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22 dicembre 1998
22 dicembre 1998
Art. 2. 1. Dopo l' articolo 11 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). - 1. I procedimenti in cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11".
"Art. 11-bis (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). - 1. I procedimenti in cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11".
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2025, n. 33972Provvedimento: […] L'art. 11 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2 legge 2 dicembre 1998, n. 420, stabilisce che la competenza per i procedimenti che vedono quale indagato, imputato, persona offesa o persona danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo appartiene al «giudice determinato ai sensi dell'articolo 11». 4.1. […]Leggi di più...
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