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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2019/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Errigo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , Via Frischia n. 128, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
Parte_1
- ATTORE OPPONENTE -
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Leopoldo Conti (giusta procura generale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo) e Vincenzo Palomba ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Via Carmine Lidonnici n. 12, presso lo studio dell'Avv. Paolo Battaglia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 172/2018, emesso in data 20/02/2018 e notificato in data
02/03/2018.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10/09/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe Parte_1
- emesso su ricorso della Banca in qualità di cessionaria dei crediti in virtù di apposito CP_1
1 contratto di factoring intercorso con (cedente) - con il quale veniva ingiunto al Controparte_2 predetto ente il pagamento della somma di € 118.091,74, oltre interessi e spese e competenze di procedura, fondato su una serie di fatture emesse da parte di a titolo di corrispettivo per la CP_2
somministrazione del servizio di fornitura di energia elettrica in favore del Pt_1
L'opponente, a fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'insussistenza e l'illegittimità del debito posto a suo carico per avere, commesso gravi errori relativi alla fatturazione sia con Controparte_2
riferimento al calcolo effettivo dei consumi (stimati e mai verificati, oppure stimati su POD inesistenti o dismessi/cessati/non collegati alla rete elettrica da anni) sia in relazione all'emissione stessa delle fatture poiché avvenuta senza indicare il periodo di riferimento rendendole irricevibili e non liquidabili ai sensi della normativa di settore oltre ad aver tenuto un comportamento scorretto, già oggetto di precedente giudizio pendente innanzi al medesimo Tribunale di Catanzaro recante n.r.g. 6115/2017, per aver immesso, in modo illegittimo, il nel regime di salvaguardia con maggiorazione Parte_1
ed aggravio delle spese.
In particolare, dal carteggio stragiudiziale prodotto in giudizio e dalla memoria ex art. 183, VI comma, n.
1) c.p.c. di parte opponente sono emerse contestazioni più specifiche avverso le fatture emesse dalla società di energia elettrica erogante e relative a 9 POD: per i POD IT001E76300099, IT001E76301596 e
IT001E76369189 il ha lamentato di aver già stipulato un contratto con EL OL aderendo alla Pt_1
convenzione Consip relativa alla pubblica illuminazione sin da maggio 2014, il cui passaggio effettivo si sarebbe realizzato successivamente nel mese di aprile 2015; per i POD IT001E76279596 e
IT001E76375867 il ha rappresentato la medesima doglianza, ovvero di aver stipulato contratto Pt_1
Per_ con fin dal mese di dicembre 2015; in ultimo, per i POD IT001E76423845, IT001E76330743,
IT001E76253411 e IT001E76421451 il ha dedotto di aver richiesto più volte, sin dall'anno Pt_1
2012, la cessazione degli stessi in quanto mai collegati ad alcun tipo di edificio o apparecchiatura comunale, e che, pertanto i consumi, oggetto di richiesta di pagamento, fossero soltanto stimati e non effettivi.
In virtù delle suesposte doglianze, l'opponente, quindi, nel proprio libello introduttivo, ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione ivi spiegata nonché la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo impugnato poiché ingiusto, infondato ed illegittimo con condanna della convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Si è costituita in giudizio la quale, impugnando e contestando tutte le pretese Controparte_1 avversarie, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni
2 contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 172/2018, RGN. 6245/2017, emesso in data
20.02.2018 dal Tribunale di Catanzaro, in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta
o di pronta soluzione. Nel Merito: Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute dal in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore e, per l'effetto, Confermare l'ingiunzione di pagamento n. 172/2018 emessa in data
20.02.2018 dal Tribunale di Catanzaro in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
ed in ogni caso, Accertare e dichiarare che il , in persona del Sindaco pro tempore è Parte_1
comunque debitore dell'importo di € 118.091,74 oltre interessi di mora fino ad oggi maturati, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto Condannare il in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore al pagamento della somma di € 118.091,74, oltre gli interessi di mora fino ad oggi maturati, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Giudice, oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dal Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate”, con vittoria di spese e
[...]
compensi professionali.
Il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.09.2018, ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ha concesso alle parti contendenti i termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c..
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c. parte opposta, a sostegno della legittimità della propria pretesa creditoria, ha provveduto a depositare la “Certificazione dei Consumi” rilasciata dal
Distributore territorialmente competente, relativamente ai POD intestati al Comune di di Parte_1
cui alle fatture azionate in sede monitoria.
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti nel corso del giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2024, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tutto ciò premesso l'opposizione è soltanto parzialmente fondata e, dunque, va accolta in minima
3 parte.
Va premesso in punto di diritto, che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927). Sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali, in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame la complessiva istruttoria svolta, anche all'esito del deposito della produzione documentale avvenuta con le memorie ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c., ha dimostrato la fondatezza della pretesa sostanziale e l'infondatezza dell'opposizione.
In particolare, deve rilevarsi che l'opponente si è limitato ad enunciare, senza fornire alcun elemento di prova, che i consumi fatturati per taluni punti di prelievo dovevano ritenersi soltanto stimati e non effettivi e per altri che essi dovevano considerarsi illegittimi poiché oggetto di doppia fatturazione da parte di altra società somministrante il servizio di energia elettrica.
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo di parte opposta, invece, può ritenersi che la convenuta opposta abbia adeguatamente assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., depositando nel fascicolo monitorio e nell'odierno giudizio di opposizione tutta la documentazione contabile probatoria.
In particolare la società opposta ha depositato le fatture azionate, il contratto di somministrazione
4 stipulato con il la certificazione dei consumi rilasciata dal distributore territorialmente Pt_1 competente con cui oltre a confermare che, per i periodi in contestazione, era l'unico fornitore CP_2
legittimato ad erogare energia al per i relativi POD, vengono riportati analiticamente tutti i consumi Pt_1 effettivamente rilevati, attraverso letture reali del contatore, da parte degli incaricati dell'impresa di distribuzione. Ciò vale a confutare la teoria dell'opponente in merito alla contestazione relativa ai soli
Part consumi stimati oppure mai sostenuti per i non collegati ad alcun edificio o apparecchiatura, con la conseguenza che non si può ritenere nella fattispecie in esame che siano stati fatturati consumi presunti.
2.1. Tanto detto, può trovare accoglimento solo uno dei motivi di opposizione spiegato dalla parte opponente.
Difatti, risulta fondata, nei termini che seguono, l'eccezione sollevata da parte opponente in sede di comparsa conclusionale, relativa alla nullità del contratto originario di fornitura di energia elettrica, sotto forma di semplice modulo di adesione predisposto da e depositato da controparte in Controparte_2
giudizio poiché recante la sottoscrizione non già del Sindaco legale r.p.t., ma di un dipendente comunale non assistito dal potere di rappresentanza legale del . Parte_1
L'ipotesi de qua ricade nell'ambito applicativo del paradigma normativo del contratto stipulato dal falsus procurator di cui all'art 1398 c.c., secondo cui: “Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”.
Ebbene, per costante giurisprudenza, il contratto concluso da colui che agisce quale rappresentante senza averne i poteri, o eccedendone i limiti, non è nullo né annullabile, ma solamente inefficace fino alla sua eventuale ratifica (Cass. n. 5105 del 13.03.2015 e Cass. n. 24133 del 24.10.2013). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio di diritto secondo cui quando ad agire in giudizio è il terzo contraente per ottenere riconoscimento e tutela della posizione giuridica che gli deriva da quella stipulazione, ad esempio proponendo domanda di adempimento, il difetto di potere rappresentativo va inquadrato alla stregua della mancanza di un elemento costitutivo del contratto. La mancanza della procura, quindi della legittimazione del procurator, è fatto impeditivo della pretesa che al terzo deriverebbe dal contratto;
come tale, essa è rilevabile dal giudice anche d'ufficio (Sez. Un. n.
11377/2015).
Nel caso di specie, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, il terzo contraente è il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della propria domanda di pagamento, dunque, l'impianto difensivo
5 relativo alla mancanza della procura non è sottoposto a limiti temporali ed è rilevabile d'ufficio dal giudice quando essa risulta dagli atti.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato dal Comune di con in data 08.10.2014, individuato al codice Parte_1 Controparte_2
n.
2-BAZLHZB, per il POD IT001E76375867, è stato sottoscritto dal dipendente comunale CP_3
non munito del potere di rappresentanza legale del medesimo, dunque inefficace tra le
[...] Pt_1
parti.
Tuttavia, l'opposta ha evidenziato che, in ogni caso, la prefata contestazione relativa al contratto sopra indicato è riferibile soltanto ad una sola fattura derivante dal predetto contratto, identificata al n.
4601168093 per l'importo di € 264,97 emessa in data 12/11/2015, circostanza non specificamente contestata dall'opponente.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione va revocato ed il
[...]
va condannato alla complessiva somma di € 117.826,77 in favore di a Parte_1 Controparte_1
titolo di corrispettivo per la somministrazione del servizio di energia elettrica, detratto dall'importo ingiunto di € 118.091,74 la somma di € 264,97 di cui alla predetta fattura n. 4601168093.
3. Tutte le altre eccezioni sollevate dall'opponente sono infondate per tutte le ragioni che seguono.
3.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla sua mancata adesione, in qualità di debitore ceduto, alle cessioni del credito sulla base delle quali parte opposta ha attivato il procedimento monitorio.
Appare incontestato che il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato emesso su istanza di CP_1
in qualità di cessionaria del credito di nei confronti del opponente.
[...] Controparte_2 Pt_1
Ebbene, la cessione dei crediti, com'è noto, è un negozio giuridico a causa variabile, sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi
(Cass. 9.7.2018, n. 18016) e, ai sensi dell'art. 1264 c.c., “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.
In subiecta materia l'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2248, secondo cui “per le somme dovute allo
Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art.9, all.
E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248”, la quale ultima disposizione recita che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata” si riferisce, letteralmente, secondo consolidata giurisprudenza, soltanto alle amministrazioni statali sicché, trattandosi di norma speciale (Cass. n. 17496/2008; Cass. n.
6 6038/2010; Cass. n. 23273/2014; Cass. n. 2760/2015; Cass. n. 20793/2015; Cass. n. 21747/2016), non può essere applicata analogicamente agli enti locali.
La disciplina che viene in rilievo nel caso di specie è, invece, ratione temporis, l'art. 117 D.lgs. n.
163/2006, che ripropone, però, solo le disposizioni che sanciscono la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione della cessione alla Pubblica Amministrazione, ma non anche quella relativa all'obbligo di adesione di quest'ultima.
In particolare, il comma 3 della disposizione in esame espressamente sancisce l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, qualora questi non le “rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”
(circostanza non verificatasi e, comunque, non provata nella fattispecie).
Nel caso di specie, la cessionaria ha provato, già nel procedimento di ingiunzione: Controparte_1
i. il contratto di cessione dei crediti, redatto con atto pubblico (distinto da Racc. 25597 - n. rep. 51602) dal notaio Dott. in data 21/12/2015 e intercorrente con il quale Persona_2 Controparte_2
indica in maniera chiara, puntuale e dettagliata, quali siano i crediti oggetto di cessione - in particolare il numero della fattura, l'importo del credito - nonché la prova dell'avvenuta notifica dello stesso, in data
04/02/2016, all'Amministrazione debitrice ceduta;
ii. il contratto di cessione dei crediti, redatto con atto pubblico (distinto dal n. Cron. 72.267 - n. rep.
226.493) dal notaio Dott. in data 22/12/2016 e intercorrente con la il Persona_3 Controparte_2
quale indica in maniera chiara, puntuale e dettagliata, quali siano i crediti oggetto di cessione - in particolare il numero della fattura, l'importo del credito - nonché la prova dell'avvenuta notifica dello stesso, in data 02/02/2017, all'Amministrazione debitrice ceduta.
Risulta per tabulas che gli atti di cessione dei crediti azionati sono stati predisposti secondo le forme previste dalla legge e ritualmente notificati, mentre l'Ente debitore ceduto non ha dimostrato in giudizio di aver rifiutato le cessioni con comunicazione fatta entro i 45 giorni dalla notifica delle stesse.
Dagli atti di causa si riscontra una mera comunicazione, prot. del giorno 11.01.2017, con cui il Pt_1
contestava a i crediti oggetto della cessione del 19.12.2016 ed in cui si riservava di inviare la CP_1
delibera di rifiuto della cessione stessa, provvedimento che in giudizio non è stato mai prodotto da parte dell'ente comunale.
3.2. E' infondata la contestazione riguardante l'illegittimità dell'applicazione del regime di salvaguardia da parte di Controparte_2
7 A partire dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio energia elettrica sono “idonei”, hanno, cioè, facoltà di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero. Sono, nel contempo, previsti specifici strumenti di tutela volti a garantire al cliente che non eserciti tale facoltà la regolare continuità dell'erogazione del servizio e l'applicazione di prezzi ragionevoli. Dal quadro normativo che emerge dal combinato disposto della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.06.2003, del d.l. 18.06.2007,
n. 73 e della delibera 156/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, oltre al cd. mercato libero – cui possono accedere tutti i clienti, siano essi clienti domestici od imprese, e le cui condizioni sono dalle parti concordate mediante il contratto di somministrazione – il complesso sistema di vendita dell'energia elettrica prevede: - il cd. regime (o servizio) di maggior tutela, cui hanno diritto i clienti domestici e le imprese connesse in bassa tensione (utenza BT) con un fatturato annuo fino a 10 milioni di € e fino a 50 dipendenti;
- il cd. regime (o servizio) di salvaguardia, cui hanno diritto i clienti, titolari di uno o più punti di prelievo connessi in media tensione (utenza MT) o in alta tensione (utenza AT), che siano per qualsivoglia ragione privi di fornitore di energia elettrica (ad es. per recesso dal contratto o intervenuta risoluzione dello stesso) o non abbiano ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero;
sono, inoltre, assoggettati al regime in questione anche i clienti, che si trovino nelle medesime condizioni sopra indicate, ma che siano connessi in bassa tensione (utenza BT) e presentino un fatturato annuo superiore a 10 milioni di € e oltre 50 dipendenti.
Nel caso di specie, i punti di prelievo di cui era intestatario il sono stati posti in Parte_1 regime di salvaguardia poiché l'ente comunale non aveva provveduto, nei termini, a scegliere sul mercato libero il proprio fornitore di energia elettrica, come dimostrato dalla “Welcome Letter” inviata da al (v.all.4 alla comparsa di costituzione e risposta). CP_2 Pt_1
3.3. Con riferimento alle rimostranze elevate dall'opponente per i consumi richiesti da per i CP_2
pod n. IT001E76300099, IT001E76301596 e IT001E76369189, oggetto di contratto con EL OL sin dal maggio 2014, il cui passaggio è stato reso effettivo dal successivo mese di aprile dell'anno 2015
(come sostenuto da parte istante nella comunicazione prot.3705 del 28/04/2017), si rileva che, dalle comunicazioni intercorse tra le parti, risulta che , con nota del mese di marzo 2017, chiariva CP_2 al “A seguito delle opportune verifiche, risulta che le volture delle utenze in esame, Pt_1
correttamente inserite nei nostri applicativi aziendali, per conto di EL OL, non si sono concretizzate come di consueto, pertanto sono state annullate dal Distributore localmente competente. Le forniture continuano dunque ad essere intestate al Comune di e fatturate da . Per Parte_1 CP_2
quanto sopra, risulta quindi necessario regolarizzare il fatturato emesso a vostro nome di cui
8 all'allegato A. Successivamente dovrete richiedere ad EL OL il rimborso, che emetterà relativa nota di credito (a compensazione delle fatture in gestione o mediante accredito su conto corrente)”.
Nel caso di specie, si rileva che dal certificato dei consumi, depositato dall'opposta e rilasciato dal
Distributore territorialmente competente, risultano, per il periodo in contestazione che va dal mese di aprile 2015 al mese di dicembre 2016, consumi di energia elettrica rilevati tramite letture reali e non stimate e tutti intestati ad in regime di salvaguardia, a dimostrazione che, nel Controparte_2 suddetto periodo la voltura con l'altra società contraente non si era ancora verificata o comunque non è mai stata comunicata da parte dell'ente comunale all'attuale società erogante.
Diversamente, parte opponente non ha dato prova in giudizio delle eventuali fatture emesse da EL OL nei suoi confronti riguardanti gli stessi punti di prelievo per il medesimo periodo di riferimento nonché i relativi pagamenti effettuati alla medesima al fine di dimostrare la effettiva illegittimità della pretesa avanzata dalla società (rectius, doppia fatturazione). CP_2
3.4. In relazione alle doglianze mosse da parte opponente per i consumi richiesti da per i CP_2
Per_ POD IT001E76279596 e IT001E76375867 per i quali il Comune avrebbe stipulato un contratto con fin dal mese di dicembre 2015 occorre evidenziare che dal certificato dei consumi prodotto da parte opposta risultano consumi sostenuti ed intestati ad in regime di salvaguardia soltanto per CP_2 un arco temporale circoscritto per l'anno 2015, ovvero fino al mese di novembre 2015, dunque in piena conformità con il periodo di inizio del presunto contratto stipulato con l'altra società erogante.
Ad ogni modo, parte opponente, anche in questo caso, non ha dato alcuna prova circa l'illegittimità delle pretese di pagamento avanzate da parte opposta non avendo provveduto a produrre in giudizio
Per_ Per_ l'eventuale contratto stipulato con le fatture emesse da riguardanti i medesimi punti di prelievi per lo stesso periodo in contestazione nonché l'avvenuto pagamento delle medesime.
3.5. In ordine alla contestazione elevata dall'opponente per i consumi soltanto stimati relativi ai POD
IT001E76423845, IT001E76330743, IT001E76253411 e IT001E76421451, oggetto di diverse richieste di cessazione provenienti dall'ente comunale poiché non collegati ad alcun tipo di edificio o apparecchiatura, si rileva che con nota prot. 473449 del 28.05.15 ha comunicato al CP_2
l'impossibilità di procedere alla cessazione per chiusura locali al momento del sopralluogo Pt_1 informando l'ente che in caso di mancata nuova richiesta entro 30 giorni la stessa “avrà esito negativo”,
e che, comunque, le fatture cedute a e oggetto della suddetta contestazione sono relative a CP_1
consumi antecedenti la cessazione dei relativi Pod.
9 Ebbene, sempre dal certificato dei consumi prodotto da parte opposta emergono, per i punti di prelievo in contestazione, consumi rilevati tramite letture reali per tutto il periodo oggetto di contestazione ed intestati ad in regime di salvaguardia. CP_2
Al contrario, parte opponente non ha provveduto a contestare in modo specifico tale documento probante nonché ad eccepire, a questo punto, un eventuale malfunzionamento del contatore.
Ne deriva che l'opposta fornisce prova sia pure indiziaria del suo credito, con le fatture e l'attestazione notarile di autenticità prodotte nel fascicolo monitorio e nel presente giudizio. Inoltre, a seguito dell'opposizione ha anche prodotto la tabella di certificazione dei consumi rilevati da e-Distribuzione; tabella che non ha trovato specifica contestazione, né prova del contrario ad opera dell'opponente.
Inoltre, è noto per principio consolidato in giurisprudenza che la fattura emessa dal somministrante non costituisca prova dell'esistenza del credito, ma, tuttavia, va tenuto presente che nel caso di contratti in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, l'ordinamento riconosce al sistema di lettura dello stesso la sua attendibilità. Ciò non vuol dire che il somministrante goda di privilegio probatorio, ma, posto che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, è pacifico che “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve o eccepire il mancato funzionamento o dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.” (così, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605; anche Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n.
297).
Sicché, deve dedursene che i consumi registrati dal misuratore installato dall' siano stati ritenuti CP_2
corretti.
Ebbene, la Giurisprudenza di merito ha affermato in più occasioni che in materia di somministrazione, in caso di contestazione dei consumi esposti, è onere del fornitore quello di comprovare il quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore. Onere che qui deve ritenersi assolto attraverso la produzione in giudizio della certificazione dei consumi di provenienza del distributore locale e-Distribuzione (cfr. doc. allegato alla
II^ memoria ex art 183 VI c. c.p.c. di parte opposta); dovendosi porre in debito rilievo a tal proposito che l'opponente non ha contestato in alcun modo il predetto documento.
3.6. E' priva di pregio anche l'eccezione sollevata da parte opponente riguardante l'irregolarità dell'emissione delle fatture poste a fondamento della domanda di pagamento per mancata indicazione nelle medesime del periodo di riferimento dei consumi sostenuti.
10 Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti risulta, in modo specifico, il periodo di riferimento dei consumi, regolarmente indicato nelle singole fatture.
4. In conclusione, nella fattispecie in esame parte convenuta ha dimostrato la sua pretesa creditoria mediante la produzione della documentazione contabile in suo possesso, dando prova, altresì, che le fatture sono state emesse sulla base delle comunicazioni del distributore, effettuate sulla base di dati reali, frutto di effettive letture in cui sono indicati i quantitativi di energia elettrica e di potenza ricostruiti nel periodo di riferimento. Dal canto suo, invece, l'opponente non ha allegato agli atti di causa alcuna documentazione idonea a dimostrare i propri assunti.
Tuttavia, l'opposizione è fondata soltanto in minima parte, ovvero in relazione al motivo di opposizione concernente la irregolarità (rectius, inefficacia) del contratto di fornitura di energia individuato al codice n.
2-BAZLHZB, per il POD IT001E76375867, da cui deriva una sola fattura identificata al n.
4601168093 per l'importo di € 264,97 emessa in data 12/11/2015, per difetto di rappresentanza legale nella sottoscrizione.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo va revocato e il va condannato al Parte_1
pagamento, in favore di a titolo di corrispettivo per la somministrazione del servizio di Controparte_1 energia elettrica, della somma complessiva di € 117.826,77 oltre interessi calcolati al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs n.231/02, dal dì del dovuto al saldo effettivo.
5. Le spese di lite del procedimento monitorio - tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (v.
Cass. n.24482/2022) - e quelle del presente giudizio, seguono la soccombenza (qui sussistente in misura pressoché totale a carico dell'opponente) e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del d.m.
55/2014 per il procedimento monitorio e del d.m. 147/2022 per il giudizio di opposizione, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00) sulla base dei valori minimi (v. Cass. n. 14198 del 05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21;
Cass. n. 89 del 07.01.2021), anche in considerazione della fondatezza solo in minima parte dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Carmen Ranieli, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal nei confronti di Parte_1
, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al Controparte_1 Parte_1
11 pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di € 117.826,77 oltre interessi come indicati in motivazione;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate per la fase monitoria in € 1.474,00, di cui € 406,50 per esborsi ed € 1.067,50 per
[...]
compensi professionali, oltre rimb. forf., Cpa e Iva, e per la fase del presente giudizio di opposizione in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, 20 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2019/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Errigo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , Via Frischia n. 128, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
Parte_1
- ATTORE OPPONENTE -
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Leopoldo Conti (giusta procura generale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo) e Vincenzo Palomba ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Via Carmine Lidonnici n. 12, presso lo studio dell'Avv. Paolo Battaglia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 172/2018, emesso in data 20/02/2018 e notificato in data
02/03/2018.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10/09/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe Parte_1
- emesso su ricorso della Banca in qualità di cessionaria dei crediti in virtù di apposito CP_1
1 contratto di factoring intercorso con (cedente) - con il quale veniva ingiunto al Controparte_2 predetto ente il pagamento della somma di € 118.091,74, oltre interessi e spese e competenze di procedura, fondato su una serie di fatture emesse da parte di a titolo di corrispettivo per la CP_2
somministrazione del servizio di fornitura di energia elettrica in favore del Pt_1
L'opponente, a fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'insussistenza e l'illegittimità del debito posto a suo carico per avere, commesso gravi errori relativi alla fatturazione sia con Controparte_2
riferimento al calcolo effettivo dei consumi (stimati e mai verificati, oppure stimati su POD inesistenti o dismessi/cessati/non collegati alla rete elettrica da anni) sia in relazione all'emissione stessa delle fatture poiché avvenuta senza indicare il periodo di riferimento rendendole irricevibili e non liquidabili ai sensi della normativa di settore oltre ad aver tenuto un comportamento scorretto, già oggetto di precedente giudizio pendente innanzi al medesimo Tribunale di Catanzaro recante n.r.g. 6115/2017, per aver immesso, in modo illegittimo, il nel regime di salvaguardia con maggiorazione Parte_1
ed aggravio delle spese.
In particolare, dal carteggio stragiudiziale prodotto in giudizio e dalla memoria ex art. 183, VI comma, n.
1) c.p.c. di parte opponente sono emerse contestazioni più specifiche avverso le fatture emesse dalla società di energia elettrica erogante e relative a 9 POD: per i POD IT001E76300099, IT001E76301596 e
IT001E76369189 il ha lamentato di aver già stipulato un contratto con EL OL aderendo alla Pt_1
convenzione Consip relativa alla pubblica illuminazione sin da maggio 2014, il cui passaggio effettivo si sarebbe realizzato successivamente nel mese di aprile 2015; per i POD IT001E76279596 e
IT001E76375867 il ha rappresentato la medesima doglianza, ovvero di aver stipulato contratto Pt_1
Per_ con fin dal mese di dicembre 2015; in ultimo, per i POD IT001E76423845, IT001E76330743,
IT001E76253411 e IT001E76421451 il ha dedotto di aver richiesto più volte, sin dall'anno Pt_1
2012, la cessazione degli stessi in quanto mai collegati ad alcun tipo di edificio o apparecchiatura comunale, e che, pertanto i consumi, oggetto di richiesta di pagamento, fossero soltanto stimati e non effettivi.
In virtù delle suesposte doglianze, l'opponente, quindi, nel proprio libello introduttivo, ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione ivi spiegata nonché la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo impugnato poiché ingiusto, infondato ed illegittimo con condanna della convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Si è costituita in giudizio la quale, impugnando e contestando tutte le pretese Controparte_1 avversarie, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni
2 contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 172/2018, RGN. 6245/2017, emesso in data
20.02.2018 dal Tribunale di Catanzaro, in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta
o di pronta soluzione. Nel Merito: Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute dal in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore e, per l'effetto, Confermare l'ingiunzione di pagamento n. 172/2018 emessa in data
20.02.2018 dal Tribunale di Catanzaro in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
ed in ogni caso, Accertare e dichiarare che il , in persona del Sindaco pro tempore è Parte_1
comunque debitore dell'importo di € 118.091,74 oltre interessi di mora fino ad oggi maturati, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto Condannare il in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore al pagamento della somma di € 118.091,74, oltre gli interessi di mora fino ad oggi maturati, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Giudice, oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dal Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate”, con vittoria di spese e
[...]
compensi professionali.
Il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.09.2018, ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ha concesso alle parti contendenti i termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c..
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c. parte opposta, a sostegno della legittimità della propria pretesa creditoria, ha provveduto a depositare la “Certificazione dei Consumi” rilasciata dal
Distributore territorialmente competente, relativamente ai POD intestati al Comune di di Parte_1
cui alle fatture azionate in sede monitoria.
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti nel corso del giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2024, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tutto ciò premesso l'opposizione è soltanto parzialmente fondata e, dunque, va accolta in minima
3 parte.
Va premesso in punto di diritto, che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927). Sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali, in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame la complessiva istruttoria svolta, anche all'esito del deposito della produzione documentale avvenuta con le memorie ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c., ha dimostrato la fondatezza della pretesa sostanziale e l'infondatezza dell'opposizione.
In particolare, deve rilevarsi che l'opponente si è limitato ad enunciare, senza fornire alcun elemento di prova, che i consumi fatturati per taluni punti di prelievo dovevano ritenersi soltanto stimati e non effettivi e per altri che essi dovevano considerarsi illegittimi poiché oggetto di doppia fatturazione da parte di altra società somministrante il servizio di energia elettrica.
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo di parte opposta, invece, può ritenersi che la convenuta opposta abbia adeguatamente assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., depositando nel fascicolo monitorio e nell'odierno giudizio di opposizione tutta la documentazione contabile probatoria.
In particolare la società opposta ha depositato le fatture azionate, il contratto di somministrazione
4 stipulato con il la certificazione dei consumi rilasciata dal distributore territorialmente Pt_1 competente con cui oltre a confermare che, per i periodi in contestazione, era l'unico fornitore CP_2
legittimato ad erogare energia al per i relativi POD, vengono riportati analiticamente tutti i consumi Pt_1 effettivamente rilevati, attraverso letture reali del contatore, da parte degli incaricati dell'impresa di distribuzione. Ciò vale a confutare la teoria dell'opponente in merito alla contestazione relativa ai soli
Part consumi stimati oppure mai sostenuti per i non collegati ad alcun edificio o apparecchiatura, con la conseguenza che non si può ritenere nella fattispecie in esame che siano stati fatturati consumi presunti.
2.1. Tanto detto, può trovare accoglimento solo uno dei motivi di opposizione spiegato dalla parte opponente.
Difatti, risulta fondata, nei termini che seguono, l'eccezione sollevata da parte opponente in sede di comparsa conclusionale, relativa alla nullità del contratto originario di fornitura di energia elettrica, sotto forma di semplice modulo di adesione predisposto da e depositato da controparte in Controparte_2
giudizio poiché recante la sottoscrizione non già del Sindaco legale r.p.t., ma di un dipendente comunale non assistito dal potere di rappresentanza legale del . Parte_1
L'ipotesi de qua ricade nell'ambito applicativo del paradigma normativo del contratto stipulato dal falsus procurator di cui all'art 1398 c.c., secondo cui: “Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”.
Ebbene, per costante giurisprudenza, il contratto concluso da colui che agisce quale rappresentante senza averne i poteri, o eccedendone i limiti, non è nullo né annullabile, ma solamente inefficace fino alla sua eventuale ratifica (Cass. n. 5105 del 13.03.2015 e Cass. n. 24133 del 24.10.2013). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio di diritto secondo cui quando ad agire in giudizio è il terzo contraente per ottenere riconoscimento e tutela della posizione giuridica che gli deriva da quella stipulazione, ad esempio proponendo domanda di adempimento, il difetto di potere rappresentativo va inquadrato alla stregua della mancanza di un elemento costitutivo del contratto. La mancanza della procura, quindi della legittimazione del procurator, è fatto impeditivo della pretesa che al terzo deriverebbe dal contratto;
come tale, essa è rilevabile dal giudice anche d'ufficio (Sez. Un. n.
11377/2015).
Nel caso di specie, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, il terzo contraente è il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della propria domanda di pagamento, dunque, l'impianto difensivo
5 relativo alla mancanza della procura non è sottoposto a limiti temporali ed è rilevabile d'ufficio dal giudice quando essa risulta dagli atti.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato dal Comune di con in data 08.10.2014, individuato al codice Parte_1 Controparte_2
n.
2-BAZLHZB, per il POD IT001E76375867, è stato sottoscritto dal dipendente comunale CP_3
non munito del potere di rappresentanza legale del medesimo, dunque inefficace tra le
[...] Pt_1
parti.
Tuttavia, l'opposta ha evidenziato che, in ogni caso, la prefata contestazione relativa al contratto sopra indicato è riferibile soltanto ad una sola fattura derivante dal predetto contratto, identificata al n.
4601168093 per l'importo di € 264,97 emessa in data 12/11/2015, circostanza non specificamente contestata dall'opponente.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione va revocato ed il
[...]
va condannato alla complessiva somma di € 117.826,77 in favore di a Parte_1 Controparte_1
titolo di corrispettivo per la somministrazione del servizio di energia elettrica, detratto dall'importo ingiunto di € 118.091,74 la somma di € 264,97 di cui alla predetta fattura n. 4601168093.
3. Tutte le altre eccezioni sollevate dall'opponente sono infondate per tutte le ragioni che seguono.
3.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla sua mancata adesione, in qualità di debitore ceduto, alle cessioni del credito sulla base delle quali parte opposta ha attivato il procedimento monitorio.
Appare incontestato che il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato emesso su istanza di CP_1
in qualità di cessionaria del credito di nei confronti del opponente.
[...] Controparte_2 Pt_1
Ebbene, la cessione dei crediti, com'è noto, è un negozio giuridico a causa variabile, sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi
(Cass. 9.7.2018, n. 18016) e, ai sensi dell'art. 1264 c.c., “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.
In subiecta materia l'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2248, secondo cui “per le somme dovute allo
Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art.9, all.
E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248”, la quale ultima disposizione recita che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata” si riferisce, letteralmente, secondo consolidata giurisprudenza, soltanto alle amministrazioni statali sicché, trattandosi di norma speciale (Cass. n. 17496/2008; Cass. n.
6 6038/2010; Cass. n. 23273/2014; Cass. n. 2760/2015; Cass. n. 20793/2015; Cass. n. 21747/2016), non può essere applicata analogicamente agli enti locali.
La disciplina che viene in rilievo nel caso di specie è, invece, ratione temporis, l'art. 117 D.lgs. n.
163/2006, che ripropone, però, solo le disposizioni che sanciscono la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione della cessione alla Pubblica Amministrazione, ma non anche quella relativa all'obbligo di adesione di quest'ultima.
In particolare, il comma 3 della disposizione in esame espressamente sancisce l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, qualora questi non le “rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”
(circostanza non verificatasi e, comunque, non provata nella fattispecie).
Nel caso di specie, la cessionaria ha provato, già nel procedimento di ingiunzione: Controparte_1
i. il contratto di cessione dei crediti, redatto con atto pubblico (distinto da Racc. 25597 - n. rep. 51602) dal notaio Dott. in data 21/12/2015 e intercorrente con il quale Persona_2 Controparte_2
indica in maniera chiara, puntuale e dettagliata, quali siano i crediti oggetto di cessione - in particolare il numero della fattura, l'importo del credito - nonché la prova dell'avvenuta notifica dello stesso, in data
04/02/2016, all'Amministrazione debitrice ceduta;
ii. il contratto di cessione dei crediti, redatto con atto pubblico (distinto dal n. Cron. 72.267 - n. rep.
226.493) dal notaio Dott. in data 22/12/2016 e intercorrente con la il Persona_3 Controparte_2
quale indica in maniera chiara, puntuale e dettagliata, quali siano i crediti oggetto di cessione - in particolare il numero della fattura, l'importo del credito - nonché la prova dell'avvenuta notifica dello stesso, in data 02/02/2017, all'Amministrazione debitrice ceduta.
Risulta per tabulas che gli atti di cessione dei crediti azionati sono stati predisposti secondo le forme previste dalla legge e ritualmente notificati, mentre l'Ente debitore ceduto non ha dimostrato in giudizio di aver rifiutato le cessioni con comunicazione fatta entro i 45 giorni dalla notifica delle stesse.
Dagli atti di causa si riscontra una mera comunicazione, prot. del giorno 11.01.2017, con cui il Pt_1
contestava a i crediti oggetto della cessione del 19.12.2016 ed in cui si riservava di inviare la CP_1
delibera di rifiuto della cessione stessa, provvedimento che in giudizio non è stato mai prodotto da parte dell'ente comunale.
3.2. E' infondata la contestazione riguardante l'illegittimità dell'applicazione del regime di salvaguardia da parte di Controparte_2
7 A partire dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio energia elettrica sono “idonei”, hanno, cioè, facoltà di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero. Sono, nel contempo, previsti specifici strumenti di tutela volti a garantire al cliente che non eserciti tale facoltà la regolare continuità dell'erogazione del servizio e l'applicazione di prezzi ragionevoli. Dal quadro normativo che emerge dal combinato disposto della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.06.2003, del d.l. 18.06.2007,
n. 73 e della delibera 156/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, oltre al cd. mercato libero – cui possono accedere tutti i clienti, siano essi clienti domestici od imprese, e le cui condizioni sono dalle parti concordate mediante il contratto di somministrazione – il complesso sistema di vendita dell'energia elettrica prevede: - il cd. regime (o servizio) di maggior tutela, cui hanno diritto i clienti domestici e le imprese connesse in bassa tensione (utenza BT) con un fatturato annuo fino a 10 milioni di € e fino a 50 dipendenti;
- il cd. regime (o servizio) di salvaguardia, cui hanno diritto i clienti, titolari di uno o più punti di prelievo connessi in media tensione (utenza MT) o in alta tensione (utenza AT), che siano per qualsivoglia ragione privi di fornitore di energia elettrica (ad es. per recesso dal contratto o intervenuta risoluzione dello stesso) o non abbiano ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero;
sono, inoltre, assoggettati al regime in questione anche i clienti, che si trovino nelle medesime condizioni sopra indicate, ma che siano connessi in bassa tensione (utenza BT) e presentino un fatturato annuo superiore a 10 milioni di € e oltre 50 dipendenti.
Nel caso di specie, i punti di prelievo di cui era intestatario il sono stati posti in Parte_1 regime di salvaguardia poiché l'ente comunale non aveva provveduto, nei termini, a scegliere sul mercato libero il proprio fornitore di energia elettrica, come dimostrato dalla “Welcome Letter” inviata da al (v.all.4 alla comparsa di costituzione e risposta). CP_2 Pt_1
3.3. Con riferimento alle rimostranze elevate dall'opponente per i consumi richiesti da per i CP_2
pod n. IT001E76300099, IT001E76301596 e IT001E76369189, oggetto di contratto con EL OL sin dal maggio 2014, il cui passaggio è stato reso effettivo dal successivo mese di aprile dell'anno 2015
(come sostenuto da parte istante nella comunicazione prot.3705 del 28/04/2017), si rileva che, dalle comunicazioni intercorse tra le parti, risulta che , con nota del mese di marzo 2017, chiariva CP_2 al “A seguito delle opportune verifiche, risulta che le volture delle utenze in esame, Pt_1
correttamente inserite nei nostri applicativi aziendali, per conto di EL OL, non si sono concretizzate come di consueto, pertanto sono state annullate dal Distributore localmente competente. Le forniture continuano dunque ad essere intestate al Comune di e fatturate da . Per Parte_1 CP_2
quanto sopra, risulta quindi necessario regolarizzare il fatturato emesso a vostro nome di cui
8 all'allegato A. Successivamente dovrete richiedere ad EL OL il rimborso, che emetterà relativa nota di credito (a compensazione delle fatture in gestione o mediante accredito su conto corrente)”.
Nel caso di specie, si rileva che dal certificato dei consumi, depositato dall'opposta e rilasciato dal
Distributore territorialmente competente, risultano, per il periodo in contestazione che va dal mese di aprile 2015 al mese di dicembre 2016, consumi di energia elettrica rilevati tramite letture reali e non stimate e tutti intestati ad in regime di salvaguardia, a dimostrazione che, nel Controparte_2 suddetto periodo la voltura con l'altra società contraente non si era ancora verificata o comunque non è mai stata comunicata da parte dell'ente comunale all'attuale società erogante.
Diversamente, parte opponente non ha dato prova in giudizio delle eventuali fatture emesse da EL OL nei suoi confronti riguardanti gli stessi punti di prelievo per il medesimo periodo di riferimento nonché i relativi pagamenti effettuati alla medesima al fine di dimostrare la effettiva illegittimità della pretesa avanzata dalla società (rectius, doppia fatturazione). CP_2
3.4. In relazione alle doglianze mosse da parte opponente per i consumi richiesti da per i CP_2
Per_ POD IT001E76279596 e IT001E76375867 per i quali il Comune avrebbe stipulato un contratto con fin dal mese di dicembre 2015 occorre evidenziare che dal certificato dei consumi prodotto da parte opposta risultano consumi sostenuti ed intestati ad in regime di salvaguardia soltanto per CP_2 un arco temporale circoscritto per l'anno 2015, ovvero fino al mese di novembre 2015, dunque in piena conformità con il periodo di inizio del presunto contratto stipulato con l'altra società erogante.
Ad ogni modo, parte opponente, anche in questo caso, non ha dato alcuna prova circa l'illegittimità delle pretese di pagamento avanzate da parte opposta non avendo provveduto a produrre in giudizio
Per_ Per_ l'eventuale contratto stipulato con le fatture emesse da riguardanti i medesimi punti di prelievi per lo stesso periodo in contestazione nonché l'avvenuto pagamento delle medesime.
3.5. In ordine alla contestazione elevata dall'opponente per i consumi soltanto stimati relativi ai POD
IT001E76423845, IT001E76330743, IT001E76253411 e IT001E76421451, oggetto di diverse richieste di cessazione provenienti dall'ente comunale poiché non collegati ad alcun tipo di edificio o apparecchiatura, si rileva che con nota prot. 473449 del 28.05.15 ha comunicato al CP_2
l'impossibilità di procedere alla cessazione per chiusura locali al momento del sopralluogo Pt_1 informando l'ente che in caso di mancata nuova richiesta entro 30 giorni la stessa “avrà esito negativo”,
e che, comunque, le fatture cedute a e oggetto della suddetta contestazione sono relative a CP_1
consumi antecedenti la cessazione dei relativi Pod.
9 Ebbene, sempre dal certificato dei consumi prodotto da parte opposta emergono, per i punti di prelievo in contestazione, consumi rilevati tramite letture reali per tutto il periodo oggetto di contestazione ed intestati ad in regime di salvaguardia. CP_2
Al contrario, parte opponente non ha provveduto a contestare in modo specifico tale documento probante nonché ad eccepire, a questo punto, un eventuale malfunzionamento del contatore.
Ne deriva che l'opposta fornisce prova sia pure indiziaria del suo credito, con le fatture e l'attestazione notarile di autenticità prodotte nel fascicolo monitorio e nel presente giudizio. Inoltre, a seguito dell'opposizione ha anche prodotto la tabella di certificazione dei consumi rilevati da e-Distribuzione; tabella che non ha trovato specifica contestazione, né prova del contrario ad opera dell'opponente.
Inoltre, è noto per principio consolidato in giurisprudenza che la fattura emessa dal somministrante non costituisca prova dell'esistenza del credito, ma, tuttavia, va tenuto presente che nel caso di contratti in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, l'ordinamento riconosce al sistema di lettura dello stesso la sua attendibilità. Ciò non vuol dire che il somministrante goda di privilegio probatorio, ma, posto che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, è pacifico che “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve o eccepire il mancato funzionamento o dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.” (così, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605; anche Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n.
297).
Sicché, deve dedursene che i consumi registrati dal misuratore installato dall' siano stati ritenuti CP_2
corretti.
Ebbene, la Giurisprudenza di merito ha affermato in più occasioni che in materia di somministrazione, in caso di contestazione dei consumi esposti, è onere del fornitore quello di comprovare il quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore. Onere che qui deve ritenersi assolto attraverso la produzione in giudizio della certificazione dei consumi di provenienza del distributore locale e-Distribuzione (cfr. doc. allegato alla
II^ memoria ex art 183 VI c. c.p.c. di parte opposta); dovendosi porre in debito rilievo a tal proposito che l'opponente non ha contestato in alcun modo il predetto documento.
3.6. E' priva di pregio anche l'eccezione sollevata da parte opponente riguardante l'irregolarità dell'emissione delle fatture poste a fondamento della domanda di pagamento per mancata indicazione nelle medesime del periodo di riferimento dei consumi sostenuti.
10 Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti risulta, in modo specifico, il periodo di riferimento dei consumi, regolarmente indicato nelle singole fatture.
4. In conclusione, nella fattispecie in esame parte convenuta ha dimostrato la sua pretesa creditoria mediante la produzione della documentazione contabile in suo possesso, dando prova, altresì, che le fatture sono state emesse sulla base delle comunicazioni del distributore, effettuate sulla base di dati reali, frutto di effettive letture in cui sono indicati i quantitativi di energia elettrica e di potenza ricostruiti nel periodo di riferimento. Dal canto suo, invece, l'opponente non ha allegato agli atti di causa alcuna documentazione idonea a dimostrare i propri assunti.
Tuttavia, l'opposizione è fondata soltanto in minima parte, ovvero in relazione al motivo di opposizione concernente la irregolarità (rectius, inefficacia) del contratto di fornitura di energia individuato al codice n.
2-BAZLHZB, per il POD IT001E76375867, da cui deriva una sola fattura identificata al n.
4601168093 per l'importo di € 264,97 emessa in data 12/11/2015, per difetto di rappresentanza legale nella sottoscrizione.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo va revocato e il va condannato al Parte_1
pagamento, in favore di a titolo di corrispettivo per la somministrazione del servizio di Controparte_1 energia elettrica, della somma complessiva di € 117.826,77 oltre interessi calcolati al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs n.231/02, dal dì del dovuto al saldo effettivo.
5. Le spese di lite del procedimento monitorio - tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (v.
Cass. n.24482/2022) - e quelle del presente giudizio, seguono la soccombenza (qui sussistente in misura pressoché totale a carico dell'opponente) e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del d.m.
55/2014 per il procedimento monitorio e del d.m. 147/2022 per il giudizio di opposizione, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00) sulla base dei valori minimi (v. Cass. n. 14198 del 05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21;
Cass. n. 89 del 07.01.2021), anche in considerazione della fondatezza solo in minima parte dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Carmen Ranieli, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal nei confronti di Parte_1
, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al Controparte_1 Parte_1
11 pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di € 117.826,77 oltre interessi come indicati in motivazione;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate per la fase monitoria in € 1.474,00, di cui € 406,50 per esborsi ed € 1.067,50 per
[...]
compensi professionali, oltre rimb. forf., Cpa e Iva, e per la fase del presente giudizio di opposizione in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, 20 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
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