TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/10/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1532/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1532/2023, definita con dispositivo pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 17/10/2025, promossa da:
( ) con sede legale in Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 di Parte_1 P.IVA_1
Pescara, in persona del legale Rappresentante Ing. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Sebastiana Parlavecchio del Foro di Cassino (C.F. ), C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Cassino, alla Via G. Marconi n. 83 ( fax 0776 313646 PEC ) Email_1
OPPONENTE
contro
Controparte_2
[...]
OPPOSTA
pagina 1 di 5 Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione di pagamento n. DPC17/24 del
21.3.2023
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza sopra indicata emessa per la somma di di € 7.200,00 riguardante la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base al verbale di accertamento e contestazione dell'ARTA n. 27 del 21.09.2021 “…lo scarico esaminato risulta non conforme perché l'indice batteriologico IC Coli presenta un valore superiore al limite prescritto al punto 1 del Provvedimento Autorizzativo
Regionale rilasciato con Determinazione n. DPC024/045 del 01/02/2019), come dal rapporto di prova relativo al campione di acqua di scarico n. TE/0011098/21.”.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente formulava una serie di contestazioni, lamentando in particolare l'inattendibilità delle analisi effettuate dall'ARTA (Agenzia Regionale per la
Tutela dell'Ambiente) per la violazione delle norme di cui all'Allegato 5 Parte terza del
D.Lgs 152/2006 che, per le metodiche di campionamento ed analisi rinvia ad apposito decreto ministeriale, da adottare su proposta dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici). Tra l'altro la ricorrente lamentava la violazione delle norme di cui all'Allegato 5 Parte terza del D.Lgs 152/2006, essendo stati effettuati dall'ARTA solo campionamenti istantanei, sprovvisti della motivazione espressa nel verbale di campionamento, necessaria per derogare alla disposizione generale, secondo cui il controllo di conformità degli scarichi debba considerare campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore o di 3 ore.
Con memoria depositata il 15/6/2023 si costituiva la , contestando Controparte_2
l'impugnazione proposta, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
In particolare eccepiva preliminarmente che il Tribunale Ordinario di Pescara è privo di competenza a pronunciare sulla domanda proposta dall'attore.
pagina 2 di 5 Rilevava in proposito che il D. Lgs. n. 150/2011, all'art. 6 (opposizione ad ordinanza ingiunzione), co. 1, dispone che: “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo” e, al successivo co. 2, prevede che: “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”. Peraltro, in calce all'ordinanza ingiunzione n. DPC017/24 del 21.03.2023, è indicato che: “Avverso la presente ordinanza-ingiunzione di pagamento è ammessa opposizione dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo ove è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della Legge n. 689/1981 e s.m.i.”. Per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente per l'opposizione ad ordinanza ingiunzione rileva il luogo di accertamento dell'illecito, essendo irrilevante il luogo di verbalizzazione dell'accertamento, ovvero il luogo di emissione del provvedimento sanzionatorio opposto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18.02.2010, n. 3923; Cass. civ., Sez. II, 24.06. 2009, n. 14818). Ed invero, l'organo accertatore, con il Verbale
d'infrazione n. 27/2021 in data 21.09.2021, ha riscontrato l'illecito di cui all'art. 101, co. 1, del D. Lgs. n. 152/2006 in località Panice nel Comune di Atri (TE) a seguito di sopralluogo e campionamento di acque di scarico prelevate presso il depuratore comunale de quo.
Essendo individuato nel Verbale d'infrazione il “locus commissi delicti” nel territorio del
Comune di Atri, in Provincia di Teramo, di conseguenza il Giudice competente a pronunciarsi sull'opposizione è il Tribunale di Teramo
La causa, di natura prettamente documentale, è stata definitiva con una pronuncia di incompetenza per territorio, all'esito di udienza di discussione a cui non partecipava la parte resistente.
In proposito si rileva quanto segue.
pagina 3 di 5 Per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni è funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, il giudice del luogo della commessa violazione ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l'art. 25 cod. proc. civ., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. L'inapplicabilità del foro della P.A. consegue infatti alla specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze - ingiunzioni, per il quale è prevista la notificazione del ricorso direttamente all'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.
E pacifico in materia di sanzioni amministrative, dunque che il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito.
Ed ancora il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile;
quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito.
Nel caso di specie, lo sversamento è avvenuto nel comune di Atri per cui-a parte lo svolgimento della analisi a cura di ufficio che egualmente sfugge l' ambito territoriale di questo Tribunale- s'impone la pronuncia di declaratoria di incompetenza con congrua compensazione delle spese
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Dichiara l'incompetenza del presente Tribunale per essere competente il Tribunale di
Teramo.
Spese compensate.
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1532/2023, definita con dispositivo pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 17/10/2025, promossa da:
( ) con sede legale in Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 di Parte_1 P.IVA_1
Pescara, in persona del legale Rappresentante Ing. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Sebastiana Parlavecchio del Foro di Cassino (C.F. ), C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Cassino, alla Via G. Marconi n. 83 ( fax 0776 313646 PEC ) Email_1
OPPONENTE
contro
Controparte_2
[...]
OPPOSTA
pagina 1 di 5 Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione di pagamento n. DPC17/24 del
21.3.2023
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza sopra indicata emessa per la somma di di € 7.200,00 riguardante la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base al verbale di accertamento e contestazione dell'ARTA n. 27 del 21.09.2021 “…lo scarico esaminato risulta non conforme perché l'indice batteriologico IC Coli presenta un valore superiore al limite prescritto al punto 1 del Provvedimento Autorizzativo
Regionale rilasciato con Determinazione n. DPC024/045 del 01/02/2019), come dal rapporto di prova relativo al campione di acqua di scarico n. TE/0011098/21.”.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente formulava una serie di contestazioni, lamentando in particolare l'inattendibilità delle analisi effettuate dall'ARTA (Agenzia Regionale per la
Tutela dell'Ambiente) per la violazione delle norme di cui all'Allegato 5 Parte terza del
D.Lgs 152/2006 che, per le metodiche di campionamento ed analisi rinvia ad apposito decreto ministeriale, da adottare su proposta dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici). Tra l'altro la ricorrente lamentava la violazione delle norme di cui all'Allegato 5 Parte terza del D.Lgs 152/2006, essendo stati effettuati dall'ARTA solo campionamenti istantanei, sprovvisti della motivazione espressa nel verbale di campionamento, necessaria per derogare alla disposizione generale, secondo cui il controllo di conformità degli scarichi debba considerare campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore o di 3 ore.
Con memoria depositata il 15/6/2023 si costituiva la , contestando Controparte_2
l'impugnazione proposta, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
In particolare eccepiva preliminarmente che il Tribunale Ordinario di Pescara è privo di competenza a pronunciare sulla domanda proposta dall'attore.
pagina 2 di 5 Rilevava in proposito che il D. Lgs. n. 150/2011, all'art. 6 (opposizione ad ordinanza ingiunzione), co. 1, dispone che: “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo” e, al successivo co. 2, prevede che: “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”. Peraltro, in calce all'ordinanza ingiunzione n. DPC017/24 del 21.03.2023, è indicato che: “Avverso la presente ordinanza-ingiunzione di pagamento è ammessa opposizione dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo ove è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della Legge n. 689/1981 e s.m.i.”. Per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente per l'opposizione ad ordinanza ingiunzione rileva il luogo di accertamento dell'illecito, essendo irrilevante il luogo di verbalizzazione dell'accertamento, ovvero il luogo di emissione del provvedimento sanzionatorio opposto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18.02.2010, n. 3923; Cass. civ., Sez. II, 24.06. 2009, n. 14818). Ed invero, l'organo accertatore, con il Verbale
d'infrazione n. 27/2021 in data 21.09.2021, ha riscontrato l'illecito di cui all'art. 101, co. 1, del D. Lgs. n. 152/2006 in località Panice nel Comune di Atri (TE) a seguito di sopralluogo e campionamento di acque di scarico prelevate presso il depuratore comunale de quo.
Essendo individuato nel Verbale d'infrazione il “locus commissi delicti” nel territorio del
Comune di Atri, in Provincia di Teramo, di conseguenza il Giudice competente a pronunciarsi sull'opposizione è il Tribunale di Teramo
La causa, di natura prettamente documentale, è stata definitiva con una pronuncia di incompetenza per territorio, all'esito di udienza di discussione a cui non partecipava la parte resistente.
In proposito si rileva quanto segue.
pagina 3 di 5 Per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni è funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, il giudice del luogo della commessa violazione ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l'art. 25 cod. proc. civ., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. L'inapplicabilità del foro della P.A. consegue infatti alla specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze - ingiunzioni, per il quale è prevista la notificazione del ricorso direttamente all'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.
E pacifico in materia di sanzioni amministrative, dunque che il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito.
Ed ancora il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile;
quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito.
Nel caso di specie, lo sversamento è avvenuto nel comune di Atri per cui-a parte lo svolgimento della analisi a cura di ufficio che egualmente sfugge l' ambito territoriale di questo Tribunale- s'impone la pronuncia di declaratoria di incompetenza con congrua compensazione delle spese
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Dichiara l'incompetenza del presente Tribunale per essere competente il Tribunale di
Teramo.
Spese compensate.
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 5 di 5