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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15340 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
CI Bruni, ha pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 62501 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza tenutasi in data 08.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Napoli, via Parte_1 C.F._1
Pietro LE n.12, presso lo studio dell'avv. Raffaele Leanza che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. attrice
E
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura
OV ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore
, giusto mandato in calce alla comparsa Email_1 di costituzione e risposta convenuta nonché
DOTT. (C.F. ) rappresentato e difeso dagli CP_2 C.F._2 avv.ti Giovanni Gallo e Antonio De Lillo ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo
PEC dei difensori e , Email_2 Email_3 giusto mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta nonché contro con sede in Controparte_3
Bucaresti, Sector 1, Bd. Aviatorilor, n. 33, Parter, Cod.Unic. de Inregistrare CP_3
25252500, del 09.03.2009, numero registro camerale: j40/3151/09.03.2009, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio
IP, LE IP e AL NN ed elettivamente domiciliata
1 presso lo studio degli stessi, in Roma, via Belsiana n. 71, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Terzi chiamati in causa da Controparte_1 oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza dell'8.10.2025 e in atti.
Per parte attrice: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale solidale della
[...]
e del Dott. Controparte_4 CP_2 per i danni cagionati alla signora per le ragioni esposte in narrativa. 2) Per l'effetto, Parte_1 condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli eredi della signora della somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo. 3)
Condannare i medesimi convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per responsabilità aggravata. 4) Condannare i medesimi convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese vive sostenute per la fase di ATP e quelle del presente giudizio oltre alle spese della due CTU espletate e quelle erogate ai CCTTPP come documentate in atti. 5) Condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione integrale dei compensi professionali del presente giudizio e della precedente fase di ATP, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore
Avv. Raffaele Leanza, che se ne dichiara antistatario.”
Per parte convenuta: “1) accertare e dichiarare la carenza di responsabilità di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., in relazione all'evento per cui è causa;
2) per l'effetto, rigettare la domanda attorea, così come proposta, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi specificati e gradatamente formulati;
3) rigettare la domanda anche con riferimento alla violazione del consenso informato, perché totalmente infondata;
4) sub/te, per il denegato e non creduto caso di ritenuta fondatezza della domanda, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del dott. nei fatti CP_2 oggetto di causa, mandando sempre assolta la clinica deducente da ogni responsabilità; 5) sub/te, condannare la chiamata in causa , in persona del l.r.p.t., a garantire e tenere CP_3 indenne da ogni e qualunque conseguenza di pregiudizio e danno che possa Controparte_1 ricollegarsi ai fatti ed alle richieste di cui al presente giudizio ed anche in ordine alle spese, in forza delle garanzie previste dalla polizza in corso per il rischio da responsabilità civile verso terzi;
6) In ulteriore subordine e salvo gravame, procedere all'accertamento e graduazione della distinta responsabilità del medico e della struttura nella causazione dei fatti dedotti dalla signora e Pt_1 condannare sempre il professionista chiamato in causa a tenere indenne la comparente da ogni onere che fosse costretto ad affrontare;
7) condannare parte ricorrente/attrice al pagamento di spese e competenze di lite, oltre maggiorazione 15%, iva e cap, come per legge. 8) Rigettarsi ogni altra richiesta avversaria;
9) In via istruttoria, ammettere la prova testimoniale come articolata nella
2 comparsa di risposta e nella memoria ex art.183, VI comma, c.p.c. n.2, che si abbia per qui riportata
e trascritta.”
Per il terzo chiamato (dott. : “ -accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia CP_2 responsabilità, di natura dolosa e/o colposa, commissiva e/o omissiva, in capo al Dott. CP_2
e, per l'effetto, dichiarare infondata e pertanto rigettare integralmente la domanda della parte
[...] ricorrente, così come formulata;
- Nel merito, in subordine, in caso di accoglimento sia pure parziale delle richieste della ricorrente, rigettare comunque le domande svolte nei confronti del Dott. CP_2
e dichiarare tenuta la e/o la sua Compagnia Assicurativa a manlevare il Dott. Controparte_1 ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., dichiarando nullo l'eventuale patto di manleva CP_2 sottoscritto tra il Professionista e la Struttura;
- nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia tipo di responsabilità, si chiede di ridurre nei limiti dell'equo e del provato la somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento danni, con esclusione dei danni dovuti a fattori autonomi all'evento descritto nell'atto introduttivo, previo accertamento dell'effettivo contributo causale del dott. - parametrare l'eventuale risarcimento del danno, al lasso CP_2 temporale di vita vissuta dalla defunta liquidando detto danno secondo le tabelle di Parte_1
Milano stilate per il c.d. danno intermittente Quantomeno con la compensazione delle spese del presente giudizio e certamente senza condanna alle spese di ATP al quale il dott. non ha CP_2 partecipato. Vinte le spese con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”
Per la terza chiamata (Compania De Asigurari – Reasigurari Exim Romania S.A.): “ in via preliminare, rigettare la domanda in garanzia formulata da nei confronti di Controparte_1
EximAsig, stante l'inoperatività della polizza n. 11160 ai sensi dell'art. 7.2, lettera b;
in ogni caso, rigettare la domanda dell'odierna ricorrente, poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
nella non creduta ipotesi in cui si dovesse ravvisare un errore da parte sanitari, applicare l'esimente di cui all'art. 2236 c.c.; in via subordinata, accertare le rispettive responsabilità del medico e della struttura sanitaria secondo la graduazione delle colpe e per l'effetto condannarli secondo le rispettive colpe accertate;
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, – Gestione Controparte_1 Controparte_1 per ivi sentire accertare la responsabilità della stessa per le gravi lesioni riportate a seguito dei trattamenti sanitari eseguiti in data 09.10.2013 e in data 14.11.2013 con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che:
- in data 11.09.2013, a seguito di un controllo oculistico, era stata diagnosticata una cataratta bilaterale, in misura più evoluta all'occhio sinistro, in uno a sublussazione del cristallino in detto occhio;
3 - dopo un ulteriore controllo oculistico, era stata ricoverata in data 24.09.2013 presso la
Casa di Cura “ ” in AB AN (AV) con diagnosi di “OS Cataratta CP_1
Sublussata. Sublussazione Cristallino”;
- in data 09.10.2013 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione della cataratta all'occhio sinistro;
- seguivano frequenti controlli oculistici e in data 13.11.2013 si era ricoverata presso la medesima struttura con diagnosi di “OS Emovitreo”;
- in data 14.11.2013 era stata sottoposta ad intervento di vitrectomia all'O.S. e, dimessa il giorno successivo, seguivano ulteriori controlli;
- in data 17.01.2014 nel corso di un controllo oculistico presso la clinica convenuta le era stato diagnosticato “distacco di retina all'occhio sinistro”;
- pertanto, in data 21.01.2014 si era ricoverata presso l'Ospedale G. Vietri di Larino con diagnosi di “distacco di retina occhio sinistro e dimessa il 23.1.2014 con diagnosi: distacco di retina totale con PVR di data non recente”;
- in data 07.10.2014 era stata sottoposta - presso l'U.O. di Oculistica del nosocomio San
US CA di Avellino – ad alcolizzazione all'occhio sinistro;
- il 26.03.2015 presso la medesima U.O. di Oculistica si era sottoposta ad intervento chirurgico di “evisceratio oculi” all'occhio sinistro;
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. r.g.n. 56744/2018 era stato instaurato procedimento di
ATP nel corso del quale veniva espletata CTU medico-legale ad opera dei dott.ri
(specialista medico legale) e (specialista in Persona_1 Persona_2 oftalmologia) ove si erano costituiti la struttura e la sua compagnia di assicurazione, odierni convenuti.
Nel ricorso si evidenziava come l'intervento chirurgico volto alla rimozione del cristallino catarattoso sublussato non potesse essere assimilato ad una procedura routinaria di facoemulsificazione con impianto di lente intraoculare (IOL), in quanto le condizioni cliniche della paziente escludevano l'indicazione a tale trattamento standard. Veniva pertanto contestata la condotta dei sanitari della convenuta, i quali CP_1 procedevano ad una vitrectomia in maniera frettolosa e priva di qualsivoglia pianificazione, omettendo di considerare le modalità operative più idonee in relazione al quadro clinico della paziente.
Tale condotta risultava aggravata dalla mancata esecuzione di un esame ecografico oculare, presidio diagnostico imprescindibile in presenza di emovitreo, condizione che impedisce l'osservazione diretta del segmento posteriore del bulbo oculare. L'omissione di tale accertamento impediva una corretta diagnosi differenziale circa l'origine dell'emovitreo e precludeva l'individuazione del punto di accesso più sicuro per l'inserimento degli strumenti chirurgici, nonché la valutazione preventiva di eventuali trazioni o aderenze vitreo-retiniche.
4 Successivamente all'intervento, eseguito in data anteriore al 15.11.2013, non veniva predisposto alcun protocollo di follow-up clinico, nonostante la vitrectomia sia un intervento invasivo e potenzialmente gravato da complicanze severe, tra cui il distacco retinico. Solo in data 17.01.2014, ovvero oltre due mesi dopo, veniva formulata la diagnosi di distacco della retina all'occhio sinistro, con conseguente ritardo terapeutico che aveva determinato l'instaurarsi di processi fibrotici irreversibili.
La diagnosi veniva confermata dai sanitari dell'U.O. di Oculistica dell'Ospedale “G.
Vietri” di Larino, i quali ne attestavano la gravità e la non recente insorgenza, ritenendo necessario un trattamento chirurgico multiplo, pur in assenza di garanzie circa il recupero funzionale o la ricostituzione anatomica. Informata delle reali condizioni cliniche, la paziente decideva di non sottoporsi ad ulteriori interventi.
Il decorso clinico si caratterizzava per un progressivo peggioramento, culminato in un intervento di alcolizzazione antalgica e, successivamente, in una eviscerazione oculare presso l'Ospedale “San US CA” di Avellino, con asportazione del contenuto del bulbo oculare e conservazione della sola sclera.
Si deduceva pertanto la sussistenza di una condotta colposa da parte dei sanitari, connotata da negligenza, imprudenza e imperizia, sia sotto il profilo diagnostico che terapeutico, nonché da omissioni rilevanti in ambito medico-legale. Il nesso causale tra la condotta censurata e l'evento lesivo veniva confermato dai consulenti tecnici di parte, i quali quantificavano il danno biologico permanente nella misura del 25%, secondo i criteri medico-legali più accreditati (SIMLA – Linee Guida 2016; , Per_3 Persona_4
Genovese – Giuffrè 2016).
Il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si concludeva con il deposito della CTU giunta alle seguenti conclusioni: - vi è stata violazione del consenso informato;
- vi è stata condotta imprudente e negligente con riguardo all'assistenza clinica fornita nel periodo post operatorio con riguardo al secondo intervento chirurgico del 14.11.2013; - vi è stata ritardata diagnosi di distacco della retina che ha comportato la necessità di ulteriori interventi di alcolizzazione a scopo antalgico e di evisceratio oculi con svuotamento del contenuto dell'occhio sinistro e con risparmio del solo guscio esterno sclerale il 26.3.2015; -
è stato accertato un danno biologico da porre in rapporto causale con l'inadempimento accertato pari a gg. 60 di ITT e gg. 30 di ITP al 50 % e un danno biologico permanente, inteso come maggior danno, pari al 15 % su una complessiva valutazione del 25 %.
All'esito delle risultanze della CTU medico-legale espletata nel procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c. veniva intentato il presente giudizio con cui l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni cagionati alla sua salute unitamente alla lesione al consenso informato per violazione del diritto all'autodeterminazione, con rimborso delle spese del giudizio di ATP, ivi incluse quelle del proprio ctp e del difensore.
5 2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio Controparte_4
contestando tutto quanto dedotto da controparte sia in ordine all'an che
[...] al quantum debeatur.
In particolare, rappresentava che:
- la era stata ricoverata il 24.09.2013 presso la , con diagnosi Pt_1 Controparte_1 di cataratta sublussata, formulata dal medico di sua fiducia, il dott. , e ivi la CP_2 paziente aveva ricevuto all'uopo tutte le informazioni necessarie sull'intervento e sui rischi connessi, tra cui il distacco di retina, e il consenso informato era stato sottoscritto dalla figlia, stante il suo impedimento;
- l'intervento si era dimostrato particolarmente delicato in ragione dell'età avanzata della paziente (82 anni) e delle sue patologie pregresse (insufficienza renale, ischemia cerebrale, ipertensione, terapia antiaggregante);
- il 09.10.2013 il dott. eseguiva un intervento di asportazione del cristallino (ICCE) CP_2 con vitrectomia anteriore, senza complicazioni e l'impianto del cristallino artificiale veniva rimandato per prudenza;
- per prevenire complicanze, la paziente era stata sottoposta a più sedute di trattamento laser retinico (cerchiaggio) tra ottobre e novembre 2013, sempre nello studio privato del dott. CP_2
- il 14.11.2013, previo nuovo consenso informato, era stata eseguita una vitrectomia posteriore dal dott. esperto in chirurgia vitreoretinica, insieme al dott. ; Per_5 CP_2
- nel corso dell'intervento chirurgico, nonché nelle successive fasi di monitoraggio post- operatorio, il dott. aveva proceduto con regolarità e continuità all'esecuzione di CP_2 controlli approfonditi della periferia retinica, avvalendosi di lenti prismatiche e della tecnica di indentazione. Tali accertamenti, protrattisi per un periodo significativo dopo l'atto operatorio, non avevano evidenziato la presenza di lacerazioni retiniche né di altre lesioni regmatogene;
- a seguito della valutazione clinica che aveva confermato il buon esito dell'intervento e la completa guarigione del paziente, si era ritenuto opportuno procedere con la prescrizione di un impianto intraoculare di tipo Kelman. Trattandosi di dispositivi non ordinariamente disponibili presso le strutture sanitarie, ma reperibili su specifica richiesta, la fornitura era stata attivata in considerazione della natura elettiva dell'intervento, da eseguirsi esclusivamente in regime programmato e non d'urgenza;
- veniva, pertanto, programmato l'impianto di cristallino artificiale per il giorno 17.01.2014, aderendo a una specifica richiesta della paziente di posticipare la data successivamente alle festività natalizie;
- solo in data 17.01.2014, in occasione dell'intervento per l'impianto del cristallino artificiale, veniva diagnosticato un distacco di retina. I medici informavano
6 tempestivamente la paziente e i familiari, proponendo un nuovo intervento, che però veniva rifiutato in quanto la decideva di rivolgersi ad altra struttura. Pt_1
La struttura, pertanto, evidenziava che le pretese avanzate nei confronti della comparente risultavano manifestamente inammissibili, in quanto, alla luce delle stesse allegazioni avverse e dell'esito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), l'unico soggetto eventualmente responsabile dei fatti oggetto del presente giudizio sarebbe stato il dott. medico di fiducia della paziente, pienamente consapevole delle condizioni CP_2 cliniche della stessa e che aveva sempre personalmente curato il decorso clinico presso il proprio studio professionale.
Il ricovero presso la Casa di Cura " " era stato disposto esclusivamente per CP_1
l'esecuzione degli interventi chirurgici, materialmente effettuati all'interno della struttura sanitaria, ma riconducibili ad uno specifico contratto d'opera intellettuale stipulato tra la paziente e il libero professionista. Ne consegue che la responsabilità del medico oculista nei confronti della ricorrente era da qualificarsi come contrattuale, trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), con conseguente inapplicabilità del regime duale di responsabilità previsto dalla medesima normativa.
In ogni caso, la fattispecie rientrerebbe nell'ipotesi di cui all'ultimo inciso dell'art. 7, comma 3, della Legge Gelli, avendo il medico agito in esecuzione di un'obbligazione contrattuale direttamente assunta nei confronti della paziente. I documenti prodotti dalla parte ricorrente comprovano che tutte le visite di controllo, comprese quelle effettuate nella medesima giornata dell'intervento, erano state eseguite presso lo studio privato del dott. sito in Avellino, confermando l'esistenza di un rapporto contrattuale CP_2 autonomo rispetto alla struttura sanitaria.
La prestazione sanitaria assunta dalla limitata alla mera Controparte_1 esecuzione degli interventi chirurgici, era stata puntualmente adempiuta, senza alcuna negligenza o errore, come accertato anche all'esito della Consulenza Tecnica d'Ufficio
(CTU).
L'unico rilievo mosso dalla ricorrente, relativo al presunto ritardo diagnostico del distacco retinico, era da imputarsi esclusivamente al libero professionista, in quanto unico titolare del rapporto contrattuale con la paziente e responsabile del monitoraggio clinico.
Quanto alla CTU espletata in sede di ATP, la struttura contestava le sue risultanze per l'assenza del dott. al suddetto procedimento, oltre che per le conclusioni a cui era CP_2 giunto. Sul punto, l'asserito difetto di assistenza post-operatoria non trovava conferma nelle dichiarazioni della stessa ricorrente che aveva pacificamente ammesso che dopo l'intervento di vitrectomia era stata sottoposta a continui e periodici controlli da parte del dott. (cfr. ricorso per Atp - vds. pag. 2, riga 20-22; ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - pag. CP_2
2, riga 12, 15; dinanzi agli Ausiliari del Giudice in sede di operazioni peritali ove la figlia
7 della signora aveva confermato di avere accompagnato la madre a visita presso lo Pt_1 studio del dott. per diverse settimane dopo l'intervento), oltre al fatto che i suddetti CP_2 controlli erano stati scrupolosi da parte del dott. Comunque, anche in ipotesi di CP_2 trattamento tempestivo non si sarebbe mai potuto evitare la perdita irreversibile della funzionalità dell'occhio e aggiungeva che la paziente avrebbe potuto agevolmente evitare il danno, rivolgendosi al professionista di fiducia in presenza di una condizione anomala.
Tuttavia, fino alla nuova data del 17.01.2014, quando si era presentata in clinica per sottoporsi all'intervento programmato, costei non si era mai più recata a controllo, quale fatto che esclude il risarcimento, essendo causa esclusiva del danno, o che, comunque, ne determina la riduzione. Invocava, inoltre, l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 2236
c.c., applicabile analogicamente alla struttura sanitaria, considerati i problemi tecnici di speciale difficoltà che la prestazione richiedeva.
Quanto al profilo del consenso informato, censurava l'operato dei ccttuu che avevano completamente omesso il doveroso esame dei consensi all'intervento distinti (cfr. documenti del 24.9.2013 e del 13.11.2013), debitamente sottoscritti e prodotti dalla resistente nel procedimento per ATP. CP_1
Infine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del dott. e della propria CP_2
Compagnia di Assicurazioni con la quale aveva stipulato la polizza CP_3
n.11160 per essere dalla stessa garantita e manlevata.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 09.03.2020 il Giudice autorizzava le chiamate in causa del terzo spiegate da parte convenuta.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il dott. eccependo CP_2
l'inopponibilità della CTU espletata in sede di ATP per mancata partecipazione al giudizio. Nel merito contestava le doglianze attoree evidenziando la correttezza del proprio operato per avere agito con diligenza e prudenza, oltre ad avere fornito alla paziente tutte le informazioni necessarie, comprese quelle relative ai rischi operatori, come il distacco di retina, già elevato per natura della patologia (cataratta sublussata) e aggravato da età e condizioni cliniche della paziente.
Specificava che gli interventi chirurgici (ICCE e vitrectomia posteriore) erano stati eseguiti correttamente e senza complicanze e che la paziente veniva seguita nel post-operatorio con controlli e trattamenti preventivi (laser retinico). Osservava come il distacco di retina veniva diagnosticato tempestivamente il 17.01.2014, e la paziente veniva immediatamente informata, ma sceglieva di non sottoporsi a ulteriori interventi.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la
[...] chiedendo il rigetto delle domande avverse poiché Controparte_5 infondate in fatto e in diritto.
8 Con riguardo al rapporto di garanzia, eccepiva l'inoperatività della polizza per la mancanza di copertura circa le attività svolte da medici in regime di libera professione, come nel caso del dott. (cfr. art.
7.2. lettera b polizza n. 11160, All. 2). CP_2
Inoltre, contestava la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
5. All'udienza del 30.09.2020 il Giudice disponeva il mutamento di rito in quello ordinario.
La causa veniva istruita mediante espletamento di nuova CTU medico-legale svolta dai dott.ri (specialista medico legale) e (specialista in Persona_1 Persona_2 oftalmologia). L'elaborato peritale veniva depositato in data 11.02.2022.
6. A seguito di alcuni rinvii e mutato il giudice, in data 04.07.2024 veniva emessa ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. proponendo alle parti di conciliare la lite mediante “il pagamento, da parte dei convenuti in solido e con manleva della compagnia assicurativa nei limiti contrattualmente pattuiti, delle seguenti somme: € 49.587,30 quale danno differenziale patito dall'attrice; € 5.000,00 per danno morale;
€ 7.684,20 per ITA;
€ 1.921,05 per ITP al 50%; oltre spese vive del procedimento di ATP e rimborso spese di ctu nonchè spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 400,00 per spese ed € 4.900,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.”
7. Le parti aderivano alla proposta, tuttavia, all'udienza del 02.07.2025 il difensore del convenuto dott. rappresentava che durante le trattative era venuto a conoscenza CP_2 del decesso di avvenuto in data 20.06.2024, chiedendo al Giudice una Parte_1 rimodulazione della proposta conciliativa, stante il decesso per causa diversa dal danno contestato. Anche il difensore della struttura convenuta e il difensore della terza chiamata dichiaravano che le trattative non erano più andate a buon fine per le suddette ragioni, mentre il difensore di parte attrice insisteva sulla decisione della causa, senza dichiarare in udienza l'evento interruttivo o averlo notificato alle altre parti.
8. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza dell'08.10.2025 ove veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'evento morte dell'attrice avvenuto Parte_1 in data 20.06.2024 non è stato dichiarato dal procuratore della stessa in udienza né notificato alle controparti così come previsto dall'art. 300 c.p.c.
Pertanto, per il presente processo tale evento deve considerarsi come non avvenuto con conseguente legittimità dell'ultrattività del mandato in capo al procuratore di parte attrice, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata – rispetto alle altre parti e al Giudice – nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (Cass. Civ. S.U., 4 luglio 2014, n. 15295 ha chiarito che “l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è
9 disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se
l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 4. Ne deriva che:
a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace;
b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;
c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.”; conf. Cass. civ. n. 14465 del 2021 secondo cui “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata – rispetto alle altre parti e al Giudice – nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. Civ.”).
10. Ciò chiarito, appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco) entrata in vigore il 1.04.2017, ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile,
Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime
10 della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella
Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Nel caso di specie, i fatti di causa risalgono all'anno 2013.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che
"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme,
Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura
(Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte
11 le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez.
III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio
2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U.,
n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda
o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
Orbene, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto
12 sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà
l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio
2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218
c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il
13 principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass.
18392/17; 4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
Orbene, ascrivendo alla negligenza e imperizia della struttura convenuta le gravi conseguenze invalidanti riportate a seguito delle omesse e/o errate diagnosi e dei trattamenti sanitari adottati in data 09.10.2013 e in data 14.11.2013, l'attrice ha invocato la responsabilità di per omesso consenso informato, omessa/tardiva Controparte_1 diagnosi, omessi accertamenti ed errati trattamenti chirurgici che comportavano l'eviscerazione oculare dell'occhio sinistro in data 26.03.15 presso l'U.O. di Oculistica del nosocomio San US CA di Avellino.
11. Nel caso di specie, sono state espletate due CTU medico-legali, una in sede di ATP nel giudizio r.g.n. 56744/2018 e una nel presente giudizio che hanno potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta di parte convenuta nella gestione del caso clinico.
Premesso che entrambe le CTU hanno riconosciuto dei profili di responsabilità di parte convenuta, questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della
CTU perché anche dalla seconda consulenza – quest'ultima svolta nel contraddittorio di tutte le parti del presente giudizio-, possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dell'analisi della condotta dalla consulenza e anche dai chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato nel presente giudizio dai cc.tt.uu., dott.ri (specialista medico legale) e (specialista in Persona_1 Persona_2 oftalmologia), i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato l'attrice, hanno censurato l'attività dei sanitari nella fase post-operatoria.
12. Il collegio peritale ha dato atto della correttezza della scelta e dell'esecuzione del trattamento chirurgico per la rimozione del cristallino catarattoso sublussato con metodica di estrazione intracapsulare con ansa eseguito il 09.10.2013 cui è seguita una vitrectomia anteriore a causa della fuoriuscita del vitreo per complicanza intra operatoria.
Parimenti, non sono state elevate delle censure nella scelta e nell'esecuzione del secondo intervento del 13.11.2013 di vitrectomia all'occhio sinistro, eseguito a distanza di circa un mese dall'intervento di rimozione del cristallino catarattoso sublussato.
14 Di contro, i cc.tt.uu. hanno elevato delle censure in ordine alla fase post operatoria, ritenendo imprudente e negligente l'assistenza clinica fornita nel periodo post operatorio relativamente all'intervento chirurgico del 14.11.2013 che risulta di censurabile inerzia.
In particolare, il collegio peritale ha rilevato l'assenza di adeguati controlli clinici periodici, ritenuti necessari, nel caso di specie, al fine di prevenire possibili complicanze post- operatorie rappresentate, ad esempio, dal distacco della retina, circostanza poi verificatasi.
Secondo quanto accertato dal collegio peritale, il colpevole ritardo nella diagnosi del distacco della retina da parte dei sanitari ha determinato – secondo il criterio del 'più probabile che non' – l'instaurarsi di processi di organizzazione fibrotica a carico di una retina rimasta distaccata per un tempo eccessivamente prolungato. Tale condotta è risultata inadeguata rispetto alle circostanze cliniche della paziente e ha comportato un successivo periodo di degenza presso altre strutture ospedaliere, durante il quale si sono resi necessari ulteriori interventi chirurgici. Da tale iter sono derivati dei postumi permanenti consistenti nella perdita della capacità visiva dell'occhio sinistro.
Infatti, come precisato dai cc.tt.uu. “Un esame oculistico immediato è della massima importanza, in quanto più a lungo una retina rimane distaccata, maggiore è la probabilità che il danno all'occhio possa essere permanente e tanto prima viene diagnosticato un distacco della retina, tanto maggiori saranno le probabilità di non compromettere la vista”. Purtroppo, solo il 17.01.2014 (cioè, a distanza di oltre due mesi dall'intervento di vitrectomia per emovitreo) alla paziente veniva diagnosticato dagli oculisti di “ ” di AB AN (AV) il CP_1 CP_1 distacco della retina all'occhio sinistro. Tale diagnosi era meglio precisata dai sanitari della
U.O. di Oculistica dell'Ospedale di Larino come “Distacco di retina totale con PVR di data non recente” in occasione di un ricovero protrattosi dal 21.01. 2014 al 23.01.2014 ove alla paziente veniva prospettata la necessità di dover intervenire chirurgicamente sull'occhio sinistro senza peraltro alcuna garanzia sull'eventuale recupero funzionale, per cui la stessa preferiva non sottoporsi in tale sede al prospettato intervento operatorio. Il successivo decorso clinico, a causa del progressivo processo involutivo doloroso a carico dell'occhio sinistro, rendeva necessario, presso l'Ospedale “San US CA” di Avellino, un ulteriore trattamento chirurgico con un iniziale intervento di alcolizzazione a scopo antalgico il 07.10.2014 e successivamente un intervento demolitivo il 26.03.2015 di evisceratio oculi con svuotamento del contenuto dell'occhio sinistro con risparmio del solo guscio esterno sclerale.
12.1 Ebbene, in risposta ai quesiti, i cc.tt.uu. hanno specificato che “Sussiste rapporto causale, nel senso del più probabile che non, tra l'operato dei sanitari della struttura convenuta ed i postumi riguardo l'assistenza clinica fornita successivamente al secondo intervento chirurgico del
14/11/2013 di vitrectomia per emovitreo non essendo stati predisposti ed effettuati successivi ed ulteriori periodici controlli clinici necessari in tali fattispecie a prevenire la complicanza successivamente prodottasi rappresentata dal distacco della retina.”
15 Anche in sede di riposta alle osservazioni critiche, i cc.tt.uu. hanno ribadito le loro conclusioni, confermando che la condotta omissiva post-dimissione ha avuto un nesso causale diretto con il danno subito dalla paziente.
Con riguardo poi al consenso informato, il collegio peritale ha inizialmente evidenziato – per entrambi gli interventi eseguiti- l'incompletezza del consenso informato con riguardo all'indicazione di tutti i possibili rischi e complicanze legate all'atto operatorio rappresentate dalla fuoriuscita del vitro e dell'emovitreo - cd. complicanze possibili e non prevenibili (testualmente, “Le complicanze verificatesi rappresentate dalla fuoriuscita del vitreo e dall'emovitreo esistono da sempre nella chirurgia oculare e proprio per tale motivo è possibile affrontare piuttosto marginalmente la problematica medicolegale delle eventuali responsabilità nel tema relativo alla procedura operatoria, asserendo semplicemente che non si riconoscono chiari ed evidenti rilievi in grado di configurare elementi di responsabilità negli atti operatori eseguiti.
D'altra parte, secondo il parere dello scrivente Collegio Peritale, il prodursi di complicanze non corrisponde, tout court, all'occorrenza di errori strategici e/o tecnici. Nel caso della Sig.ra gli Pt_1 interventi chirurgici trovano corretta indicazione, la strategia operatoria risulta del tutto condivisibile, le manovre di sicurezza vengono tutte svolte secondo la relativa descrizione;
la tecnica chirurgica, pertanto, appare del tutto priva di possibili appunti.”).
Successivamente, nel rispondere alle osservazioni critiche delle parti convenute concernenti la completezza del consenso informato i cc.tt.uu. hanno rettificato le loro precedenti conclusioni ritendendo i moduli di consenso informato del tutto esaustivi
(testualmente, “Per quanto riguarda le problematiche relative al consenso informato i CC.TT.UU. rilevano come l'Avv. Laura OV in data 25/1/2022 ha inviato agli scriventi, a mezzo PEC, moduli di consenso informato datati 24/9/2013 e 13/11/2013 e a firma della figlia dell'odierna perizianda, relativi alle procedure chirurgiche per intervento di cataratta in OS e del successivo intervento di vitrectomia post emovitreo. Tali moduli di consenso, presenti nel fascicolo di parte convenuta e redatti secondo i modelli della Società Oftalmologica Italiana, risultano esaustivi ai fini di una corretta informativa diversamente da quelli precedentemente esaminati dai CTU stessi presenti nelle cartelle cliniche allegate nel fascicolo di parte attrice.”).
Sebbene, dunque, i CTU abbiano rilevato inizialmente lacune nei consensi informati, successivamente sono stati presentati moduli completi e firmati, ritenuti esaustivi e conformi alle linee guida.
13. Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica svolta nel presente giudizio nel contraddittorio di tutte le parti e frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Non ricorrono quindi i presupposti per disporre la rinnovazione della CTU.
16 In base alle citate emergenze della consulenza, si ritiene acclarata la sussistenza di un comportamento imprudente e negligente nella gestione post operatoria della paziente poiché dopo l'iniziale controllo oculistico eseguito il 15.11.2013, giorno successivo all'intervento di vitrectomia per emovitreo, non risultino essere stati effettuati, da parte dei sanitari oculisti curanti successivi ed ulteriori periodici controlli clinici che invece sono necessari in tali fattispecie a prevenire le eventuali complicanze post intervento rappresentate, ad esempio, dal distacco della retina.
Nel caso di specie non si ha evidenza di esami clinici strumentali condotti sulla paziente dopo l'intervento in esame (dalla ctu pag. 31 “Durante una visita oculistica approfondita, viene valutata l'acuità visiva e l'integrità della porzione posteriore dell'occhio. Oftalmoscopia: Si avvale di uno strumento che proietta sulla retina un fascio di luce, attraverso la pupilla dell'occhio.
L'oftalmoscopio fornisce informazioni dettagliate sulle strutture oculari interne e consente al medico di vedere eventuali fori retinici, lacerazioni o distacchi più gravi. Esame con lampada a fessura: Il paziente posiziona la testa su una mentoniera, mentre l'oculista controlla lo stato anatomico e funzionale degli annessi oculari con un sistema ingrandente (microscopio), dotato di un fascio luminoso. Altre indagini per la diagnosi di distacco della retina possono includere: Esame dell'acuità visiva e della percezione del colore;
Elettroretinogramma; Angiografia con fluoresceina;
Misura della pressione intraoculare”), tanto che le dichiarazioni del dott. circa CP_2
l'insussistenza di lacerazioni retiniche o di altre lesioni regmatogene, non trovano riscontro in atti.
Infatti, sebbene sia pacifico tra le parti che dopo l'intervento la paziente si è recata dal dott. per successivi controlli, deve desumersi che gli stessi non siano stati eseguiti con CP_2 strumentazione clinica non essendo stata prodotta nessuna documentazione sul punto.
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, deve riconoscersi la responsabilità di parte convenuta e del medico terzo chiamato per la negligente e inappropriata gestione della fase post-operatoria che ha comportato alla la perdita dell'occhio sinistro Pt_1
(precisamente “evisceratio oculi con svuotamento del contenuto dell'occhio sinistro con risparmio del solo guscio esterno sclerale”).
Si rammenta, infatti, che la struttura convenuta risponde al pari del medico per difetto di follow-up nella gestione post-operatoria della paziente. Ciò perché l'attività del medico chirurgo non può essere limitata all'intervento di cui risulta essere stato incaricato ma deve ritenersi estesa, in coerenza con la compiutezza della sua prestazione e in relazione alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni per il doveroso
"follow up" prescritto dai protocolli ovvero comunque fatto proprio come corretto dalla comunità scientifica (Cass. civ. n. 13509/2022) in relazione alla specifica diagnosi effettuata nel caso concreto.
Né, infine, si può discorrere di limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, 2° co., c.c. che non ricorre con riferimento ai danni causati ai
17 paziente per negligenza o imperizia (come il caso in esame), ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, incombendo in tal caso al medico di fornirne la relativa prova (Cass. sez. III, 2 febbraio
2005, n. 2042).
14. I danni risarcibili.
Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.)
o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito – contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le
Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il
18 danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale.
Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL
158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle
Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma quarto così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità
c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al
19 criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del
Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare
l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
Seppure nel caso in esame si tratti di danno biologico inferiore ai 40 punti (entro cui è stata sostanzialmente eliminata la differenza con la tabella milanese), si ritiene purtuttavia di fare riferimento a quella romana sia perché ben più specifica e predeterminata di quella milanese sia perché maggiormente soddisfacente le esigenze, segnalate dalla Corte, di predeterminazione, prevedibilità e pari trattamento dei ristori.
14.1 Nel caso di specie, il Collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di maggior danno addebitabile alla responsabilità professionale della struttura convenuta e del dott. nella misura del 15% (quindici per cento) per la evisceratio CP_2 oculi con svuotamento del contenuto dell'occhio sinistro con risparmio del solo guscio esterno sclerale, tenendo conto che il danno complessivamente stimato è pari al 25% e che l'eventuale danno biologico permanente conseguente ad un intervento chirurgico tempestivamente e correttamente eseguito sarebbe stato pari alla misura del 10%.
Allora, dovrà applicarsi il calcolo del c.d. danno differenziale (25%- 10%= 15%). Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una ITA di gg. 60, una ITP al 50% di gg. 30.
14.2 Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età di parte attrice al momento delle dimissioni (15.11.2013): 81 anni;
- il danno biologico con grado di invalidità pari al 25% (€ 66.096,00);
- il danno biologico con grado di invalidità pari al 10% (€ 15.665,64);
- ITA di gg. 60 pari (€ 7.815,00) e una ITP al 50% di gg. 30 (€ 1.953,75).
Il danno biologico differenziale subìto da parte attrice va liquidato in complessivi euro
60.199,11 (di cui € 50.430,36 per danno permanente – pari al differenziale corrispondente a
25%- 10%- e in euro € 9.768,75 per totale danno biologico temporaneo).
14.3 Nel caso di specie, però, a causa del decesso della danneggiata, il risarcimento non va calcolato sulla sua prospettiva di vita, basata su probabilità statistiche, bensì con riferimento alla durata effettiva della vita del defunto.
Invero, in via generale, per il danno da premorienza (ossia il danno subito nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente e la morte) non può trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona nell'ipotesi in cui il danneggiato sia ancora in vita, poiché esso si basa sull'astratta previsione di vita media del soggetto (danno futuro),
20 mentre nel caso di specie, in cui il danneggiato è deceduto per causa indipendente dalla lesione, si dovrà adottare un criterio che circoscriva la liquidazione al lasso di tempo trascorso tra la lesione e la morte (danno passato).
Secondo un ormai costante indirizzo giurisprudenziale (v. ex multis Cass. sez. III 28 febbraio 2023, n. 5970; Cass. 29 dicembre 2021, n. 41933; Cass. 30 ottobre 2019, n. 23053;
Cass. 8 gennaio 2016, n. 579; Cass. 26 maggio 2016, n. 10897) qualora, al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita della vittima, ma alla sua durata effettiva (v. Cass. sez. III, Ord. 15.02.2019, n. 4551), pur tenendo conto del fatto che, nel periodo successivo all'evento, il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi.
Ciò comporta in applicazione delle Tabelle in uso presso questo Tribunale (v. Tabelle di
Roma 2025) – e non anche quelle in uso presso il Tribunale di Milano ritenute illegittime anche dalla recente pronuncia della Cassazione del 19.11.2024 n. 29832/2014 secondo cui
“Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del
Tribunale di Roma).”
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto da parte attrice, per un calcolo più realistico occorre tenere conto non della durata della vita media per tutti, ma della durata della vita media per fasce di età.
Pertanto, nel caso di specie l'importo che deriva dall'applicazione dei suddetti principi è pari ad € 46.212,54 così calcolato:
- danno biologico differenziale 15% pari ad € 50.430,36;
- quota relativa al danno acquisito immediatamente pari a 8% (tabella da 0 a 20% possibile da 0% a 10%) pari a € 4.034,42;
- quota relativa al danno da acquisire nel tempo ossia danno biologico residuo detratto quello già acquisito (50.430,36 – 4.034,42) per un totale di €46.395,94. Vita media in relazione alla età al momento dell'evento anni 92; anni ancora da vivere
21 (92 – 81): 11; anni vissuti in concreto 10 (data decesso: 20.06.2024): importo da corrispondere 10/11 di €46.395,94 (€46.395,94: 11 x 10) pari a €42.178,12 così giungendo alla somma finale di euro 46.212,54 ottenuto dalla sommatoria delle due quote (€ 4.034,42 + € 42.178,12).
A detta somma deve aggiungersi l'importo di euro 9.768,75 per danno biologico temporaneo, così giungendo all'importo finale di euro 55.981,29.
Al sovra citato importo pari ad euro 55.981,29 deve aggiungersi il danno da lucro cessante
(dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (data di dimissioni del 15.11.2013) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. Un.
N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n. 18445/2005).
Pertanto, l'importo di euro 55.981,29 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (15.11.2013), giungendo alla somma di euro 45.886,30 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di € 63.138,43.
A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
15. In ordine poi alla dedotta violazione del consenso informato lamentata da parte attrice, osserva il Tribunale che, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.
Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra
22 inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018).
Questi enunciati vanno certamente condivisi ma ─ va rimarcato ─ non esauriscono lo schema concettuale cui occorre far riferimento ai fini della verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria, anche quando dedotta come nascente dalla violazione degli obblighi informativi. Anche in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico nelle ipotesi di cui si dirà); b) l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo: potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo già riconosciuta da Cass. n. 28985 dell'11/11/2019, in motivazione, par. 2.3), legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576,
582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn. 26972 - 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372; v. anche, da ultimo, sia pure con riferimento al diverso e specifico tema del danno patrimoniale da occupazione illegittima, Cass. Sez. U. n. 33645 del 15/11/2022).
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.
Nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute) non vi sono considerazioni particolari da fare quanto al secondo ed al terzo elemento dello schema concettuale sopra ricordato: risarcibile non sarà, in sé, la lesione dell'integrità psico-fisica, ma le conseguenze pregiudizievoli da questa derivanti (danno patrimoniale – danno biologico – danno morale) nei termini fissati dalla giurisprudenza e che non è necessario in questa sede richiamare (v., tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513;
28/09/2018, n. 23469). La particolarità in tal caso riguarda piuttosto il primo elemento della fattispecie: il fatto lesivo. In tal caso, infatti, come è stato puntualmente rilevato, «l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa
"consenso/dissenso" che qualifica detta omissione». In caso, infatti, di presunto consenso,
l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente. Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto
23 inadempimento assume invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente.
L'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante del nesso eziologico (da provarsi ovviamente da parte della parte attrice ex art. 2697 cod. civ.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit., e, ivi richiamata, Cass.
n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione) le considerazioni da fare riguarderanno invece il terzo elemento dello schema concettuale, ossia i pregiudizi risarcibili. Quanto al fatto lesivo, invero, se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'è prova del contrario), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248 del 2018; Cass. n. 28895 del 2019). Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione. Con ciò, però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se, come detto, danno risarcibile.
Infine, il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo” (Cass. Civ. n. 3582/2025; Cass. civ. 1936/2023).
15.1 Nel caso di specie, i moduli di consenso informato rispettivamente datati 24.09.2013 e
13.11.2013 e a firma della figlia della relativi alle procedure chirurgiche per Pt_1 intervento di cataratta in OS e del successivo intervento di vitrectomia post emovitreo sono presenti e redatti, come accertato dal Collegio peritale, secondo i modelli della
Società Oftalmologica Italiana. Essi, inoltre, risultano esaustivi ai fini di una corretta informativa. In particolare, nella scheda del 13.11.2013 testualmente si legge: "Le complicanze. Anche questo intervento non sfugge alla regola generale secondo la quale non esiste della chirurgia senza rischi. Non è possibile per il suo oculista garantire in modo formale il successo dell'intervento o l'assenza dì complicanze. Le complicanze, in casi estremi, possono portare anche alla perdita funzionale dell'occhio, se non addirittura alla perdita anatomica dello stesso. Le complicanze si distinguono in preoperatorie, intraoperatorìe e postoperatorie. (...) Complicanze postoperatorie: - lacerazione della retina e/o distacco retinico che possono sopraggiungere dopo
l'intervento e che necessitano di un trattamento complementare con un secondo intervento
24 chirurgico e/o laser". E ancora: " L'entità di visione recuperabile con l'intervento dipende molto dalle preesistenti condizioni generali dell'occhio".
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata con riguardo al danno da lesione del consenso informato per violazione del diritto all'autodeterminazione.
16. Richiamando quanto sopra detto, per il medico convenuto e per la struttura la responsabilità è solidale per l'intero danno accertato come subito dal paziente, ai sensi degli articoli 1228,1292 e 2055 c.c.
La solidarietà prescinde, del resto, da una possibile ma non provata, diseguale efficienza causale per la realizzazione dell'evento dannoso delle condotte medico chirurgiche attuate dal sanitario perché tale disuguaglianza rimane irrilevante nel rapporto tra danneggianti e danneggiato il quale può pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione anche da uno solo dei co-obbligati, senza pregiudicare l'eventuale diritto di rivalsa del condebitore solidale (Cass. civ., sez. 111, n. 15431 del 22/07/2005; Cass. civ. 2066/2018; Cass. civ.
20170/2024).
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per fondare la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito va infatti intesa in senso non assoluto, ma relativo alle conseguenze derivatene al danneggiato, sicché tale forma di responsabilità ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno finale (cfr., ex multis, Cass. Civ., 1842/2021;
Cass. Civ., III, 4.6.2001, N. 7507).
Nel caso di specie, parte attrice ha esteso la domanda nei confronti del medico terzo chiamato in causa dalla struttura convenuta. Tale domanda deve ritenersi pacificamente ammessa in quanto fondata sul medesimo titolo scaturente da un unico evento dannoso.
Pertanto, deve accogliersi la domanda risarcitoria come sopra ritenuta fondata nei confronti del dott. e di in solido, nella misura del 50% CP_2 Controparte_1 ciascuno.
17. Passando ad esaminare le domande di rivalsa/manleva/regresso formulata dalla struttura nei confronti del medico e da quest'ultimo nei confronti della struttura, si osserva quanto segue.
La rivalsa, anche in campo al sanitario - a differenza del diritto di regresso, che propriamente presuppone la nascita di una obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione da parte di uno di essi - viene comunemente, sebbene non correttamente, ricondotta al presupposto di un'attribuzione ovvero ripartizione della responsabilità per inadempimento, imputata al debitore e al suo ausiliario, in via solidale.
In particolare, in tema di azione di rivalsa, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo
25 dev'essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 c.c., comma 2, e art. 2055 c.c., comma 3, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987) con la precisazione
(Cass., 20/10/2021, n. 29001) che per superare l'assetto anche interno così ricostruito, non basta, pertanto, ritenere che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens":
a) dimostrare - per escludere del tutto una quota di rivalsa - non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare - per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta.
Rileva quindi la Cassazione che, per vincere la presunzione di cui agli artt.1298, comma secondo, e 2055 c.c. per cui le responsabilità di struttura e medico si presumono uguali, salvo dimostrare il fatto contrario, non è sufficiente dimostrare che la prestazione sanitaria dannosa è riconducibile esclusivamente alla condotta colposa del singolo operatore, ma, siccome la struttura risponde solidalmente del proprio operato in cui si incardina la prestazione del professionista, spetterà alla struttura dimostrare "non soltanto la colpa esclusiva del medico ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni. In pratica, la struttura dovrà fornire la prova della "responsabilità del medico intesa (non solo) come grave ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice".
Da ciò deriva che in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile
"malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 c.c., comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3.
26 Ciò perché, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche
(utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass.,
27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833).
Ne consegue, anche in questa chiave, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa.
La limitazione della possibilità di regresso per l'intero ai soli casi di colpa particolarmente grave del sanitario operante ha una sua ratio nella considerazione (tenuta ben presente dalla Legge Gelli Bianco oggi vigente) che, se la struttura potesse sempre e comunque rivalersi per l'intero sul sanitario, questa, nell'avvalersi del suo operato, si accollerebbe un rischio minimo e il sanitario verrebbe esposto oltre modo a gravi pretese risarcitorie.
Nel caso di specie, la struttura sanitaria, si è limitata a contestare genericamente la condotta del medico convenuto escludendo la propria responsabilità.
È evidente in ogni caso, a parere del Tribunale, che una tale evenienza non si possa comunque configurare nella fattispecie in esame e che pertanto nei rapporti interni la struttura e il medico sono chiamati a rispondere nella misura del 50% ciascuno rispetto a quanto dovuto all'attore.
Ne discende, la condanna del medico dott. a manlevare la struttura limitatamente CP_2 della quota del 50%.
18. Non può accogliersi la domanda di manleva spiegata dal medico dott. nei CP_2 confronti della Compagnia e/o della struttura convenuta trattandosi di domanda CP_3 riconvenzionale trasversale formulata solo con le memorie finali e quindi tardiva. Infatti, ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c. la domanda riconvenzionale può essere formulata dal convenuto solo con la comparsa di costituzione e risposta (cfr. conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta “Voglia l'Onorevole Giudice adito: In via preliminare, ai sensi dell'art. 702 ter, si chiede il mutamento da rito sommario ad ordinario onde permettere al dott. di dedurre, produrre e instare anche all'esito del comportamento processuale che verrà nel CP_2 prosieguo assunto da controparte;
ciò posto, si chiede fissarsi udienza di cui all'art. 183 c.p.c. -In caso di mancato mutamento del rito, si chiede comunque la nomina di nuovo consulente consentendo la partecipazione dello scrivente alle operazioni peritali;
In estremo subordine, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito convochi comunque a rendere chiarimenti il CTU nominato in sede di
27 ATP in contraddittorio tra le parti ed i rispettivi CTP che il dottor si riserva sin d'ora di CP_2 nominare;
In ogni caso, rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti del dott. perché CP_2 inammissibile e comunque totalmente infondata sia in fatto che in diritto e sia nell'an che nel quantum. Vittoria di spese e competenze oltre maggiorazione 15% per Spese Generali ed accessori.
In via istruttoria, accogliersi le richieste come innanzi formulate, con riserva di ogni altra istanza entro i termini concedendi. Illimitate salvezze”).
19. La domanda di garanzia svolta da nei confronti della Compagnia Controparte_1 [...]
. CP_3
In merito alla posizione della citata in manleva sulla base della polizza n. 11160 CP_3
(all.2 della compagnia) si osserva che la compagnia ha eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
7.2. lettera b. della polizza assicurativa, la quale prevede espressamente che “l'assicurazione non comprende le richieste di risarcimento che derivino dalla responsabilità personale dei medici che non rientrino nella definizione di dipendenti”, esulando dalla nozione di Dipendenti i soggetti definibili quali Convenzionati e/o in Libera
Prestazione.
In realtà, la clausola in esame è riferita alla responsabilità di tali soggetti verso il danneggiato, escludendola dalla copertura assicurativa che non potrebbe essere invocata dal medico non dipendente per danni da lui personalmente cagionati.
Sul punto, si richiama anche l'art. 4 "FATTO DEI COLLABORATORI - DOLO E COLPA
GRAVE" secondo cui "L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile derivante all' quando il danno sia causato da azione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello Parte_2 svolgimento delle attività indicate in questa polizza, da persone del cui operato l' sia Parte_2 legalmente tenuto a rispondere, ivi compresi tutti i dipendenti del Contraente. Restano fermi e invariati i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 14". Ancora, a norma dell'art. 5 "RCT-
RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI", "Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne
l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio delle attività indicate in questa polizza”.
Nella specie ritiene, pertanto, questo Tribunale che il contratto stipulato tra le parti comprende anche la garanzia per fatti dei medici non dipendenti della struttura sanitaria, ovvero di medici operanti all'interno di essa ma in forza di un rapporto non di carattere subordinato, sebbene libero professionale, in modo tale che risultasse coperta, in forza delle CGA, tutte le possibili ipotesi di responsabilità per fatto proprio e per fatto altrui.
Pertanto, la copertura della polizza deve ritersi operativa nel caso di specie.
La domanda di manleva esercitata da nei confronti della Compagnia CP_6 CP_3 merita accoglimento nei limiti di polizza (franchigia di €25.000,00 per sinistro e massimale di €2.000.000,00).
28 20. Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene a) che vada accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta da parte attrice, e che di conseguenza la struttura convenuta e il dott. vadano condannati, in solido, al CP_2 pagamento nei confronti di parte attrice della somme come sovra calcolate;
b) che vada parzialmente accolta la domanda di rivalsa avanzata dalla struttura convenuta nei confronti del dott. ponendo a carico del medico il 50% delle somme che la struttura CP_2
è chiamata a versare a parte attrice a titolo di risarcimento danni e spese legali;
c) che vada accolta la domanda di manleva proposta dalla struttura nei confronti della propria compagnia a tenere indenne l'assicurato delle somme da quest'ultimo dovute a parte attrice, detratta in ogni caso la franchigia prevista nel contratto (25.000 euro) e nei limiti di massimale (euro 2.000.000) previsti in polizza.
Siccome il procuratore di parte attrice non ha fatto valere l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c., la condanna delle parti convenute va necessariamente posta in favore di parte attrice in quanto, come già sovra chiarito, risulta così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata – rispetto alle altre parti e al Giudice – nella fase attiva del rapporto processuale.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n.
19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011) e sono da porsi, in solido, a carico della struttura e del medico.
Le spese di CTU del presente giudizio e del giudizio di ATP per come liquidate, nonché le spese di CTP di cui è stato documentato l'esborso in euro 812,00 (cfr. docc 7 e 8) vanno poste a carico della struttura e del medico, in solido. Inoltre, si liquidano in favore di parte attrice anche le spese del procedimento per ATP in base ai criteri medi di cui al D.M.
55/2014 aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum.
In considerazione della pari ripartizione di responsabilità tra medico e struttura per i danni patiti dall'attrice, le spese di lite tra e dott. vengono Controparte_1 CP_2 integralmente compensate.
All'esito dell'accoglimento della domanda di manleva deve condannarsi la compagnia di assicurazione al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 Controparte_1
Infine, non ricorrono i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c, dovendosi comunque evidenziare che la circostanza relativa al decesso (20.06.2024) della
29 si è verificata prima della formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis Pt_1
c.p.c. del 05.07.2024 e, sebbene parte attrice non l'abbia fatta valere quale causa interruttiva del giudizio, ha comunque inciso sul calcolo del danno come sovra riportato così da rendere verosimili gli indugi prospettati da parte convenuta e terza chiamata circa la sua accettazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa iscritta a RGN 62501/2019, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta da parte ricorrente-attrice e per l'effetto condanna
[...]
e il , in solido tra Controparte_4 CP_7 CP_2 loro nella misura del 50% ciascuno, al risarcimento del danno complessivo di €
63.138,43, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna e il , Controparte_4 CP_7 CP_2 in solido tra loro nella misura del 50% ciascuno, a rifondere le spese di lite in favore di che si liquidano nella misura di € 14.103,00 oltre spese generali al 15%, Parte_1
Iva e Cpa e rimborso c.u. e marca da bollo, nonché € 3.827,00 per spese di ATP, il tutto con distrazione a favore dell'avv. Raffaele Leanza dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di CTU del presente giudizio e del giudizio di ATP nonché dei ctp liquidate in euro 812,00 definitivamente a carico di e del Controparte_1 dott. , in solido tra loro nella misura del 50% ciascuno;
CP_2
- rigetta la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti della CP_2 [...]
e di Controparte_5 Controparte_4
;
[...]
- compensa interamente le spese di lite tra Controparte_4
e il dott. .
[...] CP_2
- in accoglimento della domanda di manleva proposta da Controparte_4
nei confronti della
[...] Controparte_5
condanna quest'ultima a tenere indenne l'assicurato delle somme
[...] dovute dalla struttura a parte attrice in forza dei capi precedenti della presente sentenza, detratta in ogni caso la franchigia (euro 25.000,00) e nei limiti di massimale
(euro 2.000.000) previsto in polizza;
- condanna la a rifondere le Controparte_5 spese di lite a – Gestione che si liquidano nella Controparte_1 Controparte_1 misura di euro € 14.103,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa e rimborso c.u.
Così deciso in Roma, 03.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa CI Bruni
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
CI Bruni, ha pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 62501 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza tenutasi in data 08.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Napoli, via Parte_1 C.F._1
Pietro LE n.12, presso lo studio dell'avv. Raffaele Leanza che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. attrice
E
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura
OV ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore
, giusto mandato in calce alla comparsa Email_1 di costituzione e risposta convenuta nonché
DOTT. (C.F. ) rappresentato e difeso dagli CP_2 C.F._2 avv.ti Giovanni Gallo e Antonio De Lillo ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo
PEC dei difensori e , Email_2 Email_3 giusto mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta nonché contro con sede in Controparte_3
Bucaresti, Sector 1, Bd. Aviatorilor, n. 33, Parter, Cod.Unic. de Inregistrare CP_3
25252500, del 09.03.2009, numero registro camerale: j40/3151/09.03.2009, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio
IP, LE IP e AL NN ed elettivamente domiciliata
1 presso lo studio degli stessi, in Roma, via Belsiana n. 71, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Terzi chiamati in causa da Controparte_1 oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza dell'8.10.2025 e in atti.
Per parte attrice: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale solidale della
[...]
e del Dott. Controparte_4 CP_2 per i danni cagionati alla signora per le ragioni esposte in narrativa. 2) Per l'effetto, Parte_1 condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli eredi della signora della somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo. 3)
Condannare i medesimi convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per responsabilità aggravata. 4) Condannare i medesimi convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese vive sostenute per la fase di ATP e quelle del presente giudizio oltre alle spese della due CTU espletate e quelle erogate ai CCTTPP come documentate in atti. 5) Condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione integrale dei compensi professionali del presente giudizio e della precedente fase di ATP, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore
Avv. Raffaele Leanza, che se ne dichiara antistatario.”
Per parte convenuta: “1) accertare e dichiarare la carenza di responsabilità di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., in relazione all'evento per cui è causa;
2) per l'effetto, rigettare la domanda attorea, così come proposta, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi specificati e gradatamente formulati;
3) rigettare la domanda anche con riferimento alla violazione del consenso informato, perché totalmente infondata;
4) sub/te, per il denegato e non creduto caso di ritenuta fondatezza della domanda, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del dott. nei fatti CP_2 oggetto di causa, mandando sempre assolta la clinica deducente da ogni responsabilità; 5) sub/te, condannare la chiamata in causa , in persona del l.r.p.t., a garantire e tenere CP_3 indenne da ogni e qualunque conseguenza di pregiudizio e danno che possa Controparte_1 ricollegarsi ai fatti ed alle richieste di cui al presente giudizio ed anche in ordine alle spese, in forza delle garanzie previste dalla polizza in corso per il rischio da responsabilità civile verso terzi;
6) In ulteriore subordine e salvo gravame, procedere all'accertamento e graduazione della distinta responsabilità del medico e della struttura nella causazione dei fatti dedotti dalla signora e Pt_1 condannare sempre il professionista chiamato in causa a tenere indenne la comparente da ogni onere che fosse costretto ad affrontare;
7) condannare parte ricorrente/attrice al pagamento di spese e competenze di lite, oltre maggiorazione 15%, iva e cap, come per legge. 8) Rigettarsi ogni altra richiesta avversaria;
9) In via istruttoria, ammettere la prova testimoniale come articolata nella
2 comparsa di risposta e nella memoria ex art.183, VI comma, c.p.c. n.2, che si abbia per qui riportata
e trascritta.”
Per il terzo chiamato (dott. : “ -accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia CP_2 responsabilità, di natura dolosa e/o colposa, commissiva e/o omissiva, in capo al Dott. CP_2
e, per l'effetto, dichiarare infondata e pertanto rigettare integralmente la domanda della parte
[...] ricorrente, così come formulata;
- Nel merito, in subordine, in caso di accoglimento sia pure parziale delle richieste della ricorrente, rigettare comunque le domande svolte nei confronti del Dott. CP_2
e dichiarare tenuta la e/o la sua Compagnia Assicurativa a manlevare il Dott. Controparte_1 ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., dichiarando nullo l'eventuale patto di manleva CP_2 sottoscritto tra il Professionista e la Struttura;
- nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia tipo di responsabilità, si chiede di ridurre nei limiti dell'equo e del provato la somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento danni, con esclusione dei danni dovuti a fattori autonomi all'evento descritto nell'atto introduttivo, previo accertamento dell'effettivo contributo causale del dott. - parametrare l'eventuale risarcimento del danno, al lasso CP_2 temporale di vita vissuta dalla defunta liquidando detto danno secondo le tabelle di Parte_1
Milano stilate per il c.d. danno intermittente Quantomeno con la compensazione delle spese del presente giudizio e certamente senza condanna alle spese di ATP al quale il dott. non ha CP_2 partecipato. Vinte le spese con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”
Per la terza chiamata (Compania De Asigurari – Reasigurari Exim Romania S.A.): “ in via preliminare, rigettare la domanda in garanzia formulata da nei confronti di Controparte_1
EximAsig, stante l'inoperatività della polizza n. 11160 ai sensi dell'art. 7.2, lettera b;
in ogni caso, rigettare la domanda dell'odierna ricorrente, poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
nella non creduta ipotesi in cui si dovesse ravvisare un errore da parte sanitari, applicare l'esimente di cui all'art. 2236 c.c.; in via subordinata, accertare le rispettive responsabilità del medico e della struttura sanitaria secondo la graduazione delle colpe e per l'effetto condannarli secondo le rispettive colpe accertate;
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, – Gestione Controparte_1 Controparte_1 per ivi sentire accertare la responsabilità della stessa per le gravi lesioni riportate a seguito dei trattamenti sanitari eseguiti in data 09.10.2013 e in data 14.11.2013 con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che:
- in data 11.09.2013, a seguito di un controllo oculistico, era stata diagnosticata una cataratta bilaterale, in misura più evoluta all'occhio sinistro, in uno a sublussazione del cristallino in detto occhio;
3 - dopo un ulteriore controllo oculistico, era stata ricoverata in data 24.09.2013 presso la
Casa di Cura “ ” in AB AN (AV) con diagnosi di “OS Cataratta CP_1
Sublussata. Sublussazione Cristallino”;
- in data 09.10.2013 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione della cataratta all'occhio sinistro;
- seguivano frequenti controlli oculistici e in data 13.11.2013 si era ricoverata presso la medesima struttura con diagnosi di “OS Emovitreo”;
- in data 14.11.2013 era stata sottoposta ad intervento di vitrectomia all'O.S. e, dimessa il giorno successivo, seguivano ulteriori controlli;
- in data 17.01.2014 nel corso di un controllo oculistico presso la clinica convenuta le era stato diagnosticato “distacco di retina all'occhio sinistro”;
- pertanto, in data 21.01.2014 si era ricoverata presso l'Ospedale G. Vietri di Larino con diagnosi di “distacco di retina occhio sinistro e dimessa il 23.1.2014 con diagnosi: distacco di retina totale con PVR di data non recente”;
- in data 07.10.2014 era stata sottoposta - presso l'U.O. di Oculistica del nosocomio San
US CA di Avellino – ad alcolizzazione all'occhio sinistro;
- il 26.03.2015 presso la medesima U.O. di Oculistica si era sottoposta ad intervento chirurgico di “evisceratio oculi” all'occhio sinistro;
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. r.g.n. 56744/2018 era stato instaurato procedimento di
ATP nel corso del quale veniva espletata CTU medico-legale ad opera dei dott.ri
(specialista medico legale) e (specialista in Persona_1 Persona_2 oftalmologia) ove si erano costituiti la struttura e la sua compagnia di assicurazione, odierni convenuti.
Nel ricorso si evidenziava come l'intervento chirurgico volto alla rimozione del cristallino catarattoso sublussato non potesse essere assimilato ad una procedura routinaria di facoemulsificazione con impianto di lente intraoculare (IOL), in quanto le condizioni cliniche della paziente escludevano l'indicazione a tale trattamento standard. Veniva pertanto contestata la condotta dei sanitari della convenuta, i quali CP_1 procedevano ad una vitrectomia in maniera frettolosa e priva di qualsivoglia pianificazione, omettendo di considerare le modalità operative più idonee in relazione al quadro clinico della paziente.
Tale condotta risultava aggravata dalla mancata esecuzione di un esame ecografico oculare, presidio diagnostico imprescindibile in presenza di emovitreo, condizione che impedisce l'osservazione diretta del segmento posteriore del bulbo oculare. L'omissione di tale accertamento impediva una corretta diagnosi differenziale circa l'origine dell'emovitreo e precludeva l'individuazione del punto di accesso più sicuro per l'inserimento degli strumenti chirurgici, nonché la valutazione preventiva di eventuali trazioni o aderenze vitreo-retiniche.
4 Successivamente all'intervento, eseguito in data anteriore al 15.11.2013, non veniva predisposto alcun protocollo di follow-up clinico, nonostante la vitrectomia sia un intervento invasivo e potenzialmente gravato da complicanze severe, tra cui il distacco retinico. Solo in data 17.01.2014, ovvero oltre due mesi dopo, veniva formulata la diagnosi di distacco della retina all'occhio sinistro, con conseguente ritardo terapeutico che aveva determinato l'instaurarsi di processi fibrotici irreversibili.
La diagnosi veniva confermata dai sanitari dell'U.O. di Oculistica dell'Ospedale “G.
Vietri” di Larino, i quali ne attestavano la gravità e la non recente insorgenza, ritenendo necessario un trattamento chirurgico multiplo, pur in assenza di garanzie circa il recupero funzionale o la ricostituzione anatomica. Informata delle reali condizioni cliniche, la paziente decideva di non sottoporsi ad ulteriori interventi.
Il decorso clinico si caratterizzava per un progressivo peggioramento, culminato in un intervento di alcolizzazione antalgica e, successivamente, in una eviscerazione oculare presso l'Ospedale “San US CA” di Avellino, con asportazione del contenuto del bulbo oculare e conservazione della sola sclera.
Si deduceva pertanto la sussistenza di una condotta colposa da parte dei sanitari, connotata da negligenza, imprudenza e imperizia, sia sotto il profilo diagnostico che terapeutico, nonché da omissioni rilevanti in ambito medico-legale. Il nesso causale tra la condotta censurata e l'evento lesivo veniva confermato dai consulenti tecnici di parte, i quali quantificavano il danno biologico permanente nella misura del 25%, secondo i criteri medico-legali più accreditati (SIMLA – Linee Guida 2016; , Per_3 Persona_4
Genovese – Giuffrè 2016).
Il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si concludeva con il deposito della CTU giunta alle seguenti conclusioni: - vi è stata violazione del consenso informato;
- vi è stata condotta imprudente e negligente con riguardo all'assistenza clinica fornita nel periodo post operatorio con riguardo al secondo intervento chirurgico del 14.11.2013; - vi è stata ritardata diagnosi di distacco della retina che ha comportato la necessità di ulteriori interventi di alcolizzazione a scopo antalgico e di evisceratio oculi con svuotamento del contenuto dell'occhio sinistro e con risparmio del solo guscio esterno sclerale il 26.3.2015; -
è stato accertato un danno biologico da porre in rapporto causale con l'inadempimento accertato pari a gg. 60 di ITT e gg. 30 di ITP al 50 % e un danno biologico permanente, inteso come maggior danno, pari al 15 % su una complessiva valutazione del 25 %.
All'esito delle risultanze della CTU medico-legale espletata nel procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c. veniva intentato il presente giudizio con cui l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni cagionati alla sua salute unitamente alla lesione al consenso informato per violazione del diritto all'autodeterminazione, con rimborso delle spese del giudizio di ATP, ivi incluse quelle del proprio ctp e del difensore.
5 2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio Controparte_4
contestando tutto quanto dedotto da controparte sia in ordine all'an che
[...] al quantum debeatur.
In particolare, rappresentava che:
- la era stata ricoverata il 24.09.2013 presso la , con diagnosi Pt_1 Controparte_1 di cataratta sublussata, formulata dal medico di sua fiducia, il dott. , e ivi la CP_2 paziente aveva ricevuto all'uopo tutte le informazioni necessarie sull'intervento e sui rischi connessi, tra cui il distacco di retina, e il consenso informato era stato sottoscritto dalla figlia, stante il suo impedimento;
- l'intervento si era dimostrato particolarmente delicato in ragione dell'età avanzata della paziente (82 anni) e delle sue patologie pregresse (insufficienza renale, ischemia cerebrale, ipertensione, terapia antiaggregante);
- il 09.10.2013 il dott. eseguiva un intervento di asportazione del cristallino (ICCE) CP_2 con vitrectomia anteriore, senza complicazioni e l'impianto del cristallino artificiale veniva rimandato per prudenza;
- per prevenire complicanze, la paziente era stata sottoposta a più sedute di trattamento laser retinico (cerchiaggio) tra ottobre e novembre 2013, sempre nello studio privato del dott. CP_2
- il 14.11.2013, previo nuovo consenso informato, era stata eseguita una vitrectomia posteriore dal dott. esperto in chirurgia vitreoretinica, insieme al dott. ; Per_5 CP_2
- nel corso dell'intervento chirurgico, nonché nelle successive fasi di monitoraggio post- operatorio, il dott. aveva proceduto con regolarità e continuità all'esecuzione di CP_2 controlli approfonditi della periferia retinica, avvalendosi di lenti prismatiche e della tecnica di indentazione. Tali accertamenti, protrattisi per un periodo significativo dopo l'atto operatorio, non avevano evidenziato la presenza di lacerazioni retiniche né di altre lesioni regmatogene;
- a seguito della valutazione clinica che aveva confermato il buon esito dell'intervento e la completa guarigione del paziente, si era ritenuto opportuno procedere con la prescrizione di un impianto intraoculare di tipo Kelman. Trattandosi di dispositivi non ordinariamente disponibili presso le strutture sanitarie, ma reperibili su specifica richiesta, la fornitura era stata attivata in considerazione della natura elettiva dell'intervento, da eseguirsi esclusivamente in regime programmato e non d'urgenza;
- veniva, pertanto, programmato l'impianto di cristallino artificiale per il giorno 17.01.2014, aderendo a una specifica richiesta della paziente di posticipare la data successivamente alle festività natalizie;
- solo in data 17.01.2014, in occasione dell'intervento per l'impianto del cristallino artificiale, veniva diagnosticato un distacco di retina. I medici informavano
6 tempestivamente la paziente e i familiari, proponendo un nuovo intervento, che però veniva rifiutato in quanto la decideva di rivolgersi ad altra struttura. Pt_1
La struttura, pertanto, evidenziava che le pretese avanzate nei confronti della comparente risultavano manifestamente inammissibili, in quanto, alla luce delle stesse allegazioni avverse e dell'esito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), l'unico soggetto eventualmente responsabile dei fatti oggetto del presente giudizio sarebbe stato il dott. medico di fiducia della paziente, pienamente consapevole delle condizioni CP_2 cliniche della stessa e che aveva sempre personalmente curato il decorso clinico presso il proprio studio professionale.
Il ricovero presso la Casa di Cura " " era stato disposto esclusivamente per CP_1
l'esecuzione degli interventi chirurgici, materialmente effettuati all'interno della struttura sanitaria, ma riconducibili ad uno specifico contratto d'opera intellettuale stipulato tra la paziente e il libero professionista. Ne consegue che la responsabilità del medico oculista nei confronti della ricorrente era da qualificarsi come contrattuale, trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), con conseguente inapplicabilità del regime duale di responsabilità previsto dalla medesima normativa.
In ogni caso, la fattispecie rientrerebbe nell'ipotesi di cui all'ultimo inciso dell'art. 7, comma 3, della Legge Gelli, avendo il medico agito in esecuzione di un'obbligazione contrattuale direttamente assunta nei confronti della paziente. I documenti prodotti dalla parte ricorrente comprovano che tutte le visite di controllo, comprese quelle effettuate nella medesima giornata dell'intervento, erano state eseguite presso lo studio privato del dott. sito in Avellino, confermando l'esistenza di un rapporto contrattuale CP_2 autonomo rispetto alla struttura sanitaria.
La prestazione sanitaria assunta dalla limitata alla mera Controparte_1 esecuzione degli interventi chirurgici, era stata puntualmente adempiuta, senza alcuna negligenza o errore, come accertato anche all'esito della Consulenza Tecnica d'Ufficio
(CTU).
L'unico rilievo mosso dalla ricorrente, relativo al presunto ritardo diagnostico del distacco retinico, era da imputarsi esclusivamente al libero professionista, in quanto unico titolare del rapporto contrattuale con la paziente e responsabile del monitoraggio clinico.
Quanto alla CTU espletata in sede di ATP, la struttura contestava le sue risultanze per l'assenza del dott. al suddetto procedimento, oltre che per le conclusioni a cui era CP_2 giunto. Sul punto, l'asserito difetto di assistenza post-operatoria non trovava conferma nelle dichiarazioni della stessa ricorrente che aveva pacificamente ammesso che dopo l'intervento di vitrectomia era stata sottoposta a continui e periodici controlli da parte del dott. (cfr. ricorso per Atp - vds. pag. 2, riga 20-22; ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - pag. CP_2
2, riga 12, 15; dinanzi agli Ausiliari del Giudice in sede di operazioni peritali ove la figlia
7 della signora aveva confermato di avere accompagnato la madre a visita presso lo Pt_1 studio del dott. per diverse settimane dopo l'intervento), oltre al fatto che i suddetti CP_2 controlli erano stati scrupolosi da parte del dott. Comunque, anche in ipotesi di CP_2 trattamento tempestivo non si sarebbe mai potuto evitare la perdita irreversibile della funzionalità dell'occhio e aggiungeva che la paziente avrebbe potuto agevolmente evitare il danno, rivolgendosi al professionista di fiducia in presenza di una condizione anomala.
Tuttavia, fino alla nuova data del 17.01.2014, quando si era presentata in clinica per sottoporsi all'intervento programmato, costei non si era mai più recata a controllo, quale fatto che esclude il risarcimento, essendo causa esclusiva del danno, o che, comunque, ne determina la riduzione. Invocava, inoltre, l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 2236
c.c., applicabile analogicamente alla struttura sanitaria, considerati i problemi tecnici di speciale difficoltà che la prestazione richiedeva.
Quanto al profilo del consenso informato, censurava l'operato dei ccttuu che avevano completamente omesso il doveroso esame dei consensi all'intervento distinti (cfr. documenti del 24.9.2013 e del 13.11.2013), debitamente sottoscritti e prodotti dalla resistente nel procedimento per ATP. CP_1
Infine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del dott. e della propria CP_2
Compagnia di Assicurazioni con la quale aveva stipulato la polizza CP_3
n.11160 per essere dalla stessa garantita e manlevata.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 09.03.2020 il Giudice autorizzava le chiamate in causa del terzo spiegate da parte convenuta.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il dott. eccependo CP_2
l'inopponibilità della CTU espletata in sede di ATP per mancata partecipazione al giudizio. Nel merito contestava le doglianze attoree evidenziando la correttezza del proprio operato per avere agito con diligenza e prudenza, oltre ad avere fornito alla paziente tutte le informazioni necessarie, comprese quelle relative ai rischi operatori, come il distacco di retina, già elevato per natura della patologia (cataratta sublussata) e aggravato da età e condizioni cliniche della paziente.
Specificava che gli interventi chirurgici (ICCE e vitrectomia posteriore) erano stati eseguiti correttamente e senza complicanze e che la paziente veniva seguita nel post-operatorio con controlli e trattamenti preventivi (laser retinico). Osservava come il distacco di retina veniva diagnosticato tempestivamente il 17.01.2014, e la paziente veniva immediatamente informata, ma sceglieva di non sottoporsi a ulteriori interventi.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la
[...] chiedendo il rigetto delle domande avverse poiché Controparte_5 infondate in fatto e in diritto.
8 Con riguardo al rapporto di garanzia, eccepiva l'inoperatività della polizza per la mancanza di copertura circa le attività svolte da medici in regime di libera professione, come nel caso del dott. (cfr. art.
7.2. lettera b polizza n. 11160, All. 2). CP_2
Inoltre, contestava la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
5. All'udienza del 30.09.2020 il Giudice disponeva il mutamento di rito in quello ordinario.
La causa veniva istruita mediante espletamento di nuova CTU medico-legale svolta dai dott.ri (specialista medico legale) e (specialista in Persona_1 Persona_2 oftalmologia). L'elaborato peritale veniva depositato in data 11.02.2022.
6. A seguito di alcuni rinvii e mutato il giudice, in data 04.07.2024 veniva emessa ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. proponendo alle parti di conciliare la lite mediante “il pagamento, da parte dei convenuti in solido e con manleva della compagnia assicurativa nei limiti contrattualmente pattuiti, delle seguenti somme: € 49.587,30 quale danno differenziale patito dall'attrice; € 5.000,00 per danno morale;
€ 7.684,20 per ITA;
€ 1.921,05 per ITP al 50%; oltre spese vive del procedimento di ATP e rimborso spese di ctu nonchè spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 400,00 per spese ed € 4.900,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.”
7. Le parti aderivano alla proposta, tuttavia, all'udienza del 02.07.2025 il difensore del convenuto dott. rappresentava che durante le trattative era venuto a conoscenza CP_2 del decesso di avvenuto in data 20.06.2024, chiedendo al Giudice una Parte_1 rimodulazione della proposta conciliativa, stante il decesso per causa diversa dal danno contestato. Anche il difensore della struttura convenuta e il difensore della terza chiamata dichiaravano che le trattative non erano più andate a buon fine per le suddette ragioni, mentre il difensore di parte attrice insisteva sulla decisione della causa, senza dichiarare in udienza l'evento interruttivo o averlo notificato alle altre parti.
8. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza dell'08.10.2025 ove veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'evento morte dell'attrice avvenuto Parte_1 in data 20.06.2024 non è stato dichiarato dal procuratore della stessa in udienza né notificato alle controparti così come previsto dall'art. 300 c.p.c.
Pertanto, per il presente processo tale evento deve considerarsi come non avvenuto con conseguente legittimità dell'ultrattività del mandato in capo al procuratore di parte attrice, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata – rispetto alle altre parti e al Giudice – nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (Cass. Civ. S.U., 4 luglio 2014, n. 15295 ha chiarito che “l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è
9 disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se
l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 4. Ne deriva che:
a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace;
b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;
c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.”; conf. Cass. civ. n. 14465 del 2021 secondo cui “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata – rispetto alle altre parti e al Giudice – nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. Civ.”).
10. Ciò chiarito, appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco) entrata in vigore il 1.04.2017, ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile,
Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime
10 della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella
Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Nel caso di specie, i fatti di causa risalgono all'anno 2013.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che
"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme,
Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura
(Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte
11 le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez.
III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio
2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U.,
n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda
o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
Orbene, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto
12 sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà
l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio
2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218
c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il
13 principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass.
18392/17; 4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
Orbene, ascrivendo alla negligenza e imperizia della struttura convenuta le gravi conseguenze invalidanti riportate a seguito delle omesse e/o errate diagnosi e dei trattamenti sanitari adottati in data 09.10.2013 e in data 14.11.2013, l'attrice ha invocato la responsabilità di per omesso consenso informato, omessa/tardiva Controparte_1 diagnosi, omessi accertamenti ed errati trattamenti chirurgici che comportavano l'eviscerazione oculare dell'occhio sinistro in data 26.03.15 presso l'U.O. di Oculistica del nosocomio San US CA di Avellino.
11. Nel caso di specie, sono state espletate due CTU medico-legali, una in sede di ATP nel giudizio r.g.n. 56744/2018 e una nel presente giudizio che hanno potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta di parte convenuta nella gestione del caso clinico.
Premesso che entrambe le CTU hanno riconosciuto dei profili di responsabilità di parte convenuta, questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della
CTU perché anche dalla seconda consulenza – quest'ultima svolta nel contraddittorio di tutte le parti del presente giudizio-, possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dell'analisi della condotta dalla consulenza e anche dai chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato nel presente giudizio dai cc.tt.uu., dott.ri (specialista medico legale) e (specialista in Persona_1 Persona_2 oftalmologia), i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato l'attrice, hanno censurato l'attività dei sanitari nella fase post-operatoria.
12. Il collegio peritale ha dato atto della correttezza della scelta e dell'esecuzione del trattamento chirurgico per la rimozione del cristallino catarattoso sublussato con metodica di estrazione intracapsulare con ansa eseguito il 09.10.2013 cui è seguita una vitrectomia anteriore a causa della fuoriuscita del vitreo per complicanza intra operatoria.
Parimenti, non sono state elevate delle censure nella scelta e nell'esecuzione del secondo intervento del 13.11.2013 di vitrectomia all'occhio sinistro, eseguito a distanza di circa un mese dall'intervento di rimozione del cristallino catarattoso sublussato.
14 Di contro, i cc.tt.uu. hanno elevato delle censure in ordine alla fase post operatoria, ritenendo imprudente e negligente l'assistenza clinica fornita nel periodo post operatorio relativamente all'intervento chirurgico del 14.11.2013 che risulta di censurabile inerzia.
In particolare, il collegio peritale ha rilevato l'assenza di adeguati controlli clinici periodici, ritenuti necessari, nel caso di specie, al fine di prevenire possibili complicanze post- operatorie rappresentate, ad esempio, dal distacco della retina, circostanza poi verificatasi.
Secondo quanto accertato dal collegio peritale, il colpevole ritardo nella diagnosi del distacco della retina da parte dei sanitari ha determinato – secondo il criterio del 'più probabile che non' – l'instaurarsi di processi di organizzazione fibrotica a carico di una retina rimasta distaccata per un tempo eccessivamente prolungato. Tale condotta è risultata inadeguata rispetto alle circostanze cliniche della paziente e ha comportato un successivo periodo di degenza presso altre strutture ospedaliere, durante il quale si sono resi necessari ulteriori interventi chirurgici. Da tale iter sono derivati dei postumi permanenti consistenti nella perdita della capacità visiva dell'occhio sinistro.
Infatti, come precisato dai cc.tt.uu. “Un esame oculistico immediato è della massima importanza, in quanto più a lungo una retina rimane distaccata, maggiore è la probabilità che il danno all'occhio possa essere permanente e tanto prima viene diagnosticato un distacco della retina, tanto maggiori saranno le probabilità di non compromettere la vista”. Purtroppo, solo il 17.01.2014 (cioè, a distanza di oltre due mesi dall'intervento di vitrectomia per emovitreo) alla paziente veniva diagnosticato dagli oculisti di “ ” di AB AN (AV) il CP_1 CP_1 distacco della retina all'occhio sinistro. Tale diagnosi era meglio precisata dai sanitari della
U.O. di Oculistica dell'Ospedale di Larino come “Distacco di retina totale con PVR di data non recente” in occasione di un ricovero protrattosi dal 21.01. 2014 al 23.01.2014 ove alla paziente veniva prospettata la necessità di dover intervenire chirurgicamente sull'occhio sinistro senza peraltro alcuna garanzia sull'eventuale recupero funzionale, per cui la stessa preferiva non sottoporsi in tale sede al prospettato intervento operatorio. Il successivo decorso clinico, a causa del progressivo processo involutivo doloroso a carico dell'occhio sinistro, rendeva necessario, presso l'Ospedale “San US CA” di Avellino, un ulteriore trattamento chirurgico con un iniziale intervento di alcolizzazione a scopo antalgico il 07.10.2014 e successivamente un intervento demolitivo il 26.03.2015 di evisceratio oculi con svuotamento del contenuto dell'occhio sinistro con risparmio del solo guscio esterno sclerale.
12.1 Ebbene, in risposta ai quesiti, i cc.tt.uu. hanno specificato che “Sussiste rapporto causale, nel senso del più probabile che non, tra l'operato dei sanitari della struttura convenuta ed i postumi riguardo l'assistenza clinica fornita successivamente al secondo intervento chirurgico del
14/11/2013 di vitrectomia per emovitreo non essendo stati predisposti ed effettuati successivi ed ulteriori periodici controlli clinici necessari in tali fattispecie a prevenire la complicanza successivamente prodottasi rappresentata dal distacco della retina.”
15 Anche in sede di riposta alle osservazioni critiche, i cc.tt.uu. hanno ribadito le loro conclusioni, confermando che la condotta omissiva post-dimissione ha avuto un nesso causale diretto con il danno subito dalla paziente.
Con riguardo poi al consenso informato, il collegio peritale ha inizialmente evidenziato – per entrambi gli interventi eseguiti- l'incompletezza del consenso informato con riguardo all'indicazione di tutti i possibili rischi e complicanze legate all'atto operatorio rappresentate dalla fuoriuscita del vitro e dell'emovitreo - cd. complicanze possibili e non prevenibili (testualmente, “Le complicanze verificatesi rappresentate dalla fuoriuscita del vitreo e dall'emovitreo esistono da sempre nella chirurgia oculare e proprio per tale motivo è possibile affrontare piuttosto marginalmente la problematica medicolegale delle eventuali responsabilità nel tema relativo alla procedura operatoria, asserendo semplicemente che non si riconoscono chiari ed evidenti rilievi in grado di configurare elementi di responsabilità negli atti operatori eseguiti.
D'altra parte, secondo il parere dello scrivente Collegio Peritale, il prodursi di complicanze non corrisponde, tout court, all'occorrenza di errori strategici e/o tecnici. Nel caso della Sig.ra gli Pt_1 interventi chirurgici trovano corretta indicazione, la strategia operatoria risulta del tutto condivisibile, le manovre di sicurezza vengono tutte svolte secondo la relativa descrizione;
la tecnica chirurgica, pertanto, appare del tutto priva di possibili appunti.”).
Successivamente, nel rispondere alle osservazioni critiche delle parti convenute concernenti la completezza del consenso informato i cc.tt.uu. hanno rettificato le loro precedenti conclusioni ritendendo i moduli di consenso informato del tutto esaustivi
(testualmente, “Per quanto riguarda le problematiche relative al consenso informato i CC.TT.UU. rilevano come l'Avv. Laura OV in data 25/1/2022 ha inviato agli scriventi, a mezzo PEC, moduli di consenso informato datati 24/9/2013 e 13/11/2013 e a firma della figlia dell'odierna perizianda, relativi alle procedure chirurgiche per intervento di cataratta in OS e del successivo intervento di vitrectomia post emovitreo. Tali moduli di consenso, presenti nel fascicolo di parte convenuta e redatti secondo i modelli della Società Oftalmologica Italiana, risultano esaustivi ai fini di una corretta informativa diversamente da quelli precedentemente esaminati dai CTU stessi presenti nelle cartelle cliniche allegate nel fascicolo di parte attrice.”).
Sebbene, dunque, i CTU abbiano rilevato inizialmente lacune nei consensi informati, successivamente sono stati presentati moduli completi e firmati, ritenuti esaustivi e conformi alle linee guida.
13. Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica svolta nel presente giudizio nel contraddittorio di tutte le parti e frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Non ricorrono quindi i presupposti per disporre la rinnovazione della CTU.
16 In base alle citate emergenze della consulenza, si ritiene acclarata la sussistenza di un comportamento imprudente e negligente nella gestione post operatoria della paziente poiché dopo l'iniziale controllo oculistico eseguito il 15.11.2013, giorno successivo all'intervento di vitrectomia per emovitreo, non risultino essere stati effettuati, da parte dei sanitari oculisti curanti successivi ed ulteriori periodici controlli clinici che invece sono necessari in tali fattispecie a prevenire le eventuali complicanze post intervento rappresentate, ad esempio, dal distacco della retina.
Nel caso di specie non si ha evidenza di esami clinici strumentali condotti sulla paziente dopo l'intervento in esame (dalla ctu pag. 31 “Durante una visita oculistica approfondita, viene valutata l'acuità visiva e l'integrità della porzione posteriore dell'occhio. Oftalmoscopia: Si avvale di uno strumento che proietta sulla retina un fascio di luce, attraverso la pupilla dell'occhio.
L'oftalmoscopio fornisce informazioni dettagliate sulle strutture oculari interne e consente al medico di vedere eventuali fori retinici, lacerazioni o distacchi più gravi. Esame con lampada a fessura: Il paziente posiziona la testa su una mentoniera, mentre l'oculista controlla lo stato anatomico e funzionale degli annessi oculari con un sistema ingrandente (microscopio), dotato di un fascio luminoso. Altre indagini per la diagnosi di distacco della retina possono includere: Esame dell'acuità visiva e della percezione del colore;
Elettroretinogramma; Angiografia con fluoresceina;
Misura della pressione intraoculare”), tanto che le dichiarazioni del dott. circa CP_2
l'insussistenza di lacerazioni retiniche o di altre lesioni regmatogene, non trovano riscontro in atti.
Infatti, sebbene sia pacifico tra le parti che dopo l'intervento la paziente si è recata dal dott. per successivi controlli, deve desumersi che gli stessi non siano stati eseguiti con CP_2 strumentazione clinica non essendo stata prodotta nessuna documentazione sul punto.
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, deve riconoscersi la responsabilità di parte convenuta e del medico terzo chiamato per la negligente e inappropriata gestione della fase post-operatoria che ha comportato alla la perdita dell'occhio sinistro Pt_1
(precisamente “evisceratio oculi con svuotamento del contenuto dell'occhio sinistro con risparmio del solo guscio esterno sclerale”).
Si rammenta, infatti, che la struttura convenuta risponde al pari del medico per difetto di follow-up nella gestione post-operatoria della paziente. Ciò perché l'attività del medico chirurgo non può essere limitata all'intervento di cui risulta essere stato incaricato ma deve ritenersi estesa, in coerenza con la compiutezza della sua prestazione e in relazione alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni per il doveroso
"follow up" prescritto dai protocolli ovvero comunque fatto proprio come corretto dalla comunità scientifica (Cass. civ. n. 13509/2022) in relazione alla specifica diagnosi effettuata nel caso concreto.
Né, infine, si può discorrere di limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, 2° co., c.c. che non ricorre con riferimento ai danni causati ai
17 paziente per negligenza o imperizia (come il caso in esame), ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, incombendo in tal caso al medico di fornirne la relativa prova (Cass. sez. III, 2 febbraio
2005, n. 2042).
14. I danni risarcibili.
Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.)
o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito – contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le
Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il
18 danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale.
Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL
158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle
Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma quarto così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità
c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al
19 criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del
Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare
l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
Seppure nel caso in esame si tratti di danno biologico inferiore ai 40 punti (entro cui è stata sostanzialmente eliminata la differenza con la tabella milanese), si ritiene purtuttavia di fare riferimento a quella romana sia perché ben più specifica e predeterminata di quella milanese sia perché maggiormente soddisfacente le esigenze, segnalate dalla Corte, di predeterminazione, prevedibilità e pari trattamento dei ristori.
14.1 Nel caso di specie, il Collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di maggior danno addebitabile alla responsabilità professionale della struttura convenuta e del dott. nella misura del 15% (quindici per cento) per la evisceratio CP_2 oculi con svuotamento del contenuto dell'occhio sinistro con risparmio del solo guscio esterno sclerale, tenendo conto che il danno complessivamente stimato è pari al 25% e che l'eventuale danno biologico permanente conseguente ad un intervento chirurgico tempestivamente e correttamente eseguito sarebbe stato pari alla misura del 10%.
Allora, dovrà applicarsi il calcolo del c.d. danno differenziale (25%- 10%= 15%). Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una ITA di gg. 60, una ITP al 50% di gg. 30.
14.2 Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età di parte attrice al momento delle dimissioni (15.11.2013): 81 anni;
- il danno biologico con grado di invalidità pari al 25% (€ 66.096,00);
- il danno biologico con grado di invalidità pari al 10% (€ 15.665,64);
- ITA di gg. 60 pari (€ 7.815,00) e una ITP al 50% di gg. 30 (€ 1.953,75).
Il danno biologico differenziale subìto da parte attrice va liquidato in complessivi euro
60.199,11 (di cui € 50.430,36 per danno permanente – pari al differenziale corrispondente a
25%- 10%- e in euro € 9.768,75 per totale danno biologico temporaneo).
14.3 Nel caso di specie, però, a causa del decesso della danneggiata, il risarcimento non va calcolato sulla sua prospettiva di vita, basata su probabilità statistiche, bensì con riferimento alla durata effettiva della vita del defunto.
Invero, in via generale, per il danno da premorienza (ossia il danno subito nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente e la morte) non può trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona nell'ipotesi in cui il danneggiato sia ancora in vita, poiché esso si basa sull'astratta previsione di vita media del soggetto (danno futuro),
20 mentre nel caso di specie, in cui il danneggiato è deceduto per causa indipendente dalla lesione, si dovrà adottare un criterio che circoscriva la liquidazione al lasso di tempo trascorso tra la lesione e la morte (danno passato).
Secondo un ormai costante indirizzo giurisprudenziale (v. ex multis Cass. sez. III 28 febbraio 2023, n. 5970; Cass. 29 dicembre 2021, n. 41933; Cass. 30 ottobre 2019, n. 23053;
Cass. 8 gennaio 2016, n. 579; Cass. 26 maggio 2016, n. 10897) qualora, al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita della vittima, ma alla sua durata effettiva (v. Cass. sez. III, Ord. 15.02.2019, n. 4551), pur tenendo conto del fatto che, nel periodo successivo all'evento, il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi.
Ciò comporta in applicazione delle Tabelle in uso presso questo Tribunale (v. Tabelle di
Roma 2025) – e non anche quelle in uso presso il Tribunale di Milano ritenute illegittime anche dalla recente pronuncia della Cassazione del 19.11.2024 n. 29832/2014 secondo cui
“Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del
Tribunale di Roma).”
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto da parte attrice, per un calcolo più realistico occorre tenere conto non della durata della vita media per tutti, ma della durata della vita media per fasce di età.
Pertanto, nel caso di specie l'importo che deriva dall'applicazione dei suddetti principi è pari ad € 46.212,54 così calcolato:
- danno biologico differenziale 15% pari ad € 50.430,36;
- quota relativa al danno acquisito immediatamente pari a 8% (tabella da 0 a 20% possibile da 0% a 10%) pari a € 4.034,42;
- quota relativa al danno da acquisire nel tempo ossia danno biologico residuo detratto quello già acquisito (50.430,36 – 4.034,42) per un totale di €46.395,94. Vita media in relazione alla età al momento dell'evento anni 92; anni ancora da vivere
21 (92 – 81): 11; anni vissuti in concreto 10 (data decesso: 20.06.2024): importo da corrispondere 10/11 di €46.395,94 (€46.395,94: 11 x 10) pari a €42.178,12 così giungendo alla somma finale di euro 46.212,54 ottenuto dalla sommatoria delle due quote (€ 4.034,42 + € 42.178,12).
A detta somma deve aggiungersi l'importo di euro 9.768,75 per danno biologico temporaneo, così giungendo all'importo finale di euro 55.981,29.
Al sovra citato importo pari ad euro 55.981,29 deve aggiungersi il danno da lucro cessante
(dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (data di dimissioni del 15.11.2013) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. Un.
N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n. 18445/2005).
Pertanto, l'importo di euro 55.981,29 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (15.11.2013), giungendo alla somma di euro 45.886,30 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di € 63.138,43.
A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
15. In ordine poi alla dedotta violazione del consenso informato lamentata da parte attrice, osserva il Tribunale che, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.
Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra
22 inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018).
Questi enunciati vanno certamente condivisi ma ─ va rimarcato ─ non esauriscono lo schema concettuale cui occorre far riferimento ai fini della verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria, anche quando dedotta come nascente dalla violazione degli obblighi informativi. Anche in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico nelle ipotesi di cui si dirà); b) l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo: potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo già riconosciuta da Cass. n. 28985 dell'11/11/2019, in motivazione, par. 2.3), legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576,
582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn. 26972 - 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372; v. anche, da ultimo, sia pure con riferimento al diverso e specifico tema del danno patrimoniale da occupazione illegittima, Cass. Sez. U. n. 33645 del 15/11/2022).
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.
Nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute) non vi sono considerazioni particolari da fare quanto al secondo ed al terzo elemento dello schema concettuale sopra ricordato: risarcibile non sarà, in sé, la lesione dell'integrità psico-fisica, ma le conseguenze pregiudizievoli da questa derivanti (danno patrimoniale – danno biologico – danno morale) nei termini fissati dalla giurisprudenza e che non è necessario in questa sede richiamare (v., tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513;
28/09/2018, n. 23469). La particolarità in tal caso riguarda piuttosto il primo elemento della fattispecie: il fatto lesivo. In tal caso, infatti, come è stato puntualmente rilevato, «l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa
"consenso/dissenso" che qualifica detta omissione». In caso, infatti, di presunto consenso,
l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente. Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto
23 inadempimento assume invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente.
L'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante del nesso eziologico (da provarsi ovviamente da parte della parte attrice ex art. 2697 cod. civ.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit., e, ivi richiamata, Cass.
n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione) le considerazioni da fare riguarderanno invece il terzo elemento dello schema concettuale, ossia i pregiudizi risarcibili. Quanto al fatto lesivo, invero, se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'è prova del contrario), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248 del 2018; Cass. n. 28895 del 2019). Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione. Con ciò, però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se, come detto, danno risarcibile.
Infine, il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo” (Cass. Civ. n. 3582/2025; Cass. civ. 1936/2023).
15.1 Nel caso di specie, i moduli di consenso informato rispettivamente datati 24.09.2013 e
13.11.2013 e a firma della figlia della relativi alle procedure chirurgiche per Pt_1 intervento di cataratta in OS e del successivo intervento di vitrectomia post emovitreo sono presenti e redatti, come accertato dal Collegio peritale, secondo i modelli della
Società Oftalmologica Italiana. Essi, inoltre, risultano esaustivi ai fini di una corretta informativa. In particolare, nella scheda del 13.11.2013 testualmente si legge: "Le complicanze. Anche questo intervento non sfugge alla regola generale secondo la quale non esiste della chirurgia senza rischi. Non è possibile per il suo oculista garantire in modo formale il successo dell'intervento o l'assenza dì complicanze. Le complicanze, in casi estremi, possono portare anche alla perdita funzionale dell'occhio, se non addirittura alla perdita anatomica dello stesso. Le complicanze si distinguono in preoperatorie, intraoperatorìe e postoperatorie. (...) Complicanze postoperatorie: - lacerazione della retina e/o distacco retinico che possono sopraggiungere dopo
l'intervento e che necessitano di un trattamento complementare con un secondo intervento
24 chirurgico e/o laser". E ancora: " L'entità di visione recuperabile con l'intervento dipende molto dalle preesistenti condizioni generali dell'occhio".
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata con riguardo al danno da lesione del consenso informato per violazione del diritto all'autodeterminazione.
16. Richiamando quanto sopra detto, per il medico convenuto e per la struttura la responsabilità è solidale per l'intero danno accertato come subito dal paziente, ai sensi degli articoli 1228,1292 e 2055 c.c.
La solidarietà prescinde, del resto, da una possibile ma non provata, diseguale efficienza causale per la realizzazione dell'evento dannoso delle condotte medico chirurgiche attuate dal sanitario perché tale disuguaglianza rimane irrilevante nel rapporto tra danneggianti e danneggiato il quale può pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione anche da uno solo dei co-obbligati, senza pregiudicare l'eventuale diritto di rivalsa del condebitore solidale (Cass. civ., sez. 111, n. 15431 del 22/07/2005; Cass. civ. 2066/2018; Cass. civ.
20170/2024).
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per fondare la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito va infatti intesa in senso non assoluto, ma relativo alle conseguenze derivatene al danneggiato, sicché tale forma di responsabilità ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno finale (cfr., ex multis, Cass. Civ., 1842/2021;
Cass. Civ., III, 4.6.2001, N. 7507).
Nel caso di specie, parte attrice ha esteso la domanda nei confronti del medico terzo chiamato in causa dalla struttura convenuta. Tale domanda deve ritenersi pacificamente ammessa in quanto fondata sul medesimo titolo scaturente da un unico evento dannoso.
Pertanto, deve accogliersi la domanda risarcitoria come sopra ritenuta fondata nei confronti del dott. e di in solido, nella misura del 50% CP_2 Controparte_1 ciascuno.
17. Passando ad esaminare le domande di rivalsa/manleva/regresso formulata dalla struttura nei confronti del medico e da quest'ultimo nei confronti della struttura, si osserva quanto segue.
La rivalsa, anche in campo al sanitario - a differenza del diritto di regresso, che propriamente presuppone la nascita di una obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione da parte di uno di essi - viene comunemente, sebbene non correttamente, ricondotta al presupposto di un'attribuzione ovvero ripartizione della responsabilità per inadempimento, imputata al debitore e al suo ausiliario, in via solidale.
In particolare, in tema di azione di rivalsa, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo
25 dev'essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 c.c., comma 2, e art. 2055 c.c., comma 3, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987) con la precisazione
(Cass., 20/10/2021, n. 29001) che per superare l'assetto anche interno così ricostruito, non basta, pertanto, ritenere che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens":
a) dimostrare - per escludere del tutto una quota di rivalsa - non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare - per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta.
Rileva quindi la Cassazione che, per vincere la presunzione di cui agli artt.1298, comma secondo, e 2055 c.c. per cui le responsabilità di struttura e medico si presumono uguali, salvo dimostrare il fatto contrario, non è sufficiente dimostrare che la prestazione sanitaria dannosa è riconducibile esclusivamente alla condotta colposa del singolo operatore, ma, siccome la struttura risponde solidalmente del proprio operato in cui si incardina la prestazione del professionista, spetterà alla struttura dimostrare "non soltanto la colpa esclusiva del medico ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni. In pratica, la struttura dovrà fornire la prova della "responsabilità del medico intesa (non solo) come grave ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice".
Da ciò deriva che in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile
"malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 c.c., comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3.
26 Ciò perché, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche
(utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass.,
27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833).
Ne consegue, anche in questa chiave, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa.
La limitazione della possibilità di regresso per l'intero ai soli casi di colpa particolarmente grave del sanitario operante ha una sua ratio nella considerazione (tenuta ben presente dalla Legge Gelli Bianco oggi vigente) che, se la struttura potesse sempre e comunque rivalersi per l'intero sul sanitario, questa, nell'avvalersi del suo operato, si accollerebbe un rischio minimo e il sanitario verrebbe esposto oltre modo a gravi pretese risarcitorie.
Nel caso di specie, la struttura sanitaria, si è limitata a contestare genericamente la condotta del medico convenuto escludendo la propria responsabilità.
È evidente in ogni caso, a parere del Tribunale, che una tale evenienza non si possa comunque configurare nella fattispecie in esame e che pertanto nei rapporti interni la struttura e il medico sono chiamati a rispondere nella misura del 50% ciascuno rispetto a quanto dovuto all'attore.
Ne discende, la condanna del medico dott. a manlevare la struttura limitatamente CP_2 della quota del 50%.
18. Non può accogliersi la domanda di manleva spiegata dal medico dott. nei CP_2 confronti della Compagnia e/o della struttura convenuta trattandosi di domanda CP_3 riconvenzionale trasversale formulata solo con le memorie finali e quindi tardiva. Infatti, ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c. la domanda riconvenzionale può essere formulata dal convenuto solo con la comparsa di costituzione e risposta (cfr. conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta “Voglia l'Onorevole Giudice adito: In via preliminare, ai sensi dell'art. 702 ter, si chiede il mutamento da rito sommario ad ordinario onde permettere al dott. di dedurre, produrre e instare anche all'esito del comportamento processuale che verrà nel CP_2 prosieguo assunto da controparte;
ciò posto, si chiede fissarsi udienza di cui all'art. 183 c.p.c. -In caso di mancato mutamento del rito, si chiede comunque la nomina di nuovo consulente consentendo la partecipazione dello scrivente alle operazioni peritali;
In estremo subordine, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito convochi comunque a rendere chiarimenti il CTU nominato in sede di
27 ATP in contraddittorio tra le parti ed i rispettivi CTP che il dottor si riserva sin d'ora di CP_2 nominare;
In ogni caso, rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti del dott. perché CP_2 inammissibile e comunque totalmente infondata sia in fatto che in diritto e sia nell'an che nel quantum. Vittoria di spese e competenze oltre maggiorazione 15% per Spese Generali ed accessori.
In via istruttoria, accogliersi le richieste come innanzi formulate, con riserva di ogni altra istanza entro i termini concedendi. Illimitate salvezze”).
19. La domanda di garanzia svolta da nei confronti della Compagnia Controparte_1 [...]
. CP_3
In merito alla posizione della citata in manleva sulla base della polizza n. 11160 CP_3
(all.2 della compagnia) si osserva che la compagnia ha eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
7.2. lettera b. della polizza assicurativa, la quale prevede espressamente che “l'assicurazione non comprende le richieste di risarcimento che derivino dalla responsabilità personale dei medici che non rientrino nella definizione di dipendenti”, esulando dalla nozione di Dipendenti i soggetti definibili quali Convenzionati e/o in Libera
Prestazione.
In realtà, la clausola in esame è riferita alla responsabilità di tali soggetti verso il danneggiato, escludendola dalla copertura assicurativa che non potrebbe essere invocata dal medico non dipendente per danni da lui personalmente cagionati.
Sul punto, si richiama anche l'art. 4 "FATTO DEI COLLABORATORI - DOLO E COLPA
GRAVE" secondo cui "L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile derivante all' quando il danno sia causato da azione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello Parte_2 svolgimento delle attività indicate in questa polizza, da persone del cui operato l' sia Parte_2 legalmente tenuto a rispondere, ivi compresi tutti i dipendenti del Contraente. Restano fermi e invariati i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 14". Ancora, a norma dell'art. 5 "RCT-
RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI", "Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne
l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio delle attività indicate in questa polizza”.
Nella specie ritiene, pertanto, questo Tribunale che il contratto stipulato tra le parti comprende anche la garanzia per fatti dei medici non dipendenti della struttura sanitaria, ovvero di medici operanti all'interno di essa ma in forza di un rapporto non di carattere subordinato, sebbene libero professionale, in modo tale che risultasse coperta, in forza delle CGA, tutte le possibili ipotesi di responsabilità per fatto proprio e per fatto altrui.
Pertanto, la copertura della polizza deve ritersi operativa nel caso di specie.
La domanda di manleva esercitata da nei confronti della Compagnia CP_6 CP_3 merita accoglimento nei limiti di polizza (franchigia di €25.000,00 per sinistro e massimale di €2.000.000,00).
28 20. Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene a) che vada accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta da parte attrice, e che di conseguenza la struttura convenuta e il dott. vadano condannati, in solido, al CP_2 pagamento nei confronti di parte attrice della somme come sovra calcolate;
b) che vada parzialmente accolta la domanda di rivalsa avanzata dalla struttura convenuta nei confronti del dott. ponendo a carico del medico il 50% delle somme che la struttura CP_2
è chiamata a versare a parte attrice a titolo di risarcimento danni e spese legali;
c) che vada accolta la domanda di manleva proposta dalla struttura nei confronti della propria compagnia a tenere indenne l'assicurato delle somme da quest'ultimo dovute a parte attrice, detratta in ogni caso la franchigia prevista nel contratto (25.000 euro) e nei limiti di massimale (euro 2.000.000) previsti in polizza.
Siccome il procuratore di parte attrice non ha fatto valere l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c., la condanna delle parti convenute va necessariamente posta in favore di parte attrice in quanto, come già sovra chiarito, risulta così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata – rispetto alle altre parti e al Giudice – nella fase attiva del rapporto processuale.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n.
19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011) e sono da porsi, in solido, a carico della struttura e del medico.
Le spese di CTU del presente giudizio e del giudizio di ATP per come liquidate, nonché le spese di CTP di cui è stato documentato l'esborso in euro 812,00 (cfr. docc 7 e 8) vanno poste a carico della struttura e del medico, in solido. Inoltre, si liquidano in favore di parte attrice anche le spese del procedimento per ATP in base ai criteri medi di cui al D.M.
55/2014 aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum.
In considerazione della pari ripartizione di responsabilità tra medico e struttura per i danni patiti dall'attrice, le spese di lite tra e dott. vengono Controparte_1 CP_2 integralmente compensate.
All'esito dell'accoglimento della domanda di manleva deve condannarsi la compagnia di assicurazione al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 Controparte_1
Infine, non ricorrono i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c, dovendosi comunque evidenziare che la circostanza relativa al decesso (20.06.2024) della
29 si è verificata prima della formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis Pt_1
c.p.c. del 05.07.2024 e, sebbene parte attrice non l'abbia fatta valere quale causa interruttiva del giudizio, ha comunque inciso sul calcolo del danno come sovra riportato così da rendere verosimili gli indugi prospettati da parte convenuta e terza chiamata circa la sua accettazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa iscritta a RGN 62501/2019, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta da parte ricorrente-attrice e per l'effetto condanna
[...]
e il , in solido tra Controparte_4 CP_7 CP_2 loro nella misura del 50% ciascuno, al risarcimento del danno complessivo di €
63.138,43, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna e il , Controparte_4 CP_7 CP_2 in solido tra loro nella misura del 50% ciascuno, a rifondere le spese di lite in favore di che si liquidano nella misura di € 14.103,00 oltre spese generali al 15%, Parte_1
Iva e Cpa e rimborso c.u. e marca da bollo, nonché € 3.827,00 per spese di ATP, il tutto con distrazione a favore dell'avv. Raffaele Leanza dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di CTU del presente giudizio e del giudizio di ATP nonché dei ctp liquidate in euro 812,00 definitivamente a carico di e del Controparte_1 dott. , in solido tra loro nella misura del 50% ciascuno;
CP_2
- rigetta la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti della CP_2 [...]
e di Controparte_5 Controparte_4
;
[...]
- compensa interamente le spese di lite tra Controparte_4
e il dott. .
[...] CP_2
- in accoglimento della domanda di manleva proposta da Controparte_4
nei confronti della
[...] Controparte_5
condanna quest'ultima a tenere indenne l'assicurato delle somme
[...] dovute dalla struttura a parte attrice in forza dei capi precedenti della presente sentenza, detratta in ogni caso la franchigia (euro 25.000,00) e nei limiti di massimale
(euro 2.000.000) previsto in polizza;
- condanna la a rifondere le Controparte_5 spese di lite a – Gestione che si liquidano nella Controparte_1 Controparte_1 misura di euro € 14.103,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa e rimborso c.u.
Così deciso in Roma, 03.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa CI Bruni
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