Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 04/04/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3886 2024 R.G.
Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3886 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. LUCIANO LUCIA LAVINIA che insiste in ricorso e preso atto che l' ha provveduto a sgravare l'indebito come da storno documentato e CP_1
chiede la condanna alle spese di lite.
Per l' è presente l'Avv. Elena Amato in sostituzione dell'Avv. Marcedone che insiste CP_1
nella declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 04/04/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3886/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Lucia Lavinia giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 9.1.2024, il ricorrente impugnava il provvedimento di indebito pensionistico comunicato con raccomanda n. 66495489571-9 con cui si disponeva il recupero della somma di €. 1.479,95; eccepiva l'illegittimità della pretesa, la carenza di legittimazione passiva del ricorrente.
Esponeva di aver ricevuto comunicazione di accertamento per somme percepite indebitamente su pensione, intercorrente il periodo dal 01/01/2019 al 31/05/2019, per un importo complessivo di € 1.479,95 con la seguente motivazione: “ Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante - E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante ” e di non aver, successivamente, ricevuto il rateo relativo all'indennità di accompagnamento;
di aver appreso con tale provvedimento di essere stato percettore di indennità di frequenza, in ordine infatti al periodo di indebito evidenziando che esso aveva sedici anni ed in quanto tale non aveva maturato la capacità d'agire. Pertanto, la pretesta dell' era infondata in fatto ed in diritto, ed il provvedimento illegittimo e doveva CP_1 essere annullato, poiché l'odierno ricorrente all'epoca non poteva disporre dei propri diritti ne' assumere obbligazione. Insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che rilevava che “le prestazioni CP_1
economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti da tali norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi volti ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), rivestono natura meramente ricognitiva. Quanto sopra premesso, si CP_ rappresenta che l' ha comunque ritenuto di dover soprassedere alla richiesta di pagamento e di rivedere la determinazione a cui era giunta, così da far pervenire il presente giudizio ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere”.
Motivi della Decisione CP_ All'udienza odierna il procuratore del ricorrente ha rappresentato che l ha provveduto ad effettuare e documentare lo storno e dunque l'abbandono del debito ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa l' convenuto già costituendosi in giudizio ha dichiarato CP_3
di voler soprassedere al recupero dell'indebito ed ha documentato l'avvenuto sgravio.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e tenuto conto del comportamento processuale tenuto dell' , sussistono giustificate ragioni CP_1 per compensare le spese di lite per ½ ponendo la restante metà a carico dell' e che si CP_1
liquidano ex D.M. 55/14 e successive modificazioni in ragione del valore della causa delle difese svolte (fase studio ed introduttiva) e delle questioni giuridiche affrontate da distrarsi in favore dell'Avv. Luciano Lucia Lavinia
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa le spese per ½ e pone la restante metà a carico dell' Controparte_4
persona del legale rappresentante p. tempore- che liquida in €. 425,00
[...]
(somma già dimidiata) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% oltre IVA e
CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Luciano Lucia Lavinia
Siracusa 4.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna