TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/12/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. P.U. 107/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale di Ragusa, composto dai magistrati
Dott. SS PU Presidente
Dott. Claudio Maggioni Giudice
Dott. FR Rio Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato
letto il ricorso su domanda del debitore Parte_1
visti gli artt. 268 ss in tema di liquidazione controllata del sovraindebitato;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente risiede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
il debitore versi effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata (pari ad €
959.000,00 circa, a fronte della percezione di nessun reddito), e tenuto conto delle varie posizioni a sofferenza versate in atti e tratte dall'archivio della centrale dei rischi di Banca d'Italia;
ritenuto che
il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI;
ritenuto che
si tratta, in particolare di due mutui contratti con BAPR assistiti da ipoteca prestata dai familiari, in particolare il padre che richiedeva Persona_1
ulteriori finanziamenti fondiari personali;
ritenuto che
nel caso concreto il debitore offre ai creditori la somma di € 30.000,00 donatale da un ascendente, oltre ad utilità future, vale a dire una quota del suo reddito eventuale per 3 anni;
ritenuto che
secondo un indirizzo formatosi con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, ma sulla base di principi pienamente sovrapponibili alla liquidazione controllata di cui al nuovo CCII, la giurisprudenza di merito ammetta “la possibilità di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche in favore del sovraindebitato che (…) sia titolare solamente di beni mobili di modesto valore economico di scambio e di crediti, attuali e di futura derivazione dall'esercizio della propria attività professionale (…) i cui proventi – in ciò sostanziandosi la relativa liquidazione – vengono messi a disposizione del ceto creditorio” (Tribunale di Roma 29/4/2019; nello stesso senso, Trib. Verona
21/12/2018, Trib. Pordenone 14/3/2019); ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; ritenuto di far presente sin da ora che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'art. 280 CCII nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
il liquidatore dovrà pertanto ogni sei mesi relazionare sul comportamento del debitore
(se lo stesso abbia cioè ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e fornito tutte le informazioni utili, art. 280 lett c) CCII); e meglio specificare e dettagliare (anche mediante supporto documentale) l'origine dell'indebitamento raccolta dall'OCC nell'intervista al debitore;
visto l'art. 270 CCI dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato nata a [...] il [...] Parte_1
nomina giudice delegato per la procedura il dott. FR RIO;
nomina liquidatore il dott. Persona_2
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove già non presente agli atti;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ovvero la somma di € 30.000,00 donata alla debitrice, anche tramite apertura di conto corrente dedicato intestato alla procedura sul quale far confluire la somma dispone
l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI;
Si comunichi. Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
FR RIO SS PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale di Ragusa, composto dai magistrati
Dott. SS PU Presidente
Dott. Claudio Maggioni Giudice
Dott. FR Rio Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato
letto il ricorso su domanda del debitore Parte_1
visti gli artt. 268 ss in tema di liquidazione controllata del sovraindebitato;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente risiede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
il debitore versi effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata (pari ad €
959.000,00 circa, a fronte della percezione di nessun reddito), e tenuto conto delle varie posizioni a sofferenza versate in atti e tratte dall'archivio della centrale dei rischi di Banca d'Italia;
ritenuto che
il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI;
ritenuto che
si tratta, in particolare di due mutui contratti con BAPR assistiti da ipoteca prestata dai familiari, in particolare il padre che richiedeva Persona_1
ulteriori finanziamenti fondiari personali;
ritenuto che
nel caso concreto il debitore offre ai creditori la somma di € 30.000,00 donatale da un ascendente, oltre ad utilità future, vale a dire una quota del suo reddito eventuale per 3 anni;
ritenuto che
secondo un indirizzo formatosi con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, ma sulla base di principi pienamente sovrapponibili alla liquidazione controllata di cui al nuovo CCII, la giurisprudenza di merito ammetta “la possibilità di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche in favore del sovraindebitato che (…) sia titolare solamente di beni mobili di modesto valore economico di scambio e di crediti, attuali e di futura derivazione dall'esercizio della propria attività professionale (…) i cui proventi – in ciò sostanziandosi la relativa liquidazione – vengono messi a disposizione del ceto creditorio” (Tribunale di Roma 29/4/2019; nello stesso senso, Trib. Verona
21/12/2018, Trib. Pordenone 14/3/2019); ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; ritenuto di far presente sin da ora che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'art. 280 CCII nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
il liquidatore dovrà pertanto ogni sei mesi relazionare sul comportamento del debitore
(se lo stesso abbia cioè ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e fornito tutte le informazioni utili, art. 280 lett c) CCII); e meglio specificare e dettagliare (anche mediante supporto documentale) l'origine dell'indebitamento raccolta dall'OCC nell'intervista al debitore;
visto l'art. 270 CCI dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato nata a [...] il [...] Parte_1
nomina giudice delegato per la procedura il dott. FR RIO;
nomina liquidatore il dott. Persona_2
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove già non presente agli atti;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ovvero la somma di € 30.000,00 donata alla debitrice, anche tramite apertura di conto corrente dedicato intestato alla procedura sul quale far confluire la somma dispone
l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI;
Si comunichi. Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
FR RIO SS PU