Art. 2.
Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1963-64, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.
Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1963-64, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.