER L’ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI”. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, 43, COMMI 4, 5, E 51, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 259 DEL 2003. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE. ARBITRARIETÀ. SVIAMENTO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PRIVATI, DI TELEFONIA MOBILE E DI RADIODIFFUSIONE DEL COMUNE DI LUISAGO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 7, L.R. LOMBARDIA N. 11/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 8, L. 36/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, 43, COMMA 4, E 51, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 259 DEL 2003. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 29.11.2024 si costituisce con atto di mera forma il Comune di Luisago, con deposito di documenti e chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Con ordinanza cautelare n. 1414 del 03.12.2024, il Collegio adotta provvedimento ex art. 55 comma 10 c.p.a.
In data 02.10. 2025 il Comune di Luisago provvede a depositare memoria integrativa delle proprie argomentazioni difensive.
In vista dell’udienza di trattazione del merito, le parti si scambiano memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.
All’udienza del 04.11.2025 l’affare viene trattenuto in decisione
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso AD contesta la valutazione di incompatibilità urbanistica dell'impianto. La ricorrente sostiene che il diniego violerebbe diverse norme nazionali e regionali, tra cui gli artt. 3, 43 e 51 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e l'art. 4 della L.R. Lombardia n. 11/2001.
Secondo tali disposizioni, osserva la ricorrente, le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche sono definite “ di preminente interesse generale ”, assimilate “ ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria ” e hanno “carattere di pubblica utilità”. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, in virtù di tale qualificazione, le stazioni radio base sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica impressa dagli strumenti di pianificazione comunale. Pertanto, il diniego basato su un presunto contrasto con la destinazione del comparto sarebbe palesemente illegittimo.
Viene altresì contestata la motivazione secondo cui l'installazione dovrebbe attendere una “ progettazione più organica ” all'interno di un futuro Programma Integrato d’Intervento. La ricorrente evidenzia come l'inerzia dell'Amministrazione nel dotarsi di strumenti attuativi non possa legittimamente tradursi in un pregiudizio per l'operatore economico.
Inoltre, si sottolinea che l'impianto in questione ha una potenza inferiore a 300 W, soglia al di sotto della quale la L.R. Lombardia n. 11/2001 non richiede una specifica regolamentazione urbanistica, consentendone la collocazione su tutto il territorio regionale, ad eccezione di specifici siti sensibili non rilevanti nel caso di specie.
Infine, viene dedotta la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990, poiché l'Amministrazione, nel suo parere definitivo, avrebbe meramente replicato le motivazioni iniziali senza un'effettiva valutazione delle osservazioni presentate da AD.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
L'Amministrazione ha sostanzialmente negato l'autorizzazione ritenendo l'intervento in contrasto con la destinazione urbanistica del comparto, in quanto l'installazione della SRB dovrebbe inserirsi in una pianificazione attuativa di dettaglio non ancora approvata.
Si tratta di una motivazione illegittima.
La normativa nazionale di settore qualifica le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica come “ opere di urbanizzazione primaria ” (art. 43, comma 4, D.Lgs. 259/2003). Tale assimilazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, comporta la compatibilità di tali impianti con qualsiasi destinazione urbanistica e la loro collocabilità in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Il diniego fondato su un presunto contrasto con la destinazione d'uso dell'area è, pertanto, viziato da violazione di legge.
Non condivisibile, inoltre, la pretesa del Comune di subordinare l'intervento all'approvazione di un Programma Integrato d'Intervento.
La tesi comunale oblitera la natura giuridica e la funzione tanto delle infrastrutture di telecomunicazione quanto degli strumenti urbanistici attuativi. Il PII, al pari di altri piani attuativi, ha lo scopo di definire nel dettaglio l'assetto urbanistico ed edilizio di una porzione di territorio, disciplinando la distribuzione dei volumi, le destinazioni d'uso, gli standard e i diritti edificatori per le costruzioni ordinarie. Le Stazioni Radio Base, tuttavia, non sono assimilabili a normali costruzioni edilizie.
In quanto "opere di urbanizzazione primaria" per espressa disposizione di legge (art. 43, comma 4, D.Lgs. 259/2003), esse non "consumano" volumetria o diritti edificatori, ma forniscono un servizio essenziale al territorio, presupposto per la sua stessa fruibilità e sviluppo. La giurisprudenza ha chiarito che proprio la natura di opere di urbanizzazione rende le questioni relative ai diritti edificatori e alle prescrizioni di un piano di lottizzazione (o strumento analogo come il PII) indifferenti e non applicabili alle stazioni radio base (T.A.R. per la Sardegna – Cagliari, Sez. II, 22.11.2023, n. 882).
In secondo luogo, la preoccupazione che l'impianto possa "condizionare" gli sviluppi futuri è infondata. Al contrario, la presenza di una rete di comunicazione efficiente è una condizione abilitante per qualsiasi sviluppo futuro, sia esso residenziale, commerciale o produttivo. L'infrastruttura in esame non è un ostacolo, ma un elemento di valorizzazione dell'area, la cui presenza dovrà essere semplicemente recepita dal futuro PII, così come quest'ultimo dovrà tenere conto di altre reti di servizio preesistenti (idriche, elettriche, viarie). L'interesse pubblico alla celere realizzazione della rete di comunicazione, qualificato come preminente e di pubblica utilità, non può essere paralizzato o ritardato dall'assenza di una pianificazione di dettaglio, la cui approvazione è peraltro un onere della stessa Amministrazione comunale.
Infine, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche ha introdotto un procedimento autorizzatorio speciale, semplificato e accelerato, proprio per garantire la rapida e capillare diffusione delle reti sul territorio nazionale, in attuazione di principi di derivazione europea. Assoggettare tale procedimento speciale alla condizione sospensiva della previa adozione di uno strumento urbanistico attuativo complesso come il PII significherebbe introdurre un aggravamento procedurale ingiustificato, in palese contrasto con la ratio acceleratoria della normativa di settore (Corte Cost., sentenza n. 303 del 25 luglio 2007).
La disciplina speciale e autosufficiente prevista dal Codice prevale, pertanto, sulle dinamiche ordinarie della pianificazione urbanistica, impedendo che l'inerzia o le tempistiche della programmazione locale possano costituire un impedimento alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il Paese, in considerazione del “ principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti, capillarità che, a sua volta, è connessa all’esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull’intero territorio nazionale, come affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 331 del 7 novembre 2003 ” (Cons. di Stato, Sez. VI, 02.03.2022 n.1504).
L'inerzia dell'Amministrazione nel dotarsi di propri strumenti di pianificazione attuativa non può tradursi in un ostacolo alla realizzazione di opere di interesse pubblico, quale è la rete di comunicazione elettronica, né può essere posta a fondamento di un diniego a svantaggio dell'operatore economico.
A ciò si aggiunge una circostanza decisiva, evidenziata dalla ricorrente: l'impianto in esame presenta una potenza inferiore a 300 W. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L.R. Lombardia n. 11/2001: “ gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica ” (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 10.02.2011, n.1043)
Tale disposizione, che istituisce un regime semplificato, esclude la potestà di pianificazione dei Comuni per questa tipologia di impianti, rendendo illegittime le disposizioni o i provvedimenti che ne limitino o escludano la collocazione in determinate zone del territorio.
Infine, si rileva la fondatezza anche della censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990. Il parere negativo del 16 agosto 2024, successivo alla presentazione delle osservazioni della ricorrente, si è limitato a replicare pedissequamente le argomentazioni del precedente parere del 25 luglio 2024, senza fornire alcuna reale confutazione delle puntuali controdeduzioni di natura giuridica e tecnica formulate da AD. Tale condotta denota un difetto di istruttoria e uno svuotamento della funzione di garanzia partecipativa propria del preavviso di rigetto.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la legittimità del diniego sotto il profilo paesistico. La ricorrente lamenta innanzitutto un difetto di motivazione e un'arbitrarietà nel parere iniziale dell'Ufficio Tecnico, che ha contestato la valutazione di impatto paesistico senza fornire adeguate giustificazioni.
Nonostante la presentazione della Relazione paesaggistica richiesta, osserva AD, l'Amministrazione avrebbe omesso di esaminarla, adducendo l'impossibilità di farlo per la mancata costituzione della Commissione per il Paesaggio. Secondo la ricorrente, tale omissione, protrattasi oltre i termini perentori fissati per la conclusione della conferenza dei servizi, avrebbe dovuto determinare la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990. La mancata comunicazione di un parere espresso entro i termini equivale, infatti, ad un assenso senza condizioni.
Viene inoltre eccepito che un diniego basato su profili paesaggistici sarebbe comunque illegittimo, poiché l'area in questione non è soggetta ad alcun vincolo paesaggistico specifico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. La giurisprudenza ha chiarito che la disciplina speciale per gli impianti di telefonia ammette restrizioni solo in presenza di vincoli specifici, e non per una generica tutela del paesaggio.
In via subordinata, la ricorrente deduce l'illegittimità delle stesse Linee Guida regionali (D.G.R. n. 7/11045 del 2002) qualora fossero interpretate nel senso di consentire un diniego in assenza di vincoli, per contrasto con la normativa statale che tutela l'interesse pubblico alla diffusione della rete.
Anche il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla illegittimità del diniego sotto il profilo paesistico, è fondato.
L'iter procedimentale seguito dal Comune è in palese contrasto con le norme che disciplinano la conferenza di servizi. A fronte della richiesta dell'Ufficio Tecnico, la ricorrente ha prodotto una relazione paesaggistica completa. L'Amministrazione, tuttavia, ha omesso di esaminarla, adducendo quale giustificazione la mancata costituzione della competente Commissione per il Paesaggio.
Tale omissione, protrattasi oltre il termine perentorio fissato per la conclusione della conferenza dei servizi asincrona, ha determinato la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della L. 241/1990, il quale statuisce: “ la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni ”.
La giurisprudenza ha chiarito che l'inerzia dell'amministrazione interpellata nell'ambito della conferenza di servizi comporta la consumazione del potere di dissentire e l'equiparazione del silenzio all'assenso (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 05 agosto 2024, n.6966). Le disfunzioni organizzative interne dell'ente, quale la mancata costituzione di un organo consultivo, non possono in alcun modo paralizzare il procedimento e risolversi in un danno per il privato istante. Il Comune avrebbe dovuto, pertanto, considerare acquisito l'assenso incondizionato sotto il profilo paesistico.
Peraltro, il diniego risulta illegittimo anche sotto un altro, assorbente, profilo. Come dedotto dalla ricorrente, e non contestato dall'Amministrazione, l'area in esame non è soggetta ad alcun vincolo paesaggistico specifico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. In assenza di un vincolo, la tutela generica del paesaggio è recessiva rispetto all'interesse pubblico primario alla diffusione capillare della rete di comunicazioni elettroniche sul territorio nazionale. La normativa speciale in materia consente restrizioni solo in presenza di vincoli specifici, non per una generica tutela del paesaggio (Consiglio di Stato, Sez.VI, 15 dicembre 2009, n. 7944; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez.II, 19 febbraio 2021.n.471).
Infine, anche a voler seguire il ragionamento del Comune, il diniego sarebbe illegittimo. L'Ufficio Tecnico ha classificato l'impatto come pari a 8, valore che, secondo le stesse Linee Guida regionali (D.G.R. n. 7/11045 del 2002), è “sotto la soglia di tolleranza”. In tal caso, le Linee Guida prevedono che il progetto debba essere “rivisto”, ma non che possa essere “respinto”, facoltà quest'ultima riservata ai soli progetti con impatto “oltre la soglia di tolleranza”.
Il terzo motivo, relativo all'errata interpretazione e all'illegittimità del regolamento comunale, è parimenti fondato, sebbene per le ragioni esposte in via subordinata dalla ricorrente.
Il diniego si basa su un'interpretazione dell'art. 5 del regolamento comunale, il quale dispone: " In Area 1, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisioni, ad eccezione degli impianti per la telefonia mobile, di cui alla L.R. 11 maggio 2001 n. 11 con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 1000 W ".
Il Comune ha interpretato tale norma nel senso di escludere in toto la possibilità di installare impianti di telefonia mobile nell'"Area 1", ritenendo che l'inciso relativo alla potenza si riferisca unicamente agli “ impianti per telecomunicazioni e radiotelevisioni ”. La ricorrente contesta tale lettura, sostenendo che la norma consenta l'installazione di SRB con potenza inferiore a 1000 W.
Ritiene questo Collegio che l'interpretazione fornita dall'Amministrazione, sebbene non l'unica possibile, appaia plausibile sul piano letterale e sintattico. Tuttavia, proprio accogliendo tale interpretazione, emerge in modo manifesto l'illegittimità della norma regolamentare stessa per contrasto con fonti normative di rango superiore.
L'art. 8, comma 6, della Legge-quadro n. 36/2001, pur consentendo ai Comuni di adottare regolamenti " per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ", pone un limite invalicabile: è esclusa "l a possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base " (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 07.01.2021, n.213). La potestà comunale può tradursi nell'individuazione di criteri localizzativi o nella tutela di siti specifici e puntuali (es. ospedali, scuole), ma non può mai spingersi fino a vietare in via generale l'installazione di impianti in intere e vaste porzioni del territorio comunale
Un divieto generalizzato, come quello che l'art. 5 del Regolamento comunale impone per l'"Area 1", non costituisce un "criterio di localizzazione", bensì un vero e proprio "limite localizzativo", considerato illegittimo dalla costante giurisprudenza perché si pone in contrasto con l'interesse pubblico, di rilevanza nazionale, a garantire una copertura capillare ed efficiente della rete di comunicazioni elettroniche (Consiglio di Stato, Sez. VI, 09.05.2023, n. 4647).
Inoltre, e in modo dirimente, la norma regolamentare si pone in diretto e insanabile contrasto con l'art. 4, comma 7, della L.R. Lombardia n. 11/2001. Come già ricordato, tale norma di legge regionale stabilisce che gli impianti con potenza inferiore a 300 W, come quello di specie, "non richiedono specifica regolamentazione urbanistica" e possono essere collocati su tutto il territorio comunale, ad eccezione dei siti sensibili specificamente elencati. Una norma regolamentare comunale non può derogare a tale previsione, introducendo un divieto generalizzato che la legge regionale esclude.
Pertanto, l'art. 5 del Regolamento del Comune di Luisago, nell'interpretazione fatta propria dallo stesso Ente, deve essere considerato illegittimo per violazione degli artt. 43 e 51 del D.Lgs. 259/2003, dell'art. 8, comma 6, della L. 36/2001, e dell'art. 4, comma 7, della L.R. n. 11/2001. Tale norma deve essere disapplicata nel caso di specie, con conseguente illegittimità derivata del provvedimento di diniego che su di essa si fonda.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
- Annulla in parte qua , nei limiti di cui in motivazione, l'art. 5 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione del Comune di Luisago.
- Condanna il Comune di Luisago al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AD RU, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
UI SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI SS | AR AD RU |
IL SEGRETARIO