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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2047/2025 depositato il 20/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240045995204000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: in atti
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 10020240045995204000, notificata il 22/01/2025, avente ad oggetto Tari 2017, per €. 530,88, per intervenuta decadenza ex art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006, per infruttuoso decorso del termine triennale ivi previsto, e comunque per l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. estintiva quinquennale di ogni relativa azione, anche di riscossione, anche esecutiva, per infruttuoso decorso dei termini di legge, ad oggi, ampiamente ed infruttuosamente maturati. Con vittoria di spese e del compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al legale costituto quale distrattario.
Si costituisce a mezzo del proprio difensore, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per eccepire la violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a tenore del quale: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Alla udienza del
15 dicembre u.s.verificata la sussistenza nel caso in specie di un ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'articolo 14 I e II comma D.LGS 546/1992, fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
COMUNE DI CASTELLABATE UFFICIO TRIBUTI, soggetto pretermesso, dai controlli effettuati sul fascicolo telematico , non c'è ricevuta in merito all'integrazione del contradditorio al COMUNE DI CASTELLABATE
UFFICIO TRIBUTI, Alla udienza del 15 dicembre u.s. verificata la sussistenza nel caso in specie di un ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'articolo 14 I e II comma D.LGS 546/1992, fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del COMUNE DI CASTELLABATE UFFICIO TRIBUTI, soggetto pretermesso.
Costituititosi il COMUNE DI CASTELLABATE, ha versato in atti il sollecito di pagamento TARI n. 7171 del
04. 1 0. 2022 relativo all'anno 2017, notificato da questo Ufficio a mezzo raccomandata i n data 1 0.01.
2023 (ALL.TO 1),spedito il 20 dicembre 2022 recante la firma della stessa contribuente.
Alla fissata udienza, la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La prescrizione della Tari inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la tassa avrebbe dovuto essere pagata. Nel caso di specie, la Tari relativa all'anno 2017 inizia a prescriversi dal 1° gennaio 2018 e va in prescrizione il 1° gennaio 2023 (ma, a causa della sospensione dei termini per 85 giorni a causa del Covid, dal 9 marzo al 31 maggio 2020, questo termine è stato prorogato al 26 marzo 2023).
Inoltre in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, per il rispetto del termine di decadenza assume rilevanza la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari, ai fini della notifica dell'atto e non quello successivo di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. In base a tale principio di scissione degli effetti della notifica, recentemente affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione
(sent. n. 40543/2021), Ancora l'art. 24, comma 3 del regolamento TARI del Comune di Castellabate pur prevedendo l'obbligo di invio dell'avviso di pagamento impone al contribuente che non lo avesse ricevuto un obbligo di attivazione al fine di garantire la tempestività del versamento.
Ne consegue che l'omissione dell'invio dell'avviso di pagamento non dispensava la appellata dal pagamento del tributo alle scadenze previste.
Pertanto l'omissione deve ritenersi colpevole onde la legittima applicazione delle sanzioni. Il ricorso deve essere riggettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che si quantificano in euro 200,00 per ciascuna parte costituita.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2047/2025 depositato il 20/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240045995204000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: in atti
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 10020240045995204000, notificata il 22/01/2025, avente ad oggetto Tari 2017, per €. 530,88, per intervenuta decadenza ex art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006, per infruttuoso decorso del termine triennale ivi previsto, e comunque per l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. estintiva quinquennale di ogni relativa azione, anche di riscossione, anche esecutiva, per infruttuoso decorso dei termini di legge, ad oggi, ampiamente ed infruttuosamente maturati. Con vittoria di spese e del compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al legale costituto quale distrattario.
Si costituisce a mezzo del proprio difensore, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per eccepire la violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a tenore del quale: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Alla udienza del
15 dicembre u.s.verificata la sussistenza nel caso in specie di un ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'articolo 14 I e II comma D.LGS 546/1992, fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
COMUNE DI CASTELLABATE UFFICIO TRIBUTI, soggetto pretermesso, dai controlli effettuati sul fascicolo telematico , non c'è ricevuta in merito all'integrazione del contradditorio al COMUNE DI CASTELLABATE
UFFICIO TRIBUTI, Alla udienza del 15 dicembre u.s. verificata la sussistenza nel caso in specie di un ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'articolo 14 I e II comma D.LGS 546/1992, fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del COMUNE DI CASTELLABATE UFFICIO TRIBUTI, soggetto pretermesso.
Costituititosi il COMUNE DI CASTELLABATE, ha versato in atti il sollecito di pagamento TARI n. 7171 del
04. 1 0. 2022 relativo all'anno 2017, notificato da questo Ufficio a mezzo raccomandata i n data 1 0.01.
2023 (ALL.TO 1),spedito il 20 dicembre 2022 recante la firma della stessa contribuente.
Alla fissata udienza, la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La prescrizione della Tari inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la tassa avrebbe dovuto essere pagata. Nel caso di specie, la Tari relativa all'anno 2017 inizia a prescriversi dal 1° gennaio 2018 e va in prescrizione il 1° gennaio 2023 (ma, a causa della sospensione dei termini per 85 giorni a causa del Covid, dal 9 marzo al 31 maggio 2020, questo termine è stato prorogato al 26 marzo 2023).
Inoltre in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, per il rispetto del termine di decadenza assume rilevanza la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari, ai fini della notifica dell'atto e non quello successivo di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. In base a tale principio di scissione degli effetti della notifica, recentemente affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione
(sent. n. 40543/2021), Ancora l'art. 24, comma 3 del regolamento TARI del Comune di Castellabate pur prevedendo l'obbligo di invio dell'avviso di pagamento impone al contribuente che non lo avesse ricevuto un obbligo di attivazione al fine di garantire la tempestività del versamento.
Ne consegue che l'omissione dell'invio dell'avviso di pagamento non dispensava la appellata dal pagamento del tributo alle scadenze previste.
Pertanto l'omissione deve ritenersi colpevole onde la legittima applicazione delle sanzioni. Il ricorso deve essere riggettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che si quantificano in euro 200,00 per ciascuna parte costituita.