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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1669/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ARGENTINO SIMONA
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESITENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.2.2025 l'avv. Argentino Simona ha precisato le proprie conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con lui Controparte_1 contratto in data 8.8.2006 presso il Comune di Mazara del Vallo (TP), dal quale non sono nati figli rappresentando che i coniugi, mediante ricorso alla procedura straordinaria ex art. 12, D.L. n.
132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, con accordo concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo (TP), in data 16.12.2020, procedevano alla loro separazione personale.
Pertanto, in mancanza di una riconciliazione tra le parti, la ricorrente ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nel ricorso.
Pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e Controparte_1 all'udienza del 12.2.2025 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione ex art 473-bis. 22
c.p.c., ha invitato parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni rimettendo poi la causa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, non può che essere accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo trascorsi più di sei mesi, richiesti dagli artt. 1
e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 74/1987 e dalla Legge n.
55/2015, dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo (TP) e non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti.
In assenza di ulteriori questioni tra le parti, dunque, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , ricorrendo tutti Parte_1 Controparte_1
i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.n. 898/1970 e ss.mm. e, per l'effetto, va disposta la trasmissione del presente provvedimento al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge e per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. N. 396/2000.
Alla luce della funzione costitutiva necessaria del giudizio e della mancata costituzione della parte resistente, valutate unitamente all'assenza di contrasto tra le parti sotto il profilo patrimoniale, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 8.8.2006, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Mazara del Vallo (TP), atto n. 135, parte II, serie A, anno 2006; dichiara irripetibili le spese di lite;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo