TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa LV PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 412 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con concessione alle parti del termine di giorni trenta per le comparse conclusionali e venti per le repliche;
TRA
con sede in Alba Adriatica (TE) via Firenze n. 4, in persona legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ettore Sisino e Giuseppe
NO SO, giusta procura in atti;
Attrice
E
con sede in Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni 3 rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Cappuccilli, giusta procura in atti;
Convenuta
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 6.02.2018, ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare la natura usuraria e la nullità della pattuizione avente ad oggetto la commissione per l'estinzione anticipata;
per l'effetto dichiarato non dovuto alcun interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, co. 2, del codice civile e ricalcolato il dare avere fra le parti mediante applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B. ed eliminati quelli a scadere, condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della società attrice della complessiva somma pari ad €.11.157,22 (S.E. &
O.) considerato quanto versato dalla mutuataria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali – sulla somma via via rivalutata - dalla scadenza sino all'effettiva restituzione, ovvero al diverso importo che parrà di
Giustizia ovvero ad esito di eventuale espletando accertamento tecnico, sempre ricompreso nello scaglione di competenza dell'adìto Ufficio Giudiziario;
in via subordinata: con riferimento alle pattuizioni inerenti la determinazione ed il calcolo degli interessi del contratto di mutuo ed alle relative censure, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto in violazione degli artt. 1284, 1418, 1419 e 1346 del codice civile, della Delibera
C.I.C.R. del 9 Febbraio 2000 e dell'art. 117 del T.U.B.; per l'effetto, previo accertamento del dare avere fra le parti ed applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B., condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della società attrice degli interessi pari a complessivi €.6.627,43 (S.E. &
O.) considerato quanto versato dalla mutuataria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali - sulla somma via via rivalutata - dalla scadenza sino all'effettiva restituzione, ovvero al diverso importo che parrà di
Giustizia ovvero ad esito di eventuale espletando accertamento tecnico, sempre ricompreso nello scaglione di competenza dell'adìto Ufficio Giudiziario;
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di lite, da liquidarsi ex D.M. n.
55/2014”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
Pag. 2 di 7 a) di aver stipulato, in data 15/01/2003, con la (oggi Controparte_2
Banca MPS s.p.a.), un contratto di mutuo chirografario, avente ad oggetto la somma di €.100.000,00 (doc. 2);
b) che dall'analisi tecnico-contabile effettuata dal perito incaricato erano emerse: - l'assenza di indicazione del del e dell CP_3 CP_4 CP_5 con conseguente nullità, per indeterminatezza, della pattuizione degli interessi ed applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 T.U.B.; - la natura usuraria degli interessi applicati per effetto della sommatoria degli stessi con la commissione di estinzione anticipata del mutuo;
c) che, per effetto dell'applicazione dei tassi sostituivi, il saldo a credito della mutuataria alla data del 15/01/2008 (data di estinzione del mutuo) era pari ad €.11.157,22;
d) che, con diffida interruttiva dei termini prescrizionali del 5/07/2016 trasmessa a mezzo P.E.C. dell'11/07/2016 (doc. 05), essa attrice aveva invano rappresentato quanto sopra alla banca e che anche la procedura di mediazione aveva avuto esito negativo.
Tanto dedotto, la parte attrice ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio la banca previa eccezione Controparte_1
di prescrizione della domanda in relazione ai pagamenti effettuati in epoca anteriore al decennio precedente alla data della lettera di diffida dell'11.7.2016, chiedendo il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita, dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, solo con le produzioni documentali delle parti;
la medesima ha poi subito diversi rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte per l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità. All'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini (ridotti) di cui
Pag. 3 di 7 all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Prima di esaminare il merito della controversia, è opportuno delimitare il thema decidendum.
La parte attrice ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la condanna della banca alla restituzione, in suo favore, della somma di €.11.157,22 (in via principale) ovvero della somma di €.6.627,43 (in via subordinata), sul presupposto che l'istituto di credito abbia illegittimamente applicato, nell'ambito del rapporto di mutuo intercorso tra le parti ed estinto il 15.1.2008, interessi usurari e indeterminati.
La banca, dal canto suo, ha sostenuto la legittimità degli interessi applicati da un lato, perché la commissione di estinzione anticipata, oltre a non essere stata mai richiesta alla mutuataria, non va sommata agli interessi, dall'altro, perché il contratto prevedeva, con precisione, il tasso di interesse applicato sul finanziamento, indicando l'iniziale tasso del 4,162% e, poi, il parametro dell'Euribor “sei mesi” maggiorato di uno spread di 1,25 punti percentuali per la successiva determinazione del tasso variabile.
2. Così delimitato il tema del decidere, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata per i motivi che seguono.
2.1 In ordine alla domanda principale, deve affermarsi l'erroneità della doglianza di parte attrice relativa al superamento del tasso soglia per effetto della somma tra i tassi di interessi e gli oneri e le commissioni di estinzione anticipata.
Quest'ultima, invero, viene in rilievo solo ipoteticamente, con la conseguenza che essa non può essere anticipatamente connessa al momento genetico dell'erogazione del mutuo. Peraltro, la commissione di anticipata estinzione è calcolata sul capitale residuo del mutuo ed è evidentemente finalizzata ad interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, per cui appare illogico
Pag. 4 di 7 prevedere la sommatoria di due voci alternative, che si escludono l'una con l'altra.
In tal senso si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18497) specificando che “Ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Correttamente, dunque, la Corte di appello - ha osservato la Suprema
Corte - ne ha escluso la appartenenza ai costi collegati all'erogazione del credito
e, dunque, la sua rilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione).
Negli stessi termini si era già orientata la giurisprudenza di merito: cfr. Tribunale
Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278 – ripresa anche dalla giurisprudenza più recente - ove si legge in massima: “La pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà”.
Dunque, la domanda principale va respinta.
2.2. Quanto alla domanda subordinata, va rilevato che, con essa, la parte attrice ha lamentato che nel contratto di mutuo, non sarebbero stati indicati né il TAE
(Tasso Annuo Effettivo), né il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).
Pag. 5 di 7 Secondo la tesi attorea, la mancata indicazione del TAE e del TAEG/ISC, che costituiscono le componenti più significative per la valutazione economica dell'operazione di finanziamento, non avrebbe consentito alla mutuataria di avere piena cognizione dell'oggetto contrattuale, comportane l'indeterminatezza, in violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c. e del comma 4° dell'Art. 117 T.U.B.
La tesi non è condivisibile.
In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. in tal senso, e Cass. civ. con sentenza n. 39169 del
9.12.2021 e, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli sez. II,
10/12/2024, n. 10630 e Tribunale sez. XVII - Roma, 11/07/2019, n. 14742).
Ne consegue che, esclusa la nullità lamentata, diventa del tutto irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell , la cui Pt_2 violazione potrebbe comportare soltanto un'eventuale responsabilità della banca in termini precontrattuali, sempre che l'attrice sia in grado di dimostrare sia di aver vagliato finanziamenti alternativi con TAEG più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito mutuante, sia il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole.
3. In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, le domande proposte dall'attrice devono ritenersi infondate e, come tali, vanno rigettate.
Ogni altra questione resta assorbita.
Pag. 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in €.3.397,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Teramo, 10 dicembre 2025
Il Giudice
LV PO
Pag. 7 di 7
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 412 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con concessione alle parti del termine di giorni trenta per le comparse conclusionali e venti per le repliche;
TRA
con sede in Alba Adriatica (TE) via Firenze n. 4, in persona legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ettore Sisino e Giuseppe
NO SO, giusta procura in atti;
Attrice
E
con sede in Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni 3 rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Cappuccilli, giusta procura in atti;
Convenuta
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 6.02.2018, ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare la natura usuraria e la nullità della pattuizione avente ad oggetto la commissione per l'estinzione anticipata;
per l'effetto dichiarato non dovuto alcun interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, co. 2, del codice civile e ricalcolato il dare avere fra le parti mediante applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B. ed eliminati quelli a scadere, condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della società attrice della complessiva somma pari ad €.11.157,22 (S.E. &
O.) considerato quanto versato dalla mutuataria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali – sulla somma via via rivalutata - dalla scadenza sino all'effettiva restituzione, ovvero al diverso importo che parrà di
Giustizia ovvero ad esito di eventuale espletando accertamento tecnico, sempre ricompreso nello scaglione di competenza dell'adìto Ufficio Giudiziario;
in via subordinata: con riferimento alle pattuizioni inerenti la determinazione ed il calcolo degli interessi del contratto di mutuo ed alle relative censure, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto in violazione degli artt. 1284, 1418, 1419 e 1346 del codice civile, della Delibera
C.I.C.R. del 9 Febbraio 2000 e dell'art. 117 del T.U.B.; per l'effetto, previo accertamento del dare avere fra le parti ed applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B., condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della società attrice degli interessi pari a complessivi €.6.627,43 (S.E. &
O.) considerato quanto versato dalla mutuataria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali - sulla somma via via rivalutata - dalla scadenza sino all'effettiva restituzione, ovvero al diverso importo che parrà di
Giustizia ovvero ad esito di eventuale espletando accertamento tecnico, sempre ricompreso nello scaglione di competenza dell'adìto Ufficio Giudiziario;
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di lite, da liquidarsi ex D.M. n.
55/2014”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
Pag. 2 di 7 a) di aver stipulato, in data 15/01/2003, con la (oggi Controparte_2
Banca MPS s.p.a.), un contratto di mutuo chirografario, avente ad oggetto la somma di €.100.000,00 (doc. 2);
b) che dall'analisi tecnico-contabile effettuata dal perito incaricato erano emerse: - l'assenza di indicazione del del e dell CP_3 CP_4 CP_5 con conseguente nullità, per indeterminatezza, della pattuizione degli interessi ed applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 T.U.B.; - la natura usuraria degli interessi applicati per effetto della sommatoria degli stessi con la commissione di estinzione anticipata del mutuo;
c) che, per effetto dell'applicazione dei tassi sostituivi, il saldo a credito della mutuataria alla data del 15/01/2008 (data di estinzione del mutuo) era pari ad €.11.157,22;
d) che, con diffida interruttiva dei termini prescrizionali del 5/07/2016 trasmessa a mezzo P.E.C. dell'11/07/2016 (doc. 05), essa attrice aveva invano rappresentato quanto sopra alla banca e che anche la procedura di mediazione aveva avuto esito negativo.
Tanto dedotto, la parte attrice ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio la banca previa eccezione Controparte_1
di prescrizione della domanda in relazione ai pagamenti effettuati in epoca anteriore al decennio precedente alla data della lettera di diffida dell'11.7.2016, chiedendo il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita, dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, solo con le produzioni documentali delle parti;
la medesima ha poi subito diversi rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte per l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità. All'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini (ridotti) di cui
Pag. 3 di 7 all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Prima di esaminare il merito della controversia, è opportuno delimitare il thema decidendum.
La parte attrice ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la condanna della banca alla restituzione, in suo favore, della somma di €.11.157,22 (in via principale) ovvero della somma di €.6.627,43 (in via subordinata), sul presupposto che l'istituto di credito abbia illegittimamente applicato, nell'ambito del rapporto di mutuo intercorso tra le parti ed estinto il 15.1.2008, interessi usurari e indeterminati.
La banca, dal canto suo, ha sostenuto la legittimità degli interessi applicati da un lato, perché la commissione di estinzione anticipata, oltre a non essere stata mai richiesta alla mutuataria, non va sommata agli interessi, dall'altro, perché il contratto prevedeva, con precisione, il tasso di interesse applicato sul finanziamento, indicando l'iniziale tasso del 4,162% e, poi, il parametro dell'Euribor “sei mesi” maggiorato di uno spread di 1,25 punti percentuali per la successiva determinazione del tasso variabile.
2. Così delimitato il tema del decidere, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata per i motivi che seguono.
2.1 In ordine alla domanda principale, deve affermarsi l'erroneità della doglianza di parte attrice relativa al superamento del tasso soglia per effetto della somma tra i tassi di interessi e gli oneri e le commissioni di estinzione anticipata.
Quest'ultima, invero, viene in rilievo solo ipoteticamente, con la conseguenza che essa non può essere anticipatamente connessa al momento genetico dell'erogazione del mutuo. Peraltro, la commissione di anticipata estinzione è calcolata sul capitale residuo del mutuo ed è evidentemente finalizzata ad interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, per cui appare illogico
Pag. 4 di 7 prevedere la sommatoria di due voci alternative, che si escludono l'una con l'altra.
In tal senso si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18497) specificando che “Ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Correttamente, dunque, la Corte di appello - ha osservato la Suprema
Corte - ne ha escluso la appartenenza ai costi collegati all'erogazione del credito
e, dunque, la sua rilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione).
Negli stessi termini si era già orientata la giurisprudenza di merito: cfr. Tribunale
Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278 – ripresa anche dalla giurisprudenza più recente - ove si legge in massima: “La pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà”.
Dunque, la domanda principale va respinta.
2.2. Quanto alla domanda subordinata, va rilevato che, con essa, la parte attrice ha lamentato che nel contratto di mutuo, non sarebbero stati indicati né il TAE
(Tasso Annuo Effettivo), né il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).
Pag. 5 di 7 Secondo la tesi attorea, la mancata indicazione del TAE e del TAEG/ISC, che costituiscono le componenti più significative per la valutazione economica dell'operazione di finanziamento, non avrebbe consentito alla mutuataria di avere piena cognizione dell'oggetto contrattuale, comportane l'indeterminatezza, in violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c. e del comma 4° dell'Art. 117 T.U.B.
La tesi non è condivisibile.
In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. in tal senso, e Cass. civ. con sentenza n. 39169 del
9.12.2021 e, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli sez. II,
10/12/2024, n. 10630 e Tribunale sez. XVII - Roma, 11/07/2019, n. 14742).
Ne consegue che, esclusa la nullità lamentata, diventa del tutto irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell , la cui Pt_2 violazione potrebbe comportare soltanto un'eventuale responsabilità della banca in termini precontrattuali, sempre che l'attrice sia in grado di dimostrare sia di aver vagliato finanziamenti alternativi con TAEG più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito mutuante, sia il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole.
3. In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, le domande proposte dall'attrice devono ritenersi infondate e, come tali, vanno rigettate.
Ogni altra questione resta assorbita.
Pag. 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in €.3.397,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Teramo, 10 dicembre 2025
Il Giudice
LV PO
Pag. 7 di 7