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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6371 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n.9205/2024 R.G.
posto che con ordinanza del 21.2.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di queste ultime fino al 17.9.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
nato a [...] il [...] (c.f..: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Grasso
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 Annamaria De Nicola e Anna Vingiani
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.4.2024 il ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta sulla base di turni in qualità di “operatore tecnico disinfettore” inquadrato nella categoria BS5, lamenta che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non ha percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 29 del CCNL 2016-2018. Ha pertanto concluso per la condanna della al pagamento in favore Controparte_1 dello stesso della complessiva somma di € 4.921,35 in relazione al periodo dal gennaio 2018 all'aprile 2023, come da conteggi riportati in ricorso, oltre interessi, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la che, contestando il Parte_2 fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ed eccependo in ogni caso la prescrizione parziale, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati. (per essere stato dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva) che nel Tes_1 periodo per cui è causa il ricorrente ha lavorato come “turnista”, occorre prendere le mosse dalla disposizione del CCNL posta a base della domanda.
In particolare, l'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone: L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
La convenuta non ha contestato che tale norma contrattuale possa trovare applicazione anche per i dipendenti “turnisti”, quale è il ricorrente.
La stessa, piuttosto, deduce che la norma in esame interviene solo in presenza di lavoro prestato oltre l'orario contrattuale di lavoro.
Per completezza, si evidenzia che in merito all'interpretazione della suindicata norma contrattuale, in relazione alla quale si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è pronunciata la Suprema Corte.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nella ordinanza n. 1505/2021:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 Pt_3 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015);
…”.
Pertanto, anche avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo giudice aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Tanto premesso, si rileva:
- che la convenuta non ha contestato che l'istante ha svolto l'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso, ad eccezione che nei giorni 1 e 6 gennaio del 2021;
- che il ricorrente non ha fornito prova di aver lavorato in tali giorni (non ha depositato i cartellini sanitari relativi al mese di gennaio 2021, né altra documentazione al riguardo).
Sempre in punto di fatto, inoltre, deve evidenziarsi che la resistente non ha contestato che, come specificamente allegato in ricorso, l'istante non ha chiesto il riposo compensativo.
Ciò posto, si osserva che l'art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 non prevede affatto che il compenso per cui è causa - così come (in alternativa) il riposo compensativo - è dovuto nel caso di superamento del monte orario lavorativo previsto.
Piuttosto le parti sociali hanno solo stabilito di commisurare tale compenso alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, ma avrebbero potuto anche individuare una diversa modalità di calcolo.
D'altra parte, la maggiorazione per il lavoro reso oltre l'orario di lavoro è già prevista dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, qualora si volesse optare per l'interpretazione della previsione contrattuale in esame (di fatto) sostenuta dalla convenuta, dovrebbe ritenersi che la stessa non avrebbe ragione di esistere, in quanto costituirebbe una mera duplicazione dell'istituto contrattuale del lavoro straordinario già disciplinato dal CCNL.
Dunque il compenso per cui è causa, così come (in alternativa) il riposo compensativo, è dovuto a prescindere dal superamento o meno del monte orario lavorativo previsto.
Sempre in punto di diritto, si evidenzia che la disposizione in esame prevede la possibilità del lavoratore di operare una scelta entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento della prestazione nel giorno festivo infrasettimanale;
dunque (come pure dedotto in memoria difensiva) un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore.
Pertanto, trova applicazione l'art. 1287 c.c. secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore. Quindi, non avendo il ricorrente effettuato la scelta nel suindicato termine, questa è passata alla resistente che, però, pacificamente non ha provato di aver provveduto in tal senso.
La stessa, infatti, ha allegato di aver “riconosciuto al ricorrente la fruizione di riposi compensativi ampiamente adeguati a ristorare il lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali”, ma non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo.
Cont D'altronde, visto che la stessa nega che possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi della norma richiamata in ricorso, risulta conseguenziale che i riposi compensativi riconosciuti trovano una giustificazione che non consente di considerarli solutori dalla norma posta a base della domanda.
Parimenti, diversamente da quanto allegato in memoria difensiva, non risulta provato il pagamento del compenso oggetto di domanda in relazione ai giorni 19.09.2018, 01.05.2019, 01.05.2020, 15.08.2020, 01.05.2021, 06.01.2022 e 15.08.2022 (esso non si rinviene nei cedolini paga a tal fine depositati).
Quanto alla parte di domanda relativa all'anno 2023, infine, la convenuta, al fine di contestare il diritto vantato, ha richiamato l'art. 106, comma 5, del CCNL del personale del comparto sanità 2019-2021, sottoscritto in data 02.11.2022 che dispone:
“5. le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'ordinario sviluppo del turno. L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)”.
Cont La però, nonostante anche tale norma preveda un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore, non ha allegato, oltre che provato, che in relazione alle giornate infrasettimanali festive per cui è causa, ha applicato uno degli istituti di cui alle suindicate lettere a), b) e c).
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, al ricorrente deve essere riconosciuto il compenso oggetto di domanda.
È, invece, parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Ed invero, visto che il primo atto interruttivo della prescrizione in atti è costituito dalla messa in mora del 29.5.2023 (cfr. relativa nota di protocollo), è prescritto il credito azionato fino al 29.5.2018 e, dunque, sostanzialmente quanto chiesto in relazione al giorno 1.5.2018 (primo giorno infrasettimanale festivo del 2018 oggetto di domanda).
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi della convenuta (allegati alla “relazione istruttoria” dalla stessa depositata) a cui il ricorrente ha specificamente dichiarato di “prestare acquiescenza” nelle note scritte dell'1.9.2025. La , pertanto, in relazione al periodo dal gennaio 2018 all'aprile 2023 Controparte_1 deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 4.275,57 , oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse (come da conteggi della resistente) al soddisfo.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, del contrasto giurisprudenziale in materia (anche all'interno di questa sezione lavoro), oltre che della serialità della lite, le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la a pagare in favore del ricorrente, per le causale di cui in Controparte_1 parte motiva, la complessiva somma di € 4.275,57 , oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse (come da conteggi della resistente) al soddisfo;
b) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la a pagare Controparte_1 in favore dei ricorrenti il residuo;
residuo che liquida in € 880,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 18.9.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n.9205/2024 R.G.
posto che con ordinanza del 21.2.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di queste ultime fino al 17.9.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
nato a [...] il [...] (c.f..: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Grasso
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 Annamaria De Nicola e Anna Vingiani
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.4.2024 il ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta sulla base di turni in qualità di “operatore tecnico disinfettore” inquadrato nella categoria BS5, lamenta che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non ha percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 29 del CCNL 2016-2018. Ha pertanto concluso per la condanna della al pagamento in favore Controparte_1 dello stesso della complessiva somma di € 4.921,35 in relazione al periodo dal gennaio 2018 all'aprile 2023, come da conteggi riportati in ricorso, oltre interessi, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la che, contestando il Parte_2 fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ed eccependo in ogni caso la prescrizione parziale, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati. (per essere stato dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva) che nel Tes_1 periodo per cui è causa il ricorrente ha lavorato come “turnista”, occorre prendere le mosse dalla disposizione del CCNL posta a base della domanda.
In particolare, l'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone: L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
La convenuta non ha contestato che tale norma contrattuale possa trovare applicazione anche per i dipendenti “turnisti”, quale è il ricorrente.
La stessa, piuttosto, deduce che la norma in esame interviene solo in presenza di lavoro prestato oltre l'orario contrattuale di lavoro.
Per completezza, si evidenzia che in merito all'interpretazione della suindicata norma contrattuale, in relazione alla quale si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è pronunciata la Suprema Corte.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nella ordinanza n. 1505/2021:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 Pt_3 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015);
…”.
Pertanto, anche avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo giudice aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Tanto premesso, si rileva:
- che la convenuta non ha contestato che l'istante ha svolto l'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso, ad eccezione che nei giorni 1 e 6 gennaio del 2021;
- che il ricorrente non ha fornito prova di aver lavorato in tali giorni (non ha depositato i cartellini sanitari relativi al mese di gennaio 2021, né altra documentazione al riguardo).
Sempre in punto di fatto, inoltre, deve evidenziarsi che la resistente non ha contestato che, come specificamente allegato in ricorso, l'istante non ha chiesto il riposo compensativo.
Ciò posto, si osserva che l'art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 non prevede affatto che il compenso per cui è causa - così come (in alternativa) il riposo compensativo - è dovuto nel caso di superamento del monte orario lavorativo previsto.
Piuttosto le parti sociali hanno solo stabilito di commisurare tale compenso alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, ma avrebbero potuto anche individuare una diversa modalità di calcolo.
D'altra parte, la maggiorazione per il lavoro reso oltre l'orario di lavoro è già prevista dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, qualora si volesse optare per l'interpretazione della previsione contrattuale in esame (di fatto) sostenuta dalla convenuta, dovrebbe ritenersi che la stessa non avrebbe ragione di esistere, in quanto costituirebbe una mera duplicazione dell'istituto contrattuale del lavoro straordinario già disciplinato dal CCNL.
Dunque il compenso per cui è causa, così come (in alternativa) il riposo compensativo, è dovuto a prescindere dal superamento o meno del monte orario lavorativo previsto.
Sempre in punto di diritto, si evidenzia che la disposizione in esame prevede la possibilità del lavoratore di operare una scelta entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento della prestazione nel giorno festivo infrasettimanale;
dunque (come pure dedotto in memoria difensiva) un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore.
Pertanto, trova applicazione l'art. 1287 c.c. secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore. Quindi, non avendo il ricorrente effettuato la scelta nel suindicato termine, questa è passata alla resistente che, però, pacificamente non ha provato di aver provveduto in tal senso.
La stessa, infatti, ha allegato di aver “riconosciuto al ricorrente la fruizione di riposi compensativi ampiamente adeguati a ristorare il lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali”, ma non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo.
Cont D'altronde, visto che la stessa nega che possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi della norma richiamata in ricorso, risulta conseguenziale che i riposi compensativi riconosciuti trovano una giustificazione che non consente di considerarli solutori dalla norma posta a base della domanda.
Parimenti, diversamente da quanto allegato in memoria difensiva, non risulta provato il pagamento del compenso oggetto di domanda in relazione ai giorni 19.09.2018, 01.05.2019, 01.05.2020, 15.08.2020, 01.05.2021, 06.01.2022 e 15.08.2022 (esso non si rinviene nei cedolini paga a tal fine depositati).
Quanto alla parte di domanda relativa all'anno 2023, infine, la convenuta, al fine di contestare il diritto vantato, ha richiamato l'art. 106, comma 5, del CCNL del personale del comparto sanità 2019-2021, sottoscritto in data 02.11.2022 che dispone:
“5. le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'ordinario sviluppo del turno. L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)”.
Cont La però, nonostante anche tale norma preveda un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore, non ha allegato, oltre che provato, che in relazione alle giornate infrasettimanali festive per cui è causa, ha applicato uno degli istituti di cui alle suindicate lettere a), b) e c).
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, al ricorrente deve essere riconosciuto il compenso oggetto di domanda.
È, invece, parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Ed invero, visto che il primo atto interruttivo della prescrizione in atti è costituito dalla messa in mora del 29.5.2023 (cfr. relativa nota di protocollo), è prescritto il credito azionato fino al 29.5.2018 e, dunque, sostanzialmente quanto chiesto in relazione al giorno 1.5.2018 (primo giorno infrasettimanale festivo del 2018 oggetto di domanda).
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi della convenuta (allegati alla “relazione istruttoria” dalla stessa depositata) a cui il ricorrente ha specificamente dichiarato di “prestare acquiescenza” nelle note scritte dell'1.9.2025. La , pertanto, in relazione al periodo dal gennaio 2018 all'aprile 2023 Controparte_1 deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 4.275,57 , oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse (come da conteggi della resistente) al soddisfo.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, del contrasto giurisprudenziale in materia (anche all'interno di questa sezione lavoro), oltre che della serialità della lite, le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la a pagare in favore del ricorrente, per le causale di cui in Controparte_1 parte motiva, la complessiva somma di € 4.275,57 , oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse (come da conteggi della resistente) al soddisfo;
b) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la a pagare Controparte_1 in favore dei ricorrenti il residuo;
residuo che liquida in € 880,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 18.9.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano