TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/09/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2521/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/02/1958 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Cerrato Danilo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27/01/1964 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cerrato Danilo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Villanova
Monferrato (AL) il 01/10/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2005.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ma solo la prima Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 26/01/2016 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...] in Villanova Monferrato (AL) il 01/10/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile Pt_2 di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2005 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che entro 60 giorni dal deposito dal ricorso per divorzio, il sig. Parte_1
trasferirà formalmente altrove la propria residenza, che risultava essere presso
[...]
l'abitazione sita in Villanova Monferrato, Via Montiglio n. 46, anche se lo stesso non vive più nell'abitazione sede del nucleo familiare a far data dal deposito della separazione;
2. DISPONE che, dal momento che il figlio pur essendo maggiorenne, in quanto Per_2 studente universitario, non è ancora economicamente autosufficiente, entrambi i ricorrenti si impegnino a contribuire direttamente in suo favore e nel suo interesse per quanto attiene al suo mantenimento, facendosi carico nella misura del 50% delle spese universitarie e sanitarie non coperte dal SSN, con le modalità in cui sta già sta avvenendo;
3. DÀ ATTO che quanto all'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
e per la ristrutturazione della quale anche il sig. , per il Pt_2 Parte_1 periodo in cui vi ha vissuto, ha contribuito nel pagamento del mutuo e di altre spese connesse alla ristrutturazione, a fronte della rinuncia del sig. ad Parte_1
pagina 2 di 3 ogni pretesa sugli esborsi sostenuti, la sig.ra entro il 31/12/2025, trasferirà ai Parte_2 figli e , nella misura pro quota del 50% cadauno, a Persona_3 Persona_4 mezzo di atto notarile, avanti a Notaio da designarsi, il diritto di nuda proprietà della stessa, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Villanova Monferrato come segue:
– foglio n. 10, mappale n. 630, sub. 14, cat. A/2 – classe I – vani 9 (in conseguenza della variazione del classamento del 25/06/2016);
– foglio n. 10, mappale numero 630, sub 10 – cat. C/6 – classe U – mq.13; 4. DÀ ATTO che, in relazione all'immobile di cui sopra, la sig.ra riserverà per Parte_2 sé stessa il diritto di usufrutto ed il sig. nulla avrà a pretendere Parte_1 per le quote di mutuo dallo stesso versate fintantoché vi ha vissuto in costanza di matrimonio ed alle spese ed ai lavori tutti per la ristrutturazione;
5. DÀ ATTO che le spese legali per la presente procedura verranno integralmente sostenute dalla sig.ra . Parte_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2521/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/02/1958 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Cerrato Danilo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27/01/1964 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cerrato Danilo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Villanova
Monferrato (AL) il 01/10/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2005.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ma solo la prima Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 26/01/2016 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...] in Villanova Monferrato (AL) il 01/10/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile Pt_2 di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2005 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che entro 60 giorni dal deposito dal ricorso per divorzio, il sig. Parte_1
trasferirà formalmente altrove la propria residenza, che risultava essere presso
[...]
l'abitazione sita in Villanova Monferrato, Via Montiglio n. 46, anche se lo stesso non vive più nell'abitazione sede del nucleo familiare a far data dal deposito della separazione;
2. DISPONE che, dal momento che il figlio pur essendo maggiorenne, in quanto Per_2 studente universitario, non è ancora economicamente autosufficiente, entrambi i ricorrenti si impegnino a contribuire direttamente in suo favore e nel suo interesse per quanto attiene al suo mantenimento, facendosi carico nella misura del 50% delle spese universitarie e sanitarie non coperte dal SSN, con le modalità in cui sta già sta avvenendo;
3. DÀ ATTO che quanto all'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
e per la ristrutturazione della quale anche il sig. , per il Pt_2 Parte_1 periodo in cui vi ha vissuto, ha contribuito nel pagamento del mutuo e di altre spese connesse alla ristrutturazione, a fronte della rinuncia del sig. ad Parte_1
pagina 2 di 3 ogni pretesa sugli esborsi sostenuti, la sig.ra entro il 31/12/2025, trasferirà ai Parte_2 figli e , nella misura pro quota del 50% cadauno, a Persona_3 Persona_4 mezzo di atto notarile, avanti a Notaio da designarsi, il diritto di nuda proprietà della stessa, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Villanova Monferrato come segue:
– foglio n. 10, mappale n. 630, sub. 14, cat. A/2 – classe I – vani 9 (in conseguenza della variazione del classamento del 25/06/2016);
– foglio n. 10, mappale numero 630, sub 10 – cat. C/6 – classe U – mq.13; 4. DÀ ATTO che, in relazione all'immobile di cui sopra, la sig.ra riserverà per Parte_2 sé stessa il diritto di usufrutto ed il sig. nulla avrà a pretendere Parte_1 per le quote di mutuo dallo stesso versate fintantoché vi ha vissuto in costanza di matrimonio ed alle spese ed ai lavori tutti per la ristrutturazione;
5. DÀ ATTO che le spese legali per la presente procedura verranno integralmente sostenute dalla sig.ra . Parte_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3