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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2512/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rapp.to e difeso dall'Avv. Leonardo Vastola Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t, rapp.to Controparte_1
e difeso dall'Avv. Mario Signore
OPPOSTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'opponente: “In via preliminare: sospendersi la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato sussistendo i requisiti del fumus boni iuris per essere le ragioni addotte con il presente atto di opposizione, almeno prima face, palesemente fondate in fatto ed in diritto e del periculm in mora laddove nelle more del presente giudizio, l'eventuale esecuzione dell'atto impugnato esporrebbe l'odierno attore ad un ingiusto e grave pregiudizio;
nel merito: -Voglia
l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare ammissibile e procedibile l'azione proposta ed, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per come in premessa specificato, di cui all'atto di intimazione n.100202190009055 16/000 e notificato in data 29.03.2022 relativamente alle richiamate cartelle di pagamento
n.10020120040578675000 e n.10020130009229469000; - dichiarare altresì, la nullità, illegittima e/o inefficace delle suddette cartelle di pagamento oggetto dell'atto di intimazione impugnato;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. per l'opposta: “accertare e dichiarare l'avvenuta notifica delle cartelle e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto della riscossione nuovamente interruttivo dei termini di prescrizione dei crediti, come le disposizioni legislative emergenziali Covid-19 inerenti la sospensione dell'attività di riscossione e dei termini di prescrizione e, conseguentemente, rigettare l'avversa opposizione;
- accertata e dichiarata l'avvenuta notifica delle cartelle e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni formali astrattamente sollevabili nei confronti di tali atti e del loro procedimento di notifica
(violazione dei termini perentori di cui all'art. 617 c.p.c.) e dichiararne, comunque, Contr l'infondatezza. - rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell' , in quanto inammissibili, infondate e non provate. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219000905516, limitatamente, però, alle cartelle esattoriali n. 100201200040578675 e n. 10020130009229469, chiedendone, previa sospensione, la dichiarazione di nullità, illegittimità ed inefficacia.
A sostegno della domanda eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, poiché, in assenza di atti interruttivi, era ampiamente decorso il termine prescrizionale quinquennale previsto in materia di Sanzioni Amministrative, ex L. 689/81, in quanto le cartelle esattoriali erano state notificate nell'anno 2012 e 2013, mentre l'intimazione di pagamento risultava notificata il 29/3/2022. Ritualmente costituitasi in giudizio, l evidenziava l'avvenuta Controparte_1 notifica delle cartelle di cui trattasi, nonché degli altri atti della riscossione interruttivi dei termini di prescrizione dei crediti, concludendo, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
L'opponente ritiene che, nel caso di specie, si debba dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020219000905516/000, relativamente alle cartelle esattoriali n.100201200040578675 e n. 10020130009229469, essendo maturata la prescrizione quinquennale del credito azionato. Riferisce, infatti, che la cartella di pagamento n. 10020130009229469000 sarebbe stata notificata in data 11/12/2012, mentre la cartella n. 10020130009229469000 sarebbe stata notificata il 13/03/2013, laddove, invece, l'intimazione impugnata sarebbe stata notificata in data 29/03/2022 - ben oltre, dunque, il termine prescrizionale quinquennale applicabile, trattandosi di sanzioni amministrative ex L. 689/81 - ragion per cui, in assenza della notifica di atti interruttivi, asserisce che l'avviso di pagamento impugnato debba essere dichiarato nullo, illegittimo ed inefficace.
L' rileva, invece, che, nel caso di specie, la prescrizione non sia Controparte_1 maturata, atteso che: 1), successivamente alla notifica delle cartelle (avvenuta rispettivamente l'11/12/12 ed il 13/03/13), e precisamente in data 05/01/15, era stato notificato al debitore, per entrambe le cartelle, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1007620140000391 (fasc. n. 2014/253850); 2) in data
20/09/2019 era stata, poi, notificata, per le stesse poste di credito, l'intimazione di pagamento n. 10020199009700320; c) in data 29/03/2022 veniva, infine, notificata l'intimazione oggetto di lite. Avendo, dunque, provveduto a notificare tempestivamente al debitore degli atti interruttivi della prescrizione, tra i quali doveva sicuramente essere annoverata anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadevano nel 2020 (come nel caso di specie, dal momento che il termine di prescrizione veniva già interrotto con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del
2015) erano slittati al 31/12/2022, non poteva dirsi pienamente maturata la prescizione dei crediti di cui alle predette cartelle.
Si deve ritenere pienamente applicabile al caso di specie la normativa emergenziale adottata per far fronte all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid- 19, la quale ha disposto la sospensione, da un lato, delle attività di versamenti delle somme in riscossione e, dall'altro, di quelle di riscossione forzata e di notifica di atti della riscossione, con conseguente proroga per gli Enti, per la prosecuzione della riscossione, fino al 31/12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (combinato disposto degli artt. 68 DL 18/2020 e dell'art. 12 co. 2 D.lgs.
n. 159/15), con conseguente sospensione anche del termine di decadenza e prescrizione dei crediti.
La normativa emergenziale richiamata, pertanto ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi.
Il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è certamente l'art. 68 del D.L.
18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è di detti termini è slittata al
31 dicembre 2023. In concreto, dunque, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021. Se, come nel caso di specie la risposta
è positiva (il termine era in scadenza nel 2020) i termini di prescrizione e decadenza risultano prorogati fino al 31 dicembre 2023.
Ciò posto, considerando che la sospensione nei termini sopra rappresentati non copre, comunque, l'intero periodo, rimanendo scoperto, ai fini della valutazione della eccepita prescrizione, il periodo intercorrente tra la data di notifica delle cartelle esattoriali (anno
2012/2013) e la data di inizio della sospensione (anno 2020), al fine di verificare la validità dell'intimazione di pagamento di cui si discute, occorre valutare se risultino comunicati validi atti interruttivi della prescrizione. A tal proposito, non può essere considerato tale, in assenza di prova dell'avvenuta notifica, l'intimazione di pagamento n. 10020199009700320.
Pertanto, ai fini del discorso che ci occupa, occorre stabilire se la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 05/01/2015, costituisca un atto idoneo ad interrompere i termini di prescrizione dei crediti inerenti alle cartelle di pagamento ad essa relative.
Su detto aspetto degna di nota è l'ordinanza n. 18305/2020 con la quale la Suprema
Corte di Cassazione nell'affrontare un caso simile, ha statuito che “deve escludersi
l'efficacia interruttiva permanente all'iscrizione ipotecaria del Decreto del Presidente della Repubblica n. 692 del 1973, ex articolo 77; alla medesima iscrizione può riconoscersi, piuttosto, l'idoneità a produrre effetti interruttivi istantanei qualora presenti
i connotati dell'atto di costituzione in mora, a norma dell'articolo 2943 c.c., comma 4, e cioè se integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore, secondo una valutazione che è oggetto di accertamento rimesso al giudice del merito.”
La Suprema Corte, con diversi arresti, ha chiarito, inoltre, che, in tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria è un atto recettizio rivolto al debitore ed assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, ragion per cui costituisce, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito tributario (vedasi Cass. civ. n. 22267/2024 e Cass, civ. n. civ. n. 850/2021).
Per tali motivi, essendo stata notificate la cartelle esattoriali in data 11/12/12 e 13/03/13 ed essendo stato notificato al debitore, per entrambe le cartelle, in data 05/01/2015, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, da qualificarsi, per quanto sopra detto, quale atto interruttivo della prescrizione, considerato anche9 che la normativa emergenziale emanata in conseguenza della pandemia da Covid-19 ha previsto lo slittamento al 31/12/2022 di tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadevano nel 2020, deve ritenersi che alcuna prescrizione sia maturata nel caso di specie e, dunque, tempestiva e legittima sia l'azione di recupero posta in essere dall'agente della Riscossione con la cartella impugnata
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta la domanda e, per l'effetto condanna il sig. a pagare Parte_1 in favore dell' , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., la somma di € 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
05.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2512/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rapp.to e difeso dall'Avv. Leonardo Vastola Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t, rapp.to Controparte_1
e difeso dall'Avv. Mario Signore
OPPOSTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'opponente: “In via preliminare: sospendersi la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato sussistendo i requisiti del fumus boni iuris per essere le ragioni addotte con il presente atto di opposizione, almeno prima face, palesemente fondate in fatto ed in diritto e del periculm in mora laddove nelle more del presente giudizio, l'eventuale esecuzione dell'atto impugnato esporrebbe l'odierno attore ad un ingiusto e grave pregiudizio;
nel merito: -Voglia
l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare ammissibile e procedibile l'azione proposta ed, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per come in premessa specificato, di cui all'atto di intimazione n.100202190009055 16/000 e notificato in data 29.03.2022 relativamente alle richiamate cartelle di pagamento
n.10020120040578675000 e n.10020130009229469000; - dichiarare altresì, la nullità, illegittima e/o inefficace delle suddette cartelle di pagamento oggetto dell'atto di intimazione impugnato;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. per l'opposta: “accertare e dichiarare l'avvenuta notifica delle cartelle e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto della riscossione nuovamente interruttivo dei termini di prescrizione dei crediti, come le disposizioni legislative emergenziali Covid-19 inerenti la sospensione dell'attività di riscossione e dei termini di prescrizione e, conseguentemente, rigettare l'avversa opposizione;
- accertata e dichiarata l'avvenuta notifica delle cartelle e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni formali astrattamente sollevabili nei confronti di tali atti e del loro procedimento di notifica
(violazione dei termini perentori di cui all'art. 617 c.p.c.) e dichiararne, comunque, Contr l'infondatezza. - rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell' , in quanto inammissibili, infondate e non provate. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219000905516, limitatamente, però, alle cartelle esattoriali n. 100201200040578675 e n. 10020130009229469, chiedendone, previa sospensione, la dichiarazione di nullità, illegittimità ed inefficacia.
A sostegno della domanda eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, poiché, in assenza di atti interruttivi, era ampiamente decorso il termine prescrizionale quinquennale previsto in materia di Sanzioni Amministrative, ex L. 689/81, in quanto le cartelle esattoriali erano state notificate nell'anno 2012 e 2013, mentre l'intimazione di pagamento risultava notificata il 29/3/2022. Ritualmente costituitasi in giudizio, l evidenziava l'avvenuta Controparte_1 notifica delle cartelle di cui trattasi, nonché degli altri atti della riscossione interruttivi dei termini di prescrizione dei crediti, concludendo, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
L'opponente ritiene che, nel caso di specie, si debba dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020219000905516/000, relativamente alle cartelle esattoriali n.100201200040578675 e n. 10020130009229469, essendo maturata la prescrizione quinquennale del credito azionato. Riferisce, infatti, che la cartella di pagamento n. 10020130009229469000 sarebbe stata notificata in data 11/12/2012, mentre la cartella n. 10020130009229469000 sarebbe stata notificata il 13/03/2013, laddove, invece, l'intimazione impugnata sarebbe stata notificata in data 29/03/2022 - ben oltre, dunque, il termine prescrizionale quinquennale applicabile, trattandosi di sanzioni amministrative ex L. 689/81 - ragion per cui, in assenza della notifica di atti interruttivi, asserisce che l'avviso di pagamento impugnato debba essere dichiarato nullo, illegittimo ed inefficace.
L' rileva, invece, che, nel caso di specie, la prescrizione non sia Controparte_1 maturata, atteso che: 1), successivamente alla notifica delle cartelle (avvenuta rispettivamente l'11/12/12 ed il 13/03/13), e precisamente in data 05/01/15, era stato notificato al debitore, per entrambe le cartelle, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1007620140000391 (fasc. n. 2014/253850); 2) in data
20/09/2019 era stata, poi, notificata, per le stesse poste di credito, l'intimazione di pagamento n. 10020199009700320; c) in data 29/03/2022 veniva, infine, notificata l'intimazione oggetto di lite. Avendo, dunque, provveduto a notificare tempestivamente al debitore degli atti interruttivi della prescrizione, tra i quali doveva sicuramente essere annoverata anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadevano nel 2020 (come nel caso di specie, dal momento che il termine di prescrizione veniva già interrotto con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del
2015) erano slittati al 31/12/2022, non poteva dirsi pienamente maturata la prescizione dei crediti di cui alle predette cartelle.
Si deve ritenere pienamente applicabile al caso di specie la normativa emergenziale adottata per far fronte all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid- 19, la quale ha disposto la sospensione, da un lato, delle attività di versamenti delle somme in riscossione e, dall'altro, di quelle di riscossione forzata e di notifica di atti della riscossione, con conseguente proroga per gli Enti, per la prosecuzione della riscossione, fino al 31/12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (combinato disposto degli artt. 68 DL 18/2020 e dell'art. 12 co. 2 D.lgs.
n. 159/15), con conseguente sospensione anche del termine di decadenza e prescrizione dei crediti.
La normativa emergenziale richiamata, pertanto ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi.
Il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è certamente l'art. 68 del D.L.
18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è di detti termini è slittata al
31 dicembre 2023. In concreto, dunque, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021. Se, come nel caso di specie la risposta
è positiva (il termine era in scadenza nel 2020) i termini di prescrizione e decadenza risultano prorogati fino al 31 dicembre 2023.
Ciò posto, considerando che la sospensione nei termini sopra rappresentati non copre, comunque, l'intero periodo, rimanendo scoperto, ai fini della valutazione della eccepita prescrizione, il periodo intercorrente tra la data di notifica delle cartelle esattoriali (anno
2012/2013) e la data di inizio della sospensione (anno 2020), al fine di verificare la validità dell'intimazione di pagamento di cui si discute, occorre valutare se risultino comunicati validi atti interruttivi della prescrizione. A tal proposito, non può essere considerato tale, in assenza di prova dell'avvenuta notifica, l'intimazione di pagamento n. 10020199009700320.
Pertanto, ai fini del discorso che ci occupa, occorre stabilire se la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 05/01/2015, costituisca un atto idoneo ad interrompere i termini di prescrizione dei crediti inerenti alle cartelle di pagamento ad essa relative.
Su detto aspetto degna di nota è l'ordinanza n. 18305/2020 con la quale la Suprema
Corte di Cassazione nell'affrontare un caso simile, ha statuito che “deve escludersi
l'efficacia interruttiva permanente all'iscrizione ipotecaria del Decreto del Presidente della Repubblica n. 692 del 1973, ex articolo 77; alla medesima iscrizione può riconoscersi, piuttosto, l'idoneità a produrre effetti interruttivi istantanei qualora presenti
i connotati dell'atto di costituzione in mora, a norma dell'articolo 2943 c.c., comma 4, e cioè se integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore, secondo una valutazione che è oggetto di accertamento rimesso al giudice del merito.”
La Suprema Corte, con diversi arresti, ha chiarito, inoltre, che, in tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria è un atto recettizio rivolto al debitore ed assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, ragion per cui costituisce, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito tributario (vedasi Cass. civ. n. 22267/2024 e Cass, civ. n. civ. n. 850/2021).
Per tali motivi, essendo stata notificate la cartelle esattoriali in data 11/12/12 e 13/03/13 ed essendo stato notificato al debitore, per entrambe le cartelle, in data 05/01/2015, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, da qualificarsi, per quanto sopra detto, quale atto interruttivo della prescrizione, considerato anche9 che la normativa emergenziale emanata in conseguenza della pandemia da Covid-19 ha previsto lo slittamento al 31/12/2022 di tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadevano nel 2020, deve ritenersi che alcuna prescrizione sia maturata nel caso di specie e, dunque, tempestiva e legittima sia l'azione di recupero posta in essere dall'agente della Riscossione con la cartella impugnata
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta la domanda e, per l'effetto condanna il sig. a pagare Parte_1 in favore dell' , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., la somma di € 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
05.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi