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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.10.2025 anche mediante il rinvio alle note conclusive, nella causa civile, iscritta al n. 4022/23 R.G. Trib.
TRA
, in proprio e quale titolare della ditta individuale “EDILTIZIANO di Parte_1
IN CE, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Paolo Maggiore, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Cristiano Portone, in virtù di procura del 14.6.2023 allegata in atti, procuratore domiciliatario
- opposta –
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1 Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione ex art.650 c.p.c. notificato da nella sua espressa qualità, comparsa di costituzione e risposta Parte_1 depositata telematicamente dalla società opposta), sia i verbali di causa e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza resa alla fine dell'udienza di prima comparizione del 7.12.2023, questo giudice, ritenendo che l'eccezione di tardività dell'opposizione potesse essere idonea a definire il giudizio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 1.7.2024, assegnando alle parti termini per note conclusionali.
All'udienza dell'1.7.2024, le parti chiedevano un rinvio perché vi era in corso una transazione tra le parti.
Tuttavia dopo vari rinvii per permettere a parte opponente di pagare ratealmente il debito, all'udienza del 23.9.2025, il procuratore di parte opposta, rilevato che l'opponente non pagava più le rate concordate, chiedeva l'accoglimento delle proprie conclusioni con il rigetto di quelle opposte. Chiedeva comunque un rinvio per l'impossibilità del procuratore dell'opponente a comparire, e la causa si rinviava all'udienza del 6.10.2025 per la verifica dell'accordo transattivo o, in mancanza, per precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c..
All'udienza di rinvio, stante il mancato accordo tra le parti, le stesse precisavano le conclusioni e la causa si rinviava per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.10.2025. All'odierna udienza, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusionali, la causa è stata decisa contestualmente ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Preliminarmente, sull'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta si osserva quanto segue.
2 Dall'esame della documentazione allegata in atti risulta chiaramente come il decreto ingiuntivo n.2213/2022, emesso dal Tribunale di Lecce il 3.11.2022, sia stato consegnato all'Ufficiale
Giudiziario per la notifica urgente a mezzo del servizio postale in data 9.11.2022, spedito con raccomandata a.r. n. 78515972857-8 in data 10.11.2022, immesso l'avviso in cassetta in data
15.11.2022 e spedito il CAD (comunicazione di avvenuto deposito) n. 62911085378-2 il
15.11.2022, immesso il CAD in cassetta il 17.11.2022, poi rispedito al mittente il 26.11.2022.
Pertanto, la notifica si è ritualmente perfezionata il 25.11.2022, ossia 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata a.r. n. 62911085378-2 del 15.11.2022.
Infatti ai sensi della Legge 890/1982 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e delle successive modifiche apportate dalla Legge 27.12.2017, n. 205 e dalla legge 30.12.2018, n. 145, all'art.6 si legge : “Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione……”.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni. I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell'operatore postale che lo restituisce.
Inoltre, secondo l'art.8 della citata legge :“la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa, previo deposito del relativo piego presso l'ufficio postale, ovvero dalla data di ritiro del piego medesimo, ove anteriormente effettuato”.
Nel caso di specie l'Ufficiale Giudiziario prima e l'Ufficiale Postale poi hanno adempiuto esattamente ai rispettivi obblighi di legge perfezionando tempestivamente il procedimento notificatorio richiesto da a carico di . CP_1 Parte_1
Alla luce di tali argomentazioni, alcuna
“irregolarità della notifica” si è verificata e, pertanto, che l'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
3 Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c..
La tardività dell'opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità assorbono tutte le altre domande ed eccezioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla opposizione proposta da , in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 individuale “EDILTIZIANO di IN CE, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, nei confronti di in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione :
1. Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione per tardività, e la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n.2213/2022, emesso dal Tribunale di Lecce il 3.11.2022, e notificato a mezzo del servizio postale ex art.140 c.p.c. in data 10.11.2022, con il quale veniva ingiunto a , nella sua espressa qualità, di pagare in favore di Parte_1 Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la somma di €.7.079,36, oltre
[...] interessi come da domanda ed oltre le spese e competenze del procedimento monitorio.
2. Condanna nella sua espressa qualità al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, che si liquidano in €.3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 20.10.2025 ore 16.00
Il giudice on.
dott.ssa Maria Paola Sanghez
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.10.2025 anche mediante il rinvio alle note conclusive, nella causa civile, iscritta al n. 4022/23 R.G. Trib.
TRA
, in proprio e quale titolare della ditta individuale “EDILTIZIANO di Parte_1
IN CE, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Paolo Maggiore, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Cristiano Portone, in virtù di procura del 14.6.2023 allegata in atti, procuratore domiciliatario
- opposta –
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1 Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione ex art.650 c.p.c. notificato da nella sua espressa qualità, comparsa di costituzione e risposta Parte_1 depositata telematicamente dalla società opposta), sia i verbali di causa e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza resa alla fine dell'udienza di prima comparizione del 7.12.2023, questo giudice, ritenendo che l'eccezione di tardività dell'opposizione potesse essere idonea a definire il giudizio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 1.7.2024, assegnando alle parti termini per note conclusionali.
All'udienza dell'1.7.2024, le parti chiedevano un rinvio perché vi era in corso una transazione tra le parti.
Tuttavia dopo vari rinvii per permettere a parte opponente di pagare ratealmente il debito, all'udienza del 23.9.2025, il procuratore di parte opposta, rilevato che l'opponente non pagava più le rate concordate, chiedeva l'accoglimento delle proprie conclusioni con il rigetto di quelle opposte. Chiedeva comunque un rinvio per l'impossibilità del procuratore dell'opponente a comparire, e la causa si rinviava all'udienza del 6.10.2025 per la verifica dell'accordo transattivo o, in mancanza, per precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c..
All'udienza di rinvio, stante il mancato accordo tra le parti, le stesse precisavano le conclusioni e la causa si rinviava per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.10.2025. All'odierna udienza, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusionali, la causa è stata decisa contestualmente ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Preliminarmente, sull'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta si osserva quanto segue.
2 Dall'esame della documentazione allegata in atti risulta chiaramente come il decreto ingiuntivo n.2213/2022, emesso dal Tribunale di Lecce il 3.11.2022, sia stato consegnato all'Ufficiale
Giudiziario per la notifica urgente a mezzo del servizio postale in data 9.11.2022, spedito con raccomandata a.r. n. 78515972857-8 in data 10.11.2022, immesso l'avviso in cassetta in data
15.11.2022 e spedito il CAD (comunicazione di avvenuto deposito) n. 62911085378-2 il
15.11.2022, immesso il CAD in cassetta il 17.11.2022, poi rispedito al mittente il 26.11.2022.
Pertanto, la notifica si è ritualmente perfezionata il 25.11.2022, ossia 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata a.r. n. 62911085378-2 del 15.11.2022.
Infatti ai sensi della Legge 890/1982 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e delle successive modifiche apportate dalla Legge 27.12.2017, n. 205 e dalla legge 30.12.2018, n. 145, all'art.6 si legge : “Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione……”.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni. I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell'operatore postale che lo restituisce.
Inoltre, secondo l'art.8 della citata legge :“la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa, previo deposito del relativo piego presso l'ufficio postale, ovvero dalla data di ritiro del piego medesimo, ove anteriormente effettuato”.
Nel caso di specie l'Ufficiale Giudiziario prima e l'Ufficiale Postale poi hanno adempiuto esattamente ai rispettivi obblighi di legge perfezionando tempestivamente il procedimento notificatorio richiesto da a carico di . CP_1 Parte_1
Alla luce di tali argomentazioni, alcuna
“irregolarità della notifica” si è verificata e, pertanto, che l'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
3 Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c..
La tardività dell'opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità assorbono tutte le altre domande ed eccezioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla opposizione proposta da , in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 individuale “EDILTIZIANO di IN CE, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, nei confronti di in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione :
1. Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione per tardività, e la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n.2213/2022, emesso dal Tribunale di Lecce il 3.11.2022, e notificato a mezzo del servizio postale ex art.140 c.p.c. in data 10.11.2022, con il quale veniva ingiunto a , nella sua espressa qualità, di pagare in favore di Parte_1 Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la somma di €.7.079,36, oltre
[...] interessi come da domanda ed oltre le spese e competenze del procedimento monitorio.
2. Condanna nella sua espressa qualità al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, che si liquidano in €.3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 20.10.2025 ore 16.00
Il giudice on.
dott.ssa Maria Paola Sanghez
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