Articolo 6 della Legge 23 dicembre 1998, n. 461
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 gennaio 1999
Art. 6. Disciplina fiscale delle ristrutturazioni 1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e' informata ai seguenti criteri:
a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili e' applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;
b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonche' per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica societa' delle partecipazioni di controllo di una pluralita' di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, allabanca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;
c) possibilita' di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralita' fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo e' derivato;
d) possibilita' di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile , con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in societa', per la neutralita' dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilita', in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralita' entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;
e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilita' di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralita' ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 , e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , nonche' ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467 .
Note all'art. 6:
- Il titolo del d.P.R. n. 917/1986 e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il primo comma dell'art. 2359 del codice civile e' riportato in nota all'art. 4; il terzo comma, ultimo periodo, del predetto articolo, cosi' recita:
"L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
- I titoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 , della legge n. 218/1990 e della legge n. 86/1994 sono riportati, rispettivamente, nelle note agli art. 3, 1 e 5.
- Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 .
- Il titolo del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 , e': "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 , reca: "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell' art. 3, comma 162, lettere a) , b) , c) , d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 , reca: "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell' articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ".
Entrata in vigore il 22 gennaio 1999