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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57842/2023, vertente
TRA
(LA SPEZIA (SP), 15/04/1979), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BEATO ANDREA;
E
(MASSA (MS), 02/09/1978), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. FRANCIA LUCIA;
-ricorrenti-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/08/2017 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
• “Sia dichiarata la separazione personale dei coniugi i quali, già concordemente separati di fatto, e siano formalmente autorizzati a vivere definitivamente separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, fin dalla fissazione della data d'udienza o di deposito di note scritte;
• I sig.ri e rinunciano Controparte_1 Parte_1 vicendevolmente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in proprio favore;
• In ordine all'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione da entrambi i coniugi, questa rimarrà assegnata al marito, che diverrà conseguentemente unico obbligato al pagamento del canone di affitto in favore della parte locatrice, con piena manleva nei confronti della sig.ra di qualsivoglia Controparte_1 pregresso debito relativo al predetto rapporto contrattuale, dal giorno 20 aprile 2023 alla data attuale. Il sig. dichiara di aver già provveduto a Parte_1 comunicare alla proprietaria dell'immobile locato la necessità della modifica del contratto di locazione.
• La sig.ra si è già allontanata dalla casa coniugale il Controparte_1 giorno 20 aprile 2023, in ragione delle preminenti esigenze della tutela del benessere psicofisico proprie e del coniuge, portando con sé tutti e ciascuno i propri effetti personali e i beni di proprietà, nessuno escluso, e il sig. ha Parte_1 formalmente autorizzato detto allontanamento e lo spostamento della residenza della coniuge.
• Il sig. restituirà alla sig.ra entro Parte_1 Controparte_1
15 gg. dalla sentenza della richiesta separazione, la somma di euro 6.250,00 corrisposta da lei illo tempore quale contributo per l'acquisto del mobilio comune, che rimarrà quindi di esclusiva proprietà del separando marito.
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 entro 15 gg. dalla sentenza della richiesta separazione, un contributo di euro 5.400,00 una tantum, a titolo di rimborso spese future relative dell'accudimento dei due gatti di famiglia i quali, seppur adottati insieme, hanno seguito la sig.ra Controparte_1
nella sua nuova residenza.
[...]
• Il sig. e la sig.ra non intendono Parte_1 Controparte_1 comparire innanzi al Tribunale di Roma personalmente, nella misura in cui dichiara formalmente di non aver in animo di riconciliarsi, così scegliendo, ai sensi di legge, di sostituire la comparizione stessa con il deposito di note scritte, come da dichiarazioni autografe allegate in atti.
• I ricorrenti dichiarano conseguentemente di rinunciare, così come effettivamente rinunciano, a qualunque impugnazione della emananda sentenza di separazione, ove pronunciata alle condizioni sopra esposte.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi A SPEZIA Parte_1
(SP), 15/04/1979) e (MASSA (MS), 02/09/1978), Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Pignone (SP) in data 05/08/2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pignone (SP) al n. 3, Parte 2 , Serie A,
Anno 2017, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Presidente rel.
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57842/2023, vertente
TRA
(LA SPEZIA (SP), 15/04/1979), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BEATO ANDREA;
E
(MASSA (MS), 02/09/1978), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. FRANCIA LUCIA;
-ricorrenti-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/08/2017 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
• “Sia dichiarata la separazione personale dei coniugi i quali, già concordemente separati di fatto, e siano formalmente autorizzati a vivere definitivamente separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, fin dalla fissazione della data d'udienza o di deposito di note scritte;
• I sig.ri e rinunciano Controparte_1 Parte_1 vicendevolmente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in proprio favore;
• In ordine all'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione da entrambi i coniugi, questa rimarrà assegnata al marito, che diverrà conseguentemente unico obbligato al pagamento del canone di affitto in favore della parte locatrice, con piena manleva nei confronti della sig.ra di qualsivoglia Controparte_1 pregresso debito relativo al predetto rapporto contrattuale, dal giorno 20 aprile 2023 alla data attuale. Il sig. dichiara di aver già provveduto a Parte_1 comunicare alla proprietaria dell'immobile locato la necessità della modifica del contratto di locazione.
• La sig.ra si è già allontanata dalla casa coniugale il Controparte_1 giorno 20 aprile 2023, in ragione delle preminenti esigenze della tutela del benessere psicofisico proprie e del coniuge, portando con sé tutti e ciascuno i propri effetti personali e i beni di proprietà, nessuno escluso, e il sig. ha Parte_1 formalmente autorizzato detto allontanamento e lo spostamento della residenza della coniuge.
• Il sig. restituirà alla sig.ra entro Parte_1 Controparte_1
15 gg. dalla sentenza della richiesta separazione, la somma di euro 6.250,00 corrisposta da lei illo tempore quale contributo per l'acquisto del mobilio comune, che rimarrà quindi di esclusiva proprietà del separando marito.
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 entro 15 gg. dalla sentenza della richiesta separazione, un contributo di euro 5.400,00 una tantum, a titolo di rimborso spese future relative dell'accudimento dei due gatti di famiglia i quali, seppur adottati insieme, hanno seguito la sig.ra Controparte_1
nella sua nuova residenza.
[...]
• Il sig. e la sig.ra non intendono Parte_1 Controparte_1 comparire innanzi al Tribunale di Roma personalmente, nella misura in cui dichiara formalmente di non aver in animo di riconciliarsi, così scegliendo, ai sensi di legge, di sostituire la comparizione stessa con il deposito di note scritte, come da dichiarazioni autografe allegate in atti.
• I ricorrenti dichiarano conseguentemente di rinunciare, così come effettivamente rinunciano, a qualunque impugnazione della emananda sentenza di separazione, ove pronunciata alle condizioni sopra esposte.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi A SPEZIA Parte_1
(SP), 15/04/1979) e (MASSA (MS), 02/09/1978), Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Pignone (SP) in data 05/08/2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pignone (SP) al n. 3, Parte 2 , Serie A,
Anno 2017, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Presidente rel.
Marta Ienzi