Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 204
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Legittimità del regime agevolativo per lavoratori impatriati

    La Corte ritiene che le eccezioni sollevate dall'Ufficio (insussistenza del presupposto per il rimborso anno 2018 e decadenza ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1972) siano state formulate per la prima volta in appello e, non trattandosi di questioni rilevabili d'ufficio, siano inammissibili ai sensi dell'art. 57 D.Lgs 546/1992. La Corte fa riferimento a giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 5, 19.8.2025 n. 23526) che riconosce la possibilità di richiedere l'agevolazione tramite istanza di rimborso, in quanto la decadenza per mancata richiesta al datore di lavoro o tramite dichiarazione dei redditi non è prevista da alcuna norma e le modifiche legislative successive non hanno efficacia retroattiva.

  • Inammissibile
    Verifica dei requisiti di elevata qualificazione e periodo di lavoro per l'anno 2018

    La Corte ritiene che le eccezioni sollevate dall'Ufficio (insussistenza del presupposto per il rimborso anno 2018 e decadenza ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1972) siano state formulate per la prima volta in appello e, non trattandosi di questioni rilevabili d'ufficio, siano inammissibili ai sensi dell'art. 57 D.Lgs 546/1992. La Corte fa riferimento a giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 5, 19.8.2025 n. 23526) che riconosce la possibilità di richiedere l'agevolazione tramite istanza di rimborso, in quanto la decadenza per mancata richiesta al datore di lavoro o tramite dichiarazione dei redditi non è prevista da alcuna norma e le modifiche legislative successive non hanno efficacia retroattiva.

  • Inammissibile
    Decadenza dal diritto al rimborso per ritenute operate prima di 48 mesi dalla domanda

    La Corte ritiene che le eccezioni sollevate dall'Ufficio (insussistenza del presupposto per il rimborso anno 2018 e decadenza ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1972) siano state formulate per la prima volta in appello e, non trattandosi di questioni rilevabili d'ufficio, siano inammissibili ai sensi dell'art. 57 D.Lgs 546/1992. La Corte fa riferimento a giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 5, 19.8.2025 n. 23526) che riconosce la possibilità di richiedere l'agevolazione tramite istanza di rimborso, in quanto la decadenza per mancata richiesta al datore di lavoro o tramite dichiarazione dei redditi non è prevista da alcuna norma e le modifiche legislative successive non hanno efficacia retroattiva.

  • Inammissibile
    Mancanza dei requisiti di legge per l'anno 2018

    La Corte ritiene che le eccezioni sollevate dall'Ufficio (insussistenza del presupposto per il rimborso anno 2018 e decadenza ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1972) siano state formulate per la prima volta in appello e, non trattandosi di questioni rilevabili d'ufficio, siano inammissibili ai sensi dell'art. 57 D.Lgs 546/1992. La Corte fa riferimento a giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 5, 19.8.2025 n. 23526) che riconosce la possibilità di richiedere l'agevolazione tramite istanza di rimborso, in quanto la decadenza per mancata richiesta al datore di lavoro o tramite dichiarazione dei redditi non è prevista da alcuna norma e le modifiche legislative successive non hanno efficacia retroattiva.

  • Accolto
    Corretta applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati

    La Corte accoglie la sentenza di primo grado. Riguardo all'eccezione di inammissibilità delle eccezioni sollevate dall'Ufficio per la prima volta in appello, la Corte ritiene che queste non siano rilevabili d'ufficio e pertanto inammissibili ai sensi dell'art. 57 D.Lgs 546/1992. La Corte cita Cass. sez. 5, 19.8.2025 n. 23526, che riconosce la possibilità di richiedere l'agevolazione tramite istanza di rimborso, poiché la decadenza per mancata richiesta al datore di lavoro o tramite dichiarazione dei redditi non è prevista da alcuna norma e le modifiche legislative successive non hanno efficacia retroattiva. Pertanto, l'appello dell'Ufficio viene respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 204
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 204
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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