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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. Lav. n. 257/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Piacenza
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.T. dott.ssa Giorgia Demaldè ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 26 novembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. lav. 257/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. EMILIANO Parte_1 C.F._1
MM, elettivamente domiciliato in Piacenza (PC), Via Mazzini n. 30, presso il difensore Avv.
EMILIANO MM,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO e CP_1 P.IVA_1 dell'Avv. ORESTE MANZI, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62 c/o sede , CP_1
presso il difensore Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 5 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4
c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ.
18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con ricorso depositato in data 30/04/2025 ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-002297268 emessa dall' di Piacenza relativa all'atto di accertamento n. CP_1
.6100.12/10/2021.0212539 del 12.10.2021, riferito all'anno 2019 e notificata alla Parte Ricorrente CP_1
in data 04/04/2025, per irrogazione delle sanzioni amministrative ivi quantificate a seguito della violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla L.
638/1983, relative all'anno 2019, infliggendogli la sanzione amministrativa di euro 3.384,00 e quale obbligata solidale dell'azienda Parte_2
Parte Ricorrente in opposizione ha dedotto che a seguito del decesso del coniuge , la Persona_1
stessa, nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
ha ottenuto dal Tribunale di Piacenza l'autorizzazione sia all'accettazione dell'eredità con il Per_2
beneficio di inventario, sia all'esercizio dell'impresa commerciale “EMME. Controparte_2
” e successivamente, in considerazione delle passività di cui era gravata
[...]
l'azienda, la Ricorrente ha chiesto e ottenuto dal Giudice Tutelare del Tribunale di Piacenza, sempre in nome e nell'interesse del figlio minore, l'autorizzazione alla rinuncia dell'eredità di . Persona_1
Parte Ricorrente ha eccepito di non aver mai esercitato personalmente la titolarità dell'azienda del defunto marito, ma solo esclusivamente in qualità genitore esercente la responsabilità genitoriale esclusiva sul figlio minore e a seguito di autorizzazione del Tribunale di Piacenza.
pagina 2 di 5 Parte Ricorrente in opposizione ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza- ingiunzione n. OI-002297268.
Parte Resistente si è costituita in data 12.06.2025 chiedendo di respingere il ricorso avversario CP_1 siccome infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte Resistente ha rilevato che l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio è stata CP_1 notificata alla ricorrente non “come obbligata solidale dell'azienda”, ma nella qualità di trasgressore, obbligato principale e, altresì, che Parte Ricorrente in opposizione non ha contestato l'omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per le quali è stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa è istruita con la documentazione agli atti e decisa a seguito di discussione orale all'udienza odierna e con redazione della motivazione contestuale ex art. 281 sexies e 429 c.p.c..
Si ritiene che il ricorso in opposizione non possa essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Appare doveroso, prima di procedere all'esame del presente caso, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il pagina 3 di 5 ruolo di parte resistente-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr. ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009;
Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Si ritiene che, nel caso de quo, la Ricorrente in opposizione non abbia contestato la fondatezza degli accertamenti notificatigli relativamente ad omissioni contributive relative all'anno 2019 relativamente ai mesi di febbraio, marzo, aprile, giugno e luglio e, altresì, che sia pacifico e incontestato, che i pagamenti contestati come omessi non sono stati definiti atteso che, come indicato nel ricorso,
l'opponente ha rappresentato che “.. durante l'esercizio provvisorio, si era provveduto a corrispondere ai dipendenti la sola retribuzione relativa al mese di gennaio 2019, non versando alcunché nei mesi successivi (oltre che per problemi di provvista del conto corrente, anche perché a causa dell'assenza di tutti i dipendenti, l'azienda è stata immediatamente chiusa)” (cfr. pag. 5 ricorso).
Si osserva, che in relazione tale ultima circostanza non può tuttavia essere riconosciuta la valenza esimente e, inoltre, che l'illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è di natura omissiva e istantanea e si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro e nel luogo in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare, essendo sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato il fatto che al momento della consumazione dell'illecito il soggetto fosse consapevole del mancato versamento dei contributi.
Si rammenta che il legale rappresentante risponde personalmente e in proprio per le omissioni contributive e che la responsabilità sussiste anche in caso di crisi finanziaria, in quanto è considerata una scelta imprenditoriale non rispettare gli obblighi contributivi.
Si rileva che nella presente opposizione le omissioni contributive rilevate dalla Parte Resistente non sono contestate e neppure è contestato che la Ricorrente abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, in nome e per conto del figlio minore e, altresì, conseguita l'autorizzazione sopraindicata all'esercizio provvisorio dell'impresa, abbia posto in essere l'attività imprenditoriale liberamente, effettuando tutti gli atti nei quali si concreta l'esercizio dell'impresa, nel periodo di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. pagina 4 di 5 Si osserva, inoltre, che per la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il genitore, autorizzato dal tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale del minore, può compiere, senza specifica autorizzazione del giudice tutelare anche singoli atti strettamente collegati a tale esercizio, stante il carattere dinamico dell'impresa e la necessità di assumere decisioni pronte e tempestive (cfr. Cass. n. 10654 del 13 maggio 2011) e, pertanto, il genitore-imprenditore è abilitato a compiere una serie indeterminata di atti, col solo limite dell'inerenza degli stessi all'attività di impresa.
Stante quanto precede, assorbita ogni ulteriore questione, si ritiene che il ricorso in opposizione sia infondato e che, conseguentemente, debba essere rigettato con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Quanto alle spese del presente giudizio, si ritiene che la peculiarità e la novità della materia trattata integrino i motivi di cui all'articolo 92, comma due, c.p.c., per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. OI-002297268 emessa dall' sede di Piacenza;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le Parti.
Piacenza, 26 novembre 2025
Il Giudice O. T. dott.ssa Giorgia Demaldè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Piacenza
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.T. dott.ssa Giorgia Demaldè ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 26 novembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. lav. 257/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. EMILIANO Parte_1 C.F._1
MM, elettivamente domiciliato in Piacenza (PC), Via Mazzini n. 30, presso il difensore Avv.
EMILIANO MM,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO e CP_1 P.IVA_1 dell'Avv. ORESTE MANZI, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62 c/o sede , CP_1
presso il difensore Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 5 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4
c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ.
18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con ricorso depositato in data 30/04/2025 ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-002297268 emessa dall' di Piacenza relativa all'atto di accertamento n. CP_1
.6100.12/10/2021.0212539 del 12.10.2021, riferito all'anno 2019 e notificata alla Parte Ricorrente CP_1
in data 04/04/2025, per irrogazione delle sanzioni amministrative ivi quantificate a seguito della violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla L.
638/1983, relative all'anno 2019, infliggendogli la sanzione amministrativa di euro 3.384,00 e quale obbligata solidale dell'azienda Parte_2
Parte Ricorrente in opposizione ha dedotto che a seguito del decesso del coniuge , la Persona_1
stessa, nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
ha ottenuto dal Tribunale di Piacenza l'autorizzazione sia all'accettazione dell'eredità con il Per_2
beneficio di inventario, sia all'esercizio dell'impresa commerciale “EMME. Controparte_2
” e successivamente, in considerazione delle passività di cui era gravata
[...]
l'azienda, la Ricorrente ha chiesto e ottenuto dal Giudice Tutelare del Tribunale di Piacenza, sempre in nome e nell'interesse del figlio minore, l'autorizzazione alla rinuncia dell'eredità di . Persona_1
Parte Ricorrente ha eccepito di non aver mai esercitato personalmente la titolarità dell'azienda del defunto marito, ma solo esclusivamente in qualità genitore esercente la responsabilità genitoriale esclusiva sul figlio minore e a seguito di autorizzazione del Tribunale di Piacenza.
pagina 2 di 5 Parte Ricorrente in opposizione ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza- ingiunzione n. OI-002297268.
Parte Resistente si è costituita in data 12.06.2025 chiedendo di respingere il ricorso avversario CP_1 siccome infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte Resistente ha rilevato che l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio è stata CP_1 notificata alla ricorrente non “come obbligata solidale dell'azienda”, ma nella qualità di trasgressore, obbligato principale e, altresì, che Parte Ricorrente in opposizione non ha contestato l'omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per le quali è stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa è istruita con la documentazione agli atti e decisa a seguito di discussione orale all'udienza odierna e con redazione della motivazione contestuale ex art. 281 sexies e 429 c.p.c..
Si ritiene che il ricorso in opposizione non possa essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Appare doveroso, prima di procedere all'esame del presente caso, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il pagina 3 di 5 ruolo di parte resistente-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr. ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009;
Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Si ritiene che, nel caso de quo, la Ricorrente in opposizione non abbia contestato la fondatezza degli accertamenti notificatigli relativamente ad omissioni contributive relative all'anno 2019 relativamente ai mesi di febbraio, marzo, aprile, giugno e luglio e, altresì, che sia pacifico e incontestato, che i pagamenti contestati come omessi non sono stati definiti atteso che, come indicato nel ricorso,
l'opponente ha rappresentato che “.. durante l'esercizio provvisorio, si era provveduto a corrispondere ai dipendenti la sola retribuzione relativa al mese di gennaio 2019, non versando alcunché nei mesi successivi (oltre che per problemi di provvista del conto corrente, anche perché a causa dell'assenza di tutti i dipendenti, l'azienda è stata immediatamente chiusa)” (cfr. pag. 5 ricorso).
Si osserva, che in relazione tale ultima circostanza non può tuttavia essere riconosciuta la valenza esimente e, inoltre, che l'illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è di natura omissiva e istantanea e si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro e nel luogo in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare, essendo sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato il fatto che al momento della consumazione dell'illecito il soggetto fosse consapevole del mancato versamento dei contributi.
Si rammenta che il legale rappresentante risponde personalmente e in proprio per le omissioni contributive e che la responsabilità sussiste anche in caso di crisi finanziaria, in quanto è considerata una scelta imprenditoriale non rispettare gli obblighi contributivi.
Si rileva che nella presente opposizione le omissioni contributive rilevate dalla Parte Resistente non sono contestate e neppure è contestato che la Ricorrente abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, in nome e per conto del figlio minore e, altresì, conseguita l'autorizzazione sopraindicata all'esercizio provvisorio dell'impresa, abbia posto in essere l'attività imprenditoriale liberamente, effettuando tutti gli atti nei quali si concreta l'esercizio dell'impresa, nel periodo di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. pagina 4 di 5 Si osserva, inoltre, che per la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il genitore, autorizzato dal tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale del minore, può compiere, senza specifica autorizzazione del giudice tutelare anche singoli atti strettamente collegati a tale esercizio, stante il carattere dinamico dell'impresa e la necessità di assumere decisioni pronte e tempestive (cfr. Cass. n. 10654 del 13 maggio 2011) e, pertanto, il genitore-imprenditore è abilitato a compiere una serie indeterminata di atti, col solo limite dell'inerenza degli stessi all'attività di impresa.
Stante quanto precede, assorbita ogni ulteriore questione, si ritiene che il ricorso in opposizione sia infondato e che, conseguentemente, debba essere rigettato con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Quanto alle spese del presente giudizio, si ritiene che la peculiarità e la novità della materia trattata integrino i motivi di cui all'articolo 92, comma due, c.p.c., per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. OI-002297268 emessa dall' sede di Piacenza;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le Parti.
Piacenza, 26 novembre 2025
Il Giudice O. T. dott.ssa Giorgia Demaldè
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