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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8230/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Stefania Parte_1 CodiceFiscale_1
Colonello
e
( ) con il patrocinio dell'avv. Pier Paola Pili CP_1 CodiceFiscale_2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 6 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“a) I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario ad Illorai il 16/06/1990, trascritto nel Pubblico Registro del Comune di Illorai - Sassari - dell'anno 1990, Atto n. 2, Serie A.
b) Dall'unione coniugale sono nati , a Ozieri il 3/12/1991; , a Persona_1 Persona_2
Ozieri il 16/11/1996; a Genova il 2/01/2002. Persona_3
c) I coniugi si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Cagliari all'udienza
Presidenziale del 14.10.2010; separazione omologata dal medesimo Tribunale con provvedimento del 16.11.2010, depositato il 18.11.2010.
d) Con ricorso depositato il 3.3.2016 i ricorrenti congiuntamente chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
e) Con sentenza del 18.3.2016 n. 907/2016 il Tribunale di Cagliari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i SI e e, Parte_2 CP_1
recependo gli accordi raggiunti fra le parti, stabiliva che il figlio minore venisse affidato ad entrambi i coniugi e le relative modalità del diritto di visita in favore del padre. Veniva, inoltre,
posto a carico del SI. un assegno di mantenimento di euro 1.200,00 in favore della Parte_1
moglie e dei figli, di cui euro 300,00 in favore della moglie e la restante somma in favore dei figli. Il predetto importo veniva determinato in considerazione anche del canone di locazione che la GN avrebbe dovuto sostenere ogni mese. Il SI. inoltre, si CP_1 Parte_1
assumeva l'onere di corrispondere alla GN la quota del TFR di sua pertinenza CP_1
al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
f) Dalla data della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono mutate alcune situazioni che ne richiedono la modifica.
Pag. 2 a 6 Per_ g) Più in particolare, i figli e sono oramai maggiorenni e indipendenti Per_1 Per_3
economicamente.
h) La GN ha trovato un'attività lavorativa la cui retribuzione, però, non CP_1
le consente di pagare un canone di locazione e/o un eventuale mutuo per l'acquisto di una casa dove poter accogliere i figli nei periodi in cui andranno a trovarla, in considerazione del fatto che una figlia attualmente vive in Danimarca e un figlio a Genova e spesso rientrano in
Sardegna.
i) Pertanto, le parti si sono determinate a modificare le condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 907/2016, stabilendo che non verrà più corrisposto alcun assegno di mantenimento in favore dei figli e neppure un assegno divorzile in favore della GN ai quali, CP_1
pertanto, la stessa rinuncia. Il sig. provvederà, però, a corrispondere in favore della Parte_1
GN , vita natural durante, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) a CP_1
titolo di contribuzione per il pagamento delle spese di gestione della casa dove la GN
andrà a vivere, e della locazione. Senza che ciò costituisca, o possa essere CP_1
interpretato, come versamento di assegno divorzile e solo a regolamentazione definitiva dei rapporti economici di coniugio, stante l'esigenza di garantire alla GN di poter CP_1
pagare o una locazione o il mutuo per l'acquisto di una casa, al fine di consentire ai figli di pernottare, sebbene indipendenti economicamente, dalla madre per i periodi in cui andranno a trovarla.
- Il SI. si obbliga, inoltre, a sanare in via esclusiva il debito residuo dovuto Parte_2
alla per il mancato pagamento del mutuo incidente sugli immobili Controparte_2
siti in Capoterra Via Treviso n. 3, qualora il relativo credito dovesse essere azionato dalla
BNL, o da altra società a cui lo stesso dovesse risultare ceduto, estromettendo totalmente da tale posizione debitoria la GN;
qualora la BNL, o l'eventuale Società CP_1
cessionaria del credito, non dovesse concedere l'estromissione della posizione debitoria della
Pag. 3 a 6 GN , il SI. si obbliga ad accollarsi l'intero debito residuo CP_1 Parte_2
anche senza formale estromissione.
- La RA , a sua volta, rinuncia, irrevocabilmente, a richiedere al SI. CP_1
la quota del TFR di sua spettanza, ai sensi dell'art. 12 bis, L. n. 898/1970. Parte_1
Tutto ciò premesso ed esposto, i SI e , così come Parte_2 CP_1
rappresentati e difesi
RICORRONO
Al Tribunale Ill.mo affinché venga fissata l'udienza di comparizione delle parti e provveda alla modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di
Cagliari avente n. 907/2016, pubblicata il 18.3.2016, stabilendo quanto segue:
- stante la maggiore età dei figli e la loro autonomia economica, vengono revocati i punti da
2) a 11) della sentenza;
- viene revocato con effetto dal mese di ottobre 2024 l'obbligo di cui all'art 12) della sentenza e dei successivi artt. 13) e 14), del SInor in ordine al pagamento dell'assegno Parte_2
di mantenimento in favore dei figli , nata a [...] il [...]; Persona_2 Per_3
nato a [...] il [...] e della GN
[...] CP_1
- Il SI. corrisponderà, a definitiva regolamentazione dei rapporti economici Parte_2
derivanti dal coniugio e a titolo di transazione novativa, alla SI.ra , vita CP_1
natural durante, entro il 30 di ogni mese e a decorrere dal mese di ottobre 2024, la somma di
€ 400,00 (quattrocento/00), a titolo di rimborso spese per la locazione e/o il pagamento di un mutuo, nell'ipotesi di acquisto di un'abitazione da parte della stessa. Somma che verrà
rivalutata annualmente in base agli aumenti degli indici Istat.
- Il SI. si obbliga, inoltre, a sanare in via esclusiva il debito residuo dovuto Parte_2
alla per il mancato pagamento del mutuo incidente sugli immobili Controparte_2
siti in Capoterra Via Treviso n. 3, qualora il relativo credito dovesse essere azionato dalla
Pag. 4 a 6 BNL, o da altra società a cui lo stesso dovesse risultare ceduto, estromettendo totalmente da tale posizione debitoria la GN;
qualora la BNL, o l'eventuale Società CP_1
cessionaria del credito, non dovesse concedere l'estromissione dalla posizione debitoria della
GN , il SI. si obbliga ad accollarsi l'intero debito CP_1 Parte_2
residuo, anche senza formale estromissione.
- La GN rinuncia, irrevocabilmente e a definitiva revoca del punto 15) CP_1
della sentenza di divorzio, a richiedere e/o pretendere la quota di TFR che verrà erogata al
SI. al momento della cessazione del rapporto di lavoro intercorso con l'arma Parte_2
dei Carabinieri, con ciò
- Le spese del presente procedimento si intendono compensate fra le parti, per cui ciascuna parte si farà carico dei compensi e spese del suo difensore.
- Le parti dichiarano di nulla avere altro a che pretendere per qualunque titolo e/o ragione e/o causa, o in ogni caso di rinunciarvi espressamente”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_2
e CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_2 CP_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e dei figli.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza del Tribunale di Cagliari del 18.03.2016
nel procedimento R.G. 2394/2016,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra
Pag. 5 a 6 riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 20.12.2024
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 6 a 6