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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr. 2665/ 2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Paola A. Mastropierro, ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Molfetta, Via Imbriani n.7, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...]; Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da note sostitutive dell'udienza del 12.3.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 31.07.2024, - premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con dalla cui unione è nata il [...] una figlia, Controparte_1
di essersi trasferita, unitamente alla minore, una volta cessata la relazione con il Per_1 CP_1
nell'anno 2014, presso l'abitazione della propria madre;
di aver incardinato un giudizio per l'affidamento della minore, iscritto al n. 1641/2014 R.G., definito dal Tribunale di Trani con ordinanza n. cron. 14913 del 27.12.2016, con cui veniva disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente della minore presso la madre e conseguente assegnazione alla Per_1
stessa della casa familiare, sita in Bisceglie alla via Sac. n. 82, di esclusiva proprietà del Pt_2
resistente; di non aver in realtà mai occupato quest'ultimo immobile, nonostante il succitato provvedimento di assegnazione;
di aver sottoscritto, in data 17.01.2024, un atto di transazione con il
, attraverso il quale quest'ultimo si obbligava ad alienare la casa familiare, promettendo alla CP_1
ricorrente la somma di € 41.666,00, a titolo di indennizzo per la rinuncia al diritto di godimento della casa assegnatale - ha proposto domanda per la modifica della ordinanza di cui innanzi, con revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta in suo favore al fine di poter provvedere alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare eseguita in data 18.01.2019 sub n. 1221 e n. 940 rispettivamente registro generale e particolare.
Instaurato il contraddittorio sulla domanda, il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, rimanendo pertanto contumace.
All' udienza del 12.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo;
quindi, la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per cui merita accoglimento.
L'art. 337 sexies, comma 1, c.c. stabilisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. La giurisprudenza ha chiarito che tale interesse consiste nel conservare in favore del minore l'habitat domestico, «da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare» (Cassazione civile, ordinanza n. 25604/2018). La norma mira a tutelare il diritto della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e in cui ha diritto di rimanere anche dopo la disgregazione dell'unione familiare.
Nel caso di specie, invero, è venuta certamente meno la continuità ambientale e la conseguente necessità di preservare alla minore un certo habitat di vita e che sola possa giustificare la disposizione della casa familiare in favore del genitore collocatario, ed infatti è la stessa titolare del diritto all'assegnazione, odierna ricorrente, a riferire di non aver in realtà mai abitato con la minore nella casa familiare, a seguito della disgregazione familiare, nonostante il provvedimento del Tribunale di
Trani le riconoscesse tale diritto, essendosi trasferita, al tempo dell'interruzione della convivenza con il resistente, presso altra abitazione, quella della propria madre, diversa pertanto da quella assegnatale.
Conseguentemente, non vi è dubbio che nel caso di specie la ricorrente non ha più titolo per mantenere l'assegnazione della casa familiare, dovendosi ritenere che non sussista più il legame tra la figlia e tale immobile.
Per effetto di quanto sopra esposto e considerato, il ricorso va accolto, dovendosi disporre la modifica parziale dell'ordinanza di cui innanzi, con revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, . Parte_1
Quanto alle spese di giudizio, attesa l'attività processuale concretamente svolta e la contumacia del resistente, da valutarsi al pari di un comportamento non oppositivo, si dispone la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 31.07.2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
garantito l'intervento in causa del PM, così provvede: 1)dispone la modifica parziale dell'ordinanza n. cron. 14913 del 27.12.2016, emessa dal Tribunale di
Trani nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. 1641/2014 R.G., e per l'effetto revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Bisceglie alla via Sacerdote Di Leo n. 82, in favore di
[...]
; Parte_1
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 25.3.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr.ssa Sandra Moselli