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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
RGAC 27498 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DOEDICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 27498 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuto in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 28 novembre 2024 e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci 9
presso lo studio dell'avv. Emanuele Planelli che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(cf Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Roma, via Giuseppe Mazzini n. 88 presso lo studio dell'avv. Cristiano
Pellegrini Quarantotti che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione risposta in appello depositata telematicamente
APPELLATO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 depositato il 3 marzo
2020 aveva proposto opposizione avverso la cartella di pagamento Parte_1
n. 09720200046394453, notificata a mezzo pec in data 21 febbraio 2020 con la quale veniva richiesto il pagamento della ordinanza ingiunzione prefettizia 311/2017 in data 2
febbraio 2017 con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento elevato dal Comune di in data 10agosto 2016 e richiesto Controparte_2
l'importo di euro 155,98.
A sostegno della opposizione aveva dedotto di aver proposto ricorso al Giudice di pace di
Grosseto avverso la ordinanza ingiunzione 311/2017, ricorso che era stato accolto con sentenza n. 423/2017 con annullamento della ordinanza ingiunzione e del verbale,
sentenza passata in giudicato a seguito della sentenza del Tribunale di Grosseto n.
92/2020.
Aveva chiesto, la dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento notificata e la condanna del ai sensi dell'articolo 96 cpc.. Controparte_2
Si era costituito il eccependo la inammissibilità della domanda Controparte_2
proposta ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 per proporre la opposizione alla esecuzione basata sulla caducazione del titolo esecutivo che doveva essere proposta con la opposizione di cui all'articolo 615 cpc.
Aveva dedotto la regolare notifica del verbale di accertamento e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti posti in essere dal concessionario per la riscossione.
Aveva contestato la richiesta risarcitoria deducendo che le doglianze dell'opponente non erano fondate.
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non si era costituita la venendo dichiarata contumace. Controparte_3
Con sentenza 5823/2021 il giudice di pace di Roma ha respinto la opposizione ritenendo che fosse stata provata la regolare notifica del verbale di accertamento e l'opponente non avesse proposto ricorso al Prefetto, tenuto conto che non erano stati dedotti vizi del verbale di accertamento, di guisa che la opposizione poteva essere proposta avverso la cartella di pagamento solo per vizi propri della stessa non potendo estendersi anche ai vizi del titolo.
Avverso detta decisione ha proposto appello il lamentando la erroneità Parte_1
della decisione rispetto all'oggetto del ricorso che verteva sulla inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo alla base del ruolo emesso essendo stati annullati la ordinanza ingiunzione prefettizia ed il verbale di accertamento oggetto della impugnazione, questione sulla quale il giudice non si era pronunziato al di là dell'erroneità del rito utilizzato per dedurre il vizio.
Si è costituito il ribadendo la propria difesa svolta in relazione Controparte_2
la non dedotta mancata notifica del verbale di accertamento ed il fatto che l'opponente non avesse depositato la ordinanza ingiunzione prefettizia e che il giudice di pace aveva ritenuto non provate le deduzione dell'opponente ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi concernenti la fase successiva alla emissione del ruolo.
Ha contestato, di conseguenza, la sussistenza dei presupposti per la sussisteza della responsabilità ex articolo 96 cpc.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il giudice di pace ha redatto una motivazione del tutto inconferente alla vicenda in esame dal momento che la opposizione, introdotta nelle forme della opposizione ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011, in realtà doveva essere correttamente qualificata come opposizione alla esecuzione in quanto l'unica censura proposta in relazione alla cartella di pagamento ricevuta era basata sul fatto che la ordinanza ingiunzione prefettizia 311/2017 posta alla base della cartella di pagamento impugnata era stata oggetto di annullamento per effetto della sentenza del Giudice di Pace di Grosseto confermata dalla sentenza di appello del
Tribunale di Grosseto con la quale era stato respinto l'appello proposto dall'ìodierno
appellante in relazione al solo capo relativo al spese di giudizio.
Di conseguenza per il principio di conservazione degli atti processuali doveva essere esaminata la domanda proposta, indipendentemente dal rito non essendosi verificata alcuna decadenza.
E' pacifico che la cartella di pagamento è stata emessa sulla base della ordinanza ingiunzione prefettizia n. 311/2017 emessa a seguito di tempestiva impugnazione del verbale di accertamento.
In atti risulta depositata la sentenza 423/2017 emessa dal Giudice di pace di Grosseto nella quale mergege che oggetto del giudizio era propria la ordinanza ingiunzione del Prefetto di
Grosserto emessa il 9 gennaio 2017 e notificata il 2 febbraio 2017 con la qual era stata annullata la ordinanza ingiunzione in quanto non erano stati provati i poteri degli ausiliari del traffico che avevano elevato la infrazione in relazione ad una ipotesi comunque non rientrante nella competenza attribuita agli stessi.
La sentenza prodotta risulta in copia conforme ma non risulta il passaggio in giudicato della stessa, nella quale parte era solo il Prefetto di Grosseto.
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Lo stesso appellante ha dedotto, fin dal giudizio di primo grado che avverso a tale sentenza avrebbe proposto appello che si sarebbe concluso con una sentenza 92/2020 del Tribunale
di Grosseto che lo aveva respinto.
Anche tale sentenza era stata prodotta in copia non recante la attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato.
Per quanto riguarda la questione relativa alla prova del passaggio in giudicato la cassazione si è sempre orientata nel senso che l'onere della prova incomba sul soggetto che vuole avvalersi dell'effetto del giudicato e che la prova consista nel deposito di copia della sentenza recante la attestazione del cancelliere in ordine alla mancata proposizione dell'appello ed al conseguente passaggio in giudicato.
Sotto questo aspetto, infatti, la cassazione ha ritenuto che colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo, per cui non basta la produzione della sentenza, ma deve altresì corredarla di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere ne' che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest'ultima dimostrare il secondo elemento dell'unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile) (Cass. Sez. L, 9
luglio 2014, n. 12770), che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att.
cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. Sez. III, 29 agosto
2013, n. 19883) e che, infine, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria, risultando insufficiente il deposito della sola certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza, inidonea a dare certezza in ordine al contenuto del provvedimento. (Cas. Sez. I, 19 settembre 2013, n. 21469)
Analogamente, più recentemente è stato rilevato che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio,
non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124
disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza. (Cass. Sez. VI-V, ord. 18 aprile 2017,
n. 9746; Cass. Sez. I, 2 marzo 2022, n. 6868)
Solo in una più recente decisione la cassazione ha ritenuto che il passaggio in giudicato possa essere ritenuto provato nel caso in cui controparte ammetta espressamente l'avvenuta formazione del giudicato affermando che la parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, perché la controparte aveva esplicitamente ammesso la
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
circostanza) (Cass. Sez. VI-I, ord. 1 marzo 2018, n. 4813), orientamento confermato nella successiva decisone secondo cui La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno. (Cass. Sez. III, 28 dicembre
2023, n. 26258)
Nel caso di specie il , che non era parte nel giudizio innanzi al Controparte_2
giudice di pace di Grosseto e del successivo giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto) non ha mai esplicitamente ammesso il passaggio in giudicato della sentenza prodotta dall'odierno appellante che, di conseguenza, non ha assolto l'onere della prova che sullo stesso gravava di provare il passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato la ordinanza ingiunzione prefettizia.
Di conseguenza deve essere respinta la opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto deve essere confermata la cartella di pagamento 09720200046394453.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e, per l'effetto,
conferma sentenza 5823/2021 del Giudice di pace di Roma previa sostituzione della motivazione.
Condanna a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_2
del presente grado di giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 600, di cui
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
euro 600 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%,
Condanna a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_2
del primo grado di giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 300, di cui euro
300 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 19 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DOEDICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 27498 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuto in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 28 novembre 2024 e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci 9
presso lo studio dell'avv. Emanuele Planelli che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(cf Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Roma, via Giuseppe Mazzini n. 88 presso lo studio dell'avv. Cristiano
Pellegrini Quarantotti che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione risposta in appello depositata telematicamente
APPELLATO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 depositato il 3 marzo
2020 aveva proposto opposizione avverso la cartella di pagamento Parte_1
n. 09720200046394453, notificata a mezzo pec in data 21 febbraio 2020 con la quale veniva richiesto il pagamento della ordinanza ingiunzione prefettizia 311/2017 in data 2
febbraio 2017 con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento elevato dal Comune di in data 10agosto 2016 e richiesto Controparte_2
l'importo di euro 155,98.
A sostegno della opposizione aveva dedotto di aver proposto ricorso al Giudice di pace di
Grosseto avverso la ordinanza ingiunzione 311/2017, ricorso che era stato accolto con sentenza n. 423/2017 con annullamento della ordinanza ingiunzione e del verbale,
sentenza passata in giudicato a seguito della sentenza del Tribunale di Grosseto n.
92/2020.
Aveva chiesto, la dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento notificata e la condanna del ai sensi dell'articolo 96 cpc.. Controparte_2
Si era costituito il eccependo la inammissibilità della domanda Controparte_2
proposta ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 per proporre la opposizione alla esecuzione basata sulla caducazione del titolo esecutivo che doveva essere proposta con la opposizione di cui all'articolo 615 cpc.
Aveva dedotto la regolare notifica del verbale di accertamento e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti posti in essere dal concessionario per la riscossione.
Aveva contestato la richiesta risarcitoria deducendo che le doglianze dell'opponente non erano fondate.
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non si era costituita la venendo dichiarata contumace. Controparte_3
Con sentenza 5823/2021 il giudice di pace di Roma ha respinto la opposizione ritenendo che fosse stata provata la regolare notifica del verbale di accertamento e l'opponente non avesse proposto ricorso al Prefetto, tenuto conto che non erano stati dedotti vizi del verbale di accertamento, di guisa che la opposizione poteva essere proposta avverso la cartella di pagamento solo per vizi propri della stessa non potendo estendersi anche ai vizi del titolo.
Avverso detta decisione ha proposto appello il lamentando la erroneità Parte_1
della decisione rispetto all'oggetto del ricorso che verteva sulla inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo alla base del ruolo emesso essendo stati annullati la ordinanza ingiunzione prefettizia ed il verbale di accertamento oggetto della impugnazione, questione sulla quale il giudice non si era pronunziato al di là dell'erroneità del rito utilizzato per dedurre il vizio.
Si è costituito il ribadendo la propria difesa svolta in relazione Controparte_2
la non dedotta mancata notifica del verbale di accertamento ed il fatto che l'opponente non avesse depositato la ordinanza ingiunzione prefettizia e che il giudice di pace aveva ritenuto non provate le deduzione dell'opponente ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi concernenti la fase successiva alla emissione del ruolo.
Ha contestato, di conseguenza, la sussistenza dei presupposti per la sussisteza della responsabilità ex articolo 96 cpc.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il giudice di pace ha redatto una motivazione del tutto inconferente alla vicenda in esame dal momento che la opposizione, introdotta nelle forme della opposizione ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011, in realtà doveva essere correttamente qualificata come opposizione alla esecuzione in quanto l'unica censura proposta in relazione alla cartella di pagamento ricevuta era basata sul fatto che la ordinanza ingiunzione prefettizia 311/2017 posta alla base della cartella di pagamento impugnata era stata oggetto di annullamento per effetto della sentenza del Giudice di Pace di Grosseto confermata dalla sentenza di appello del
Tribunale di Grosseto con la quale era stato respinto l'appello proposto dall'ìodierno
appellante in relazione al solo capo relativo al spese di giudizio.
Di conseguenza per il principio di conservazione degli atti processuali doveva essere esaminata la domanda proposta, indipendentemente dal rito non essendosi verificata alcuna decadenza.
E' pacifico che la cartella di pagamento è stata emessa sulla base della ordinanza ingiunzione prefettizia n. 311/2017 emessa a seguito di tempestiva impugnazione del verbale di accertamento.
In atti risulta depositata la sentenza 423/2017 emessa dal Giudice di pace di Grosseto nella quale mergege che oggetto del giudizio era propria la ordinanza ingiunzione del Prefetto di
Grosserto emessa il 9 gennaio 2017 e notificata il 2 febbraio 2017 con la qual era stata annullata la ordinanza ingiunzione in quanto non erano stati provati i poteri degli ausiliari del traffico che avevano elevato la infrazione in relazione ad una ipotesi comunque non rientrante nella competenza attribuita agli stessi.
La sentenza prodotta risulta in copia conforme ma non risulta il passaggio in giudicato della stessa, nella quale parte era solo il Prefetto di Grosseto.
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Lo stesso appellante ha dedotto, fin dal giudizio di primo grado che avverso a tale sentenza avrebbe proposto appello che si sarebbe concluso con una sentenza 92/2020 del Tribunale
di Grosseto che lo aveva respinto.
Anche tale sentenza era stata prodotta in copia non recante la attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato.
Per quanto riguarda la questione relativa alla prova del passaggio in giudicato la cassazione si è sempre orientata nel senso che l'onere della prova incomba sul soggetto che vuole avvalersi dell'effetto del giudicato e che la prova consista nel deposito di copia della sentenza recante la attestazione del cancelliere in ordine alla mancata proposizione dell'appello ed al conseguente passaggio in giudicato.
Sotto questo aspetto, infatti, la cassazione ha ritenuto che colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo, per cui non basta la produzione della sentenza, ma deve altresì corredarla di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere ne' che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest'ultima dimostrare il secondo elemento dell'unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile) (Cass. Sez. L, 9
luglio 2014, n. 12770), che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att.
cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. Sez. III, 29 agosto
2013, n. 19883) e che, infine, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria, risultando insufficiente il deposito della sola certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza, inidonea a dare certezza in ordine al contenuto del provvedimento. (Cas. Sez. I, 19 settembre 2013, n. 21469)
Analogamente, più recentemente è stato rilevato che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio,
non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124
disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza. (Cass. Sez. VI-V, ord. 18 aprile 2017,
n. 9746; Cass. Sez. I, 2 marzo 2022, n. 6868)
Solo in una più recente decisione la cassazione ha ritenuto che il passaggio in giudicato possa essere ritenuto provato nel caso in cui controparte ammetta espressamente l'avvenuta formazione del giudicato affermando che la parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, perché la controparte aveva esplicitamente ammesso la
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
circostanza) (Cass. Sez. VI-I, ord. 1 marzo 2018, n. 4813), orientamento confermato nella successiva decisone secondo cui La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno. (Cass. Sez. III, 28 dicembre
2023, n. 26258)
Nel caso di specie il , che non era parte nel giudizio innanzi al Controparte_2
giudice di pace di Grosseto e del successivo giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto) non ha mai esplicitamente ammesso il passaggio in giudicato della sentenza prodotta dall'odierno appellante che, di conseguenza, non ha assolto l'onere della prova che sullo stesso gravava di provare il passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato la ordinanza ingiunzione prefettizia.
Di conseguenza deve essere respinta la opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto deve essere confermata la cartella di pagamento 09720200046394453.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e, per l'effetto,
conferma sentenza 5823/2021 del Giudice di pace di Roma previa sostituzione della motivazione.
Condanna a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_2
del presente grado di giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 600, di cui
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
euro 600 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%,
Condanna a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_2
del primo grado di giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 300, di cui euro
300 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 19 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 27498 ANNO 2021 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale