Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/06/2025, n. 11574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11574 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11574/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05061/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5061 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Ricci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del provvedimento div III Cat. 6° F dell’8 febbraio 2022, notificato il giorno 12 successivo, con cui il Questore di Roma ha revocato il porto di fucile per uso venatorio;
- della comunicazione di avvio al procedimento del 2 novembre 2021, notificata il 21 novembre 2021;
- del verbale di ritiro preventivo del 25 ottobre 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. 4033 del 21 giugno 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore, nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., del 6 giugno 2025, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 12 aprile 2022 e depositato il 9 maggio successivo, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento div III Cat. 6° F dell’8 febbraio 2022, notificato il giorno 12 successivo, con cui il Questore di Roma, previa comunicazione di avvio del procedimento, ha revocato il porto di fucile per uso venatorio e degli ulteriori atti impugnati.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; degli artt 11 e 43 T.U.L.P.S. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.
2) Eccesso di potere sotto i profili: della carenza d’istruttoria; del difetto dei presupposti; dell’insufficienza della motivazione.
Per il Ministero dell’interno si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 4033 del 21 giugno 2022, l’istanza cautelare è stata rigettata.
All’udienza del 6 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso, che ha ad oggetto una revoca di porto d’armi per uso venatorio va rigettato alla luce dell’ormai univoca giurisprudenza che ha accertato l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento e alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Cons. Stato, III, 24 aprile 2020, n. 2614; 17 maggio 2018, n. 2974; 11 giugno 2018, n. 3502).
Nell’ambito di tale consolidato orientamento è stato, in particolare, chiarito che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi, valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, III, 16 agosto 2018, n. 4955; 30 novembre 2018, n. 6812; 23 maggio 2017, n. 2404) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, VI, 16 gennaio 2017, n. 107), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, III, 24 aprile 2020, n. 2614).
Nella specie viene in considerazione una revoca di licenza di porto d’armi per uso venatorio che è stato adottato in quanto la Stazione Carabinieri di Marcellina aveva trasmesso alla Questura di Roma documentazione da cui emergeva che il ricorrente viveva una situazione di conflittualità con una terza persona e che, per tale motivo, avevano ritirato, a titolo cautelativo, le armi e il titolo autorizzatorio.
Si era, in particolare, verificato che il signor -OMISSIS-, nel corso della stesura di una denuncia a seguito d’incendio della propria autovettura, riferiva di avere subito pesanti minacce dal ricorrente inviati attraverso l’applicazione whatsapp.
Deve poi rilevarsi come il Questore, nel provvedimento impugnato, dia conto che il ricorrente ha ricevuto la comunicazione d’avvio del procedimento, ma non ha depositato osservazioni.
Invero, la situazione in fatto descritta nel provvedimento getta un’ombra sull’affidabilità del ricorrente, che è sufficiente a fondare una ragionevole prognosi di rischio, ancorché solo potenziale, di abuso delle armi, tale da giustificare le decisioni assunte dall’autorità di pubblica sicurezza con il provvedimento impugnato.
Giova, in particolare, rimarcare ulteriormente che il giudizio alla base del diniego di rinnovo di porto d’armi non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che, come si è detto, il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Cons. Stato, III, 22 maggio 2019, n. 3337; 7 marzo 2016, n. 922).
Tenuto conto, quindi, della ristrettezza del sindacato giudiziale consentito in subiecta materia, attesa l’ampia discrezionalità riservata all’Amministrazione, deve, in definitiva, escludersi, oltre al difetto di istruttoria, l’assenza di vizi interni al processo di valutazione della personalità del soggetto interessato (e, quindi, della sua affidabilità).
Deve, poi, rilevarsi che la stessa motivazione, richiamando i dati e le circostanze di fatto che hanno fondato il giudizio di inaffidabilità sull’istante, risulta del tutto ragionevole e adeguata; il provvedimento dà, inoltre, atto del contenuto delle osservazioni procedimentali e della loro essenziale inincidenza sul giudizio di non affidabilità.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti dell’Amministrazione resistente delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.