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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 6 marzo 2024 ed iscritta al n. 428 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ( ), rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Corrado Parte_1 C.F._1
MA e ER BA del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Leone XIII n. 14 -
Milano, presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
ATTORE
contro
- ( ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dai Controparte_1 P.IVA_1
procc. domm. avv.ti Vincenzo e Luca Paltrinieri del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via
Goldoni n.
1 - Milano, presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
In data 6 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “In via principale e nel merito accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 cc, la responsabilità in capo al
in persona del Sindaco pro tempore, per l'incidente occorso in data 17.04.2023 e per l'effetto Controparte_2
condannare il medesimo in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati al Controparte_1
signor che, alla luce della relazione peritale, vengono ricalcolati nella somma di €. 9.415,42. Pt_1
pagina 1 di 13 In subordine: accertare e dichiarare la responsabilità da custodia e di negligente manutenzione delle strutture comunali, e
della scala di accesso al Palazzo Comunale in particolare, in capo alla amministrazione del e, Controparte_1
conseguentemente, condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni che verranno accertati e Controparte_1
ritenuti congrui patiti dal sig. a seguito del sinistro accorso in data 17.04.2023. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari, comprensivi dei costi della C.T.U.”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- Respingere ogni domanda proposta nei confronti del siccome infondata in fatto e in diritto, per tutte Controparte_1
le ragioni in atti illustrate.
- Spese rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato, ha evocato in giudizio il Parte_1 [...]
, esponendo che in data 17.5.2023 alle ore 12:30 circa, dopo avere svolto alcune incombenze CP_1
presso la Casa Comunale, nel discendere la gradinata esterna al è caduto a terra a causa del CP_1
terzo gradino della scala, “molto ammalorato, a tal punto che i segni di ruggine del tondino ferroso ne
confermano la totale e grave mancanza di manutenzione ordinaria rendendolo instabile, pericoloso e,
comunque, una insidia per chi transita”. Soccorso da alcuni passanti, ha raggiunto casa con un forte dolore al polso, che non è passato durante la nottata. Il giorno seguente si è quindi recato al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Erba, dove gli è stato diagnosticato un trauma distorsivo del polso sinistro,
con infrazione del corpo dello scafoide carpale con ingessatura per giorni 30. Successivamente,
accusando dolori alla spalla sinistra, si è sottoposto in data 1.6.2023 a visita specialistica ortopedica presso l'Ospedale Pio X di Milano, dove gli è stata riscontrata una rottura del sovraspinato.
Avendo patito dalla caduta lesioni permanenti, accertate da una perizia di parte del dott. Per_1
in un danno biologico/dinamico relazionale del 12%, ha quantificato in euro 24.000,00 il danno
[...]
subito e, invocata la disciplina dell'art. 2051 c.c., ha concluso per la condanna del al CP_1
risarcimento del danno.
2. - Si è costituito tempestivamente in giudizio il per rimarcare anzitutto la Controparte_1
distanza temporale fra la caduta e la lesione alla spalla. in ogni caso, ha sottolineato come l'abitazione pagina 2 di 13 dell'attore fosse pressoché di fronte alla Casa Comunale, sicché il ben conosceva i luoghi del Pt_1
sinistro e la conformazione dei gradini, per modo che avrebbe dovuto utilizzare la diligenza necessaria nello scenderli. Ha inoltre contestato la quantificazione dei danni ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
3. - La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione dei testi e . E' stata poi ammessa C.T.U. medica affidata al dott. Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
In data 6.11.2025 la causa è passata in decisione, previo deposito di memorie ex art. 189 c.p.c..
4. La domanda attorea è stata basata sull'art. 2051 c.c., disposizione che, per l'orientamento giurisprudenziale di legittimità maggioritario in tema di responsabilità per i danni derivanti dalla condizione delle scale, è nei termini di una responsabilità dell'Ente proprietario, che ne è custode (fra le tante: Cass. 11.11.2025 n. 29760; Cass. 23.12.2022 n. 37724; Cass. 28.2.2019 n. 5841; Cass.
30.11.2016 n.24480; Cass.
6.10.2016 n. 19993).
La norma regola la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, imputandoli al custode, salvo che provi il caso fortuito. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., fra le molte sentenze che esplicitamente così qualificano la responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass.
9.10.2025 n.
27067; Cass.
8.8.2025 n. 22864; Cass.
6.6.2025 n. 15187; Cass. 31.3.2025 n. 8449; Cass. 26.3.2025 n.
8038; Cass. 30.1.2025 n. 2149; Cass. 30.1.2025 n. 2148; Cass. 21.1.2025 n. 1404; Cass. 14.12.2024 n.
32544; Cass. 30.10.2024 n. 28057), che prescinde dall'accertamento tanto del carattere colposo del comportamento del custode, quanto della pericolosità della cosa, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, la dimostrazione del mero rapporto eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso.
Non trattandosi di colpa presunta, il custode, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a provare la propria diligenza nella custodia, ma deve dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito,
intendendosi, per tale, un evento imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale, dotato di un impulso causale autonomo rispetto al danno in concreto realizzatosi (sulla nozione di “caso fortuito”,
sempre per limitarsi alle più recenti pronunce di legittimità, cfr. Cass. 25.7.2025 n. 21427;
Cass.
6.6.2025 n. 15187; Cass.
5.7.2024 n. 18471; Cass. 20.5.2024 n. 13921). In pratica, il caso fortuito
è un fattore che non attiene al comportamento del custode, bensì al profilo causale dell'evento, per modo che quest'ultimo è riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma a detto elemento pagina 3 di 13 esterno, che deve però recare i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità. Non deve,
tuttavia, necessariamente pensarsi a fattori naturali, cui resisti non potest, ben potendo integrare il
“fortuito” anche il fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo: Cass.
8.8.2025 n. 22864; Cass. 14.12.2024 n.
32544; Cass. 30.10.2024 n. 28041; Cass.
8.7.2024 n. 18518; Cass. 24.5.2024 n. 14566; Cass. 20.5.2024
n. 13921) o il comportamento della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale: Cass. 26.3.2025 n. 8038;
Cass. 30.1.2025 n. 2149; Cass. 30.10.2024 n. 28057; Cass. 27.7.2024 n. 21065; Cass. 28.6.2024 n.
17949; Cass. 13.5.2024 n. 12943; Cass.
9.4.2024 n. 9487).
Il danneggiato, dunque, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare soltanto l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Spetta, successivamente, al convenuto dimostrare che la caduta del sia dovuta a caso fortuito. CP_1 Pt_1
5. - Calando questi principi al caso di specie, per dar prova di essere caduto sui gradini del
Municipio a causa delle condizioni di essi e, per l'esattezza, del terzo partendo dal basso nella zona all'estrema destra guardando l'immobile, l'attore ha prodotto alcune fotografie (relativo doc. 1 nonché produzioni dell'11.11.2024) ed ha chiesto (ed ottenuto) l'escussione di due testimoni.
In verità, le deposizioni dei due testi non sono risultate del tutto collimanti.
messo del Comune di , ha ricordato di aver visto il in Testimone_1 CP_1 Pt_1
compagnia di , fuori dal Comune (“Il giorno del fatto, che ora non sono in grado di Testimone_2
ricordare con esattezza, mi trovavo al lavoro presso il Comune di dove sono messo comunale. CP_1
Uscito dal mio ufficio intorno alle 12:30 – il mio ufficio è quello la cui porta viene indicata con una
freccia dal Giudice sulla fotografia che mi viene rammostrata – ho visto il sig. con il sig. Pt_1 Tes_2
che stavano parlando tra loro e li ho salutati”). Salutati i due e dato loro le spalle, subito dopo ha compreso che il era caduto, seppur senza avere assistito all'esatto momento della caduta a terra Pt_1
(“Mi sono quindi avviato per entrare nella porta principale del Comune – sempre riprodotta nella
fotografia – dando le spalle ai signori. Immediatamente dopo, ho sentito che il era caduto. Pt_1
Intendo dire che non ho visto esattamente il momento della caduta, ma mi sono girato e ho visto il
già a terra e il che lo aiutava a LZ. Sono quindi intervenuto anche io, aiutando il Pt_1 Tes_2
a LZ da terra. Nell'immediato il disse che non era successo nulla di grave, ma Pt_1 Pt_1
pagina 4 di 13 successivamente mi ha riferito che si era rotto il braccio. Non è stato fatto intervenire alcuna
ambulanza e il si è recato a casa sua, visto che è di fronte al ). Pt_1 CP_1
(classe 1942) ha confermato che la caduta è avvenuta in tarda mattinata sulle Testimone_2
scale del Comune e che era presente anche il messo , ma ha riferito che sarebbe successa Tes_1
mentre l'attore ed il stavano salendo le scale e lui dava loro le spalle: “Il giorno della caduta, Tes_1
di cui ora non ricordo la data, ma era in tarda mattinata, mi sono incontrato per caso con il sig. Pt_1
nella zona della piazza del Comune. C'era anche il messo comunale . Ora non Testimone_1
ricordo con precisione ma forse stavamo accompagnando quest'ultimo in Comune. Stavamo salendo le
scale che portano alla Casa Comunale;
io precedevo gli altri due, ossia il e il messo comunale;
Pt_1
ho sentito il che si lamentava, mi sono girato e l'ho visto a terra. (…) Poiché, come ho detto, io Pt_1
ero davanti e il dietro, non l'ho visto cadere e quindi non so dire per quale ragione sia caduto a Pt_1
terra. Potrebbe essere inciampato o scivolato. Io ero già sui gradini, ma non so dire se lo fosse anche il e il messo comunale”. Dal momento che il teste non ha ricordato né di avere aiutato il a Pt_1 Pt_1
LZ (“Non ricordo in questo momento se io abbia aiutato il a LZ, ma penso di sì. Pt_1
Poiché sono passati alcuni anni, non sono in grado di essere più preciso, anche perché non ho
analizzato la situazione con maggiore attenzione, perché in prima istanza non sembrava una situazione grave”), né di avergli chiesto cosa si fosse procurato (“Non ricordo di aver chiesto al cosa gli Pt_1
facesse male dopo la caduta e quindi non so riferirlo”) o se fosse sopraggiunta un'ambulanza (“Non ricordo se sia arrivata o meno l'ambulanza, ma non penso”) e se l'attore si fosse recato a casa e dove si trovasse detta abtazione (“Non ricordo nemmeno se il sia andato a casa. Non ricordo Pt_1
esattamente nemmeno dove abita il anche se so che abita in centro di ”) e nemmeno Pt_1 CP_1
ha ricordato di aver visto l'attore ingessato (“Non ho mai visto il ingessato e quindi ho pensato Pt_1
che avesse preso una storta e che non fosse comunque una cosa grave”), questo Giudice ha rappresentato al teste la diversa versione fornita dal ed il ha concluso “che può essere Tes_1 Tes_2
che sia io a ricordarmi male l'accaduto”.
Ora, pur dando maggior credito al ricordo del messo comunale, piuttosto che a quello del teste
, che alla fine è apparso un poco confuso, un dato emerge in ogni caso con adeguata certezza: il Tes_2
è caduto sulle scale del Municipio ed il punto da lui indicato anche in sede di interrogatorio Pt_1
pagina 5 di 13 formale (“Il Giudice mi rammostra una foto dei luoghi e io indico con una “X” il gradino dove sono caduto”) coincide con il punto indicato dal teste (“Grosso modo ci trovavamo nella zona che su Tes_2
mia indicazione il Giudice cerchia nella fotografia che mi viene rammostrata, in quanto è visibile la porta dell'ufficio del messo comunale”) e dal teste (“Il gradino in cui il è caduto è Tes_1 Pt_1
quello che segno con un punto sulla fotografia che il Giudice mi rammostra”).
Non solo, ma sempre il teste ha dichiarato: “Il gradino era sicuramente smussato”; Tes_1
successivamente il si è determinato a procedere al rifacimento di tutta la scalinata (“Una CP_1
settimana fa sono stati rifatti tutti i gradini che danno accesso alla casa comunale”). I nuovi gradini sono riprodotti alla fotografia depositata dall'attore il 10.6.2025.
La fotografia n. 1 dell'attore raffigura il gradino con la sbeccatura e le ulteriori foto prodotte l'11.11.2024 danno conto dell'apposizione di birilli (evidentemente messi dopo il fatto per cui è causa)
a segnalare la pericolosità della zona.
Quanto precede convince il Giudicante che l'attore abbia soddisfatto la prova a suo carico,
avendo dimostrato di essere caduto sulle scale del Comune di a causa della rottura della parte CP_1
terminale esterna di un gradino, ben raffigurato nella più volte citata fotografia n. 1 di parte attrice.
Trattandosi dei gradini della casa comunale, il difetto non poteva essere sconosciuto all'Ente: prova ne
è che meno di un anno dopo è intervenuto a rifare l'intera gradinata. Si è detto come il teste , Tes_1
appartenente al Comune in qualità di messo, ha dato conto di essere consapevole della rottura del gradino (“Il gradino era sicuramente smussato”), rottura che, perciò, non poteva sfuggire agli altri componenti del Comune. Nessuna segnalazione, però, è stata data agli utenti della scala e neppure la zona è stata interdetta all'utilizzo.
6. - Spetta, a questo punto, al convenuto dare prova del caso fortuito, nei termini sopra CP_1
indicati (cfr. §. 4).
La difesa del – oltre a contestare il raggiungimento della prova sulle modalità della CP_1
caduta – ha fatto leva sul comportamento del ed ha imputato l'evento “ad esclusiva Pt_1
responsabilità del danneggiato per aver sicuramente tenuto una condotta imprudente e disattenta e comunque non consona alle visibili e ben note condizioni del luogo”. In particolare, ha rimarcato come l'accaduto sia avvenuto in pieno giorno e con adeguata luminosità (tanto ha ammesso anche il Pt_1
pagina 6 di 13 nell'interrogatorio formale: “La caduta del 17.4.2023 è avvenuta subito dopo le ore 12.00 e quel giorno c'era sole”); poiché lo stesso attore ha dichiarato in atti che la caduta è avvenuta durante la discesa delle scale (dall'interrogatorio formale: “In quel frangente stavo scendendo le scale…”),
evidentemente poco prima percorse in salita, doveva avere conoscenza dello stato della scalinata;
abitando poi di fronte al Comune (sempre come ammesso nell'interrogatorio formale: “Confermo che
abito nella casa di fronte alla sede del Comune di . Sono quindi transitato più volte sui gradini CP_1
che portano al ) aveva certamente preconoscenza dei luoghi e quindi avrebbe dovuto CP_1
utilizzare la necessaria diligenza nell'affrontare gli scalini e mettere quel grado di attenzione consono alle note condizioni della scalinata. Lo stato della pavimentazione dei gradini non era nascosto e poteva dunque essere percepito dall'attore e, anzi, doveva necessariamente esserlo, poiché era noto al frequentatore abituale del luogo posto di fronte alla sua abitazione. Ancora, la circostanza che nessun altro passante sia incappato nello stesso sinistro, dimostrerebbe l'inidoneità della res aa cagionare con il suo dinamismo la caduta, dovendosi perciò individuarne la causa nella disattenzione del se Pt_1
non addirittura in una perdita di equilibrio nello scendere la scalinata.
Rileva il Giudice come le argomentazioni del non siano giuridicamente corrette, in CP_1
quanto ribaltano i criteri di attribuzione della responsabilità previsti dall'art. 2051 c.c.: in presenza di una cosa (gradino della scalinata d'accesso alla casa comunale) sulla quale il proprietario (Comune di
) ha un dovere di custodia, non spetta all'utente ( prestare attenzione al suo CP_1 Parte_1
utilizzo ed avvedersi di eventuali problematiche e difettosità (gradino sbeccato) per evitare di subire conseguenze dannose (caduta), bensì è il custode che deve vigilare per la manutenzione del bene e per avvedersi di eventuali fonti di rischio, allo scopo o di eliminarle prontamente o di segnalarle debitamente, onde scongiurare ogni conseguenza di danno. La caduta, insomma, non può ascriversi alla disattenzione del che non ha visto il gradino ammalorato, e così ritenere eliso il nesso causale Pt_1
fra evento e conformità della cosa custodita, ma piuttosto va imputata al che, nella CP_3
consapevolezza – confermata da un suo appartenente, come il messo comunale , escusso a Tes_1
testimonio – dello stato del gradino e dunque della sua idoneità a rappresentare un'insidia per gli utenti,
non ha posto rimedio alla situazione, anche solo perimetrando la zona per non renderla transitabile sino alla sistemazione definitiva.
pagina 7 di 13 Al comportamento del nel discendere la scala, non può allora imputarsi la vera ragione Pt_1
della caduta, che resta collegata alla conformità del gradino e, specificamente, alla rottura della sua parte finale.
E' poi vero che è stato lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, a confermare di aver percorso più volte i gradini che portano alla sede del Comune, abitandovi di fronte, ma non si è avuta prova in corso d'istruttoria che il sapesse della rottura del gradino e che perciò dovesse prestare Pt_1
particolare attenzione per evitare il tratto insidioso. Del resto, le fotografie dei luoghi dimostrano come la rottura fosse piuttosto circoscritta e limitata ad un solo punto dell'ampia scala, sicché è verosimile che anche la persona solita a percorrerla potesse ignorare la presenza del gradino sbeccato.
In conclusione, la responsabilità dell'accaduto va ascritta integralmente al Controparte_1
quale soggetto custode della scalinata ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non ricorrono i presupposti nemmeno per ascrivere al un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Pt_1
7. - L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni psico-fisici subiti, riportandosi alle risultanze di una perizia medica di parte (doc. 10 dell'attore) e ad un conteggio elaborato in applicazione del c.d.
metodo tabellare in base alla Tabelle del Tribunale di Milano.
Per la valutazione del danno alla salute occorre prendere le mosse dalle risultanze della C.T.U.,
condotta dal dott. poiché la visita medico-legale appare eseguita in maniera corretta ed Persona_2
ineccepibile ed il conseguente elaborato si palesa chiaro, logico e ben argomentato, tutte le relative considerazioni sono pienamente condivise e fatte proprie dal Giudicante. Peraltro, le parti non hanno mosso critiche alla perizia (per la precisione, l'avv. MA, pur rappresentando di aver inviato per e-
mail alcune osservazioni all'elaborato, delle quali il C.T.U. non ha tenuto conto per non averle viste, ha espressamente dichiarato all'udienza del'1.7.2025 “di rinunciare alle osservazioni”).
La consulenza medica, sulla scorta del referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Erba (doc.
2 dell'attore), dove il si è recato la mattina del giorno seguente alla caduta su indicazione del Pt_1
medico curante, ha evidenziato come il paziente presentasse “tumefazione polso e mano sinistra, non
franca impotenza funzionale”; è stato sottoposto a valutazione ortopedica con esame radiografico ed è stato riscontrato “trauma distorsivo polso sinistro con infrazione del corpo dello scafoide carpale”. E'
stato così ingessato l'arto per 30 giorni.
pagina 8 di 13 Il 18.5.2023, sempre presso l'Ospedale di Erba, al controllo ortopedico è stata effettuata la rimozione della gessatura: “Non segni di flogosi, non deficit vnp clinicamente rilevabile in atto. RX:
immagini sovrapponibili alle precedenti non scomposizione, evidente frattura al terzo medio.
Programma: ripresa graduale delle attività, evitare colpi e traumi locali” (doc. 5 dell'attore).
A seguito della visita peritale, il C.T.U. ha concluso per l'esistenza di un “nesso di causa diretto ed esclusivo” con la caduta per cui è causa del riportato “trauma contusivo a carico del polso
non dominante, produttivo di frattura composta dello scafoide carpale, poi trattata per via conservata
in gesso”.
Il C.T.U. ha anche esaminato l'ecografia fatta dal il 26.5.2023 presso il centro CAB e le Pt_1
risultanze del controllo ortopedico presso l'Ospedale San Pio X di Milano in data 1.6.2023, con esito di
“lesione tendinea sopraspinato spalla sinistra”, ma ha escluso il nesso causale rispetto alla caduta, sia
“per contestuale violazione dei principi di rapporto cronologico e di sindrome "a ponte", essendo
passati oltre 60 gg tra prima evidenza della lesione e fatto pretestato, in assenza di reperti sintomatici specifici posti "in itinere"”, sia in applicazione del “principio di adeguatezza quali-quantitativa, si
deve ricordare che, dal punto di vista statistico ed epidemiologico, la lesione specifica è rilievo
comune nella popolazione di pari età, per mero decorrere di fenomeni di usura articolare cronico-
degenerativa”. Sebbene si dimostri corretta l'osservazione della difesa attorea, secondo cui dalla data della caduta (17.4.2023) a quella dell'ecografia (26.5.2023) non siano trascorsi 60 giorni ma 40, non di meno si è detto come l'attore abbia accettato le risultanze della perizia, rinunciando alle osservazioni.
Le rilevate lesioni, nel loro complesso, hanno determinato un “peggioramento dello stato
psicofisico anteriore del soggetto leso” in termini di un danno biologico/dinamico relazionale nella misura del 5%, oltre ad un'invalidità temporanea (o parziale) di giorni 30 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%.
A va quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico – in Parte_1
conformità con le note pronunce della Corte Costituzionale 26.7.1979 n. 88 (all'unisono con la n.
87/1979), 14.7.1986 n. 184 e 24.10.1994 n. 372, nonché col costante successivo insegnamento della
Corte di Cassazione – quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sé e per sé
considerata e, come tale, incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si pagina 9 di 13 esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui esplica la propria esistenza ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica, integrità tutelata dall'art. 32 della
Costituzione. Pur non essendo questa la sede per passare in puntuale disamina l'evoluzione giurisprudenziale data al concetto di danno biologico, deve tuttavia rimarcarsi come, specialmente nella giurisprudenza di merito, si sia finito con l'aggiungere alla voce risarcitoria “danno biologico”
numerose altre casistiche (danno estetico, danno alla sfera sessuale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione), fonti di ulteriore ed aggiuntivo risarcimento. In questo proliferare di danni sono intervenute a fissare puntuali criteri dapprima le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze
11.11.2008 n. 26972 e 26973 (dove si è affermato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il Giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici) e quindi le sentenze della Sezione Terza
11.11.2019 n. 28986, 28988 e 18989 (che hanno chiarito come il danno permanente alla salute scaturisce da una lesione dell'integrità psicofisica, la quale però non è essa il danno ma solo il presupposto del danno: perché possa predicarsi l'esistenza di un danno permanente alla salute è
necessario che da quella lesione sia derivata una menomazione suscettibile di accertamento medico-
legale e che questa, a sua volta, abbia prodotto una forzosa rinuncia, ossia la perdita della capacità di continuare a svolgere anche una soltanto delle attività svolte dalla vittima prima dell'infortunio. La compromissione della integrità psicofisica rappresenta, dunque, la lesione dell'interesse protetto,
mentre le rinunce concrete che ne conseguono costituiscono il danno risarcibile. Ove ricorra un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente;
è
invece consentito al Giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di c.d.
personalizzazione della liquidazione in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali"
tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa pagina 10 di 13 età. Infine, non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna,
la disistima di sé, la paura, la disperazione).
A questi principi l'odierno Giudicante intende adeguarsi.
8. - Si tratta, allora, di indicare i criteri in riferimento ai quali sembra equo determinare il danno alla salute sofferto da parte attrice.
Ora, considerata la percentuale determinata dal C.T.U. a titolo di invalidità permanente e ritenuta ricorrente anche una componente di sofferenza soggettiva, appare corretto rapportare il relativo risarcimento al c.d. metodo tabellare a punto di invalidità, facendo cioè ricorso de plano alle tabelle di liquidazione in uso a questo Tribunale e mutuate da quelle elaborate da Tribunale e Corte d'Appello di
Milano, da ultimo additate come criterio di riferimento per l'intero ambito nazionale dalla stessa Corte
di Legittimità (a partire da Cass.
7.6.2011 n. 12408; successivamente: Cass. 16.7.2024 n. 19506; Cass.
16.5.2024 n. 13701; Cass.
4.4.2024 n. 8880; Cass. 22.3.2024 n. 7892; Cass. 26.1.2024 n. 2539; Cass.
25.1.2024 n. 2433; Cass.
3.10.2023 n. 27901; Cass. 22.2.2023 n. 5474; Cass. 17.2.2023 n. 5119; Cass.
16.12.2022 n. 37009; Cass. 23.6.2022 n. 20292; Cass. 17.5.2022 n. 15733; Cass.
8.3.2021 n. 7597;
Cass. 10.11.2020 n. 25164; Cass. 20.10.2020 n. 22859; Cass.
9.6.2020 n. 10924; Cass 6.5.2020 n.
8532; Cass.
5.5.2020 n. 8468; Cass. 19.12.2019 n. 33770; Cass. 22.1.2019 n. 1553; Cass.
8.11.2018 n.
28496; Cass. 28.6.2018 n. 17018; Cass. 15.5.2018 n. 11754; Cass. 21.11.2017 n. 27562; Cass.
14.11.2017 n. 26805; Cass. 11.7.2017 n. 17061; Cass. 18.5.2017 n. 12470; Cass. 20.4.2017 n. 9950;
Cass.
7.9.2016 n. 17678; Cass. 16.6.2016 n. 12397).
Poiché al momento della caduta dai gradini (17.4.2023) l'attore (nato il [...]) aveva 81
anni, il danno biologico va risarcito nella somma attualizzata di euro 6.531,00 [somma così
determinata: sulla scorta delle Tabelle 2024, valore del primo punto pari ad euro 1.741,60 per danno biologico + 25% per danno da sofferenza morale 435,40 = euro 2.177,00 moltiplicato per il coefficiente demoltiplicatore 0,600 relativo all'età di 81 anni, moltiplicato, infine, per 5, la percentuale di invalidità].
pagina 11 di 13 Quanto all'invalidità temporanea parziale, considerate le lesioni subite, gli esiti invalidanti, la loro natura e le limitazioni psicofisiche che ne sono derivate, tenuta presente altresì l'età dell'infortunato, l'ambiente sociale in cui vive e la sua vita di relazione, pare opportuno ancora una volta non discostarsi dai parametri notoriamente adottati da questo Tribunale sulla scorta delle elaborazioni della Corte d'Appello di Milano e quindi liquidare – prendendo come base la somma di euro 115,00 pro die – la somma di euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75% [euro 86,25
al giorno x 30 giorni], euro 1.752,00 per invalidità temporanea parziale al 50% [euro 57,50 al giorno x
30 giorni] ed euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al 25% [euro 28,75 al giorno x 30 giorni].
L'attore ha prodotto anche documentazione di spese mediche (doc. 7 dell'attore), che sono rapportabili al fatto di causa con riferimento alla somma di euro 160,05 (di cui euro 10,00 per fotocopia di approfondimento radiografico, euro 15,65 per radiogramma al polso sinistro, euro 27,40
per visita ortopedica ospedaliera relativa alla rimozione del gesso, euro 107,00 per ciclo di tre sedute di massoterapia al polso sinistro).
Riassumendo, a va riconosciuto, come risarcimento dei danni fisici e morali Parte_1
nonché delle spese sanitarie subiti nel fatto di causa, l'importo globale di euro 11.893,05.
L'importo viene liquidato in moneta attuale e, stante il limitato lasso temporale fra il fatto
(aprile 2023) e la presente sentenza, non appare necessaria altra rivalutazione, bensì sulla somma decorrono gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Va poi aggiunto come, per quanto in via principale l'attore abbia quantificato il danno nella minor somma di euro 9.415,42 , in via subordinata ha utilizzato una formula più generica
(“condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni che verranno accertati e Controparte_1
ritenuti congrui”), che consente la condanna in importo superiore (Cass. 30.11.2022 n. 35302; Cass.
10.8.2018 n. 20707; Cass. 20.7.2018 n. 19455; Cass. 26.9.2017 n. 22330; Cass. 21.6.2016 n. 12724;
Cas. 16.3.2010 n. 6350; Cass.
8.2.2006 n. 2641).
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, il va condannato a Controparte_1
rifonderle all'attore nell'importo che si liquida – in assenza di nota-spese, tenuto conto del valore della causa (pari alla condanna effettiva), dell'attività concretamente effettuata, del tenore degli atti e dei pagina 12 di 13 criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 – in euro 5.341,00 (di cui euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Anche le spese di C.T.U., liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge e poste provvisoriamente a carico dell'attore, sono definitivamente accollate al Comune di . CP_1
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA
la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in relazione alla caduta occorsa in data Controparte_1
17.4.2023 sui gradini di accesso alla casa comunale da e, per l'effetto, Parte_1
ND
il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare a a Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni patiti nell'anzidetto sinistro, la somma di euro 11.893,05 calcolata e rivalutata ad oggi, sulla quale vanno corrisposti gli interessi legali dalla pronunzia della sentenza all'effettivo saldo.
ND
il ( ), in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attore le Controparte_1 P.IVA_1
spese di lite per euro 5.341,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché le spese di
C.T.U. per euro 500,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Lecco il 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 6 marzo 2024 ed iscritta al n. 428 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ( ), rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Corrado Parte_1 C.F._1
MA e ER BA del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Leone XIII n. 14 -
Milano, presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
ATTORE
contro
- ( ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dai Controparte_1 P.IVA_1
procc. domm. avv.ti Vincenzo e Luca Paltrinieri del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via
Goldoni n.
1 - Milano, presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
In data 6 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “In via principale e nel merito accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 cc, la responsabilità in capo al
in persona del Sindaco pro tempore, per l'incidente occorso in data 17.04.2023 e per l'effetto Controparte_2
condannare il medesimo in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati al Controparte_1
signor che, alla luce della relazione peritale, vengono ricalcolati nella somma di €. 9.415,42. Pt_1
pagina 1 di 13 In subordine: accertare e dichiarare la responsabilità da custodia e di negligente manutenzione delle strutture comunali, e
della scala di accesso al Palazzo Comunale in particolare, in capo alla amministrazione del e, Controparte_1
conseguentemente, condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni che verranno accertati e Controparte_1
ritenuti congrui patiti dal sig. a seguito del sinistro accorso in data 17.04.2023. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari, comprensivi dei costi della C.T.U.”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- Respingere ogni domanda proposta nei confronti del siccome infondata in fatto e in diritto, per tutte Controparte_1
le ragioni in atti illustrate.
- Spese rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato, ha evocato in giudizio il Parte_1 [...]
, esponendo che in data 17.5.2023 alle ore 12:30 circa, dopo avere svolto alcune incombenze CP_1
presso la Casa Comunale, nel discendere la gradinata esterna al è caduto a terra a causa del CP_1
terzo gradino della scala, “molto ammalorato, a tal punto che i segni di ruggine del tondino ferroso ne
confermano la totale e grave mancanza di manutenzione ordinaria rendendolo instabile, pericoloso e,
comunque, una insidia per chi transita”. Soccorso da alcuni passanti, ha raggiunto casa con un forte dolore al polso, che non è passato durante la nottata. Il giorno seguente si è quindi recato al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Erba, dove gli è stato diagnosticato un trauma distorsivo del polso sinistro,
con infrazione del corpo dello scafoide carpale con ingessatura per giorni 30. Successivamente,
accusando dolori alla spalla sinistra, si è sottoposto in data 1.6.2023 a visita specialistica ortopedica presso l'Ospedale Pio X di Milano, dove gli è stata riscontrata una rottura del sovraspinato.
Avendo patito dalla caduta lesioni permanenti, accertate da una perizia di parte del dott. Per_1
in un danno biologico/dinamico relazionale del 12%, ha quantificato in euro 24.000,00 il danno
[...]
subito e, invocata la disciplina dell'art. 2051 c.c., ha concluso per la condanna del al CP_1
risarcimento del danno.
2. - Si è costituito tempestivamente in giudizio il per rimarcare anzitutto la Controparte_1
distanza temporale fra la caduta e la lesione alla spalla. in ogni caso, ha sottolineato come l'abitazione pagina 2 di 13 dell'attore fosse pressoché di fronte alla Casa Comunale, sicché il ben conosceva i luoghi del Pt_1
sinistro e la conformazione dei gradini, per modo che avrebbe dovuto utilizzare la diligenza necessaria nello scenderli. Ha inoltre contestato la quantificazione dei danni ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
3. - La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione dei testi e . E' stata poi ammessa C.T.U. medica affidata al dott. Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
In data 6.11.2025 la causa è passata in decisione, previo deposito di memorie ex art. 189 c.p.c..
4. La domanda attorea è stata basata sull'art. 2051 c.c., disposizione che, per l'orientamento giurisprudenziale di legittimità maggioritario in tema di responsabilità per i danni derivanti dalla condizione delle scale, è nei termini di una responsabilità dell'Ente proprietario, che ne è custode (fra le tante: Cass. 11.11.2025 n. 29760; Cass. 23.12.2022 n. 37724; Cass. 28.2.2019 n. 5841; Cass.
30.11.2016 n.24480; Cass.
6.10.2016 n. 19993).
La norma regola la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, imputandoli al custode, salvo che provi il caso fortuito. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., fra le molte sentenze che esplicitamente così qualificano la responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass.
9.10.2025 n.
27067; Cass.
8.8.2025 n. 22864; Cass.
6.6.2025 n. 15187; Cass. 31.3.2025 n. 8449; Cass. 26.3.2025 n.
8038; Cass. 30.1.2025 n. 2149; Cass. 30.1.2025 n. 2148; Cass. 21.1.2025 n. 1404; Cass. 14.12.2024 n.
32544; Cass. 30.10.2024 n. 28057), che prescinde dall'accertamento tanto del carattere colposo del comportamento del custode, quanto della pericolosità della cosa, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, la dimostrazione del mero rapporto eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso.
Non trattandosi di colpa presunta, il custode, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a provare la propria diligenza nella custodia, ma deve dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito,
intendendosi, per tale, un evento imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale, dotato di un impulso causale autonomo rispetto al danno in concreto realizzatosi (sulla nozione di “caso fortuito”,
sempre per limitarsi alle più recenti pronunce di legittimità, cfr. Cass. 25.7.2025 n. 21427;
Cass.
6.6.2025 n. 15187; Cass.
5.7.2024 n. 18471; Cass. 20.5.2024 n. 13921). In pratica, il caso fortuito
è un fattore che non attiene al comportamento del custode, bensì al profilo causale dell'evento, per modo che quest'ultimo è riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma a detto elemento pagina 3 di 13 esterno, che deve però recare i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità. Non deve,
tuttavia, necessariamente pensarsi a fattori naturali, cui resisti non potest, ben potendo integrare il
“fortuito” anche il fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo: Cass.
8.8.2025 n. 22864; Cass. 14.12.2024 n.
32544; Cass. 30.10.2024 n. 28041; Cass.
8.7.2024 n. 18518; Cass. 24.5.2024 n. 14566; Cass. 20.5.2024
n. 13921) o il comportamento della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale: Cass. 26.3.2025 n. 8038;
Cass. 30.1.2025 n. 2149; Cass. 30.10.2024 n. 28057; Cass. 27.7.2024 n. 21065; Cass. 28.6.2024 n.
17949; Cass. 13.5.2024 n. 12943; Cass.
9.4.2024 n. 9487).
Il danneggiato, dunque, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare soltanto l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Spetta, successivamente, al convenuto dimostrare che la caduta del sia dovuta a caso fortuito. CP_1 Pt_1
5. - Calando questi principi al caso di specie, per dar prova di essere caduto sui gradini del
Municipio a causa delle condizioni di essi e, per l'esattezza, del terzo partendo dal basso nella zona all'estrema destra guardando l'immobile, l'attore ha prodotto alcune fotografie (relativo doc. 1 nonché produzioni dell'11.11.2024) ed ha chiesto (ed ottenuto) l'escussione di due testimoni.
In verità, le deposizioni dei due testi non sono risultate del tutto collimanti.
messo del Comune di , ha ricordato di aver visto il in Testimone_1 CP_1 Pt_1
compagnia di , fuori dal Comune (“Il giorno del fatto, che ora non sono in grado di Testimone_2
ricordare con esattezza, mi trovavo al lavoro presso il Comune di dove sono messo comunale. CP_1
Uscito dal mio ufficio intorno alle 12:30 – il mio ufficio è quello la cui porta viene indicata con una
freccia dal Giudice sulla fotografia che mi viene rammostrata – ho visto il sig. con il sig. Pt_1 Tes_2
che stavano parlando tra loro e li ho salutati”). Salutati i due e dato loro le spalle, subito dopo ha compreso che il era caduto, seppur senza avere assistito all'esatto momento della caduta a terra Pt_1
(“Mi sono quindi avviato per entrare nella porta principale del Comune – sempre riprodotta nella
fotografia – dando le spalle ai signori. Immediatamente dopo, ho sentito che il era caduto. Pt_1
Intendo dire che non ho visto esattamente il momento della caduta, ma mi sono girato e ho visto il
già a terra e il che lo aiutava a LZ. Sono quindi intervenuto anche io, aiutando il Pt_1 Tes_2
a LZ da terra. Nell'immediato il disse che non era successo nulla di grave, ma Pt_1 Pt_1
pagina 4 di 13 successivamente mi ha riferito che si era rotto il braccio. Non è stato fatto intervenire alcuna
ambulanza e il si è recato a casa sua, visto che è di fronte al ). Pt_1 CP_1
(classe 1942) ha confermato che la caduta è avvenuta in tarda mattinata sulle Testimone_2
scale del Comune e che era presente anche il messo , ma ha riferito che sarebbe successa Tes_1
mentre l'attore ed il stavano salendo le scale e lui dava loro le spalle: “Il giorno della caduta, Tes_1
di cui ora non ricordo la data, ma era in tarda mattinata, mi sono incontrato per caso con il sig. Pt_1
nella zona della piazza del Comune. C'era anche il messo comunale . Ora non Testimone_1
ricordo con precisione ma forse stavamo accompagnando quest'ultimo in Comune. Stavamo salendo le
scale che portano alla Casa Comunale;
io precedevo gli altri due, ossia il e il messo comunale;
Pt_1
ho sentito il che si lamentava, mi sono girato e l'ho visto a terra. (…) Poiché, come ho detto, io Pt_1
ero davanti e il dietro, non l'ho visto cadere e quindi non so dire per quale ragione sia caduto a Pt_1
terra. Potrebbe essere inciampato o scivolato. Io ero già sui gradini, ma non so dire se lo fosse anche il e il messo comunale”. Dal momento che il teste non ha ricordato né di avere aiutato il a Pt_1 Pt_1
LZ (“Non ricordo in questo momento se io abbia aiutato il a LZ, ma penso di sì. Pt_1
Poiché sono passati alcuni anni, non sono in grado di essere più preciso, anche perché non ho
analizzato la situazione con maggiore attenzione, perché in prima istanza non sembrava una situazione grave”), né di avergli chiesto cosa si fosse procurato (“Non ricordo di aver chiesto al cosa gli Pt_1
facesse male dopo la caduta e quindi non so riferirlo”) o se fosse sopraggiunta un'ambulanza (“Non ricordo se sia arrivata o meno l'ambulanza, ma non penso”) e se l'attore si fosse recato a casa e dove si trovasse detta abtazione (“Non ricordo nemmeno se il sia andato a casa. Non ricordo Pt_1
esattamente nemmeno dove abita il anche se so che abita in centro di ”) e nemmeno Pt_1 CP_1
ha ricordato di aver visto l'attore ingessato (“Non ho mai visto il ingessato e quindi ho pensato Pt_1
che avesse preso una storta e che non fosse comunque una cosa grave”), questo Giudice ha rappresentato al teste la diversa versione fornita dal ed il ha concluso “che può essere Tes_1 Tes_2
che sia io a ricordarmi male l'accaduto”.
Ora, pur dando maggior credito al ricordo del messo comunale, piuttosto che a quello del teste
, che alla fine è apparso un poco confuso, un dato emerge in ogni caso con adeguata certezza: il Tes_2
è caduto sulle scale del Municipio ed il punto da lui indicato anche in sede di interrogatorio Pt_1
pagina 5 di 13 formale (“Il Giudice mi rammostra una foto dei luoghi e io indico con una “X” il gradino dove sono caduto”) coincide con il punto indicato dal teste (“Grosso modo ci trovavamo nella zona che su Tes_2
mia indicazione il Giudice cerchia nella fotografia che mi viene rammostrata, in quanto è visibile la porta dell'ufficio del messo comunale”) e dal teste (“Il gradino in cui il è caduto è Tes_1 Pt_1
quello che segno con un punto sulla fotografia che il Giudice mi rammostra”).
Non solo, ma sempre il teste ha dichiarato: “Il gradino era sicuramente smussato”; Tes_1
successivamente il si è determinato a procedere al rifacimento di tutta la scalinata (“Una CP_1
settimana fa sono stati rifatti tutti i gradini che danno accesso alla casa comunale”). I nuovi gradini sono riprodotti alla fotografia depositata dall'attore il 10.6.2025.
La fotografia n. 1 dell'attore raffigura il gradino con la sbeccatura e le ulteriori foto prodotte l'11.11.2024 danno conto dell'apposizione di birilli (evidentemente messi dopo il fatto per cui è causa)
a segnalare la pericolosità della zona.
Quanto precede convince il Giudicante che l'attore abbia soddisfatto la prova a suo carico,
avendo dimostrato di essere caduto sulle scale del Comune di a causa della rottura della parte CP_1
terminale esterna di un gradino, ben raffigurato nella più volte citata fotografia n. 1 di parte attrice.
Trattandosi dei gradini della casa comunale, il difetto non poteva essere sconosciuto all'Ente: prova ne
è che meno di un anno dopo è intervenuto a rifare l'intera gradinata. Si è detto come il teste , Tes_1
appartenente al Comune in qualità di messo, ha dato conto di essere consapevole della rottura del gradino (“Il gradino era sicuramente smussato”), rottura che, perciò, non poteva sfuggire agli altri componenti del Comune. Nessuna segnalazione, però, è stata data agli utenti della scala e neppure la zona è stata interdetta all'utilizzo.
6. - Spetta, a questo punto, al convenuto dare prova del caso fortuito, nei termini sopra CP_1
indicati (cfr. §. 4).
La difesa del – oltre a contestare il raggiungimento della prova sulle modalità della CP_1
caduta – ha fatto leva sul comportamento del ed ha imputato l'evento “ad esclusiva Pt_1
responsabilità del danneggiato per aver sicuramente tenuto una condotta imprudente e disattenta e comunque non consona alle visibili e ben note condizioni del luogo”. In particolare, ha rimarcato come l'accaduto sia avvenuto in pieno giorno e con adeguata luminosità (tanto ha ammesso anche il Pt_1
pagina 6 di 13 nell'interrogatorio formale: “La caduta del 17.4.2023 è avvenuta subito dopo le ore 12.00 e quel giorno c'era sole”); poiché lo stesso attore ha dichiarato in atti che la caduta è avvenuta durante la discesa delle scale (dall'interrogatorio formale: “In quel frangente stavo scendendo le scale…”),
evidentemente poco prima percorse in salita, doveva avere conoscenza dello stato della scalinata;
abitando poi di fronte al Comune (sempre come ammesso nell'interrogatorio formale: “Confermo che
abito nella casa di fronte alla sede del Comune di . Sono quindi transitato più volte sui gradini CP_1
che portano al ) aveva certamente preconoscenza dei luoghi e quindi avrebbe dovuto CP_1
utilizzare la necessaria diligenza nell'affrontare gli scalini e mettere quel grado di attenzione consono alle note condizioni della scalinata. Lo stato della pavimentazione dei gradini non era nascosto e poteva dunque essere percepito dall'attore e, anzi, doveva necessariamente esserlo, poiché era noto al frequentatore abituale del luogo posto di fronte alla sua abitazione. Ancora, la circostanza che nessun altro passante sia incappato nello stesso sinistro, dimostrerebbe l'inidoneità della res aa cagionare con il suo dinamismo la caduta, dovendosi perciò individuarne la causa nella disattenzione del se Pt_1
non addirittura in una perdita di equilibrio nello scendere la scalinata.
Rileva il Giudice come le argomentazioni del non siano giuridicamente corrette, in CP_1
quanto ribaltano i criteri di attribuzione della responsabilità previsti dall'art. 2051 c.c.: in presenza di una cosa (gradino della scalinata d'accesso alla casa comunale) sulla quale il proprietario (Comune di
) ha un dovere di custodia, non spetta all'utente ( prestare attenzione al suo CP_1 Parte_1
utilizzo ed avvedersi di eventuali problematiche e difettosità (gradino sbeccato) per evitare di subire conseguenze dannose (caduta), bensì è il custode che deve vigilare per la manutenzione del bene e per avvedersi di eventuali fonti di rischio, allo scopo o di eliminarle prontamente o di segnalarle debitamente, onde scongiurare ogni conseguenza di danno. La caduta, insomma, non può ascriversi alla disattenzione del che non ha visto il gradino ammalorato, e così ritenere eliso il nesso causale Pt_1
fra evento e conformità della cosa custodita, ma piuttosto va imputata al che, nella CP_3
consapevolezza – confermata da un suo appartenente, come il messo comunale , escusso a Tes_1
testimonio – dello stato del gradino e dunque della sua idoneità a rappresentare un'insidia per gli utenti,
non ha posto rimedio alla situazione, anche solo perimetrando la zona per non renderla transitabile sino alla sistemazione definitiva.
pagina 7 di 13 Al comportamento del nel discendere la scala, non può allora imputarsi la vera ragione Pt_1
della caduta, che resta collegata alla conformità del gradino e, specificamente, alla rottura della sua parte finale.
E' poi vero che è stato lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, a confermare di aver percorso più volte i gradini che portano alla sede del Comune, abitandovi di fronte, ma non si è avuta prova in corso d'istruttoria che il sapesse della rottura del gradino e che perciò dovesse prestare Pt_1
particolare attenzione per evitare il tratto insidioso. Del resto, le fotografie dei luoghi dimostrano come la rottura fosse piuttosto circoscritta e limitata ad un solo punto dell'ampia scala, sicché è verosimile che anche la persona solita a percorrerla potesse ignorare la presenza del gradino sbeccato.
In conclusione, la responsabilità dell'accaduto va ascritta integralmente al Controparte_1
quale soggetto custode della scalinata ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non ricorrono i presupposti nemmeno per ascrivere al un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Pt_1
7. - L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni psico-fisici subiti, riportandosi alle risultanze di una perizia medica di parte (doc. 10 dell'attore) e ad un conteggio elaborato in applicazione del c.d.
metodo tabellare in base alla Tabelle del Tribunale di Milano.
Per la valutazione del danno alla salute occorre prendere le mosse dalle risultanze della C.T.U.,
condotta dal dott. poiché la visita medico-legale appare eseguita in maniera corretta ed Persona_2
ineccepibile ed il conseguente elaborato si palesa chiaro, logico e ben argomentato, tutte le relative considerazioni sono pienamente condivise e fatte proprie dal Giudicante. Peraltro, le parti non hanno mosso critiche alla perizia (per la precisione, l'avv. MA, pur rappresentando di aver inviato per e-
mail alcune osservazioni all'elaborato, delle quali il C.T.U. non ha tenuto conto per non averle viste, ha espressamente dichiarato all'udienza del'1.7.2025 “di rinunciare alle osservazioni”).
La consulenza medica, sulla scorta del referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Erba (doc.
2 dell'attore), dove il si è recato la mattina del giorno seguente alla caduta su indicazione del Pt_1
medico curante, ha evidenziato come il paziente presentasse “tumefazione polso e mano sinistra, non
franca impotenza funzionale”; è stato sottoposto a valutazione ortopedica con esame radiografico ed è stato riscontrato “trauma distorsivo polso sinistro con infrazione del corpo dello scafoide carpale”. E'
stato così ingessato l'arto per 30 giorni.
pagina 8 di 13 Il 18.5.2023, sempre presso l'Ospedale di Erba, al controllo ortopedico è stata effettuata la rimozione della gessatura: “Non segni di flogosi, non deficit vnp clinicamente rilevabile in atto. RX:
immagini sovrapponibili alle precedenti non scomposizione, evidente frattura al terzo medio.
Programma: ripresa graduale delle attività, evitare colpi e traumi locali” (doc. 5 dell'attore).
A seguito della visita peritale, il C.T.U. ha concluso per l'esistenza di un “nesso di causa diretto ed esclusivo” con la caduta per cui è causa del riportato “trauma contusivo a carico del polso
non dominante, produttivo di frattura composta dello scafoide carpale, poi trattata per via conservata
in gesso”.
Il C.T.U. ha anche esaminato l'ecografia fatta dal il 26.5.2023 presso il centro CAB e le Pt_1
risultanze del controllo ortopedico presso l'Ospedale San Pio X di Milano in data 1.6.2023, con esito di
“lesione tendinea sopraspinato spalla sinistra”, ma ha escluso il nesso causale rispetto alla caduta, sia
“per contestuale violazione dei principi di rapporto cronologico e di sindrome "a ponte", essendo
passati oltre 60 gg tra prima evidenza della lesione e fatto pretestato, in assenza di reperti sintomatici specifici posti "in itinere"”, sia in applicazione del “principio di adeguatezza quali-quantitativa, si
deve ricordare che, dal punto di vista statistico ed epidemiologico, la lesione specifica è rilievo
comune nella popolazione di pari età, per mero decorrere di fenomeni di usura articolare cronico-
degenerativa”. Sebbene si dimostri corretta l'osservazione della difesa attorea, secondo cui dalla data della caduta (17.4.2023) a quella dell'ecografia (26.5.2023) non siano trascorsi 60 giorni ma 40, non di meno si è detto come l'attore abbia accettato le risultanze della perizia, rinunciando alle osservazioni.
Le rilevate lesioni, nel loro complesso, hanno determinato un “peggioramento dello stato
psicofisico anteriore del soggetto leso” in termini di un danno biologico/dinamico relazionale nella misura del 5%, oltre ad un'invalidità temporanea (o parziale) di giorni 30 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%.
A va quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico – in Parte_1
conformità con le note pronunce della Corte Costituzionale 26.7.1979 n. 88 (all'unisono con la n.
87/1979), 14.7.1986 n. 184 e 24.10.1994 n. 372, nonché col costante successivo insegnamento della
Corte di Cassazione – quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sé e per sé
considerata e, come tale, incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si pagina 9 di 13 esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui esplica la propria esistenza ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica, integrità tutelata dall'art. 32 della
Costituzione. Pur non essendo questa la sede per passare in puntuale disamina l'evoluzione giurisprudenziale data al concetto di danno biologico, deve tuttavia rimarcarsi come, specialmente nella giurisprudenza di merito, si sia finito con l'aggiungere alla voce risarcitoria “danno biologico”
numerose altre casistiche (danno estetico, danno alla sfera sessuale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione), fonti di ulteriore ed aggiuntivo risarcimento. In questo proliferare di danni sono intervenute a fissare puntuali criteri dapprima le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze
11.11.2008 n. 26972 e 26973 (dove si è affermato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il Giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici) e quindi le sentenze della Sezione Terza
11.11.2019 n. 28986, 28988 e 18989 (che hanno chiarito come il danno permanente alla salute scaturisce da una lesione dell'integrità psicofisica, la quale però non è essa il danno ma solo il presupposto del danno: perché possa predicarsi l'esistenza di un danno permanente alla salute è
necessario che da quella lesione sia derivata una menomazione suscettibile di accertamento medico-
legale e che questa, a sua volta, abbia prodotto una forzosa rinuncia, ossia la perdita della capacità di continuare a svolgere anche una soltanto delle attività svolte dalla vittima prima dell'infortunio. La compromissione della integrità psicofisica rappresenta, dunque, la lesione dell'interesse protetto,
mentre le rinunce concrete che ne conseguono costituiscono il danno risarcibile. Ove ricorra un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente;
è
invece consentito al Giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di c.d.
personalizzazione della liquidazione in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali"
tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa pagina 10 di 13 età. Infine, non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna,
la disistima di sé, la paura, la disperazione).
A questi principi l'odierno Giudicante intende adeguarsi.
8. - Si tratta, allora, di indicare i criteri in riferimento ai quali sembra equo determinare il danno alla salute sofferto da parte attrice.
Ora, considerata la percentuale determinata dal C.T.U. a titolo di invalidità permanente e ritenuta ricorrente anche una componente di sofferenza soggettiva, appare corretto rapportare il relativo risarcimento al c.d. metodo tabellare a punto di invalidità, facendo cioè ricorso de plano alle tabelle di liquidazione in uso a questo Tribunale e mutuate da quelle elaborate da Tribunale e Corte d'Appello di
Milano, da ultimo additate come criterio di riferimento per l'intero ambito nazionale dalla stessa Corte
di Legittimità (a partire da Cass.
7.6.2011 n. 12408; successivamente: Cass. 16.7.2024 n. 19506; Cass.
16.5.2024 n. 13701; Cass.
4.4.2024 n. 8880; Cass. 22.3.2024 n. 7892; Cass. 26.1.2024 n. 2539; Cass.
25.1.2024 n. 2433; Cass.
3.10.2023 n. 27901; Cass. 22.2.2023 n. 5474; Cass. 17.2.2023 n. 5119; Cass.
16.12.2022 n. 37009; Cass. 23.6.2022 n. 20292; Cass. 17.5.2022 n. 15733; Cass.
8.3.2021 n. 7597;
Cass. 10.11.2020 n. 25164; Cass. 20.10.2020 n. 22859; Cass.
9.6.2020 n. 10924; Cass 6.5.2020 n.
8532; Cass.
5.5.2020 n. 8468; Cass. 19.12.2019 n. 33770; Cass. 22.1.2019 n. 1553; Cass.
8.11.2018 n.
28496; Cass. 28.6.2018 n. 17018; Cass. 15.5.2018 n. 11754; Cass. 21.11.2017 n. 27562; Cass.
14.11.2017 n. 26805; Cass. 11.7.2017 n. 17061; Cass. 18.5.2017 n. 12470; Cass. 20.4.2017 n. 9950;
Cass.
7.9.2016 n. 17678; Cass. 16.6.2016 n. 12397).
Poiché al momento della caduta dai gradini (17.4.2023) l'attore (nato il [...]) aveva 81
anni, il danno biologico va risarcito nella somma attualizzata di euro 6.531,00 [somma così
determinata: sulla scorta delle Tabelle 2024, valore del primo punto pari ad euro 1.741,60 per danno biologico + 25% per danno da sofferenza morale 435,40 = euro 2.177,00 moltiplicato per il coefficiente demoltiplicatore 0,600 relativo all'età di 81 anni, moltiplicato, infine, per 5, la percentuale di invalidità].
pagina 11 di 13 Quanto all'invalidità temporanea parziale, considerate le lesioni subite, gli esiti invalidanti, la loro natura e le limitazioni psicofisiche che ne sono derivate, tenuta presente altresì l'età dell'infortunato, l'ambiente sociale in cui vive e la sua vita di relazione, pare opportuno ancora una volta non discostarsi dai parametri notoriamente adottati da questo Tribunale sulla scorta delle elaborazioni della Corte d'Appello di Milano e quindi liquidare – prendendo come base la somma di euro 115,00 pro die – la somma di euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75% [euro 86,25
al giorno x 30 giorni], euro 1.752,00 per invalidità temporanea parziale al 50% [euro 57,50 al giorno x
30 giorni] ed euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al 25% [euro 28,75 al giorno x 30 giorni].
L'attore ha prodotto anche documentazione di spese mediche (doc. 7 dell'attore), che sono rapportabili al fatto di causa con riferimento alla somma di euro 160,05 (di cui euro 10,00 per fotocopia di approfondimento radiografico, euro 15,65 per radiogramma al polso sinistro, euro 27,40
per visita ortopedica ospedaliera relativa alla rimozione del gesso, euro 107,00 per ciclo di tre sedute di massoterapia al polso sinistro).
Riassumendo, a va riconosciuto, come risarcimento dei danni fisici e morali Parte_1
nonché delle spese sanitarie subiti nel fatto di causa, l'importo globale di euro 11.893,05.
L'importo viene liquidato in moneta attuale e, stante il limitato lasso temporale fra il fatto
(aprile 2023) e la presente sentenza, non appare necessaria altra rivalutazione, bensì sulla somma decorrono gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Va poi aggiunto come, per quanto in via principale l'attore abbia quantificato il danno nella minor somma di euro 9.415,42 , in via subordinata ha utilizzato una formula più generica
(“condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni che verranno accertati e Controparte_1
ritenuti congrui”), che consente la condanna in importo superiore (Cass. 30.11.2022 n. 35302; Cass.
10.8.2018 n. 20707; Cass. 20.7.2018 n. 19455; Cass. 26.9.2017 n. 22330; Cass. 21.6.2016 n. 12724;
Cas. 16.3.2010 n. 6350; Cass.
8.2.2006 n. 2641).
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, il va condannato a Controparte_1
rifonderle all'attore nell'importo che si liquida – in assenza di nota-spese, tenuto conto del valore della causa (pari alla condanna effettiva), dell'attività concretamente effettuata, del tenore degli atti e dei pagina 12 di 13 criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 – in euro 5.341,00 (di cui euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Anche le spese di C.T.U., liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge e poste provvisoriamente a carico dell'attore, sono definitivamente accollate al Comune di . CP_1
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA
la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in relazione alla caduta occorsa in data Controparte_1
17.4.2023 sui gradini di accesso alla casa comunale da e, per l'effetto, Parte_1
ND
il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare a a Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni patiti nell'anzidetto sinistro, la somma di euro 11.893,05 calcolata e rivalutata ad oggi, sulla quale vanno corrisposti gli interessi legali dalla pronunzia della sentenza all'effettivo saldo.
ND
il ( ), in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attore le Controparte_1 P.IVA_1
spese di lite per euro 5.341,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché le spese di
C.T.U. per euro 500,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Lecco il 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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