Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 31/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3796/2024 R.G. promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e rappresentato e difeso dall'avv.FRONTINO
[...] Parte_6 Parte_7
FABIO FORTUNATO e giusta procura in atti Parte_8
RICORRENTE
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv LOTITO GIUSEPPINA giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 22.3.2024, i ricorrenti, premesso di aver effettuato supplenze temporanee negli as indicati specificatamente in ricorso, lamentavano l'omesso pagamento da parte dell'amministrazione convenuta della somma a loro spettante a titolo di retribuzione professionale docenti.
Concludevano chiedendo la condanna del ministero al pagamento di quanto dovuto a tale titolo.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente che contestava gli assunti della ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
Nel merito della questione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
La questione qui controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dal Tribunale e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con decisioni tutte conformi alla tesi attorea.
I ricorrenti si dolgono, in questa sede, di non avere ricevuto negli emolumenti percepiti nel periodo di lavoro indicato in ricorso la quota relativa alla retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Così delineata la fattispecie, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav.
n.20015/18; Cass. Sez. Lav. n. 33140/19 e n. 34546/19) che di merito, le cui argomentazioni pienamente condivisibili, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
L'art. 7 del del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" e aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999".
Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della
Retribuzione Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto Cass.
17773/17).
Pertanto, non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018, ha emesso il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docente
a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Orbene, tali considerazioni sono pienamente condivisibili e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia, invero, ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea. L'Amministrazione ha negato la sussistenza di una discriminazione affermando che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazione, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
Ora, a prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate (deve infatti presumersi che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL
2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe, quindi, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta a escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare adesione.
Infine, si rileva che la Suprema Corte ha confermato il sopra riportato orientamento ed il suddetto principio di diritto è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020 che ha ritenuto conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
l'interpretazione in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla
"retribuzione professionale docenti, secondo cui la stessa non consente di escludere, come, viceversa, emergerebbe dalle circolari a riguardo emesse dal , dal novero degli aventi diritto il personale supplente CP_1 temporaneo.
La Suprema Corte in detta pronuncia, infatti, ha testualmente affermato che "il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n.
20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio"".
In ultimo e per quanto dedotto dal sulla circostanza dello CP_1 scomputo dei giorni di assenza per malattia, occorre evidenziare che la circostanza è stata genericamente eccepita senza alcuna indicazione di quali e quanti fossero tali giorni.
Alla luce di quanto innanzi ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto delle parti ricorrenti a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza indicati in ricorso, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti della relativa somma spettante, parametrata alle effettive ore di lavoro prestate e maturata in relazione al suddetto periodo, per le ore effettivamente svolte e nei limiti dei giorni di effettivo servizio o delle situazioni di stato assimilate al servizio, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94. Infondata è infine la eccezione di prescrizione in quanto i ricorrenti hanno inoltrato atto di diffida del 2.10.21 che ne ha ritualmente interrotto il decorso.
Va infatti evidenziato che questo Tribunale infatti si uniforma al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. già Sez. U
n. 8202/2005 e le numerose successive che lo hanno costantemente ribadito), secondo il quale fermo restando che “nel rito del lavoro, l'omessa indicazione di un documento, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e l'omesso deposito del medesimo contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione”, ciò nondimeno tale produzione può essere giustificata dal tempo della formazione dei documenti o, come nella fattispecie, può essere sollecitata dallo svolgimento del processo. Invero, il rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è funzionale il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove indispensabili ai fini della decisione della causa.
Nel caso concreto, la necessità di depositare la nota pec di messa in mora è sorta per effetto delle difese della resistente, e, pertanto, a seguito del contraddittorio fra le parti ed ancora, il documento è senz'altro rilevante ai fini decisori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario in ragione del valore della controversia e negli importi minimi, attesa la natura seriale del contenzioso.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto RR , Pt_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
[...] e nei confronti
[...] Parte_7 [...]
, così provvede: Controparte_3
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto delle parti ricorrenti a percepire la retribuzione professionale docenti;
2. condanna il al pagamento delle somme relative agli incarichi di CP_1 supplenza indicati in ricorso per 469 giorni per , per 947 Parte_1 giorni per , per 277 giorni per , per 80 giorni Parte_2 Parte_3 per , per 270 giorni per , per 160 giorni Parte_4 Parte_5 per e per 126 giorni per , da calcolarsi Parte_6 Parte_7 aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
3. Condanna la parte resistente a pagare, in favore delle ricorrenti, le spese di lite che liquida in complessivi €3.700,00, oltre rimborso spese forfettarie
15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario
Bari,31/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi